Art. 9. (Fascicolo personale e stato matricolare). 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalita'.
Articolo 9 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 8Articolo 10
Articolo 9 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Versione
8 novembre 1989
8 novembre 1989