TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 818 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_1 C.F._1
Via Plauto n. 1, presso lo studio dell'Avv. Clara Di Sipio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Vico Semprevivo n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Guglielmi, che la rappresenta e difende con l'Avv. Carmela De Clerico, come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: A. Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di Legge. B. Adottare il seguente: PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 1. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio Per_1 resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo l'accordo raggiunto in costanza di causa dalle parti e dai rispettivi difensori.
3. Quanto all'istruzione, la scelta della scuola, per la quale si dovrà tenere conto della volontà del figlio, verrà svolta concordemente da entrambi i genitori e la relativa iscrizione potrà essere fatta da ciascuno di loro, anche separatamente.
4. verserà a tramite Parte_1 Controparte_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 400,00 (quattrocento,00), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Detto importo, incrementato di ulteriori € 100,00 rispetto alle iniziali indicazioni del ricorrente, è stato determinato non soltanto in considerazione del reddito delle parti, del tempo di permanenza del minore con ciascun genitore, dei mutui e finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia dal Sig. , Parte_1 ma tenendo altresì conto dell'invito del Giudice Relatore a comporre la contesa sul punto, in occasione delle diverse udienze del procedimento.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio potranno essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara. Ciascun genitore provvederà a richiedere all'altro il 50% delle spese extra sostenute, procurando di allegare i documenti fiscali attestanti gli avvenuti esborsi.
6. I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e qualora si rendesse necessario il parere di uno specialista, la scelta dovrà esser concordata e i relativi costi suddivisi al 50% tra padre e madre. Tutte le spese mediche straordinarie non ricomprese nel SSN e nel mantenimento ordinario (farmaci da banco, integratori, fermenti lattici, ticket farmaceutici) dovranno essere pagate al 50% da entrambi i genitori, previo accordo sulla necessità delle stesse, come da intese sopra riportate.
7. Quanto alla comunicazione con il figlio, ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e dovrà mantenere un telefono “operativo”, utile allo scopo. I futuri contatti telefonici tra genitore e figlio avverranno liberamente con entrambi i genitori e in qualsiasi momento. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E RAPPORTI TRA I CONIUGI C. In ragione dell'indipendenza economica dei coniugi nessun mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potrà essere previsto. D. Si chiede sin da ora espressa autorizzazione al rilascio del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio da parte degli uffici competenti in favore sia dei genitori sia del figlio. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze. Per parte resistente: “1. alla luce di quanto sopra evidenziato, disporre l'affido condiviso con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, Per_1 presso l'appartamento sito in San Giovanni Teatino (CH) alla Via dei Mille n. 3; 2. assegnare la casa familiare sita in San Giovanni Teatino (CH) Via dei Mille n. 3 alla madre per garantire la continuità abitativa del figlio;
3. disporre a carico del marito, la corresponsione, entro il 5 (cinque) di ogni mese, in favore Parte_1 del figlio, di un assegno mensile non inferiore a €. 500,00, ovvero altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a) a far data dal mese di aprile 2022, epoca in cui il ricorrente ha abbandonato la casa coniugale e si è sottratto completamente all'obbligo di mantenimento del figlio, non versando alcunché sino al mese di luglio 2024; b) in subordine;
a far data dall'avvenuta iscrizione a ruolo dell'odierno procedimento;
4. disporre che l'assegno unico venga corrisposto direttamente in favore del genitore collocatario della prole;
5. porre le spese c.d. straordinarie relative al figlio minore a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.7.2024 il sig. ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la separazione giudiziale dalla moglie, sig.ra , con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 03.08.2008 e registrato presso lo Stato Civile del comune di Nocciano con atto N. 7 parte II serie C - anno 2008. Ha esposto che dall'unione è nato il [...] a [...] il figlio e Persona_2 di aver fissato l'abitazione coniugale in n San Giovanni Teatino, Via dei Mille n.
3. Ha esposto di aver alienato tale immobile, gravato da mutuo ipotecario a tasso variabile acceso presso l'istituto di credito ING Direct, con atto pubblico del 05.04.2024 al sig. disponibile, però, a locarlo qualora il figlio Parte_2 lo desiderasse, nell'ottica della propria continuità abitativa presso la detta Per_1 dimora. Sotto il profilo patrimoniale, ha esposto di percepire un reddito mensile netto di circa € 900,00 e di essere attualmente socio di maggioranza della Albavera s.r.l. con sede in Montesilvano nonché della Gexma s.r.l., corrente in Chieti. Ha aggiunto di essere titolare di due rapporti di c/c bancario, l'uno acceso presso ING Direct con saldo al 22 del mese di aprile 2024 pari ad € 4.819,28 e l'altro acceso presso con saldo al 22 del mese di Controparte_2 aprile 2024 pari ad € 1.503,50. Ancora, ha dichiarato di essere proprietario di un'abitazione civile che occupa, sita in Montesilvano, alla C.da Barco snc, gravata da mutuo ipotecario con rateo mensile attualmente pari ad € 416,44 oltre a dover onorare un prestito personale ottenuto presso l'Istituto di Credito per sopperire alle esigenze proprie e CP_2 della famiglia, con rateo mensile pari ad € 790,45. Inoltre, è altresì gravato dal piano di rateizzazione dei propri contributi previdenziali non versati, anni 2022 e 2023, per un totale di € 35.113,00, nonché dal piano di rateizzazione delle imposte non evase, anni 2022 e 2023, per un totale di € 16.310,56. Egli, dunque, ha provveduto e sta provvedendo al pagamento di quanto indicato anche utilizzando i propri risparmi personali in via di esaurimento e del lascito in suo favore effettuato dalla madre deceduta nell'anno 2022, pari a circa € 24.000,00, anche questo pressoché terminato. Proprio per tale ragione si sarebbe trovato costretto ad alienare l'abitazione familiare sita in San Giovanni Teatino. Ha, altresì, dedotto di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
1) Autovettura Ford Fiesta anno 2003 targata CH094AM (ereditata dalla defunta mamma) dal valore commerciale di 1.000,00 €;
2) Autovettura anno 2004 targata CK040JL dal valore Controparte_3 commerciale di 1.000,00 €;
3) Motociclo Honda NE anno 2009 targato DM00296 dal valore commerciale € 2.500,00. La moglie, invece, dirigente medico, percepirebbe uno stipendio di € 3.000,00 netti al mese. Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto del figlio minore o, in subordine, il collocamento presso la madre, proponendo un piano genitoriale ed offrendo la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per il minore. Non ha formulato domanda di addebito pur affermando che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre anche alla relazione extraconiugale coltivata dalla moglie all'insaputa del marito e perdurata in costanza di vita coniugale dall'anno 2019 al 15 agosto 2023. Costituitasi, la sig.ra ha, in primis, eccepito che anche il Controparte_1 ricorrente, dal 2019 al 2023, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con la sua segretaria alla quale ha intestato il 5% della sua Società DESIT s.r.l. ed il 26% della sua Società ALBAVERA S.R.L. Ancora, ha dedotto che il ricorrente avrebbe abbandonato la casa coniugale nel 2022 senza versare alcun mantenimento per il figlio, fatti salvi alcuni sporadici pagamenti. Peraltro, l'immobile adibito a casa coniugale è stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati alla ALBAVERA s.r.l., della quale il sig. è Pt_1 amministratore unico e socio di maggioranza, chiedendo alla moglie ed al figlio di uscire temporaneamente dall'abitazione, successivamente venduto al sig. Pt_2 amico del ricorrente. Sotto il profilo patrimoniale, ha evidenziato che il ricorrente è: a- socio di maggioranza (81%) della GEXMA s.r.l. e ne è l'amministratore unico. Il restante 19 % delle quote appartengono alla DESIT s.r.l. Al 31.3.2024 ha n. 12 addetti/dipendenti. La GEXMA s.r.l. ha chiuso il Bilancio al 31.12.2023 con un utile di €. 147.884,00. L'Assemblea dei soci, in data 25.6.2024, ha deliberato di destinare l'intero utile dell'esercizio 2023 di €. 147.884,00 a
“riserva straordinaria”, segno evidente che i soci non avevano bisogno di attingere agli utili della gestione. Nel 2023 il sig. per la sua qualifica di Pt_1 amministratore unico, non risulta aver percepito dalla GEXMA s.r.l. alcun compenso né alcun rimborso spese (all. 11 e 12); b- socio di maggioranza (74%) della ALBAVERA s.r.l. e ne è l'amministratore unico. Il restante 26 % delle quote appartengono alla sua compagna sig.ra
. Al 31.3.2024 ha n. 11 addetti/dipendenti. La ALBAVERA Parte_3
