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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 16217/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 04/05/2024, rimessa al
Collegio alla udienza di prima comparizione del 19/06/2025 e discussa nella camera di consiglio del
25.06.2025 promossa
DA
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1 in data 14/05/1979, rappresentata e difesa dall'avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA con studio in
MILANO, Corso di Porta Romana n. 54, presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. QUARZAGO GIULIA, con studio in MILANO, VIA CARADOSSO n.
15, presso la quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti pagina 1 di 13 PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. GENNY VENTIMGILIA in qualità di curatore speciale dei minori Persona_1
(nato in [...] il [...]) e (nato in [...] il [...]) Controparte_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.05.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2) I figli minori ed vengono affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Controparte_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Santa Chiara 5.
3) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi nei quali il figlio sarà presso ciascuno di loro, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, gli stessi si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza dei figli, nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori e a collaborare fattivamente nella gestione di tutti gli aspetti logistici afferenti i figli.
4) Quanto al diritto di visita del padre, le parti concordano che egli potrà incontrare i figli un pomeriggio a settimana e in tutti i fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, salvo
pagina 2 di 13 diverso accordo tra le parti o diversa volontà espressa dai figli, anche nel senso di una maggiore frequentazione.
5) Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei minori entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 con decorrenza dal mese di Settembre 2024, la somma totale di euro 400,00 mensili, aggiornato secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nelle Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano e che vengono riportate di seguito: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative pagina 3 di 13 (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) il sig. riconosce altresì alla coniuge la percezione dell'assegno unico nella misura del CP_1
100% e si impegna, unitamente a quest'ultima, ad avviare tutte le procedure necessarie all'attribuzione e godimento dell'assegno unico in favore esclusivo della Pt_1
8) I coniugi concordano la messa in vendita della casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Santa
Chiara 5, in comproprietà e gravata da mutuo, con conferimento di incarico ad Agenzia immobiliare entro la fine del mese di giugno 2025; le parti concordano altresì che l'immobile non debba essere venduto ad un prezzo eccessivamente inferiore al valore di mercato nonché nel termine di mesi dodici dal conferimento di incarico all'Agenzia immobiliare.
9) Il ricavato della vendita della casa familiare, dedotti gli importi spettanti all'Istituto bancario per le rate di mutuo sinora non onorate, verranno ripartiti al 70% in favore di e al restante 30% in Pt_1 favore di . Le parti concordano che il 20% della percentuale del 70% riconosciuta alla CP_1 Pt_1 ad esito della vendita funga da anticipo al contributo al mantenimento dei figli minori (pari a euro
400,00 euro mensili) sino all'esaurimento dell'intera somma.
Il predetto anticipo diventerà operativo dal mese successivo all'incasso delle somme da parte di
Esaurito l'importo anticipato, il ricomincerà a versare il contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 dei figli pari a euro 400,00 euro mensili alle scadenze mensili concordate.
10) A fronte del presente accordo, la sig.ra si impegna a rimettere, entro giorni sette, la querela Pt_1 sporta nei confronti del che ha dato luogo al procedimento penale n. 34352/2022 rgnr, n. CP_1
7932/2023 rggip con tempestiva comunicazione e trasmissione/consegna copia della remissione querela a . CP_1
pagina 4 di 13 11) La sig.ra si impegna altresì a rimettere, entro il medesimo termine di cui sopra, tutte le Pt_1 querele sporte nei confronti del pendenti alla data odierna. CP_1
12) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
13) e dichiarano, con l'esecuzione di quanto sopra e salvo le Parte_1 Controparte_1 obbligazioni che precedono, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche discendente dal pregresso rapporto matrimoniale.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo al loro mantenimento.
15) e concordano di compensare integralmente tra di loro le Parte_1 Controparte_1 spese legali del presente procedimento;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in VANZAGO (MI) il 25/06/2017, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di VANZAGO (MI) nell'anno 2017, n. 9, Parte II, Serie A. dal matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il [...]) ed (nato a Per_1 CP_2
Milano il 24.12.2011).
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 30.04.2024 Parte_1 chiedeva la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'affido super-esclusivo dei figli
[...] minori con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale a sé; la regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro ed alla presenza dei Servizi Sociali;
che fosse disposto un percorso di sostegno psicologico in favore dei due minori;
un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro 800,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
l'assegno unico familiare a sé.
Allegava che con il trascorrere degli anni il rapporto matrimoniale si era deteriorato a causa delle reiterate condotte aggressive e violente realizzate dal marito anche alla presenza dei figli minori che l'avevano spinta a sporgere denuncia a seguito della quale, veniva emessa nei confronti del resistente ex art. 282 quater c.p.p. ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento pagina 5 di 13 sia alla moglie che ai figli;
che veniva aperto un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di
Milano il quale, con decreto n. cronol. 760/2024, conferiva delega ai Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare.
Con decreto del 18/05/2024 il Giudice delegato fissava udienza di prima comparizione delle parti in data 26/09/2024.
Con memoria depositata il 30/07/2024 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 allegava l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti per la separazione consensuale.
In data 10/09/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, nominato già avanti al
TM di Milano e nominato altresì in questo procedimento con decreto del 18/05/2024.
All'udienza del 26/09/2024, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e -preso atto che il era stato condannato a giugno 2024 alla pena di anni 1 e mesi 6 per il reato di atti CP_1 persecutori commessi dopo la cessazione della convivenza, -alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso: “chiederò di esser ammesso ai lavori socialmente utili;
la condanna diventerà definitiva a novembre e non ho intenzione di fare appello. Io sono stato seguito dagli assistenti sociali e sto facendo anche un percorso per uomini violenti, ho fatto 4 incontri al mese da dopo la condanna;
ho proposto io durante il processo di aderire a questo percorso, lo trovo molto utile e mi ha aperto il cervello su come sono andate le cose e sugli sbagli che ho fatto con i miei figli;
ho sbagliato a coinvolgerli nei problemi che ho avuto con la mamma. Riconosco anche alcuni sbagli che ho fatto con la signora”, -considerate anche le dichiarazioni della “Come padre era molto presente e molto Pt_1 attaccato a loro, infatti loro vogliono vederlo di più .., Confermo che abbiamo fatto un buon lavoro con
i servizi, che ci ha permesso di riavvicinarci”. -rilevata la positiva evoluzione della relazione genitoriale e dell'andamento positivo degli incontri padre/figli in Spazio Neutro, come emerso dalla relazione di aggiornamento depositata in data 18/09/2024 dai Servizi Sociali di Vanzago, acquisito il parere favorevole del curatore speciale, liberalizzava gli incontri padre/figli come da volontà espressa dai minori stessi e rinviava all'udienza del 01/04/2025.
Assegnata la causa ad altro giudice per congedo parentale del primo, l'udienza era fissata per il giorno 09/04/2025.
Alla suddetta udienza il curatore speciale dichiarava: “ho sentito la dr. dei servizi più Per_2 volte e mi ha detto che i genitori riescono a dialogare e tengono conto delle esigenze dei ragazzi e il momento critico è passato … Credo che sia possibile che entrambi i genitori riprendano la loro pagina 6 di 13 completa responsabilità genitoriale con un affidamento condiviso. Pertanto aderisco alle conclusioni dei servizi di Vanzago”. La dichiarava che i figli stavano bene Parte_1 frequentavano il padre regolarmente e gli incontri andavano bene. Riferiva, inoltre: “Non ci sono più stati problemi tra me e mio marito. Andiamo d'accordo per quanto è necessario per i ragazzi”. Anche il dichiarava che il rapporto andava bene sia con i figli sia con la moglie. “Sono tranquillo CP_1
e non ho più agiti aggressivi”. I difensori chiedevano un breve rinvio per depositare conclusioni congiunte. Il Presidente relatore, sentite le parti e letta la relazione dei servizi sociali, dichiarava chiuso l'intervento dei servizi sociali di Vanzago e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte in data 19.06.2025, sostituendola ex art. 127ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127ter del 19 giugno 2025, il Presidente Relatore lette le note scritte depositate dalle parti con le quali erano state precisate le conclusioni congiuntamente, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 essendo in
Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove i coniugi risiedono.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo la legge dello Stato adito.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. pagina 7 di 13 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni e la condanna penale del marito danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente il collegio evidenzia che rispetto alle circostanze allegate all'inizio del presente procedimento, la situazione familiare e quella dei minori ha subito una positiva evoluzione, considerato che gli agiti penalmente rilevanti del marito sono cessati e lo stesso, dopo la condanna ed i percorsi svolti, ha compreso i propri errori ed ha collaborato con i servizi per ripristinare una positiva relazione con i minori e con la loro madre. I genitori hanno raggiunto un equilibrio tale da consentire ai figli minori e di essere sereni e di poter affrontare tranquillamente la quotidianità Per_1 CP_2 con la madre ed il padre.
