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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/09/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3893\ 2018 introitata in decisione il 30 maggio 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA cod.fisc ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Mittica del Foro di Locri (C.F.: C.F._2
– pec: – tel. e fax: 0964.20001) Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
Opponente
CONTRO con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Controparte_1
Vanoni n. 1, cod. fisc. e partita I.V.A. rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Nunzio Pezzino (cod. fisc. fax n. CodiceFiscale_3
095/505580 – PEC: ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lostudio dello stesso procuratore in Catania, viale XX Settembre n. 56,
,
Opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 19/07/2018 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
portante n 1092/20118 notificato da relativo al pagamento di CP_1
fatture scadute e mai saldate, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato, la mancata comunicazione delle fatture inoltrate e dei solleciti di pagamento ad esse riferite .
Eccepiva la prescrizione del credito ingiunto per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.; - la prescrizione biennale introdotta dalla L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).
Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo al Tribunale adìto: - in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di accertare e dichiarare non provato il presunto credito vantato dalla società odierna opposta e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto
Si costituiva in giudizio l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che la società opposta richiedeva l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di Euro
19.968,62 a fronte dell'omesso pagamento di tutte le fatture emesse da
[...]
dal 07/08/2012 sino alla cessazione del rapporto contrattuale, CP_1
risultanti dall'estratto conto autenticato allegato al ricorso monitorio.
Ammessi i mezzi istruttori, espletata la prova per testi,veniva disposta ctu conferendo mandato al consulente ing di accertare e Persona_1
quantificare i consumi elettrici ricostruibili per il periodo oggetto della contestata fatturazione, in base alla serie storica dei consumi risultanti dalle bollette prodotte e dai dati forniti dal Distributore in corso di causa.
Espletata la ctu , pervenuto il giudizio per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 27 febbraio
2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 27 maggio 2025, udienza tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. In data 30 maggio 2025 il procedimento de quo veniva assunto in decisione senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla prescrizione del credito risulta genericamente formulata e pertanto inammissibile, così come quella formulata in riferimento all'invocato termine di prescrizione biennale previsto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), stante che il nuovo termine biennale di prescrizione del diritto al corrispettivo per la fornitura di energia elettrica introdotto dall'art. 1 comma 4 della citata L. n. 205/2017 – si applica, per il settore elettrico, solamente alle fatture la cui scadenza è successiva al 01 gennaio 2018, così come previsto dall'art. 1, comma 10, della medesima L. n. 205/2017. Pertanto, poiché tutte le fatture azionate col ricorso monitorio del 24/05/2018 risultano scadute in data antecedente al
01/01/2018, la normativa invocata è inapplicabile alla fattispecie per cui è causa.
Il termine quinquennale risulta inoltre interrotto dalla lettera di diffida datata
08/11/2014 inviata da CP_1
Nel caso in esame è stata dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi;
infatti è stata accertata dal consulente cui è stato conferito mandato di accertare e quantificare i consumi elettrici ricostruibili per il periodo oggetto della contestata fatturazione, la sussistenza di un credito pari ad euro 17.160,86 ciò in base alla serie storica dei consumi risultanti dalle bollette prodotte e dai dati forniti dal Distributore in corso di causa.
Orbene, il ctu ha accertato che in data 11 aprile 2012 la sig.ra
[...]
ha stipulato un contratto di fornitura giusta proposta sottoscritta Parte_1
N. AG002879270, per la fornitura di energia elettrica presso l'immobile sito in Giardini Naxos, fraz, Recanati, via Baia degli Dei n. 2, sede del
[...]
alle condizioni economiche di cui al codice prodotto Parte_2
SVMIC24 ed offerta richiesta , contraddistinta dal tipo Parte_3
cliente Business Partita IVA potenza impegnata di 15 kw, P.IVA_2
potenza disponibile di 16,5 kw, tensione di fornitura pari a 380 V, utente in bassa tensione, con , ora L'opposta CP_1 Controparte_1 [...]
comunicata l'accettazione della riferita richiesta, indicava altresì il CP_1
codice POD IT001E04186435 e l'offerta richiesta “ con Parte_3
codice SVMIC24; il rapporto di somministrazione di energia elettrica ha avuto inizio il 1° settembre 2012 ed è cessato il 30 giugno 2015.
Il consulente ha accertato altresì che nella proposta di contratto N.
AG002879270 (codice condizioni economiche SVMIC24) per la somministrazione di energia elettrica, sono state riportate le condizioni economiche di vantaggio offerte da relative alla CP_1
somministrazione di energia elettrica presso i punti di prelievo indicati e, fatturati al cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita e i corrispettivi relativi al servizio di rete. Sulla a base della documentazione prodotta, per il periodo oggetto della contestata fatturazione dall'01.09.2012 al 30.06.2015,
è stato accertato che un costo effettivo , relativo ad un consumo di energia attiva pari a kWh 71.880, quantificato in €. 19.881,16. All'importo così calcolato, il ctu ha poi decurtato gli acconti versati e riferiti alle bollette regolarmente pagate dall'opponente ,pari complessivamente ad €. 2.720,30,
e quindi riscontrato per il periodo di riferimento un debito complessivamente pari a €. 17.160,86, inferiore all'importo ingiunto.
Orbene, posto che è stato accertato dal ctu dovuto dall'opponente
[...]
un importo pari ad euro 17.160,86 per l'entità dei consumi Parte_1
elettrici effettivamente usufruiti, che il pagamento ingiunto con il decreto ingiuntivo portante n. 1092/2018 risulta sia pur di poco superiore a quello effettivamente dovuto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene equo dover compensare le spese processuali così come quelle di ctu liquidate in corso di causa, nella misura di 1/3 a carico dell'opponente , condannando quest'ultima al pagamento per i restanti 2/3.
PQM
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sull'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo portante n 1092/2018 notificato da Controparte_1
e condanna l'opponente al pagamento della somma pari Parte_1
ad euro 17.160,86 a favore dell'opposta. Compensa le spese processuali nei confronti dell'opponente in misura di1/3 condannando quest'ultima al pagamento per i restanti 2/3 pari ad euro
1.134,00 oltre iva cpa e spese generali .
Compensa le spese di ctu così come liquidate in corso di causa nella misura di 1/3 nei confronti dell'opponente, mentre vengono poste a suo carico per i restanti 2/3
Così deciso in Messina il 3 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3893\ 2018 introitata in decisione il 30 maggio 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA cod.fisc ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Mittica del Foro di Locri (C.F.: C.F._2
– pec: – tel. e fax: 0964.20001) Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
Opponente
CONTRO con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Controparte_1
Vanoni n. 1, cod. fisc. e partita I.V.A. rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Nunzio Pezzino (cod. fisc. fax n. CodiceFiscale_3
095/505580 – PEC: ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lostudio dello stesso procuratore in Catania, viale XX Settembre n. 56,
,
Opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 19/07/2018 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
portante n 1092/20118 notificato da relativo al pagamento di CP_1
fatture scadute e mai saldate, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato, la mancata comunicazione delle fatture inoltrate e dei solleciti di pagamento ad esse riferite .
Eccepiva la prescrizione del credito ingiunto per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.; - la prescrizione biennale introdotta dalla L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).
Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo al Tribunale adìto: - in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di accertare e dichiarare non provato il presunto credito vantato dalla società odierna opposta e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto
Si costituiva in giudizio l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che la società opposta richiedeva l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di Euro
19.968,62 a fronte dell'omesso pagamento di tutte le fatture emesse da
[...]
dal 07/08/2012 sino alla cessazione del rapporto contrattuale, CP_1
risultanti dall'estratto conto autenticato allegato al ricorso monitorio.
Ammessi i mezzi istruttori, espletata la prova per testi,veniva disposta ctu conferendo mandato al consulente ing di accertare e Persona_1
quantificare i consumi elettrici ricostruibili per il periodo oggetto della contestata fatturazione, in base alla serie storica dei consumi risultanti dalle bollette prodotte e dai dati forniti dal Distributore in corso di causa.
Espletata la ctu , pervenuto il giudizio per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 27 febbraio
2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 27 maggio 2025, udienza tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. In data 30 maggio 2025 il procedimento de quo veniva assunto in decisione senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla prescrizione del credito risulta genericamente formulata e pertanto inammissibile, così come quella formulata in riferimento all'invocato termine di prescrizione biennale previsto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), stante che il nuovo termine biennale di prescrizione del diritto al corrispettivo per la fornitura di energia elettrica introdotto dall'art. 1 comma 4 della citata L. n. 205/2017 – si applica, per il settore elettrico, solamente alle fatture la cui scadenza è successiva al 01 gennaio 2018, così come previsto dall'art. 1, comma 10, della medesima L. n. 205/2017. Pertanto, poiché tutte le fatture azionate col ricorso monitorio del 24/05/2018 risultano scadute in data antecedente al
01/01/2018, la normativa invocata è inapplicabile alla fattispecie per cui è causa.
Il termine quinquennale risulta inoltre interrotto dalla lettera di diffida datata
08/11/2014 inviata da CP_1
Nel caso in esame è stata dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi;
infatti è stata accertata dal consulente cui è stato conferito mandato di accertare e quantificare i consumi elettrici ricostruibili per il periodo oggetto della contestata fatturazione, la sussistenza di un credito pari ad euro 17.160,86 ciò in base alla serie storica dei consumi risultanti dalle bollette prodotte e dai dati forniti dal Distributore in corso di causa.
Orbene, il ctu ha accertato che in data 11 aprile 2012 la sig.ra
[...]
ha stipulato un contratto di fornitura giusta proposta sottoscritta Parte_1
N. AG002879270, per la fornitura di energia elettrica presso l'immobile sito in Giardini Naxos, fraz, Recanati, via Baia degli Dei n. 2, sede del
[...]
alle condizioni economiche di cui al codice prodotto Parte_2
SVMIC24 ed offerta richiesta , contraddistinta dal tipo Parte_3
cliente Business Partita IVA potenza impegnata di 15 kw, P.IVA_2
potenza disponibile di 16,5 kw, tensione di fornitura pari a 380 V, utente in bassa tensione, con , ora L'opposta CP_1 Controparte_1 [...]
comunicata l'accettazione della riferita richiesta, indicava altresì il CP_1
codice POD IT001E04186435 e l'offerta richiesta “ con Parte_3
codice SVMIC24; il rapporto di somministrazione di energia elettrica ha avuto inizio il 1° settembre 2012 ed è cessato il 30 giugno 2015.
Il consulente ha accertato altresì che nella proposta di contratto N.
AG002879270 (codice condizioni economiche SVMIC24) per la somministrazione di energia elettrica, sono state riportate le condizioni economiche di vantaggio offerte da relative alla CP_1
somministrazione di energia elettrica presso i punti di prelievo indicati e, fatturati al cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita e i corrispettivi relativi al servizio di rete. Sulla a base della documentazione prodotta, per il periodo oggetto della contestata fatturazione dall'01.09.2012 al 30.06.2015,
è stato accertato che un costo effettivo , relativo ad un consumo di energia attiva pari a kWh 71.880, quantificato in €. 19.881,16. All'importo così calcolato, il ctu ha poi decurtato gli acconti versati e riferiti alle bollette regolarmente pagate dall'opponente ,pari complessivamente ad €. 2.720,30,
e quindi riscontrato per il periodo di riferimento un debito complessivamente pari a €. 17.160,86, inferiore all'importo ingiunto.
Orbene, posto che è stato accertato dal ctu dovuto dall'opponente
[...]
un importo pari ad euro 17.160,86 per l'entità dei consumi Parte_1
elettrici effettivamente usufruiti, che il pagamento ingiunto con il decreto ingiuntivo portante n. 1092/2018 risulta sia pur di poco superiore a quello effettivamente dovuto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene equo dover compensare le spese processuali così come quelle di ctu liquidate in corso di causa, nella misura di 1/3 a carico dell'opponente , condannando quest'ultima al pagamento per i restanti 2/3.
PQM
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sull'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo portante n 1092/2018 notificato da Controparte_1
e condanna l'opponente al pagamento della somma pari Parte_1
ad euro 17.160,86 a favore dell'opposta. Compensa le spese processuali nei confronti dell'opponente in misura di1/3 condannando quest'ultima al pagamento per i restanti 2/3 pari ad euro
1.134,00 oltre iva cpa e spese generali .
Compensa le spese di ctu così come liquidate in corso di causa nella misura di 1/3 nei confronti dell'opponente, mentre vengono poste a suo carico per i restanti 2/3
Così deciso in Messina il 3 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò