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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2024, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1946/ 2023
TRA
rappresentata e difesa dagli 'avv.ti Alfonso Iovane e Parte_1
Amedeo Iovane presso il cui studio in Torre Annunziata alla Via Vesuvio n.17 elett.te domicilia,
Ricorrente E
rappresentato e difeso dagli avv.ti AZZANO STEFANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo il pagamento di una ulteriore CP_1 parte del TFS, come specificato in ricorso. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere atteso che, come dichiarato all'udienza di
1 discussione, la prestazione invocata veniva erogata mediante il pagamento da parte dell'Istituto del dovuto (cfr. documentazione agli atti). In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali , il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito.
Le spese del giudizio debbono essere poste a carico del resistente in base al principio sopra enunciato e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in complessivi € 1.540,00, comprensivi di spese generali al 15% con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 12/07/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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