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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 542/2024 La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 542/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24 maggio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 10 settembre 2025
OGGETTO: d a
Opposizione agli atti (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
esecutivi (art. 617 dell'Amministratore Unico sig. con il patrocinio Controparte_2
c.p.c.) immobiliare dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli – di foro non dichiarato – (PEC cod.:
[...]
) e dell'avv. Stefano PartitaIVA_2
Sartorato del foro di ES (PEC
, con domicilio eletto agli Email_1
indirizzi telematici dei difensori e presso lo studio del secondo in
Desenzano del Garda (BS), Viale Marconi n. 133 giusta mandato in calce
1 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona della mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Procuratore dott. (giusta procura autenticata Controparte_5
dal notaio in Milano rep. 142719, racc. 36506 – Persona_1
prodotta sub doc. B) con il patrocinio dell'avv. Giovanni Gomez Paloma,
dell'avv. Annalisa Esposito e dell'avv. Giuseppe Cardona (PEC
, tutti del foro di Milano, e con Email_2
domicilio eletto all'indirizzo telematico del difensore avv. Giuseppe
Cadorna giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
(C.F. , in persona del legale CP_6 P.IVA_5
rappresentante pro tempore,
APPELLATA AI FINI DELLA DENUNTIATIO LITIS
CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ES n.
1563/2024 pubblicata in data 14 aprile 2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante
2 “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le
motivazioni esposte nell'atto di citazione in appello ed in riforma della
sentenza impugnata così provvedere: accogliere il presente appello e ,
dichiarata la cessata materia del contendere solo tra l'appellante
[...]
e e/o , in parte qua , anche dichiarata la nullità CP_1 CP_6
della sentenza di 1' grado per le ragioni di cui al presente gravame per
violazione dell'art. 112 cpc , accogliere le conclusioni formulate nel
giudizio di primo grado, e pertanto:
1) per tutte le ragioni ivi specificate dichiarare, in riforma dell'Ordinanza
del G.E. Dr. La Malfa del 26.05.2022, comunicata il 27.05.2022, la
immediata improcedibilità, improseguibilità e/o sospensione della
procedura esecutiva pendente iscritta al n. RGE 708/2018 (cui è riunita la
procedura R.G.E. 203/2019) ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 L.F I
comma, stante la pendenza della procedura di Concordato Preventivo n.
7/2022 presso il Tribunale Fallimentare di ES, come documentato in
atti;
2) Riformare la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha disposto a
carico dell'appellante il pagamento delle spese e competenze del giudizio
di primo grado;
3) Condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese e CP_3
competenze del doppio grado del giudizio con attribuzione ai sottoscritti
avvocati delle spese ed onorari del presente giudizio in appello per fattane
anticipazione; 3 In via istruttoria si insiste anche in questa sede per l'ammissione della
prova testimoniale, come articolata nel corso del giudizio di primo grado,
sulle seguenti circostanze di fatto: a) Vero è che la in Controparte_1
data 17.05.2022, ha depositato presso il Tribunale Fallimentare di ES
domanda di concordato ex art. 161, VI comma L.F.; b) vero è che sempre
in data 17.05.2022, con PEC inviata alle ore 11.11, la ha CP_1
informato il Professionista Delegato alle Vendite, Notaio della Per_2
pendenza della Procedura di C.P., trasmettendogli altresì la comparsa di
costituzione con la richiesta di declaratoria di improcedibilità o di
sospensione della procedura esecutiva immobiliare, invitandolo per gli
adempimenti consequenziali a tener conto di quanto comunicato e dei
provvedimenti/indicazioni del G.E.; c) vero è che la Cancelleria del
Tribunale di ES ha immediatamente trasmesso la domanda al
Registro delle Imprese di ES;
d) vero è che la Cancelleria del
Tribunale di ES aveva già depositato/trasmesso al R.I. la
Con comunicazione di pendenza della procedura di in data 17.05.2022, ma
la lavorazione materiale è stata eseguita dall'ufficio del R.I. solo in data
19.05.2022; e) vero è che il professionista delegato ha proceduto
all'aggiudicazione senza informare il Giudice dell'Esecuzione della
questione riguardante il deposito della domanda di concordato di
[...]
f) vero è che il compendio immobiliare pignorato è stato CP_1
stimato nel corso della procedura esecutiva RGE 708/2018 dal perito del
Tribunale, Arch. di valore pari ad €. 11.200.000,00, nel mentre è Tes_1
stato venduto ed aggiudicato per l'importo di gran lunga inferiore (oltre
4 1/3), ossia €. 3.543.750,00.”
Dell'appellata costituita
“(i) in via preliminare, l'appello di avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di ES n. 1563/2024 sia dichiarato inammissibile e/o
improcedibilità per violazione dell'art. 618 c.p.c. per le ragioni dedotte al
Capitolo B.ii della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto,
venga condannata ai sensi dell'art. 96 I comma e/o III Controparte_1
comma c.p.c. ad una somma equitativamente determinata, in favore di
non in proprio ma tramite la propria mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_4
(ii) in subordine e nel merito, l'appello di avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di ES n. 1563/2024 sia interamente disatteso
e comunque rigettato in toto per le ragioni dedotte al Capitolo B.iii della
comparsa di costituzione e risposta e, per quanto ancora si dedurrà nel
prosieguo del giudizio, con conseguente conferma della sentenza
appellata e, in ogni caso, con condanna dell'appellante alla refusione
delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., oltre accessori e spese come previste
dalla legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla società in Controparte_3
quanto creditrice ed alla società in quanto aggiudicataria del CP_6
compendio immobiliare pignorato, la società ha Controparte_1
5 proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.
nella Procedura Esecutiva iscritta a RGE 708/2018, chiedendo che fosse ne dichiarata l'improcedibilità ovvero l'improseguibilità e comunque che ne fosse disposta la sospensione in ragione della pendenza della procedura di Concordato Preventivo n. 7/2022 presso il Tribunale Fallimentare di
ES.
Si sono costituite sia la società che la società Controparte_3 CP_6
contestando la fondatezza dell'opposizione.
Con sentenza n. 1563/2024 il Tribunale di ES ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
ha condannato la società
[...]
a rifondere le spese di lite alla società ha CP_1 Controparte_3
compensato le spese di lite nei rapporti fra la società e Controparte_1
la società CP_6
Avverso detta decisione ha interposto appello la società Controparte_1
nei soli confronti della società articolando tre motivi di Controparte_3
gravame.
Si è costituita la società eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello alla luce della natura di opposizione agli atti esecutivi dell'azione spiegata e chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata ha resistito al gravame avversario.
All'udienza del 26 marzo 2025 il Consigliere Istruttore, vista l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della società
[...]
ha fissato udienza di discussione ex art. 350-bis c.p.c. con CP_3
6 termine per il deposito di note difensive fino al 15 maggio 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025 il Collegio, nella composizione emarginata in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello:
risulta infatti pacificamente che la presente causa abbia ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. tale essendo stata la qualificazione dell'azione sia da parte dell'odierna appellante sia da parte del Giudice di primo grado. Stabilisce l'art. 618 c.p.c. che la causa del giudizio di merito avviata a seguito dell'adozione dei provvedimenti da parte del Giudice dell'Esecuzione “è decisa con sentenza non
impugnabile” con la conseguenza che l'unico rimedio avverso tale provvedimento è il ricorso per cassazione.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata costituita si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti di cui al primo comma della disposizione richiamata non avendo parte opposta/appellata allegato e provato la sussistenza di danni ulteriori rispetto alle spese di lite in relazione alle quali opera il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. Si ritiene che neppure possano essere ravvisati i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non risultando imputabile alla parte appellante una condotta che integri l'uso strumentale ovvero l'abuso del processo stante il mero errore nell'individuazione del mezzo di impugnazione.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la
7 regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminato di medio valore),
alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità
delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 8.170,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 2.144,00 per la fase decisionale (valore minimo in ragione delle modalità semplificata di decisione). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello avvero la sentenza del Tribunale
di ES n. 1563/2024 pubblicata in data 15 aprile 2024;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della società appellata costituita liquidate,
8 quanto ai compensi, in complessivi € 8.170,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 542/2024 La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 542/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24 maggio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 10 settembre 2025
OGGETTO: d a
Opposizione agli atti (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
esecutivi (art. 617 dell'Amministratore Unico sig. con il patrocinio Controparte_2
c.p.c.) immobiliare dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli – di foro non dichiarato – (PEC cod.:
[...]
) e dell'avv. Stefano PartitaIVA_2
Sartorato del foro di ES (PEC
, con domicilio eletto agli Email_1
indirizzi telematici dei difensori e presso lo studio del secondo in
Desenzano del Garda (BS), Viale Marconi n. 133 giusta mandato in calce
1 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona della mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Procuratore dott. (giusta procura autenticata Controparte_5
dal notaio in Milano rep. 142719, racc. 36506 – Persona_1
prodotta sub doc. B) con il patrocinio dell'avv. Giovanni Gomez Paloma,
dell'avv. Annalisa Esposito e dell'avv. Giuseppe Cardona (PEC
, tutti del foro di Milano, e con Email_2
domicilio eletto all'indirizzo telematico del difensore avv. Giuseppe
Cadorna giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
(C.F. , in persona del legale CP_6 P.IVA_5
rappresentante pro tempore,
APPELLATA AI FINI DELLA DENUNTIATIO LITIS
CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ES n.
1563/2024 pubblicata in data 14 aprile 2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante
2 “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le
motivazioni esposte nell'atto di citazione in appello ed in riforma della
sentenza impugnata così provvedere: accogliere il presente appello e ,
dichiarata la cessata materia del contendere solo tra l'appellante
[...]
e e/o , in parte qua , anche dichiarata la nullità CP_1 CP_6
della sentenza di 1' grado per le ragioni di cui al presente gravame per
violazione dell'art. 112 cpc , accogliere le conclusioni formulate nel
giudizio di primo grado, e pertanto:
1) per tutte le ragioni ivi specificate dichiarare, in riforma dell'Ordinanza
del G.E. Dr. La Malfa del 26.05.2022, comunicata il 27.05.2022, la
immediata improcedibilità, improseguibilità e/o sospensione della
procedura esecutiva pendente iscritta al n. RGE 708/2018 (cui è riunita la
procedura R.G.E. 203/2019) ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 L.F I
comma, stante la pendenza della procedura di Concordato Preventivo n.
7/2022 presso il Tribunale Fallimentare di ES, come documentato in
atti;
2) Riformare la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha disposto a
carico dell'appellante il pagamento delle spese e competenze del giudizio
di primo grado;
3) Condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese e CP_3
competenze del doppio grado del giudizio con attribuzione ai sottoscritti
avvocati delle spese ed onorari del presente giudizio in appello per fattane
anticipazione; 3 In via istruttoria si insiste anche in questa sede per l'ammissione della
prova testimoniale, come articolata nel corso del giudizio di primo grado,
sulle seguenti circostanze di fatto: a) Vero è che la in Controparte_1
data 17.05.2022, ha depositato presso il Tribunale Fallimentare di ES
domanda di concordato ex art. 161, VI comma L.F.; b) vero è che sempre
in data 17.05.2022, con PEC inviata alle ore 11.11, la ha CP_1
informato il Professionista Delegato alle Vendite, Notaio della Per_2
pendenza della Procedura di C.P., trasmettendogli altresì la comparsa di
costituzione con la richiesta di declaratoria di improcedibilità o di
sospensione della procedura esecutiva immobiliare, invitandolo per gli
adempimenti consequenziali a tener conto di quanto comunicato e dei
provvedimenti/indicazioni del G.E.; c) vero è che la Cancelleria del
Tribunale di ES ha immediatamente trasmesso la domanda al
Registro delle Imprese di ES;
d) vero è che la Cancelleria del
Tribunale di ES aveva già depositato/trasmesso al R.I. la
Con comunicazione di pendenza della procedura di in data 17.05.2022, ma
la lavorazione materiale è stata eseguita dall'ufficio del R.I. solo in data
19.05.2022; e) vero è che il professionista delegato ha proceduto
all'aggiudicazione senza informare il Giudice dell'Esecuzione della
questione riguardante il deposito della domanda di concordato di
[...]
f) vero è che il compendio immobiliare pignorato è stato CP_1
stimato nel corso della procedura esecutiva RGE 708/2018 dal perito del
Tribunale, Arch. di valore pari ad €. 11.200.000,00, nel mentre è Tes_1
stato venduto ed aggiudicato per l'importo di gran lunga inferiore (oltre
4 1/3), ossia €. 3.543.750,00.”
