Sentenza 21 febbraio 2025
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- 1. Azione di risarcimento danni: Guida completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 24 settembre 2025
L'azione di risarcimento danni rappresenta uno degli istituti cardine del nostro ordinamento giuridico, uno strumento fondamentale attraverso il quale un soggetto che ha subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, può ottenere il ripristino della propria sfera giuridica lesa da un fatto illecito altrui. La sua disciplina, pur trovando il suo epicentro nel Codice Civile, si articola in una complessa rete di norme speciali e interpretazioni giurisprudenziali in continua evoluzione. FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Alla base di ogni azione di risarcimento vi è il principio del neminem laedere, ovvero il dovere di non recare danno ad altri. Tale principio si traduce in due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 11487/2018 avente ad oggetto verificazione apocrifia scrittura privata
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via G. Canonico Scherillo n. 75 Parte_1
Cod.Fisc. , elett.te dom.ta in Napoli alla via E. Scaglione n. 337 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Andrea Faiello dal quale è rapp.ta e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
Avv. , nato a [...] il [...] e res.te in San Giorgio a Cremano (NA) alla via F. CP_1 CP_2
Turati n. 13 Cod. Fisc. , anche nella qualità di procuratore di se CodiceFiscale_2 stesso, e Avv. nato a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via G. CP_3 CP_4
Orsi n. 36 Cod. Fisc. entrambi elett.te dom.ti in San Giorgio a Cremano (NA) C.F._3 alla via F. Turati n. 13 presso lo studio degli Avv.ti Gianluca Cuneo e De Marco Luca dai quali sono rapp.ti e difesi per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTI–
Conclusioni: come da verbale del 30.04.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato , assumendo di non aver mai apposto la Parte_1 propria firma all'atto di transazione in merito ad un credito per risarcimento danni datato 17.10.2013 e riportante anche le ulteriori firme dell'Avv. Mario Raffaele e dell'Avv. Luigi De Marco, ne disconosceva formalmente la sottoscrizione chiedendo che ne fosse accertata la falsità e, comunque, la non attribuibilità ad essa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda, sia in punto di fatto che diritto, rilevandone la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed, in subordine, l'assoluta infondatezza nel merito onde ne chiedevano il rigetto con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. A sua volta, l'Avv. Luca De Marco spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, per le lesioni all'onere ed al prestigio lesi dal comportamento dell'attrice.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, rese le quali nella modalità a trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 05.07 2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Dalla svolta consulenza tecnica d'ufficio grafologica, le cui conclusioni questo giudice ritiene di poter condividere per avere l'ausiliario risposto al quesito fornitogli con rigore scientifico, è risultata accertata l'autenticità e, quindi, la riferibilità all'attrice della firma in calce alla scrittura datata 17 ottobre 2013, avendo appurato che “… La scrittura disconosciuta non presenta alterazioni, abrasioni, macchie, cancellature – Il substrato cartaceo è integro – La firma disconosciuta non presenta tratti sospetti – Non vi sono tratti ripassati che in una firma spontanea inducono a sospetto
– Non vi è incertezza del tracciamento – vi sono tratti scorrevoli – L'ideazione grafica della firma in verifica presenta medesime ideazioni grafiche presenti nella scrittura autografa coeva alla scrittura in verifica e meno nella scrittura autografa più successiva – sono state esaminate tutte le scritture – è stato rilevato che la firma in verifica presenza una ideazione grafica riscontrata nelle scritture autografe” per pervenire ad esprimere il parere secondo cui la firma in calce al documento del 17.10.2013 “…. appare riferibile alla mano della signora .”. Parte_1
E' appena il caso di osservare, in ordine al rilievo, mosso da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, circa la mancata esibizione dell'originale del documento in verificazione con le conseguenti contestazioni mosse all'elaborato depositato, come nel verbale d'udienza del 02.03.2021 di conferimento dell'incarico peritale al ctu, il procuratore di parte convenuta provvedeva a depositare “… l'originale del suddetto documento datato 17 ottobre 2013 per l'accertamento per il quale il CTU è stato incaricato.”.
Con la conseguenza che non è contestabile che la verifica della firma riconducibile all'attrice sia stata eseguita sull'originale del documento e con la comparazione della medesima con quella apposta al mandato conferito dalla stessa al proprio difensore e con quella sulla carta d'identità, nonché con la comparazione col saggio grafico e gli altri documenti prodotti agli atti (cfr querela orale presentata dalla in data 11.05.2014; atti Unipol del 2013). Pt_1
Attesa, quindi, la certa riferibilità all'attrice della firma da essa apposta in calce alla transazione del 17.10.2013, la domanda volta unicamente ad accertarne l'apocrifia della medesima, non può che essere rigettata.
