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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 265/2019 promosso
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Elisabetta Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 539, giusta procura in atti
R I C O R R E N T E
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende per procura in Notar
pag. 1 di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno nucleo familiare
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del suo diritto a percepire gli assegni per il CP_1
nucleo familiare quale nonno del nipote diretto . Persona_2
Deduceva al riguardo:
- che in data 23.01.2015 aveva presentato domanda di trattamento di famiglia per nipote a carico per l'anno 2014 respinta dall'Istituto in data 10.10.2016 per il seguente motivo “Dagli archivi aggiornati risulta che il padre dei minori è
proprietario di immobile non adibito a prima casa”;
- che in data 22.02.2016 aveva presentato nuovamente domanda di trattamento di famiglia per nipote a carico per l'anno 2015 respinta dall'Istituto in data
11.10.2016 con la medesima motivazione “Dagli archivi aggiornati risulta che il
padre dei minori è proprietario di immobile non adibito a prima casa”;
- che in data 31.03.2017 aveva presentato ulteriore domanda di trattamento di famiglia per nipote a carico dall'01.01.2016 al 21.08.2016 respinta dall' per CP_1
il seguente motivo “La presentazione non può essere concessa per il periodo richiesto
pag. 2 in applicazione dell'art. 47 DPR 639/1970 (v. precedenti domande presentate il
23.01.2015 e 22.02.2016”
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire gli assegni familiari dall'01.01.2014 al 28.08.2016 e conseguentemente condannare l' al pagamento della somma dovuta, oltre interessi legali. CP_1
L' si costituiva in giudizio eccependo la decadenza di cui all'art. 47 DPR CP_1
639\1970 e l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
In data 25.03.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza formulata dall' a tenore della quale, il ricorso de quo è stato proposto ben oltre il CP_1
termine annuale decorrente dalla maturazione dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
L'eccezione di decadenza è fondata relativamente alle domande presentate in data 23.01.2015 e in data 22.02.2016, mentre deve essere rigettata per la domanda presentata in data 31.03.2017.
Ed invero, il legislatore, al fine di proteggere la definitività e la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ha fissato termini di decadenza di natura sostanziale all'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.
pag. 3 In merito, la norma di riferimento è senza dubbio l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del
1970 che, per la parte che in questa sede rileva, prevede che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Queste ultime, in particolare, sono: l'indennità di disoccupazione, i trattamenti erogati dal fondo di garanzia, la cassa integrazione, l'indennità di mobilità, i trattamenti correlati alla tubercolosi, gli assegni familiari, l'indennità di malattia ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni
(art. 24 l. n. 88 del 1989).
Inoltre, ai sensi dell'art. D.L. 6/3/1991 n. 103 conv. in L. 1/6/1991 n. 166: “1. I
pag. 4 termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533:
“In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi
120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
La Suprema Corte sul punto ha altresì precisato “che il termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del pag. 5 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa” (Cass. Sez. Lavoro n. 8842/2005 del 28/04/2005).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato una prima domanda amministrativa in data 23.01.2015 ed una seconda domanda in data 22.02.2016
ed ha depositato l'odierno ricorso in data 28.01.2019 ossia ben oltre i termini massimi complessivamente previsti per la conclusione del procedimento amministrativo pari ad un anno e 300 giorni, di cui 120 per la formazione del silenzio rifiuto, 90 per la presentazione del ricorso amministrativo e 90 per la decisione del medesimo.
Il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda in sede giudiziaria andava a decorrere dal 21.12.2015 per la domanda del 23.01.2015 con scadenza al 21.12.2016; per la domanda presentata il 22.02.2016 il termine annuale andava a decorrere dal 18.01.2017 per cui la domanda in sede giudiziale doveva essere presentata entro il 18.01.2018.
Il ricorso è stato proposto soltanto in data 28.01.2019 per cui con riferimento a queste due domande va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
Non risulta avverata la decadenza annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70
rientrando l'azione giudiziale nel termine di un anno dalla scadenza dei 300
giorni di conclusione del procedimento amministrativo per la domanda presentata in data 31.03.2017.
pag. 6 Infatti:
-31.03.2017 + 120 giorni durante i quali è maturato il silenzio – rigetto =
29.07.2017;
-29.07.2017 + 90 giorni per il ricorso amministrativo = 27.11.2017;
-27.11.2017 + 90 giorni per la pronuncia su tale ricorso e, quindi, per la maturazione del silenzio rigetto = 26.02.2018
La domanda in sede giudiziale doveva essere presentata entro un anno da tale data 26.02.2018 ossia entro il 26.02.2019; la stessa è stata proposta in data
28.01.2019, per cui non è applicabile la decadenza annuale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato ammissibile limitatamente alla domanda amministrativa del 31.03.2017.
La domanda nel merito merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti sussistono i requisiti per l'erogazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta.
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall' ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle CP_1
pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la turbecolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti pag. 7 e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall' in tabelle valide dal 1° CP_1
luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente (MESSAGGIO N. 2331
DEL 17.06.2021 e CIRCOLARE N. 92 del 30 giugno 2021).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88,
rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i CP_1
documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e CP_1
i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
pag. 8 A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13
marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresi'
conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermita' o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione
civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668).
Con sentenza 180/1999 la Corte Costituzionale ha equiparato i nipoti in linea retta il cui ascendente diretto sia il nonno, ai figli legittimi, nell'ipotesi in cui, se minori di 18 anni, versino in uno stato di bisogno in quanto non autonomamente autosufficienti ovvero siano mantenuti dal nonno sotto il cui tetto vivono o sono da questi comunque mantenuti. Il mantenimento si verifica pag. 9 quando il nipote non è autosufficiente economicamente, quando cioè non ha redditi personali superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%.
Premesse tali considerazioni, nel caso in esame, la prestazione previdenziale relativa alla domanda presentata in data 31.03.2017 dall'01.01.2016 al 21.08.2016
risulta reclamata dal ricorrente quale nonno incaricata del mantenimento del nipote diretto non avendo i genitori alcun reddito. Il diniego opposto dall'istituto costituito dalla applicazione della decadenza in applicazione dell'art. 47 DPR 639/1970 per le precedenti domande presentate il 23.01.2015 e
22.02.2016 non è fondato in quanto in relazione alla anzidetta domanda nessuna decadenza è maturata. In altri termini l' ritiene sussistente il fattore CP_1
ostativo della decadenza senza operare nessuna distinzione tra le tre domande che si sono susseguite negli anni.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va affermato il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per il nipote a carico come ascendente dall'01.01.2016 al 21.08.2016 e l' va condannato al pagamento CP_1
della somma spettante determinando il quantum dell'assegno familiare nella misura prevista, oltre gli interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo,
osservando che il CTU nominato in corso di causa non ha potuto quantificare l'ammontare delle somme dovute al ricorrente per il trattamento di famiglia in pag. 10 quanto dalla documentazione presente agli atti del giudizio non ha potuto calcolare il reddito familiare del sig. . Parte_1
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Elisabetta Ferraro e al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Dichiara inammissibile il ricorso per le domande presentate in data 23.01.2015
e in data 22.02.2016;
- Dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il nipote a carico come ascendente per il periodo dall'01.01.2016 al
21.08.2016, per l'effetto, condanna l' a corrispondere il relativo importo, CP_1
oltre gli interessi legali;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 900,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Elisabetta Ferraro;
- pone a carico dell' le spese di CTU liquidata con separato decreto. CP_1
pag. 11 Così deciso in Termini Imerese il 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 265/2019 promosso
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Elisabetta Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 539, giusta procura in atti
R I C O R R E N T E
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende per procura in Notar
pag. 1 di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno nucleo familiare
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del suo diritto a percepire gli assegni per il CP_1
nucleo familiare quale nonno del nipote diretto . Persona_2
Deduceva al riguardo:
- che in data 23.01.2015 aveva presentato domanda di trattamento di famiglia per nipote a carico per l'anno 2014 respinta dall'Istituto in data 10.10.2016 per il seguente motivo “Dagli archivi aggiornati risulta che il padre dei minori è
proprietario di immobile non adibito a prima casa”;
- che in data 22.02.2016 aveva presentato nuovamente domanda di trattamento di famiglia per nipote a carico per l'anno 2015 respinta dall'Istituto in data
11.10.2016 con la medesima motivazione “Dagli archivi aggiornati risulta che il
padre dei minori è proprietario di immobile non adibito a prima casa”;
- che in data 31.03.2017 aveva presentato ulteriore domanda di trattamento di famiglia per nipote a carico dall'01.01.2016 al 21.08.2016 respinta dall' per CP_1
il seguente motivo “La presentazione non può essere concessa per il periodo richiesto
pag. 2 in applicazione dell'art. 47 DPR 639/1970 (v. precedenti domande presentate il
23.01.2015 e 22.02.2016”
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire gli assegni familiari dall'01.01.2014 al 28.08.2016 e conseguentemente condannare l' al pagamento della somma dovuta, oltre interessi legali. CP_1
L' si costituiva in giudizio eccependo la decadenza di cui all'art. 47 DPR CP_1
639\1970 e l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
In data 25.03.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza formulata dall' a tenore della quale, il ricorso de quo è stato proposto ben oltre il CP_1
termine annuale decorrente dalla maturazione dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
L'eccezione di decadenza è fondata relativamente alle domande presentate in data 23.01.2015 e in data 22.02.2016, mentre deve essere rigettata per la domanda presentata in data 31.03.2017.
Ed invero, il legislatore, al fine di proteggere la definitività e la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ha fissato termini di decadenza di natura sostanziale all'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.
pag. 3 In merito, la norma di riferimento è senza dubbio l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del
1970 che, per la parte che in questa sede rileva, prevede che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Queste ultime, in particolare, sono: l'indennità di disoccupazione, i trattamenti erogati dal fondo di garanzia, la cassa integrazione, l'indennità di mobilità, i trattamenti correlati alla tubercolosi, gli assegni familiari, l'indennità di malattia ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni
(art. 24 l. n. 88 del 1989).
Inoltre, ai sensi dell'art. D.L. 6/3/1991 n. 103 conv. in L. 1/6/1991 n. 166: “1. I
pag. 4 termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533:
“In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi
120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
La Suprema Corte sul punto ha altresì precisato “che il termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del pag. 5 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa” (Cass. Sez. Lavoro n. 8842/2005 del 28/04/2005).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato una prima domanda amministrativa in data 23.01.2015 ed una seconda domanda in data 22.02.2016
ed ha depositato l'odierno ricorso in data 28.01.2019 ossia ben oltre i termini massimi complessivamente previsti per la conclusione del procedimento amministrativo pari ad un anno e 300 giorni, di cui 120 per la formazione del silenzio rifiuto, 90 per la presentazione del ricorso amministrativo e 90 per la decisione del medesimo.
Il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda in sede giudiziaria andava a decorrere dal 21.12.2015 per la domanda del 23.01.2015 con scadenza al 21.12.2016; per la domanda presentata il 22.02.2016 il termine annuale andava a decorrere dal 18.01.2017 per cui la domanda in sede giudiziale doveva essere presentata entro il 18.01.2018.
Il ricorso è stato proposto soltanto in data 28.01.2019 per cui con riferimento a queste due domande va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
Non risulta avverata la decadenza annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70
rientrando l'azione giudiziale nel termine di un anno dalla scadenza dei 300
giorni di conclusione del procedimento amministrativo per la domanda presentata in data 31.03.2017.
pag. 6 Infatti:
-31.03.2017 + 120 giorni durante i quali è maturato il silenzio – rigetto =
29.07.2017;
-29.07.2017 + 90 giorni per il ricorso amministrativo = 27.11.2017;
-27.11.2017 + 90 giorni per la pronuncia su tale ricorso e, quindi, per la maturazione del silenzio rigetto = 26.02.2018
La domanda in sede giudiziale doveva essere presentata entro un anno da tale data 26.02.2018 ossia entro il 26.02.2019; la stessa è stata proposta in data
28.01.2019, per cui non è applicabile la decadenza annuale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato ammissibile limitatamente alla domanda amministrativa del 31.03.2017.
La domanda nel merito merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti sussistono i requisiti per l'erogazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta.
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall' ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle CP_1
pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la turbecolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti pag. 7 e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall' in tabelle valide dal 1° CP_1
luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente (MESSAGGIO N. 2331
DEL 17.06.2021 e CIRCOLARE N. 92 del 30 giugno 2021).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88,
rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i CP_1
documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e CP_1
i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
pag. 8 A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13
marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresi'
conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermita' o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione
civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668).
Con sentenza 180/1999 la Corte Costituzionale ha equiparato i nipoti in linea retta il cui ascendente diretto sia il nonno, ai figli legittimi, nell'ipotesi in cui, se minori di 18 anni, versino in uno stato di bisogno in quanto non autonomamente autosufficienti ovvero siano mantenuti dal nonno sotto il cui tetto vivono o sono da questi comunque mantenuti. Il mantenimento si verifica pag. 9 quando il nipote non è autosufficiente economicamente, quando cioè non ha redditi personali superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%.
Premesse tali considerazioni, nel caso in esame, la prestazione previdenziale relativa alla domanda presentata in data 31.03.2017 dall'01.01.2016 al 21.08.2016
risulta reclamata dal ricorrente quale nonno incaricata del mantenimento del nipote diretto non avendo i genitori alcun reddito. Il diniego opposto dall'istituto costituito dalla applicazione della decadenza in applicazione dell'art. 47 DPR 639/1970 per le precedenti domande presentate il 23.01.2015 e
22.02.2016 non è fondato in quanto in relazione alla anzidetta domanda nessuna decadenza è maturata. In altri termini l' ritiene sussistente il fattore CP_1
ostativo della decadenza senza operare nessuna distinzione tra le tre domande che si sono susseguite negli anni.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va affermato il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per il nipote a carico come ascendente dall'01.01.2016 al 21.08.2016 e l' va condannato al pagamento CP_1
della somma spettante determinando il quantum dell'assegno familiare nella misura prevista, oltre gli interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo,
osservando che il CTU nominato in corso di causa non ha potuto quantificare l'ammontare delle somme dovute al ricorrente per il trattamento di famiglia in pag. 10 quanto dalla documentazione presente agli atti del giudizio non ha potuto calcolare il reddito familiare del sig. . Parte_1
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Elisabetta Ferraro e al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Dichiara inammissibile il ricorso per le domande presentate in data 23.01.2015
e in data 22.02.2016;
- Dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il nipote a carico come ascendente per il periodo dall'01.01.2016 al
21.08.2016, per l'effetto, condanna l' a corrispondere il relativo importo, CP_1
oltre gli interessi legali;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 900,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Elisabetta Ferraro;
- pone a carico dell' le spese di CTU liquidata con separato decreto. CP_1
pag. 11 Così deciso in Termini Imerese il 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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