Dell'appellata costituita
“(i) in via preliminare, l'appello di avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di ES n. 1563/2024 sia dichiarato inammissibile e/o
improcedibilità per violazione dell'art. 618 c.p.c. per le ragioni dedotte al
Capitolo B.ii della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto,
venga condannata ai sensi dell'art. 96 I comma e/o III Controparte_1
comma c.p.c. ad una somma equitativamente determinata, in favore di
non in proprio ma tramite la propria mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_4
(ii) in subordine e nel merito, l'appello di avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di ES n. 1563/2024 sia interamente disatteso
e comunque rigettato in toto per le ragioni dedotte al Capitolo B.iii della
comparsa di costituzione e risposta e, per quanto ancora si dedurrà nel
prosieguo del giudizio, con conseguente conferma della sentenza
appellata e, in ogni caso, con condanna dell'appellante alla refusione
delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., oltre accessori e spese come previste
dalla legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla società in Controparte_3
quanto creditrice ed alla società in quanto aggiudicataria del CP_6
compendio immobiliare pignorato, la società ha Controparte_1
5 proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.
nella Procedura Esecutiva iscritta a RGE 708/2018, chiedendo che fosse ne dichiarata l'improcedibilità ovvero l'improseguibilità e comunque che ne fosse disposta la sospensione in ragione della pendenza della procedura di Concordato Preventivo n. 7/2022 presso il Tribunale Fallimentare di
ES.
Si sono costituite sia la società che la società Controparte_3 CP_6
contestando la fondatezza dell'opposizione.
Con sentenza n. 1563/2024 il Tribunale di ES ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
ha condannato la società
[...]
a rifondere le spese di lite alla società ha CP_1 Controparte_3
compensato le spese di lite nei rapporti fra la società e Controparte_1
la società CP_6
Avverso detta decisione ha interposto appello la società Controparte_1
nei soli confronti della società articolando tre motivi di Controparte_3
gravame.
Si è costituita la società eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello alla luce della natura di opposizione agli atti esecutivi dell'azione spiegata e chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata ha resistito al gravame avversario.
All'udienza del 26 marzo 2025 il Consigliere Istruttore, vista l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della società
[...]
ha fissato udienza di discussione ex art. 350-bis c.p.c. con CP_3
6 termine per il deposito di note difensive fino al 15 maggio 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025 il Collegio, nella composizione emarginata in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello:
risulta infatti pacificamente che la presente causa abbia ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. tale essendo stata la qualificazione dell'azione sia da parte dell'odierna appellante sia da parte del Giudice di primo grado. Stabilisce l'art. 618 c.p.c. che la causa del giudizio di merito avviata a seguito dell'adozione dei provvedimenti da parte del Giudice dell'Esecuzione “è decisa con sentenza non
impugnabile” con la conseguenza che l'unico rimedio avverso tale provvedimento è il ricorso per cassazione.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata costituita si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti di cui al primo comma della disposizione richiamata non avendo parte opposta/appellata allegato e provato la sussistenza di danni ulteriori rispetto alle spese di lite in relazione alle quali opera il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. Si ritiene che neppure possano essere ravvisati i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non risultando imputabile alla parte appellante una condotta che integri l'uso strumentale ovvero l'abuso del processo stante il mero errore nell'individuazione del mezzo di impugnazione.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la
7 regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminato di medio valore),
alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità
delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 8.170,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 2.144,00 per la fase decisionale (valore minimo in ragione delle modalità semplificata di decisione). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello avvero la sentenza del Tribunale
di ES n. 1563/2024 pubblicata in data 15 aprile 2024;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della società appellata costituita liquidate,
8 quanto ai compensi, in complessivi € 8.170,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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