o il Bilancio al 31.12.2023 con un utile di €. 146.699,00. L'Assemblea dei soci, in data 25.6.2024, ha deliberato di destinare l'intero utile dell'esercizio 2023 di €. 146.699,00 a “riserva straordinaria”, segno evidente che i soci non avevano bisogno di attingere agli utili della gestione. Inoltre, alla voce “crediti verso clienti iscritti all'attivo circolante” il valore di fine esercizio è indicato in €. 2.631.595,00. Nel 2023 il sig. per la sua Pt_1 qualifica di amministratore unico, non risulta aver percepito dalla ALBAVERA s.r.l. alcun compenso né alcun rimborso spese (all. 04 e 13); c- socio di maggioranza (85%) della DESIT s.r.l. e ne è l'amministratore unico. Le restanti quote sono per il 10 % del sig. e per il 5% della sig.ra Parte_2
. Al 31.3.2024 ha n. 6 ad nti. La DESIT s.r.l. ha Parte_3 chiuso il Bilancio al 31.12.2023 con una perdita di esercizio di €.37.850,00 (all. 03). L'Assemblea dei soci, in data 25.6.2024, ha deliberato di coprire la perdita di esercizio con la Riserva statutaria che al 31.12.2023 era di €. 283.829,00. Inoltre alla voce “crediti verso clienti iscritti all'attivo circolante” il valore di fine esercizio è indicato in €. 467.304,00. d- proprietario dell'immobile sito in Montesilvano (PE) alla c.da Barco n. 15, nella quale vive. T) Attualmente l'odierno ricorrente sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria che prevedono anche l'aumento della volumetria della medesima e sopraelevamento di un piano (all. 14). e- dal 26.6.2024 è locatario dell'autovettura TESLA targata GV 487 ZM, potendosi permettere di corrispondere alla Società proprietaria il corrispettivo consistente canone mensile (all. 15). Quindi, il sig. non aveva alcun bisogno di vendere la casa familiare Pt_1 all'amico sig. peraltro a condizioni di estremo favore. Parte_2
Ha, dunque, chiesto, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di lei e un assegno di mantenimento di € 500,00 per il figlio. Con la memoria integrativa il ricorrente ha contestato le avverse difese, evidenziando che la resistente ha acquistato una vettura Toyota Yaris Cross in un'unica soluzione e senza finanziamento per un importo di circa € 30.000,00, mentre la Tesla è stata presa in leasing con una rata di € 210,00 mensili. Inoltre, ha dichiarato di aver effettuato, in data 10.6.2024, alla moglie, un bonifico di € 22.093,00 dopo la vendita dell'immobile, a saldo di un precedente debito. Ha, infine, contestato la domanda di far decorrere l'obbligo di mantenimento da aprile 2022 formulata nella domanda integrativa della resistente e dedotto di aver effettuato, da tale data, numerosi pagamenti a titolo di mantenimento per il figlio. Con la memoria integrativa la resistente ha lamentato che il sig. la Pt_1 avrebbe rimossa dalla chat condominiale e che avrebbe chiesto la voltura delle utenze, nonostante la vendita dell'immobile. Con ordinanza del 12.11.2024 il G.I. ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con collocamento del figlio presso di lei in regime di affido condiviso. È stato anche disposto, a carico del sig. un assegno di Pt_1 mantenimento di € 400,00. Ciò detto, si osserva quanto segue. Oggetto della presente decisione, in assenza di domande di addebito e stante l'accordo sulla domanda avente ad oggetto lo status ed il regime di affidamento e di visita, riguarda, unicamente, l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, che il Tribunale giudica congruo determinare in € 400,00 mensili. Le parti, infatti, si sono particolarmente concentrate su aspetti collegati al vero oggetto del giudizio, ma che ad esso sono estranei (tradimenti), o irrilevanti (vendita asseritamente simulata dell'immobile) perché da far valere in altre sedi. Non è, invece, stata prodotta documentazione, da entrambe le parti, né le stesse si sono particolarmente soffermate, sugli esborsi e sugli oneri di mantenimento per il figlio. Pertanto il Tribunale, in considerazione anche del messaggio del 22.2.2024 di cui all'All. 8 di parte resistente ““Sali ad €. 400,00/mese (la mensa scolastica la pago tutta io) e la chiudiamo anche oggi”, ritiene di poter confermare l'ordinanza del 12.11.2024, con assegno familiare che percepirà interamente la resistente. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni di cui all'ordinanza del 12.11.2024 con la seguente modifica: assegno familiare che percepirà interamente (C.F.: Controparte_1
; C.F._2
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Nocciano;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 818 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_1 C.F._1
Via Plauto n. 1, presso lo studio dell'Avv. Clara Di Sipio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Vico Semprevivo n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Guglielmi, che la rappresenta e difende con l'Avv. Carmela De Clerico, come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: A. Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di Legge. B. Adottare il seguente: PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 1. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio Per_1 resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo l'accordo raggiunto in costanza di causa dalle parti e dai rispettivi difensori.