CP_ Va ora esaminata la domanda riconvenzionale svolta dal solo attore Avv. per la CP_1 ritenuta lesione dell'onorabilità e del prestigio, in conseguenza del comportamento attoreo.
Sotto il profilo della ricostruzione storica, la vicenda trae origine da alcune denunzie e querele sporte dalla nei confronti degli odierni convenuti, alcune ai danni del solo Avv. Mario Parte_1
Raffaele dell'Aglio talune ai danni dello , ai quali aveva conferito Controparte_5 procura speciale al fine di tutelare i suoi interessi in un sinistro stradale in cui decedeva la propria madre, con le quali denunciava di non aver mai acconsentito alla transazione – oggetto di verifica della sottoscrizione nell'odierno procedimento – e di non aver mai ricevuto la somma di € 200.000,00 liquidata dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento, facendo apparire i professionisti come coloro che si sarebbero indebitamente appropriati delle somme a lei spettanti.
Le suddette denunzie generavano molteplici procedimenti penali, ben cinque (proc. pen. nr. p.p. 29304/2014 + 29706/2014 + 570958/2014 + 38008/2015 + 5934/2016 Mod. 21), che si concludevano, all'esito delle indagini delegate alla P.G., con richiesta di archiviazione del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott.ssa , della Procura della Repubblica presso il Persona_1
Tribunale di Napoli, e successivo decreto di archiviazione del GIP Dott.ssa Paola Piccirillo, stante l'infondatezza delle accuse rivolte dalla che, in uno dei suddetti procedimenti, formalmente Pt_1 escussa, ammetteva di aver ricevuto l'accredito della somma per risarcimento danni di cui lamentava l'indebita appropriazione.
Tanto in punto di fatto, in punto di diritto giova premettere che in tema di risarcimento del danno (anche non patrimoniale), perché si configuri la responsabilità civile dell'autore di un fatto costituente reato non è richiesto che il fatto costituisca anche nel caso concreto un illecito penalmente sanzionato, essendo per converso sufficiente che esso corrisponda, nella sua oggettività, ad una fattispecie astratta di reato (Cass. Civ. 12126/2018; Cass. Civ. 3751/2005).
Poiché l'art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza) (Cass. Civ. 7713/2000).
Il principio secondo cui, a norma degli artt. 2043 c.c. ss., affinchè sorga l'obbligazione del risarcimento del danno è sufficiente un fatto che pregiudichi l'interesse altrui, ma occorre che esso abbia arrecato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi non costituenti reato, l'ingiustizia del danno è da intendersi (oltre che nell'eccezione di danno prodotto non iure e, cioè, in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) anche contra jus (vale a dire come fatto che incida su di una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto), per i danni prodotti da reato, invece, l'ingiustizia è in re ipsa e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo (Cass. Civ. 1540/1995).
L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle due prime ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Tuttavia, il danno non patrimoniale, sempre secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 2059 c.c., è risarcibile anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesso leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà , di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cass. Civ. S. U. 26972/2008).
La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l' interesse tutelato dalla norma penale;
sicchè, ai fini del risarcimento di detto danno, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. Civ. 22020/2007).
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi la invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. 8421/2011).
Infine, anche la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. 11269/2018; Cass. Civ. 10527/2011).
Dalla documentazione agli atti può ritenersi provato che i fatti riconducibili anche all'Avv. CP_1
(ovvero l'indebita appropriazione di somme) non corrispondono al vero, avendo trovato conferma, invece, la ricostruzione dei fatti da questi rappresentata in sede di comparsa di costituzione e risposta che possono inquadrarsi nella fattispecie della calunnia, reato che si configura quando un soggetto, mediante querela diretta all'autorità giudiziaria, accusi (in mala fede) di un reato una persona della quale conosce l'innocenza o simuli a suo carico le tracce di un reato e l'elemento soggettivo richiesto per la sua configurabilità è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di incolpare un innocente.
Ciò significa che, se il querelante agisce in buona fede nella convinzione di trovarsi dinanzi ad un reato, tale condotta non può dar luogo al reato di calunnia per assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, né può essere fonte di responsabilità per danni.
Nel caso in esame, invece, appare evidente che si versi, astrattamente, in una ipotesi che dà diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c..
Si è in presenza di un danno ingiusto risarcibile in quanto, da un lato, le indagini della P.G. hanno condotto al decreto di archiviazione per l'insussistenza delle accuse, dall'altra vi è stata la
“confessione” dell'attrice di aver ricevuto l'accredito della somma di € 200.000,00 ad essa liquidata per il risarcimento dei danni di cui lamentava, invece, l'indebita appropriazione da parte dello
[...]
e, quindi, anche da parte dell'Avv. Luca De Marco. Controparte_5
E' evidente che le suddette indagini, in presenza dell'elemento soggettivo della colpa, hanno comportato un oggettivo discredito non solo sullo Studio Legale ma sulla stessa figura dell'Avv.
[...] che è evidente che abbia subito un danno morale a causa ed in conseguenza della infondata CP_1 denuncia subita. Il danno morale può essere definito come quella sofferenza patita dal soggetto in seguito ad un evento o un comportamento che procura il danno e, nel caso di specie, appare sussistere anche il c.d. danno esistenziale.
Questo, infatti, costituisce la percezione che ha il soggetto in relazione agli altri soggetti, quindi la discriminante è la componente essenziale della sofferenza relativa al sé, mentre il danno esistenziale fa riferimento alla sofferenza relativa alle relazioni con gli altri.
Con la recente sentenza n. 2788/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il danno morale non viene assorbito all'interno del danno esistenziale. Entrambe le voci non sono sovrapponibili e vanno considerate distintamente.
L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona.
La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e include sia l'onore in senso oggettivo come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri.
Nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo.
Il concetto di reputazione può variare a seconda dell'ambito sociale, politico, culturale o economico in cui venga presa in considerazione per valutare l'eventuale lesione subita dalla persona.
Da qui la distinzione tra reputazione economica (o professionale o commerciale) e reputazione personale: la prima concerne la sfera economica o professionale del soggetto;
la seconda, la sua sfera privata.
La tutela della reputazione del soggetto inteso come persona trova, quindi, la propria disciplina nella Costituzione, ove, nonostante non vi sia una sua espressa menzione, è però ricavabile dai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost..
Il diritto alla reputazione personale deve essere, dunque, classificato quale diritto della personalità e ancorato all'art. 2 Cost..
In tal modo, il diritto alla reputazione è un diritto soggettivo perfetto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale unitamente ad altri diritti inerenti la persona, quali l'immagine, il nome, l'onore, la riservatezza.
La lesione della reputazione personale – intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati – deve essere valutata in astratto, e cioè con riferimento al contenuto della reputazione come si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento.
Qualora vi sia stata una lesione del diritto alla reputazione personale, il danno deve ritenersi in re ipsa e deve essere risarcito senza necessità dell'ulteriore prova della sua esistenza.
Il risarcimento può riguardare sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale e, nella liquidazione di quest'ultimo, possono essere presi quali elementi di valutazione le condizioni sociali del danneggiato e la sua collocazione professionale, in ragione del fatto che il patema d'animo e le sofferenze morali non possono prescindere dal discredito che ne può derivare al soggetto leso nel contesto sociale e lavorativo in cui esso vive. Non può dubitarsi, in ordine alla vicenda che ci occupa, che l'Avv. svolge la sua professione CP_1 di avvocato e le accuse che gli sono state rivolte, rilevatesi inoltre del tutto infondate, hanno indubbiamente comportato una lesione del proprio prestigio personale oltre che professionale sicchè, in considerazione di tutto quanto innanzi e della richiamata giurisprudenza, non appare esorbitante condannare al pagamento, in suo favore, della somma equitativamente Parte_1 determinata di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (morale e da lesione del diritto all'onore ed alla reputazione) patiti in ragione del comportamento tenuto da quest'ultima.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di danni patrimoniali, in mancanza assoluta di prova.
L'Avv. , infatti, non ha allegato alcuna prova, in verità neppure adducendola neanche in CP_1 via del tutto indiziaria, circa il pregiudizio economico sofferto in conseguenza del comportamento di essa attrice.
Va, da ultimo, esaminata la domanda spiegata dai convenuti ex art. 96 cpc per lite temeraria.
Ebbene, essa non può trovare accoglimento in mancanza di prova, sia in ordine ad una concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sia in ordine alla ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave (Cass. Civ. 4443/2015). Sia in mancanza di prova, infine, in ordine alla determinazione quantitativa del danno medesimo non essendo consentito limitarsi ad invocare la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (Cass. Civ. 1530/1984). Mentre, il potere discrezionale riconosciuto al giudice dalla norma dell'art. 1226 c.c., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisata determinazione del danno (Cass. Civ. 1212/1986).
Le spese, ivi comprese quelle della svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
CP_ 2) Accoglie la domanda riconvenzionale svolta da Avv. e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00 equitativamente determinata Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (morale e da lesione del diritto all'onore ed alla reputazione) in conseguenza dell'infondata denunzia subita.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore dei convenuti Parte_1 CP_1 CP_ Avv. e Avv. , che si liquidano in € 250,00 per spese ed € 2.552,00 per CP_3 CP_4 competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute con attribuzione in favore degli Avv.ti De Marco Luca e Gianluca Cuneo per dichiarata anticipazione. 4) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della svolta ctu, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 21.02.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano