Articolo 1 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:
a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle province di Grosseto e Siena;
b) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 dicembre 1948 nelle province di Rieti e Terni;
c) Lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.
Con le dette somme da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, si provvedera' nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata, con le modalita' indicate nell'ultimo n. 1010;
d) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche', di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649 ;
e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
Alla spesa autorizzata col presente, articolo si fa, fronte per lire 70.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio 1948-49 in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50.000.000 con le maggiori entrate previste dal quinto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49 ( legge 8 luglio 1949, n. 421 ).
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949