Questa circostanza è stata confermata sia dal curatore speciale nominato nel presente giudizio, sia dai Servizi Sociali incaricati che hanno rappresentato che i genitori riescono a dialogare tra loro, tengono in conto le esigenze dei ragazzi ed il momento critico risulta essere superato. Nell'ultima relazione di aggiornamento depositata il 31.03.2025 si legge: “I genitori hanno dimostrato disponibilità
a presentarsi ai colloqui di monitoraggio previsti con la scrivente operatrice, in cui si sono posti con atteggiamento collaborativo. Se i colloqui, in passato individuali stante la forte conflittualità, venivano sfruttati anche per portare rivendicazioni rivolte verso l'altro genitore e importanti elementi di disaccordo, da circa un anno sono principalmente focalizzati sui minori e sulla coordinazione degli adulti rispetto alle scelte relativa ai figli. Allo stato risulta evidente la riconquistata capacità dei genitori di accordarsi su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai minori. I minori, anche in base ai rimandi raccolti dagli istituti scolastici dagli stessi frequentati e dalla attiva per la presa in carico di (neuropsichiatra dott.ssa Controparte_3 CP_2
pagina 8 di 13 , non manifestano elementi di attuale sofferenza o criticità, bensì esprimono una sostanziale Parte_2 serenità”.
Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, il Tribunale, in adesione alle conclusioni del curatore speciale, dei Servizi Sociali, nonché delle stesse parti, ritiene opportuno disporre l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con conferma del prevalente collocamento degli stessi presso la madre.
Quanto alle frequentazioni padre-figli gli operatori dei Servizi hanno evidenziato che: “si reputa, inoltre, non opportuna ulteriore regolamentazione del diritto di visita fra il padre e i ragazzi, stante il fatto che i genitori si dimostrano in grado di accordarsi spontaneamente in modo adeguato e di non avere necessità di una mediazione da parte del Servizio, che, anzi, risulta essere autoreferenziale e, qualora rispettata, eccessivamente rigida e limitante”. Pertanto, nell'assenza di profili di criticità, valutate le considerazioni suddette, il collegio ritiene di dover aderire al calendario degli incontri concordato dalle stesse parti come meglio specificato in dispositivo.
Il monitoraggio dei servizi Sociali
Il Tribunale ritiene, in adesione alle stesse conclusioni degli operatori, che il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Vanzago, precedentemente ritenuto opportuno ai fini di accompagnamento della coppia genitoriale nella stabilizzazione della collaborazione conquistata, non sia più necessario, stante il fatto che i genitori risultano esercitare in modalità adeguata le proprie funzioni genitoriali e che le criticità precedentemente riscontrate risultano ad oggi essere in costante e positiva risoluzione.
Il contributo di mantenimento paterno
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi di entrambe le parti;
i tempi di frequentazione padre/figli e l'età di questi, possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei due figli minori nella somma quantificata dalle parti stesse in euro
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 2017.
Le altre condizioni
Si dà atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti come meglio indicate in dispositivo.
Le spese di lite
Visto l'accordo complessivo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate. pagina 9 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in VANZAGO (MI) il
[...] Controparte_1
25/06/2024, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VANZAGO (MI) nell'anno 2017, atto n. 9, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VANZAGO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida I figli minori ed in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 Controparte_2 collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Santa
Chiara 5.
4. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, gli stessi si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza dei figli, nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori e a collaborare fattivamente nella gestione di tutti gli aspetti logistici afferenti i figli.
5. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: un pomeriggio a settimana e in tutti i fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, salvo diverso accordo tra le parti o diversa volontà espressa dai figli, anche nel senso di una maggiore frequentazione.
6. Dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
pagina 10 di 13 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 11 di 13 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
7) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
8) Da atto che il sig. riconosce altresì alla coniuge la percezione dell'assegno unico nella CP_1 misura del 100% e si impegna, unitamente a quest'ultima, ad avviare tutte le procedure necessarie all'attribuzione e godimento dell'assegno unico in favore esclusivo della Pt_1
9. Dà atto che le parti concordano la messa in vendita della casa coniugale sita in Vanzago (MI), via
Santa Chiara 5, in comproprietà e gravata da mutuo, con conferimento di incarico ad Agenzia immobiliare entro la fine del mese di giugno 2025; le parti concordano altresì che l'immobile non debba essere venduto ad un prezzo eccessivamente inferiore al valore di mercato nonché nel termine di mesi dodici dal conferimento di incarico all'Agenzia immobiliare. Il ricavato della vendita della casa familiare, dedotti gli importi spettanti all'Istituto bancario per le rate di mutuo sinora non onorate, verranno ripartiti al 70% in favore di e al restante 30% in favore di . Pt_1 CP_1
10. Da atto che le parti concordano che il 20% della percentuale del 70% riconosciuta alla ad Pt_1 esito della vendita funga da anticipo al contributo al mantenimento dei figli minori (pari a euro 400,00 euro mensili) sino all'esaurimento dell'intera somma. Il predetto anticipo diventerà operativo dal mese successivo all'incasso delle somme da parte di Esaurito l'importo anticipato, il Pt_1 CP_1 ricomincerà a versare il contributo al mantenimento dei figli pari a euro 400,00 euro mensili alle scadenze mensili concordate. pagina 12 di 13 11. Si dà atto che a fronte del presente accordo, la sig.ra si impegna a rimettere, entro giorni Pt_1 sette, la querela sporta nei confronti del che ha dato luogo al procedimento penale n. CP_1
34352/2022 rgnr, n. 7932/2023 rggip con tempestiva comunicazione e trasmissione/consegna copia della remissione querela a e si impegna altresì a rimettere, entro il medesimo termine di cui CP_1 sopra, tutte le querele sporte nei confronti del pendenti alla data odierna. CP_1
12. I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
13. Dà atto che e dichiarano, con l'esecuzione di quanto sopra Parte_1 Controparte_1
e salvo le obbligazioni che precedono, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche discendente dal pregresso rapporto matrimoniale.
14. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 25/06/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 04/05/2024, rimessa al
Collegio alla udienza di prima comparizione del 19/06/2025 e discussa nella camera di consiglio del
25.06.2025 promossa
DA
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1 in data 14/05/1979, rappresentata e difesa dall'avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA con studio in
MILANO, Corso di Porta Romana n. 54, presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. QUARZAGO GIULIA, con studio in MILANO, VIA CARADOSSO n.
15, presso la quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti pagina 1 di 13 PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. GENNY VENTIMGILIA in qualità di curatore speciale dei minori Persona_1
(nato in [...] il [...]) e (nato in [...] il [...]) Controparte_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.05.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2) I figli minori ed vengono affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Controparte_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Santa Chiara 5.
3) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi nei quali il figlio sarà presso ciascuno di loro, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, gli stessi si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza dei figli, nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori e a collaborare fattivamente nella gestione di tutti gli aspetti logistici afferenti i figli.
4) Quanto al diritto di visita del padre, le parti concordano che egli potrà incontrare i figli un pomeriggio a settimana e in tutti i fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, salvo
pagina 2 di 13 diverso accordo tra le parti o diversa volontà espressa dai figli, anche nel senso di una maggiore frequentazione.
5) Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei minori entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 con decorrenza dal mese di Settembre 2024, la somma totale di euro 400,00 mensili, aggiornato secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nelle Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano e che vengono riportate di seguito: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative pagina 3 di 13 (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) il sig. riconosce altresì alla coniuge la percezione dell'assegno unico nella misura del CP_1
100% e si impegna, unitamente a quest'ultima, ad avviare tutte le procedure necessarie all'attribuzione e godimento dell'assegno unico in favore esclusivo della Pt_1
8) I coniugi concordano la messa in vendita della casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Santa
Chiara 5, in comproprietà e gravata da mutuo, con conferimento di incarico ad Agenzia immobiliare entro la fine del mese di giugno 2025; le parti concordano altresì che l'immobile non debba essere venduto ad un prezzo eccessivamente inferiore al valore di mercato nonché nel termine di mesi dodici dal conferimento di incarico all'Agenzia immobiliare.
9) Il ricavato della vendita della casa familiare, dedotti gli importi spettanti all'Istituto bancario per le rate di mutuo sinora non onorate, verranno ripartiti al 70% in favore di e al restante 30% in Pt_1 favore di . Le parti concordano che il 20% della percentuale del 70% riconosciuta alla CP_1 Pt_1 ad esito della vendita funga da anticipo al contributo al mantenimento dei figli minori (pari a euro
400,00 euro mensili) sino all'esaurimento dell'intera somma.
Il predetto anticipo diventerà operativo dal mese successivo all'incasso delle somme da parte di
Esaurito l'importo anticipato, il ricomincerà a versare il contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 dei figli pari a euro 400,00 euro mensili alle scadenze mensili concordate.
10) A fronte del presente accordo, la sig.ra si impegna a rimettere, entro giorni sette, la querela Pt_1 sporta nei confronti del che ha dato luogo al procedimento penale n. 34352/2022 rgnr, n. CP_1
7932/2023 rggip con tempestiva comunicazione e trasmissione/consegna copia della remissione querela a . CP_1
pagina 4 di 13 11) La sig.ra si impegna altresì a rimettere, entro il medesimo termine di cui sopra, tutte le Pt_1 querele sporte nei confronti del pendenti alla data odierna. CP_1
12) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
13) e dichiarano, con l'esecuzione di quanto sopra e salvo le Parte_1 Controparte_1 obbligazioni che precedono, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche discendente dal pregresso rapporto matrimoniale.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo al loro mantenimento.
15) e concordano di compensare integralmente tra di loro le Parte_1 Controparte_1 spese legali del presente procedimento;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in VANZAGO (MI) il 25/06/2017, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di VANZAGO (MI) nell'anno 2017, n. 9, Parte II, Serie A. dal matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il [...]) ed (nato a Per_1 CP_2
Milano il 24.12.2011).
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 30.04.2024 Parte_1 chiedeva la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'affido super-esclusivo dei figli
[...] minori con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale a sé; la regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro ed alla presenza dei Servizi Sociali;
che fosse disposto un percorso di sostegno psicologico in favore dei due minori;
un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro 800,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
l'assegno unico familiare a sé.
Allegava che con il trascorrere degli anni il rapporto matrimoniale si era deteriorato a causa delle reiterate condotte aggressive e violente realizzate dal marito anche alla presenza dei figli minori che l'avevano spinta a sporgere denuncia a seguito della quale, veniva emessa nei confronti del resistente ex art. 282 quater c.p.p. ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento pagina 5 di 13 sia alla moglie che ai figli;
che veniva aperto un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di
Milano il quale, con decreto n. cronol. 760/2024, conferiva delega ai Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare.
Con decreto del 18/05/2024 il Giudice delegato fissava udienza di prima comparizione delle parti in data 26/09/2024.
Con memoria depositata il 30/07/2024 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 allegava l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti per la separazione consensuale.
In data 10/09/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, nominato già avanti al
TM di Milano e nominato altresì in questo procedimento con decreto del 18/05/2024.
All'udienza del 26/09/2024, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e -preso atto che il era stato condannato a giugno 2024 alla pena di anni 1 e mesi 6 per il reato di atti CP_1 persecutori commessi dopo la cessazione della convivenza, -alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso: “chiederò di esser ammesso ai lavori socialmente utili;
la condanna diventerà definitiva a novembre e non ho intenzione di fare appello. Io sono stato seguito dagli assistenti sociali e sto facendo anche un percorso per uomini violenti, ho fatto 4 incontri al mese da dopo la condanna;
ho proposto io durante il processo di aderire a questo percorso, lo trovo molto utile e mi ha aperto il cervello su come sono andate le cose e sugli sbagli che ho fatto con i miei figli;
ho sbagliato a coinvolgerli nei problemi che ho avuto con la mamma. Riconosco anche alcuni sbagli che ho fatto con la signora”, -considerate anche le dichiarazioni della “Come padre era molto presente e molto Pt_1 attaccato a loro, infatti loro vogliono vederlo di più .., Confermo che abbiamo fatto un buon lavoro con
i servizi, che ci ha permesso di riavvicinarci”. -rilevata la positiva evoluzione della relazione genitoriale e dell'andamento positivo degli incontri padre/figli in Spazio Neutro, come emerso dalla relazione di aggiornamento depositata in data 18/09/2024 dai Servizi Sociali di Vanzago, acquisito il parere favorevole del curatore speciale, liberalizzava gli incontri padre/figli come da volontà espressa dai minori stessi e rinviava all'udienza del 01/04/2025.
Assegnata la causa ad altro giudice per congedo parentale del primo, l'udienza era fissata per il giorno 09/04/2025.
Alla suddetta udienza il curatore speciale dichiarava: “ho sentito la dr. dei servizi più Per_2 volte e mi ha detto che i genitori riescono a dialogare e tengono conto delle esigenze dei ragazzi e il momento critico è passato … Credo che sia possibile che entrambi i genitori riprendano la loro pagina 6 di 13 completa responsabilità genitoriale con un affidamento condiviso. Pertanto aderisco alle conclusioni dei servizi di Vanzago”. La dichiarava che i figli stavano bene Parte_1 frequentavano il padre regolarmente e gli incontri andavano bene. Riferiva, inoltre: “Non ci sono più stati problemi tra me e mio marito. Andiamo d'accordo per quanto è necessario per i ragazzi”. Anche il dichiarava che il rapporto andava bene sia con i figli sia con la moglie. “Sono tranquillo CP_1
e non ho più agiti aggressivi”. I difensori chiedevano un breve rinvio per depositare conclusioni congiunte. Il Presidente relatore, sentite le parti e letta la relazione dei servizi sociali, dichiarava chiuso l'intervento dei servizi sociali di Vanzago e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte in data 19.06.2025, sostituendola ex art. 127ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127ter del 19 giugno 2025, il Presidente Relatore lette le note scritte depositate dalle parti con le quali erano state precisate le conclusioni congiuntamente, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 essendo in
Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove i coniugi risiedono.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo la legge dello Stato adito.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. pagina 7 di 13 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni e la condanna penale del marito danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente il collegio evidenzia che rispetto alle circostanze allegate all'inizio del presente procedimento, la situazione familiare e quella dei minori ha subito una positiva evoluzione, considerato che gli agiti penalmente rilevanti del marito sono cessati e lo stesso, dopo la condanna ed i percorsi svolti, ha compreso i propri errori ed ha collaborato con i servizi per ripristinare una positiva relazione con i minori e con la loro madre. I genitori hanno raggiunto un equilibrio tale da consentire ai figli minori e di essere sereni e di poter affrontare tranquillamente la quotidianità Per_1 CP_2 con la madre ed il padre.
Questa circostanza è stata confermata sia dal curatore speciale nominato nel presente giudizio, sia dai Servizi Sociali incaricati che hanno rappresentato che i genitori riescono a dialogare tra loro, tengono in conto le esigenze dei ragazzi ed il momento critico risulta essere superato. Nell'ultima relazione di aggiornamento depositata il 31.03.2025 si legge: “I genitori hanno dimostrato disponibilità
a presentarsi ai colloqui di monitoraggio previsti con la scrivente operatrice, in cui si sono posti con atteggiamento collaborativo. Se i colloqui, in passato individuali stante la forte conflittualità, venivano sfruttati anche per portare rivendicazioni rivolte verso l'altro genitore e importanti elementi di disaccordo, da circa un anno sono principalmente focalizzati sui minori e sulla coordinazione degli adulti rispetto alle scelte relativa ai figli. Allo stato risulta evidente la riconquistata capacità dei genitori di accordarsi su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai minori. I minori, anche in base ai rimandi raccolti dagli istituti scolastici dagli stessi frequentati e dalla attiva per la presa in carico di (neuropsichiatra dott.ssa Controparte_3 CP_2
pagina 8 di 13 , non manifestano elementi di attuale sofferenza o criticità, bensì esprimono una sostanziale Parte_2 serenità”.
Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, il Tribunale, in adesione alle conclusioni del curatore speciale, dei Servizi Sociali, nonché delle stesse parti, ritiene opportuno disporre l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con conferma del prevalente collocamento degli stessi presso la madre.
Quanto alle frequentazioni padre-figli gli operatori dei Servizi hanno evidenziato che: “si reputa, inoltre, non opportuna ulteriore regolamentazione del diritto di visita fra il padre e i ragazzi, stante il fatto che i genitori si dimostrano in grado di accordarsi spontaneamente in modo adeguato e di non avere necessità di una mediazione da parte del Servizio, che, anzi, risulta essere autoreferenziale e, qualora rispettata, eccessivamente rigida e limitante”. Pertanto, nell'assenza di profili di criticità, valutate le considerazioni suddette, il collegio ritiene di dover aderire al calendario degli incontri concordato dalle stesse parti come meglio specificato in dispositivo.
Il monitoraggio dei servizi Sociali
Il Tribunale ritiene, in adesione alle stesse conclusioni degli operatori, che il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Vanzago, precedentemente ritenuto opportuno ai fini di accompagnamento della coppia genitoriale nella stabilizzazione della collaborazione conquistata, non sia più necessario, stante il fatto che i genitori risultano esercitare in modalità adeguata le proprie funzioni genitoriali e che le criticità precedentemente riscontrate risultano ad oggi essere in costante e positiva risoluzione.
Il contributo di mantenimento paterno
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi di entrambe le parti;
i tempi di frequentazione padre/figli e l'età di questi, possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei due figli minori nella somma quantificata dalle parti stesse in euro
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 2017.
Le altre condizioni
Si dà atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti come meglio indicate in dispositivo.
Le spese di lite
Visto l'accordo complessivo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate. pagina 9 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in VANZAGO (MI) il
[...] Controparte_1
25/06/2024, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VANZAGO (MI) nell'anno 2017, atto n. 9, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VANZAGO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida I figli minori ed in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 Controparte_2 collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Santa
Chiara 5.
4. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, gli stessi si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza dei figli, nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori e a collaborare fattivamente nella gestione di tutti gli aspetti logistici afferenti i figli.
5. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: un pomeriggio a settimana e in tutti i fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, salvo diverso accordo tra le parti o diversa volontà espressa dai figli, anche nel senso di una maggiore frequentazione.
6. Dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
pagina 10 di 13 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 11 di 13 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
7) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
8) Da atto che il sig. riconosce altresì alla coniuge la percezione dell'assegno unico nella CP_1 misura del 100% e si impegna, unitamente a quest'ultima, ad avviare tutte le procedure necessarie all'attribuzione e godimento dell'assegno unico in favore esclusivo della Pt_1
9. Dà atto che le parti concordano la messa in vendita della casa coniugale sita in Vanzago (MI), via
Santa Chiara 5, in comproprietà e gravata da mutuo, con conferimento di incarico ad Agenzia immobiliare entro la fine del mese di giugno 2025; le parti concordano altresì che l'immobile non debba essere venduto ad un prezzo eccessivamente inferiore al valore di mercato nonché nel termine di mesi dodici dal conferimento di incarico all'Agenzia immobiliare. Il ricavato della vendita della casa familiare, dedotti gli importi spettanti all'Istituto bancario per le rate di mutuo sinora non onorate, verranno ripartiti al 70% in favore di e al restante 30% in favore di . Pt_1 CP_1
10. Da atto che le parti concordano che il 20% della percentuale del 70% riconosciuta alla ad Pt_1 esito della vendita funga da anticipo al contributo al mantenimento dei figli minori (pari a euro 400,00 euro mensili) sino all'esaurimento dell'intera somma. Il predetto anticipo diventerà operativo dal mese successivo all'incasso delle somme da parte di Esaurito l'importo anticipato, il Pt_1 CP_1 ricomincerà a versare il contributo al mantenimento dei figli pari a euro 400,00 euro mensili alle scadenze mensili concordate. pagina 12 di 13 11. Si dà atto che a fronte del presente accordo, la sig.ra si impegna a rimettere, entro giorni Pt_1 sette, la querela sporta nei confronti del che ha dato luogo al procedimento penale n. CP_1
34352/2022 rgnr, n. 7932/2023 rggip con tempestiva comunicazione e trasmissione/consegna copia della remissione querela a e si impegna altresì a rimettere, entro il medesimo termine di cui CP_1 sopra, tutte le querele sporte nei confronti del pendenti alla data odierna. CP_1
12. I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
13. Dà atto che e dichiarano, con l'esecuzione di quanto sopra Parte_1 Controparte_1
e salvo le obbligazioni che precedono, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche discendente dal pregresso rapporto matrimoniale.
14. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 25/06/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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