Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
126/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal Consigliere dott.ssa AN GN In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 80252, proposto dal Sig. XX [C.F.: omissis],
nato il omissis in omissis e residente in omissis (omissis), Via omissis n. omissis (omissis),
rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Musacchio del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma Via Brescia n. 29;
Contro
- Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore Viale dell’Esercito n. 186, nonché ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, costituito in proprio;
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è affetto, previa disapplicazione del Decreto n.13/2022 Ministero della Difesa e della nota confermativa del diniego emanata su richiesta di riesame;
Visti gli atti ed i documenti di causa;
Vista l’ordinanza n. 166/2024;
Uditi all’udienza odierna l’Avv. Musacchio, per il ricorrente, assente il rappresentante del Ministero della Difesa.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente, con l’odierno ricorso ha chiesto, ai fini futuri della pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della dipendenza da causa-concausa di servizio delle patologie dalle quali è affetto:
“Spondiloartrosi cervicale con discopatia C5-C6 e con segni clinici di sofferenza radicolare a marcato impegno funzionale - IL (M47); Ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico e segni di danno d'organo: retinopatia ipertensiva –
Ipertensione essenziale (primitiva)”, con ascrizione alla 7^ ctg. tab. A, a vita (8^+8^). In subordine, ha domandato che venga richiesto il parere di CTU medico legale specialistico, nominando quale CTP, il Dott.
A. Solinas, salva diversa nomina sino alle OO.PP.. Ha precisato che la domanda giudiziale del ricorrente è finalizzata al solo riscontro della dipendenza da causa di servizio, ai fini (futuri) pensionistici.
1.1. Risulta in atti che, con domanda del 15-72020, l’interessato aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità varie, ai fini dell’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera di Roma aveva riconosciuto la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 sussistenza delle patologie -conoscibili rispettivamente dal 18.01.2020 e dal 18.06.2020ritenendole ascrivibili entrambe alla Categoria 8^,
Tab. A e in cumulo alla 7^ Categoria. Il CVCS, tuttavia, con parere del 5-1-2021, aveva ritenuto le infermità sopra citate NON dipendenti da fatti di servizio. In data 7-2-2022, aveva chiesto il riesame, riscontrato in termini negativi.
1.2. In diritto, ha affermato la sussistenza della giurisdizione, citando copiosa giurisprudenza.
1.3. In fatto, nel ricorso viene esposto, con analitica descrizione, che il militare dal 06/09/1984 a tutt’oggi ha svolto incarichi in servizi armati e non armati previsti per i gradi che ha rivestito; ha ricoperto ruoli di strategia organizzativa e gestionale in contesto estero oltre che in Patria. Ha allegato, oltre alla documentazione amministrativa e medica, anche il rapporto informativo del Comandante di Corpo, redatto in data 28.01.2021 ed uno del 2022, dimostrativi della sussistenza di fattori lavorativi.
1.4. È inoltre evidenziato nel ricorso che dall’esame dello stato di servizio e matricolare emerge che il ricorrente è stato incorporato perfettamente idoneo sul versante sanitario come In caso di diffusione,
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196/03 Sottufficiale medico, esattamente dal 06-09-1984;
sono richiamate le osservazioni medico legali, rese sempre dalla CMO di Roma già nel 1997 per la gastrite, in ordine a presenza di “strapazzi fisici, disagi ambientali, fattori distermici ed alimentazione incongrua, per le inderogabili esigenze che il servizio richiedeva”.
1.5. Ha allegato la relazione peritale a firma del Dott. M. Solinas del 12.07.2023 che, a suo dire,
“dimostra la derivazione causale o, quantomeno, concausale efficiente e determinante tra la gravosità e la indubbia lesività esogena cagionata e perpetrata dal logorio negli adempimenti dei carichi lavorativi militari e la conclamata cronicità delle infermità”.
