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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Dott. Giuseppe Perri
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante n. V.G. 342/2025 avente ad oggetto l'istanza per equa riparazione ex Legge n. 89/2001, proposta da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi residenti in [...]
80/A, rappresentati e difesi dall'avv. Monia Lo Turco (C.F.
) del Foro di Locri, giusta procura in calce al ricorso ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto avvocato sito in
Chiaravalle Centrale (CZ), C.so G. Staglianò n. 174;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Vista l'istanza tempestivamente presentata dalle parti ricorrenti per ottenere l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del processo definito con sentenza n. 343/24 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il
14.2.2024;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
1 Osservato che il giudizio presupposto ha avuto una durata di anni 8, mesi 6 e giorni 2, solo in primo grado (deposito ricorso introduttivo in data 12.8.2015 e pubblicazione della sentenza di primo grado del 14.2.2024);
Rilevato che il giudizio presupposto ha registrato pertanto un ritardo complessivo di anni 5, mesi 6 e giorni 2, rispetto al termine di cui all'art. 2, comma 2-bis, Legge
n. 89/2001;
Ritenuto che la durata del giudizio è irragionevole, poiché il processo, alla luce dell'oggetto, della sua complessità e dell'attività istruttoria espletata, non richiedeva un tempo di definizione superiore a quello standard indicato dall'art. 2, comma 2-bis, Legge n. 89/2001;
Ritenuto altresì che, in ragione dell'oggetto del processo e della sua rilevanza anche in relazione alle condizioni personali delle parti, della natura degli interessi coinvolti, del comportamento durante il procedimento delle parti, del giudice e di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, nonché dell'esito del giudizio, appare equo liquidare un indennizzo pari ad euro
500,00 per ogni anno di ritardo o frazione di anno superiore a sei mesi, incrementato del 10% per ogni anno successivo al terzo (euro 605,00); che, tuttavia, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, Legge n. 89/2001, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o se inferiore a quello del diritto accertato dal giudice (euro 1.383,12); e che, pertanto,
l'indennizzo spettante alle parti ricorrenti pro-quota ammonta complessivamente ad euro 1.382,12 (euro 691,06 per ciascuna) , oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, dovendosi autorizzare, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
Considerato, infine, che le spese legali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti per i procedimenti monitori dai DD.MM. nn. 55/2014 e 37/2018
(euro 473,00), con l'aumento ex art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione (30%, pari ad euro 141,90, per un compenso complessivo di
2 euro 614,90), vanno poste a carico del , in favore delle parti ricorrenti, CP_1
con distrazione, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza sezione civile, nella persona del
Consigliere designato, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore di ciascuna parte ricorrente della somma di euro 691,06, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Ingiunge altresì al , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
il pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti che liquida complessivamente in euro 30,92 per spese documentate ed euro 614,90 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Monia Lo
Turco, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 18 aprile 2025
Il Consigliere designato dott. Giuseppe Perri
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