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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario etc.)”, introitata per la decisione all'udienza del 24.11.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, e , nata a C.F._1 Parte_2
Reggio Calabria il 04.10.1958 (c.f. , rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Giuseppe Lamalfa e dall'avv. Vincenzo Parrello, opponenti nei confronti di a responsabilità limitata unipersonale, Controparte_1Controparte_2
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
opposta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 24.11.2025
1 §§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 171/2025 del 18.03.2025 è stato ingiunto a e di pagare Parte_1 Parte_2
alla parte ricorrente la complessiva somma di €19.464,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione ad un rapporto di conto corrente originariamente intercorso con il Banco di Napoli S.p.A.
§2. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione Pt_1
e , assumendo, nell'ordine:
[...] Parte_2
-che il credito azionato con il procedimento monitorio è prescritto, non rinvenendosi alcun atto interruttivo del termine prescrizionale nell'arco temporale compreso tra la data del riconoscimento del debito da parte degli stessi opponenti (31.03.2010) e la data della notifica del decreto ingiuntivo
(28.03.2025), dal momento che con riferimento alle diffide richiamate dall'originaria ricorrente nell'allegato n. 4 (in data 05.01.2011) e nell'allegato n. 7 (in data 18.03.2024) manca la prova dell'avvenuta consegna ai destinatari e che comunque “dalle date indicate sono trascorsi tredici anni senza esercizio del diritto creditorio”;
-che, in via subordinata, difetta la prova della titolarità del credito vantato da Controparte_1
-che non è sufficiente la circostanza che nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. (allegato n. 5 fascicolo del monitorio) sia specificato che dal sito www.intesasanpaolo.com, inserendo il numero N.D.G. del debitore (nel caso di specie 0223628547000), è possibile risalire alle specifiche del credito ceduto;
-che, al di là del fatto che è dubbia la legittimità del rimando ad un link internet per la verifica in questione, scaricando l'elenco dei crediti ceduti
2 dal Banco di Napoli (facente parte di Intesa Sanpaolo) nell'anno 2018 con il suindicato numero N.D.G. emergono due cessioni di credito, ma nessuna delle due può essere accomunata con l'esposizione debitoria di essi opponenti;
-che, precisamente, il numero di N.D.G. è collegato, a pagina 28, al rapporto di conto corrente n. 950100000179 ed a pagina 175 al rapporto di conto corrente n. 951100000251, ossia a rapporti diversi da quello nella titolarità di essi opponenti, identificato con il n. 00435/1000/00121656;
-che, dunque, anche avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di cessione di crediti, manca la “prova documentale della titolarità del credito vantato e, quindi, della legittimazione sostanziale e giuridica della ad agire per il recupero della CP_1
somma ingiunta”;
-che, oltretutto, in data 19.04.2025 essi opponenti hanno ricevuto una diffida da parte quale mandataria di Controparte_3 Parte_3
per la restituzione di €13.589,00 (ossia del debito oggetto dell'atto di riconoscimento del 31.03.2010 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) in forza di una asserita cessione di credito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 19.04.2022;
-che, in via ancora in via subordinata, è stata omessa la “specificazione delle modalità di calcolo delle competenze di chiusura e delle competenze
Mora post 2017” e, comunque, l'estratto conto al 17.10.2024 “non può - in alcun modo - costituire prova sufficiente e idonea al riconoscimento di quanto richiesto…”.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo, in via principale, di “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del vantato diritto, da parte della società al pagamento della somma ingiunta con Controparte_1
3 decreto ingiuntivo n. 171/2025, relativo al procedimento n. 2802/2024
R.G., emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria”; in via subordinata, di “Accertare e dichiarare la non titolarità, in capo alla società
[...]
del diritto di credito vantato e per ciò stesso la mancanza di CP_1
legittimazione sostanziale e giuridica ad agire nei confronti dei Sig.ri
e ”; in via ulteriormente Parte_1 Parte_2
subordinata, di “Accertare e dichiarare la non debenza delle competenze di chiusura e delle competenze post 2017 per l'importo di € 12.098,30”; Pt_4
di condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese lite, da distrarsi in favore dei procuratori, ex art. 93 c.p.c.
§3. Non si è costituita la società pur se Controparte_1
ritualmente citata in giudizio.
§4. La causa, istruita con la sola documentazione in atti, viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§5. Giova premettere ai fini della decisione che, contrariamente a quanto assunto dagli opponenti, è provata la titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
§5.1- Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le
4 contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie non si controverte tecnicamente in tema di difetto di legittimazione attiva, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso, quanto piuttosto di sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta e, dunque, della fondatezza della domanda azionata mediante il procedimento monitorio.
§5.2- Tanto chiarito, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che, secondo il più recente orientamento della S.C., occorre distinguere l'onere probatorio gravante sul cessionario a seconda che la contestazione mossa dal debitore ceduto cada solo sull'inclusione del credito oggetto di causa all'interno della cessione da quella in cui sia contestata la stessa esistenza dell'operazione di cessione di credito (cfr. ex multis Cass. n. 15088 del 2025).
In proposito si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se
5 individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019).
Si è ancora puntualizzato (v. Cass. n. 17944 del 2023, nonché Cass. nn.
5478 e 30207 del 2024) che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB.
Sulla base di tali puntualizzazioni, si è ritenuto, in primo luogo, che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, difatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono
6 considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire soltanto un valore indiziario.
§5.3- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, è bene rimarcare che può ritenersi raggiunta, in via presuntiva, la prova della titolarità del credito suddetto in capo alla società veicolo.
Sul punto, va peraltro sottolineato che non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 52 del
7 05.0.2018, in cui si legge che < (il "Cessionario"), Controparte_1
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in via V.
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_4 Controparte_5
Banco di Napoli S.p.A.,
[...] Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10
e
[...] Controparte_11
(i " ), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi
[...] CP_12
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile
2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito…>>.
Ed invero, tale avviso non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, posto che da esso risulta che la cessione concerne crediti sorti nel periodo “compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017” e “qualificati come attività
8 finanziarie deteriorate”. L'avviso afferisce, cioè, ad un arco temporale amplissimo e “contiene una dicitura talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti” (Cass. n. 16368 del 2025)
e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quelli di originaria titolarità dell'istituto bancario nei confronti degli odierni opponenti.
Ciò nonostante, procedendo ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, ricorrono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione del credito per cui è causa nella stessa.
In particolare, assume rilevanza la dichiarazione della società cedente che dà atto della cessione del rapporto in controversia, trattandosi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. n. 10200 del 2021, nonché, ex multis,
Trib. Milano, n. 7725 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 2075 del 2023; Trib.
Prato, n. 318 del 2023).
È difatti in atti la dichiarazione datata 21 febbraio 2025 (prodotta dalla ricorrente nel procedimento monitorio in allegato alla nota del 24.02.2025), avente ad oggetto “ , Parte_1 Parte_2
NDG 0223628547000”, in cui si legge:
[...]
9 In tale dichiarazione sono menzionati i crediti n. 950100000179 e n.
951100000251, che si rinvengono nell'elenco dei crediti ceduti dal Banco di Napoli nel 2018, in corrispondenza del numero NDG (0223628547000) riferibile a e (v. nota del Parte_1 Parte_2
24.02.2025, prodotta nel procedimento monitorio). Precisamente, tale numero è collegato a pag. 28 al rapporto n. 950100000179 ed a pag. 175 al rapporto n. 951100000251.
Ed allora, anche se l'elenco in atti, estratto dagli opponenti, non contiene il nome dei debitori ceduti, è ad ogni modo possibile riallacciare i due numeri al rapporto in controversia, pur se indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo con il n. 00435/1000/00121656 e nell'estratto conto in atti (v. fascicolo del procedimento monitorio, doc. 8) con il n.
66069950100000057 (n. rapp. soff. 57).
Deve, quindi, ribadirsi che con la dichiarazione datata 21 febbraio 2025, la cedente ha confermato la titolarità della posizione soggettiva azionata dall'odierna opposta, non avendo la prima alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
A ciò deve aggiungersi che è significativa pure l'avvenuta produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto, nonché dell'estratto conto al 17.10.2024 conforme alle scritture contabili della società corredato da autentica notarile (fascicolo del CP_1
procedimento monitorio, all. 8), da cui si evince che è incluso nelle scritture contabili della stessa società l'importo di €19.464,74, di cui
€6.852,41 per capitale ed €12.612,33 per interessi, il che non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione alla società medesima (v., ad es., App. Milano, n. 220 del
2023; Trib. Napoli n. 3319 del 2025).
10 Alla stregua della dichiarazione della cedente, del possesso del titolo contrattuale da parte della cessionaria, dell'estratto conto conforme alle scritture contabili di quest'ultima e dell'elenco estratto dagli opponenti dal sito www.intesasanpaolo.com, ricorrono pertanto plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova della titolarità del credito per cui è causa.
§6. Il credito ingiunto è, ad ogni modo, prescritto, sì come eccepito dagli opponenti.
Dalla documentazione in atti si desume, invero, che il 18.12.2008 è stata comunicata dalla banca la revoca dell'affidamento, con effetto immediato,
e la risoluzione di ogni rapporto (v. intimazione depositata nel fascicolo del procedimento monitorio sub all. 2, con relativa ricevuta di ritorno) e che il debito è stato riconosciuto dagli odierni opponenti in data 31.03.2010 (v. fascicolo del procedimento monitorio, all. 3). Quanto alle successive intimazioni del 04.01.2011 del Banco di Napoli e del 18.03.2024 nell'interesse di quale procuratore di (v. CP_3 CP_1
fascicolo del procedimento monitorio, all. 4 e all. 7) non vi è prova che siano state ricevute da e (la Parte_1 Parte_2
seconda non risulta neanche spedita), per cui non possono valere come atti di costituzione in mora.
L'atto di costituzione in mora è, difatti, “un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario
11 (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (Cass. n. 27412 del 2021).
Ciò posto, non può per l'appunto riconoscersi efficacia interruttiva alle intimazioni del 04.01.2011 e del 18.03.2024.
Non emerge per l'effetto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale tra la data del riconoscimento del debito da parte di Pt_1
e (31.03.2010) e la data della notifica
[...] Parte_2
del decreto ingiuntivo opposto (28.03.2025).
Di conseguenza, discutendosi di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla risoluzione del rapporto in esame da parte della banca,
l'eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti è meritevole di accoglimento.
§7. Alla stregua delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere allora accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
§8. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori minimi data la mancata costituzione (e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non ravvisabile), con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Giuseppe Lamalfa e dell'avv. Vincenzo Parrello.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
171/2025 del 18.03.2025;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€145,50 per esborsi ed in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lamalfa e dell'avv. Vincenzo
Parrello.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 25 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario etc.)”, introitata per la decisione all'udienza del 24.11.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, e , nata a C.F._1 Parte_2
Reggio Calabria il 04.10.1958 (c.f. , rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Giuseppe Lamalfa e dall'avv. Vincenzo Parrello, opponenti nei confronti di a responsabilità limitata unipersonale, Controparte_1Controparte_2
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
opposta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 24.11.2025
1 §§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 171/2025 del 18.03.2025 è stato ingiunto a e di pagare Parte_1 Parte_2
alla parte ricorrente la complessiva somma di €19.464,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione ad un rapporto di conto corrente originariamente intercorso con il Banco di Napoli S.p.A.
§2. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione Pt_1
e , assumendo, nell'ordine:
[...] Parte_2
-che il credito azionato con il procedimento monitorio è prescritto, non rinvenendosi alcun atto interruttivo del termine prescrizionale nell'arco temporale compreso tra la data del riconoscimento del debito da parte degli stessi opponenti (31.03.2010) e la data della notifica del decreto ingiuntivo
(28.03.2025), dal momento che con riferimento alle diffide richiamate dall'originaria ricorrente nell'allegato n. 4 (in data 05.01.2011) e nell'allegato n. 7 (in data 18.03.2024) manca la prova dell'avvenuta consegna ai destinatari e che comunque “dalle date indicate sono trascorsi tredici anni senza esercizio del diritto creditorio”;
-che, in via subordinata, difetta la prova della titolarità del credito vantato da Controparte_1
-che non è sufficiente la circostanza che nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. (allegato n. 5 fascicolo del monitorio) sia specificato che dal sito www.intesasanpaolo.com, inserendo il numero N.D.G. del debitore (nel caso di specie 0223628547000), è possibile risalire alle specifiche del credito ceduto;
-che, al di là del fatto che è dubbia la legittimità del rimando ad un link internet per la verifica in questione, scaricando l'elenco dei crediti ceduti
2 dal Banco di Napoli (facente parte di Intesa Sanpaolo) nell'anno 2018 con il suindicato numero N.D.G. emergono due cessioni di credito, ma nessuna delle due può essere accomunata con l'esposizione debitoria di essi opponenti;
-che, precisamente, il numero di N.D.G. è collegato, a pagina 28, al rapporto di conto corrente n. 950100000179 ed a pagina 175 al rapporto di conto corrente n. 951100000251, ossia a rapporti diversi da quello nella titolarità di essi opponenti, identificato con il n. 00435/1000/00121656;
-che, dunque, anche avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di cessione di crediti, manca la “prova documentale della titolarità del credito vantato e, quindi, della legittimazione sostanziale e giuridica della ad agire per il recupero della CP_1
somma ingiunta”;
-che, oltretutto, in data 19.04.2025 essi opponenti hanno ricevuto una diffida da parte quale mandataria di Controparte_3 Parte_3
per la restituzione di €13.589,00 (ossia del debito oggetto dell'atto di riconoscimento del 31.03.2010 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) in forza di una asserita cessione di credito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 19.04.2022;
-che, in via ancora in via subordinata, è stata omessa la “specificazione delle modalità di calcolo delle competenze di chiusura e delle competenze
Mora post 2017” e, comunque, l'estratto conto al 17.10.2024 “non può - in alcun modo - costituire prova sufficiente e idonea al riconoscimento di quanto richiesto…”.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo, in via principale, di “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del vantato diritto, da parte della società al pagamento della somma ingiunta con Controparte_1
3 decreto ingiuntivo n. 171/2025, relativo al procedimento n. 2802/2024
R.G., emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria”; in via subordinata, di “Accertare e dichiarare la non titolarità, in capo alla società
[...]
del diritto di credito vantato e per ciò stesso la mancanza di CP_1
legittimazione sostanziale e giuridica ad agire nei confronti dei Sig.ri
e ”; in via ulteriormente Parte_1 Parte_2
subordinata, di “Accertare e dichiarare la non debenza delle competenze di chiusura e delle competenze post 2017 per l'importo di € 12.098,30”; Pt_4
di condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese lite, da distrarsi in favore dei procuratori, ex art. 93 c.p.c.
§3. Non si è costituita la società pur se Controparte_1
ritualmente citata in giudizio.
§4. La causa, istruita con la sola documentazione in atti, viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§5. Giova premettere ai fini della decisione che, contrariamente a quanto assunto dagli opponenti, è provata la titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
§5.1- Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le
4 contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie non si controverte tecnicamente in tema di difetto di legittimazione attiva, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso, quanto piuttosto di sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta e, dunque, della fondatezza della domanda azionata mediante il procedimento monitorio.
§5.2- Tanto chiarito, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che, secondo il più recente orientamento della S.C., occorre distinguere l'onere probatorio gravante sul cessionario a seconda che la contestazione mossa dal debitore ceduto cada solo sull'inclusione del credito oggetto di causa all'interno della cessione da quella in cui sia contestata la stessa esistenza dell'operazione di cessione di credito (cfr. ex multis Cass. n. 15088 del 2025).
In proposito si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se
5 individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019).
Si è ancora puntualizzato (v. Cass. n. 17944 del 2023, nonché Cass. nn.
5478 e 30207 del 2024) che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB.
Sulla base di tali puntualizzazioni, si è ritenuto, in primo luogo, che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, difatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono
6 considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire soltanto un valore indiziario.
§5.3- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, è bene rimarcare che può ritenersi raggiunta, in via presuntiva, la prova della titolarità del credito suddetto in capo alla società veicolo.
Sul punto, va peraltro sottolineato che non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 52 del
7 05.0.2018, in cui si legge che < (il "Cessionario"), Controparte_1
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in via V.
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_4 Controparte_5
Banco di Napoli S.p.A.,
[...] Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10
e
[...] Controparte_11
(i " ), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi
[...] CP_12
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile
2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito…>>.
Ed invero, tale avviso non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, posto che da esso risulta che la cessione concerne crediti sorti nel periodo “compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017” e “qualificati come attività
8 finanziarie deteriorate”. L'avviso afferisce, cioè, ad un arco temporale amplissimo e “contiene una dicitura talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti” (Cass. n. 16368 del 2025)
e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quelli di originaria titolarità dell'istituto bancario nei confronti degli odierni opponenti.
Ciò nonostante, procedendo ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, ricorrono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione del credito per cui è causa nella stessa.
In particolare, assume rilevanza la dichiarazione della società cedente che dà atto della cessione del rapporto in controversia, trattandosi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. n. 10200 del 2021, nonché, ex multis,
Trib. Milano, n. 7725 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 2075 del 2023; Trib.
Prato, n. 318 del 2023).
È difatti in atti la dichiarazione datata 21 febbraio 2025 (prodotta dalla ricorrente nel procedimento monitorio in allegato alla nota del 24.02.2025), avente ad oggetto “ , Parte_1 Parte_2
NDG 0223628547000”, in cui si legge:
[...]
9 In tale dichiarazione sono menzionati i crediti n. 950100000179 e n.
951100000251, che si rinvengono nell'elenco dei crediti ceduti dal Banco di Napoli nel 2018, in corrispondenza del numero NDG (0223628547000) riferibile a e (v. nota del Parte_1 Parte_2
24.02.2025, prodotta nel procedimento monitorio). Precisamente, tale numero è collegato a pag. 28 al rapporto n. 950100000179 ed a pag. 175 al rapporto n. 951100000251.
Ed allora, anche se l'elenco in atti, estratto dagli opponenti, non contiene il nome dei debitori ceduti, è ad ogni modo possibile riallacciare i due numeri al rapporto in controversia, pur se indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo con il n. 00435/1000/00121656 e nell'estratto conto in atti (v. fascicolo del procedimento monitorio, doc. 8) con il n.
66069950100000057 (n. rapp. soff. 57).
Deve, quindi, ribadirsi che con la dichiarazione datata 21 febbraio 2025, la cedente ha confermato la titolarità della posizione soggettiva azionata dall'odierna opposta, non avendo la prima alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
A ciò deve aggiungersi che è significativa pure l'avvenuta produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto, nonché dell'estratto conto al 17.10.2024 conforme alle scritture contabili della società corredato da autentica notarile (fascicolo del CP_1
procedimento monitorio, all. 8), da cui si evince che è incluso nelle scritture contabili della stessa società l'importo di €19.464,74, di cui
€6.852,41 per capitale ed €12.612,33 per interessi, il che non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione alla società medesima (v., ad es., App. Milano, n. 220 del
2023; Trib. Napoli n. 3319 del 2025).
10 Alla stregua della dichiarazione della cedente, del possesso del titolo contrattuale da parte della cessionaria, dell'estratto conto conforme alle scritture contabili di quest'ultima e dell'elenco estratto dagli opponenti dal sito www.intesasanpaolo.com, ricorrono pertanto plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova della titolarità del credito per cui è causa.
§6. Il credito ingiunto è, ad ogni modo, prescritto, sì come eccepito dagli opponenti.
Dalla documentazione in atti si desume, invero, che il 18.12.2008 è stata comunicata dalla banca la revoca dell'affidamento, con effetto immediato,
e la risoluzione di ogni rapporto (v. intimazione depositata nel fascicolo del procedimento monitorio sub all. 2, con relativa ricevuta di ritorno) e che il debito è stato riconosciuto dagli odierni opponenti in data 31.03.2010 (v. fascicolo del procedimento monitorio, all. 3). Quanto alle successive intimazioni del 04.01.2011 del Banco di Napoli e del 18.03.2024 nell'interesse di quale procuratore di (v. CP_3 CP_1
fascicolo del procedimento monitorio, all. 4 e all. 7) non vi è prova che siano state ricevute da e (la Parte_1 Parte_2
seconda non risulta neanche spedita), per cui non possono valere come atti di costituzione in mora.
L'atto di costituzione in mora è, difatti, “un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario
11 (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (Cass. n. 27412 del 2021).
Ciò posto, non può per l'appunto riconoscersi efficacia interruttiva alle intimazioni del 04.01.2011 e del 18.03.2024.
Non emerge per l'effetto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale tra la data del riconoscimento del debito da parte di Pt_1
e (31.03.2010) e la data della notifica
[...] Parte_2
del decreto ingiuntivo opposto (28.03.2025).
Di conseguenza, discutendosi di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla risoluzione del rapporto in esame da parte della banca,
l'eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti è meritevole di accoglimento.
§7. Alla stregua delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere allora accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
§8. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori minimi data la mancata costituzione (e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non ravvisabile), con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Giuseppe Lamalfa e dell'avv. Vincenzo Parrello.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
171/2025 del 18.03.2025;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€145,50 per esborsi ed in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lamalfa e dell'avv. Vincenzo
Parrello.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 25 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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