Il diniego, formalizzato dal Ministero sulla rivendicata dipendenza da causa di servizio, si concludeva, a parere del ricorrente, <<con una tesi degna di essere menzionata per caratteristiche di originalità e suggestività al punto che l’attività del ricorrente seppur era caratterizzata da documentato “rischio occupazionale” non era idonea a suffragare le infermità denunciate come SI’
dipendenti da c.s. nonostante “le molteplici attività connesse al Comando e a quelle connesse all’emergenza In caso di diffusione,
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196/03 CO – 19”, ovvero perché il servizio è stato svolto
“in modo discontinuo” o perché (infermità cardiaca)
trattasi di patologia che “ha carattere epidemico interessando oltre il 40% della popolazione, oltre i 50 anni” nonostante l’annotazione di cui alle osservazioni medico legali della CMO ove si formalizza espressamente la “verosimile incidenza della specifica lavorativa”>>.
1.6. Ha disquisito infine in ordine a “turni”,
“straordinario”, “sottorganico di personale”; a imputate erronee valutazioni (id est l’assenza di familiarità e/o l’ipotesi della vecchiaia e/o la ritenuta presenza di tare ereditarie); ha indicato il fascicolo amministrativo, ritenendo che “nel caso di specie il CVCS pone ad incipit dei pareri resi la locuzione “come documentato in atti” per poi narrare elementi e circostanze inesistenti”.
2. Con memoria, si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione per tutto quanto non riguardi effetti pensionistici. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso. Ha specificato che il CVCS, cui il Ministero si è attenuto, ha scrupolosamente valutato sia le condizioni di salute del ricorrente sia i rapporti In caso di diffusione,
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196/03 informativi agli atti, giungendo alla logica conclusione, tra l’altro ribadita anche nel parere di riesame.
2.1. Il Ministero ha evidenziato, quanto alla prima patologia, che il Comitato ha affermato che
<<l’eziopatogenesi scientificamente riconosciuta della stessa consiste nella “degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo”: soltanto traumi contusivi o fratturativi possono favorirne l’evoluzione in senso peggiorativo.
Eventi che, tuttavia, non si sono verificati nell’intera carriera del XX, come si evince dai rapporti informativi agli atti >>.
2.2. Quanto alla seconda infermità lamentata, il Ministero ha messo in evidenza che il CVCS ha analizzato la documentazione, prima di giungere alla
<<conclusione che “la presenza di fattori di rischio extraprofessionale (sovrappeso, dislipidemia)”
rappresentano la sicura scaturigine della patologia cardiovascolare, non potendosi imputare alle mansioni svolte in servizio dal XX un “rischio generico aggravato” rispetto all’insorgenza del male e/o al suo peggioramento, neanche in termini di concausa efficiente e determinante>>.
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196/03 2.3. Ha soprattutto fatto presente che l’intera carriera del ricorrente, con qualifica di operatore informatico, si è dispiegata pressoché interamente in attività di ufficio, essendo stato, egli, impiegato in modo quasi esclusivo quale addetto ai sistemi informatici dello SME, sia come addetto all’HD e alle reti informatiche che quale addetto al SW, salvo un breve periodo (14 marzo 2009 – 14 marzo 2010), quando il XX ha svolto una missione in Kosovo in qualità di addetto alla segreteria del Senior per la parte NSE. Il servizio prestato nel corso della emergenza sanitaria COVID è stato in linea con la qualifica, il ruolo di appartenenza e l’anzianità di servizio del militare.
2.4. Pertanto, l’Amministrazione ha concluso nel senso che <<le mansioni svolte dal ricorrente, seppur impegnative, vanno collocate nel tipico contesto professionale di appartenenza del militare, che non può da solo essere utilizzato per giustificare né l’insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale con il servizio prestato. Ciò significa che solo fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause In caso di diffusione,
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196/03 determinanti ai fini della insorgenza della patologia lamentata dal ricorrente>>.
2.5. In ordine alla richiesta di CTU, il Ministero ha eccepito che il rimedio istruttorio della CTU non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica amministrazione competente all’adozione dell’atto finale. Ha chiesto, comunque, che nell’eventualità il CTU sia scelto fra organi collegiali pubblici. Con vittoria di spese quantificate in € 1.500.
3. L’Avv. Musacchio ha depositato una memoria difensiva in data 7-10-2024, con la quale ha respinto l’eccezione sollevata circa il difetto di giurisdizione, ribadendo che la richiesta è ai fini futuri della pensione privilegiata e quindi sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, citando giurisprudenza anche della Cassazione.
Ha evidenziato che, in virtù dell’entrata in vigore del DPR 461/2001, le procedure per il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, precedentemente diverse e separate fra loro, sono In caso di diffusione,
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196/03 state unificate, in un’ottica di semplificazione, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce, ora, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio (ex art. 12 del DPR). Ha affermato inoltre che sussiste un interesse concreto ad agire da parte del ricorrente, in vista di un futuro, migliore trattamento pensionistico. Quanto al merito della pretesa ha ribadito che la richiesta riguarda la dipendenza da causa di servizio delle infermità e non sono adombrate pretese risarcitorie. Infine, ha ribadito quali fossero le infermità e i servizi svolti evidenziandone le correlazioni, ribadendo che le infermità in esame sono causalmente o concausalmente riconducibili all’attività di servizio.
4. Con ordinanza n.166/2024 è stato chiesto il parere medico legale d’ufficio ai sensi dell’art. 166 c.g.c. e dell’art. 97 c.g.c., consulenza tecnica medica dell’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, sul seguente quesito:<<dica l’organo di consulenza se le infermità da cui è affetto il sig.
XX “Spondiloartrosi cervicale con discopatia C5-C6 e con segni clinici di sofferenza In caso di diffusione,
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196/03 radicolare a marcato impegno funzionale - IL
(M47); Ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico e segni di danno d'organo: retinopatia ipertensiva – Ipertensione essenziale (primitiva)”
siano o meno dipendenti da causa - concausa di servizio e l’eventuale categoria di ascrivibilità della tabella A, valutando il servizio svolto come risulta dalla documentazione in atti, tenuto conto delle asserzioni della CMO di seconda istanza, dei pareri negativi del CVCS e della perizia di parte in atti”.
5. Il CTU ha depositato, previo contradditorio tecnico, il parere richiesto concludendo nel senso che <l’infermità “Spondiloartrosi cervicale con discopatia C5-C6 e con segni clinici di sofferenza radicolare a marcato impegno funzionale - IL
(M47)”, questa NON può riconoscersi dipendente da causa di servizio. L’infermità “Ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico e segni di danno d’organo: retinopatia ipertensiva -
ipertensione essenziale (primitiva)” deve essere riconosciuta NO dipendente da causa di servizio.>
6. Il legale del ricorrente ha depositato una ulteriore memoria, per l’udienza odierna, con cui ha In caso di diffusione,
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196/03 replicato, in relazione agli indubbi fattori lavorativi quali causa-concausa, affermando che
<L’asserito “rischio generico aggravato” quale formulato da parte resistente e su cui ridonda il C.T.U. non coglie nel segno giacché l’esigenza di tutela rivendicata si coniuga con quanto previsto dagli artt. 67 e ss. del T.U. 1092/1973, oltre che dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001 ove la dipendenza da c.s. può persino essere rinvenuta qualora il servizio abbia concorso in maniera “efficiente e determinate”
all’insorgenza e/o all’aggravamento di condizioni invalidanti e/o patologiche>.
7. All’udienza odierna l’Avv. Musacchio si è riportato agli scritti difensivi, con articolate argomentazioni, concludendo con la richiesta di un supplemento istruttorio, in quanto a suo avviso l’UML non ha valutato il servizio in termini di concausa efficiente delle patologie.
8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
9. La questione in esame concerne la richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle due patologie, dalle quali risulta affetto il In caso di diffusione,
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196/03 ricorrente, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata appunto disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c. ed il consulente d’ufficio ha concluso in senso negativo per l’interessato.
10. Nello specifico il Giudice, pur apprezzando l’inconfutabile dedizione e responsabilità del ricorrente nel lavoro, ritiene che la valutazione effettuata dal consulente d’ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti e dello scrutinio del servizio svolto, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale d’ufficio ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica e le mansioni del ricorrente svolte nella vita professionale. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.
11. Le considerazioni medico legali espresse dal CTU, condivise da questo Giudice, difatti si sono basate su puntuale analisi dell’attività lavorativa svolta dal militare, sia in termini di raccolta In caso di diffusione,
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196/03 anamnestica effettuata durante le operazioni peritali, sia attraverso lo studio del foglio matricolare e degli atti depositati. Il Consulente d’ufficio ha compendiato molteplici riferimenti alla dottrina scientifica anche recente. Ha specificato che i fattori patogeni (ex multis posizioni stereotipate, le postazioni non ergonomicamente certificate, le emissioni di radiazioni dei videoterminali e i danni da stress ..) riferiti dal ricorrente e dal CTP non sono supportati, in termini di causalità adeguata, da “alcuna documentazione probante tale da poter prendere in considerazione tali aspetti, che debbono pertanto essere inscritte nell’ambito della ipotesi non provata”.
11.1. Quanto alla spondiloartrosi, il CTU ha affermato che l’artrosi, in generale, è un processo degenerativo del tessuto osteo-cartilagineo articolare che, ad eccezione delle forme posttraumatiche e post-flogistiche, cosiddette secondarie, è legato all’età e fattori genetici ed endogeno-costituzionali, la cui evoluzione può essere aggravata da attività fisiche gravose, prolungate e continue, caratterizzate da movimenti ripetitivi, stereotipati (carichi, utilizzo di apparecchiature a In caso di diffusione,
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196/03 percussione o vibranti…). Secondo il CTU, pertanto, tale infermità deve essere considerata come una patologia degenerativa che coinvolge i dischi intervertebrali, i corpi vertebrali e le articolazioni zigo-apofisarie. La sua eziopatogenesi è intrinsecamente legata all'invecchiamento biologico. È inoltre scientificamente accertato che la spondiloartrosi sia una condizione ubiquitaria nella popolazione adulta: studi radiologici dimostrano che oltre l'80% degli individui sopra i 50 anni presenta segni di artrosi cervicale, indipendentemente dal tipo di occupazione svolta.
Quanto al caso specifico, la mansione di informatico amministrativo svolta dal ricorrente è caratterizzata da un impegno cognitivo prevalente e da una postura seduta prolungata davanti a videoterminali (VDT).
Sebbene tale posizione possa occasionalmente indurre
"cervicalgia miotensiva" (ovvero dolore muscolare da affaticamento), esiste una differenza netta tra disturbo funzionale transitorio e danno strutturale permanente (spondiloartrosi). Deve esserci un'esposizione a rischi specifici quali movimentazione manuale di carichi pesanti (assente o estremamente saltuaria nella mansione in esame);
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196/03 vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero (anch’esse assenti e tipiche invece di autisti di mezzi pesanti o operatori di martelli pneumatici; posture incongrue estreme e mantenute.
L'attività di informatico non comporta sovraccarichi biomeccanici eccedenti le capacità di compenso dei tessuti del rachide.
Va inoltre tenuto presente che:
-come risulta dal rapporto informativo, le mansioni riguardavano essenzialmente aspetti informatici anche se saltuariamente possa aver provveduto a smontaggio e cambio di armadi e apparati dei server
(all. 5 al ricorso e 6 a alla memoria di costituzione del Ministero);
-l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie infermità è del 15/07/2020 a soli 4 mesi dall’inizio della pandemia, cui il ricorso tende a collegare i fattori lavorativi del periodo pandemico (all 6 b alla memoria di costituzione del Ministero). Il rapporto informativo relativo al periodo CO (all. 16 ricorso) è invece relativo a periodo successivo (feb.-lug. 2022) alla domanda amministrativa, che si ricorda è del 2020.
In conclusione, secondo l’avviso del CTU, condiviso In caso di diffusione,
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196/03 dal giudicante, non vi sono evidenze scientifiche che permettano di elevare il lavoro prestato al rango di causa efficiente della spondiloartrosi cervicale.
La patologia è il risultato di un processo degenerativo cronico, legato a fattori endogeni e all'invecchiamento fisiologico.
L'attività svolta dal Ricorrente manca dei requisiti di intensità, durata e tipologia di carico necessari per alterare l'anatomia del rachide. Il nesso di causalità materiale, anche in termini di concausa efficiente, deve quindi ritenersi insussistente, configurandosi la patologia come una affezione comune, priva di correlazione con l'ambiente lavorativo specifico, pur considerando gli episodi sporadici di sollevamento pesi.
11.2. Quanto all’infermità “Ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico e segni di danno d’organo: retinopatia ipertensiva –
ipertensione essenziale (primitiva)”, nel parere viene indicato che l'eziopatogenesi dell'ipertensione essenziale è di natura squisitamente multifattoriale. Essa non deriva da un singolo evento o da una singola esposizione, ma è l'esito finale di un'alterazione dei complessi In caso di diffusione,
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196/03 sistemi omeostatici di controllo pressorio. Tra questi, il ruolo cardine è svolto dal Sistema ReninaST (RAAS), dalla regolazione del bilancio idrosalino a livello renale e dall'equilibrio del sistema nervoso autonomo.
Conclude il CTU ritenendo che l’attività di informatico amministrativo svolta dal militare rientra tra le professioni di tipo intellettuale e d'ufficio. Per poter affermare un nesso di causalità professionale, la medicina del lavoro richiede l'esposizione a rischi specifici e documentati, che in questa mansione risultano assenti. Lo stress indicato dal ricorrente, relativo al periodo pandemico (si ribadisce che la domanda è presentata a solo 4 mesi dall’inizio della pandemia e il rapporto informativo relativo al periodo CO è relativo a periodo successivo, tra febbraio e luglio 2022), pur probabile, è successivo alla domanda amministrativa, non valutabile a mente dell’art.21 dell’Allegato 2 al Codice di giustizia contabile, che dispone la non applicabilità al processo pensionistico dell’art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
12. Il CTU ha pur valutato le conclusioni e le In caso di diffusione,
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196/03 argomentazioni del CTP, nel contraddittorio tecnico, ritenendo che per essere la concausa rilevante, “deve superare la soglia della "semplice occasione".
La giurisprudenza distingue tra: concausa preponderante, dove il servizio è il fattore principale; concausa necessaria, quando il servizio è uno dei fattori senza i quali l'evento non accadrebbe; mera occasione, quando i fattori di servizio sono del tutto marginali e non danno diritto al riconoscimento”. In altri termini, nella pensionistica privilegiata, e quindi nella definizione della dipendenza da causa di servizio, la causa o concausa rilevante deve essere
“efficiente e determinante”, ossia l’antecedente causale che agisce con preminente forza nel determinismo dell’evento, e che presenta incidenza significativa e peculiare valore rispetto ad altre concause (C.d.c. Sez. II appello sent. 200/2018; Sez.
Sicilia sent. 68/2026; Sez. Lazio sent. 231/2023).
Nel caso di specie, in relazione alle deduzioni sul parere preliminare, il CTU ha concluso che “non sono emersi elementi tali da rendere possibile l’ipotesi di una causalità diretta e nemmeno di una concausalità adeguata, per le ragioni riportate In caso di diffusione,
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196/03 nella sezione delle considerazioni medico-legali” e non vi è alcuna conferma probatoria “nella lettura degli atti e tantomeno nella valutazione anamnestico-obiettiva condotta sul paziente durante le operazioni peritali”.
13. Ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d’ufficio, coerenti ed argomentate, e non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte, rigetta il ricorso.
14. Le spese sono compensate per la complessità medico legale. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
rigetta il ricorso Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
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196/03 Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il giudice
AN GN
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA RO VINICOLA CORTE DEI CONTI 26.03.2026 10:49:12 GMT+01:00