3. Quanto all'istruzione, la scelta della scuola, per la quale si dovrà tenere conto della volontà del figlio, verrà svolta concordemente da entrambi i genitori e la relativa iscrizione potrà essere fatta da ciascuno di loro, anche separatamente.
4. verserà a tramite Parte_1 Controparte_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 400,00 (quattrocento,00), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Detto importo, incrementato di ulteriori € 100,00 rispetto alle iniziali indicazioni del ricorrente, è stato determinato non soltanto in considerazione del reddito delle parti, del tempo di permanenza del minore con ciascun genitore, dei mutui e finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia dal Sig. , Parte_1 ma tenendo altresì conto dell'invito del Giudice Relatore a comporre la contesa sul punto, in occasione delle diverse udienze del procedimento.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio potranno essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara. Ciascun genitore provvederà a richiedere all'altro il 50% delle spese extra sostenute, procurando di allegare i documenti fiscali attestanti gli avvenuti esborsi.
6. I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e qualora si rendesse necessario il parere di uno specialista, la scelta dovrà esser concordata e i relativi costi suddivisi al 50% tra padre e madre. Tutte le spese mediche straordinarie non ricomprese nel SSN e nel mantenimento ordinario (farmaci da banco, integratori, fermenti lattici, ticket farmaceutici) dovranno essere pagate al 50% da entrambi i genitori, previo accordo sulla necessità delle stesse, come da intese sopra riportate.
7. Quanto alla comunicazione con il figlio, ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e dovrà mantenere un telefono “operativo”, utile allo scopo. I futuri contatti telefonici tra genitore e figlio avverranno liberamente con entrambi i genitori e in qualsiasi momento. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E RAPPORTI TRA I CONIUGI C. In ragione dell'indipendenza economica dei coniugi nessun mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potrà essere previsto. D. Si chiede sin da ora espressa autorizzazione al rilascio del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio da parte degli uffici competenti in favore sia dei genitori sia del figlio. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze. Per parte resistente: “1. alla luce di quanto sopra evidenziato, disporre l'affido condiviso con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, Per_1 presso l'appartamento sito in San Giovanni Teatino (CH) alla Via dei Mille n. 3; 2. assegnare la casa familiare sita in San Giovanni Teatino (CH) Via dei Mille n. 3 alla madre per garantire la continuità abitativa del figlio;
3. disporre a carico del marito, la corresponsione, entro il 5 (cinque) di ogni mese, in favore Parte_1 del figlio, di un assegno mensile non inferiore a €. 500,00, ovvero altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a) a far data dal mese di aprile 2022, epoca in cui il ricorrente ha abbandonato la casa coniugale e si è sottratto completamente all'obbligo di mantenimento del figlio, non versando alcunché sino al mese di luglio 2024; b) in subordine;
a far data dall'avvenuta iscrizione a ruolo dell'odierno procedimento;
4. disporre che l'assegno unico venga corrisposto direttamente in favore del genitore collocatario della prole;
5. porre le spese c.d. straordinarie relative al figlio minore a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.7.2024 il sig. ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la separazione giudiziale dalla moglie, sig.ra , con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 03.08.2008 e registrato presso lo Stato Civile del comune di Nocciano con atto N. 7 parte II serie C - anno 2008. Ha esposto che dall'unione è nato il [...] a [...] il figlio e Persona_2 di aver fissato l'abitazione coniugale in n San Giovanni Teatino, Via dei Mille n.
3. Ha esposto di aver alienato tale immobile, gravato da mutuo ipotecario a tasso variabile acceso presso l'istituto di credito ING Direct, con atto pubblico del 05.04.2024 al sig. disponibile, però, a locarlo qualora il figlio Parte_2 lo desiderasse, nell'ottica della propria continuità abitativa presso la detta Per_1 dimora. Sotto il profilo patrimoniale, ha esposto di percepire un reddito mensile netto di circa € 900,00 e di essere attualmente socio di maggioranza della Albavera s.r.l. con sede in Montesilvano nonché della Gexma s.r.l., corrente in Chieti. Ha aggiunto di essere titolare di due rapporti di c/c bancario, l'uno acceso presso ING Direct con saldo al 22 del mese di aprile 2024 pari ad € 4.819,28 e l'altro acceso presso con saldo al 22 del mese di Controparte_2 aprile 2024 pari ad € 1.503,50. Ancora, ha dichiarato di essere proprietario di un'abitazione civile che occupa, sita in Montesilvano, alla C.da Barco snc, gravata da mutuo ipotecario con rateo mensile attualmente pari ad € 416,44 oltre a dover onorare un prestito personale ottenuto presso l'Istituto di Credito per sopperire alle esigenze proprie e CP_2 della famiglia, con rateo mensile pari ad € 790,45. Inoltre, è altresì gravato dal piano di rateizzazione dei propri contributi previdenziali non versati, anni 2022 e 2023, per un totale di € 35.113,00, nonché dal piano di rateizzazione delle imposte non evase, anni 2022 e 2023, per un totale di € 16.310,56. Egli, dunque, ha provveduto e sta provvedendo al pagamento di quanto indicato anche utilizzando i propri risparmi personali in via di esaurimento e del lascito in suo favore effettuato dalla madre deceduta nell'anno 2022, pari a circa € 24.000,00, anche questo pressoché terminato. Proprio per tale ragione si sarebbe trovato costretto ad alienare l'abitazione familiare sita in San Giovanni Teatino. Ha, altresì, dedotto di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
1) Autovettura Ford Fiesta anno 2003 targata CH094AM (ereditata dalla defunta mamma) dal valore commerciale di 1.000,00 €;
2) Autovettura anno 2004 targata CK040JL dal valore Controparte_3 commerciale di 1.000,00 €;
3) Motociclo Honda NE anno 2009 targato DM00296 dal valore commerciale € 2.500,00. La moglie, invece, dirigente medico, percepirebbe uno stipendio di € 3.000,00 netti al mese. Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto del figlio minore o, in subordine, il collocamento presso la madre, proponendo un piano genitoriale ed offrendo la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per il minore. Non ha formulato domanda di addebito pur affermando che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre anche alla relazione extraconiugale coltivata dalla moglie all'insaputa del marito e perdurata in costanza di vita coniugale dall'anno 2019 al 15 agosto 2023. Costituitasi, la sig.ra ha, in primis, eccepito che anche il Controparte_1 ricorrente, dal 2019 al 2023, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con la sua segretaria alla quale ha intestato il 5% della sua Società DESIT s.r.l. ed il 26% della sua Società ALBAVERA S.R.L. Ancora, ha dedotto che il ricorrente avrebbe abbandonato la casa coniugale nel 2022 senza versare alcun mantenimento per il figlio, fatti salvi alcuni sporadici pagamenti. Peraltro, l'immobile adibito a casa coniugale è stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati alla ALBAVERA s.r.l., della quale il sig. è Pt_1 amministratore unico e socio di maggioranza, chiedendo alla moglie ed al figlio di uscire temporaneamente dall'abitazione, successivamente venduto al sig. Pt_2 amico del ricorrente. Sotto il profilo patrimoniale, ha evidenziato che il ricorrente è: a- socio di maggioranza (81%) della GEXMA s.r.l. e ne è l'amministratore unico. Il restante 19 % delle quote appartengono alla DESIT s.r.l. Al 31.3.2024 ha n. 12 addetti/dipendenti. La GEXMA s.r.l. ha chiuso il Bilancio al 31.12.2023 con un utile di €. 147.884,00. L'Assemblea dei soci, in data 25.6.2024, ha deliberato di destinare l'intero utile dell'esercizio 2023 di €. 147.884,00 a
“riserva straordinaria”, segno evidente che i soci non avevano bisogno di attingere agli utili della gestione. Nel 2023 il sig. per la sua qualifica di Pt_1 amministratore unico, non risulta aver percepito dalla GEXMA s.r.l. alcun compenso né alcun rimborso spese (all. 11 e 12); b- socio di maggioranza (74%) della ALBAVERA s.r.l. e ne è l'amministratore unico. Il restante 26 % delle quote appartengono alla sua compagna sig.ra
. Al 31.3.2024 ha n. 11 addetti/dipendenti. La ALBAVERA Parte_3
o il Bilancio al 31.12.2023 con un utile di €. 146.699,00. L'Assemblea dei soci, in data 25.6.2024, ha deliberato di destinare l'intero utile dell'esercizio 2023 di €. 146.699,00 a “riserva straordinaria”, segno evidente che i soci non avevano bisogno di attingere agli utili della gestione. Inoltre, alla voce “crediti verso clienti iscritti all'attivo circolante” il valore di fine esercizio è indicato in €. 2.631.595,00. Nel 2023 il sig. per la sua Pt_1 qualifica di amministratore unico, non risulta aver percepito dalla ALBAVERA s.r.l. alcun compenso né alcun rimborso spese (all. 04 e 13); c- socio di maggioranza (85%) della DESIT s.r.l. e ne è l'amministratore unico. Le restanti quote sono per il 10 % del sig. e per il 5% della sig.ra Parte_2
. Al 31.3.2024 ha n. 6 ad nti. La DESIT s.r.l. ha Parte_3 chiuso il Bilancio al 31.12.2023 con una perdita di esercizio di €.37.850,00 (all. 03). L'Assemblea dei soci, in data 25.6.2024, ha deliberato di coprire la perdita di esercizio con la Riserva statutaria che al 31.12.2023 era di €. 283.829,00. Inoltre alla voce “crediti verso clienti iscritti all'attivo circolante” il valore di fine esercizio è indicato in €. 467.304,00. d- proprietario dell'immobile sito in Montesilvano (PE) alla c.da Barco n. 15, nella quale vive. T) Attualmente l'odierno ricorrente sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria che prevedono anche l'aumento della volumetria della medesima e sopraelevamento di un piano (all. 14). e- dal 26.6.2024 è locatario dell'autovettura TESLA targata GV 487 ZM, potendosi permettere di corrispondere alla Società proprietaria il corrispettivo consistente canone mensile (all. 15). Quindi, il sig. non aveva alcun bisogno di vendere la casa familiare Pt_1 all'amico sig. peraltro a condizioni di estremo favore. Parte_2
Ha, dunque, chiesto, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di lei e un assegno di mantenimento di € 500,00 per il figlio. Con la memoria integrativa il ricorrente ha contestato le avverse difese, evidenziando che la resistente ha acquistato una vettura Toyota Yaris Cross in un'unica soluzione e senza finanziamento per un importo di circa € 30.000,00, mentre la Tesla è stata presa in leasing con una rata di € 210,00 mensili. Inoltre, ha dichiarato di aver effettuato, in data 10.6.2024, alla moglie, un bonifico di € 22.093,00 dopo la vendita dell'immobile, a saldo di un precedente debito. Ha, infine, contestato la domanda di far decorrere l'obbligo di mantenimento da aprile 2022 formulata nella domanda integrativa della resistente e dedotto di aver effettuato, da tale data, numerosi pagamenti a titolo di mantenimento per il figlio. Con la memoria integrativa la resistente ha lamentato che il sig. la Pt_1 avrebbe rimossa dalla chat condominiale e che avrebbe chiesto la voltura delle utenze, nonostante la vendita dell'immobile. Con ordinanza del 12.11.2024 il G.I. ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con collocamento del figlio presso di lei in regime di affido condiviso. È stato anche disposto, a carico del sig. un assegno di Pt_1 mantenimento di € 400,00. Ciò detto, si osserva quanto segue. Oggetto della presente decisione, in assenza di domande di addebito e stante l'accordo sulla domanda avente ad oggetto lo status ed il regime di affidamento e di visita, riguarda, unicamente, l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, che il Tribunale giudica congruo determinare in € 400,00 mensili. Le parti, infatti, si sono particolarmente concentrate su aspetti collegati al vero oggetto del giudizio, ma che ad esso sono estranei (tradimenti), o irrilevanti (vendita asseritamente simulata dell'immobile) perché da far valere in altre sedi. Non è, invece, stata prodotta documentazione, da entrambe le parti, né le stesse si sono particolarmente soffermate, sugli esborsi e sugli oneri di mantenimento per il figlio. Pertanto il Tribunale, in considerazione anche del messaggio del 22.2.2024 di cui all'All. 8 di parte resistente ““Sali ad €. 400,00/mese (la mensa scolastica la pago tutta io) e la chiudiamo anche oggi”, ritiene di poter confermare l'ordinanza del 12.11.2024, con assegno familiare che percepirà interamente la resistente. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni di cui all'ordinanza del 12.11.2024 con la seguente modifica: assegno familiare che percepirà interamente (C.F.: Controparte_1
; C.F._2
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Nocciano;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI