TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 93 del R.G.A.C. per l'anno 2024, promossa da difeso dall'avv. Ferdinando Screnci;
Parte_1
opponente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
opposto e
(P. IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Grezar n. 14, difesa dall'avv. Raffaele Serafini;
opposta
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
06820219001983970000 che l' gli ha notificato il 07.03.2022, Controparte_2 relativamente all'avviso di addebito n. 36820120011503490000. CP_1
Si è costituito in giudizio l' eccependo che il credito indicato nel suddetto CP_3
avviso di addebito risulta essere stato completamente sgravato (cfr. all. n. 5 CP_1
fascicolo , con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire di CP_3
parte ricorrente. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice non ha contestato la dichiarazione del concessionario, secondo cui l'avviso di addebito impugnato risulta interamente sgravato, né si è opposta alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Può dunque ritenersi provata la circostanza che l'avviso di addebito opposto sia stato oggetto di sgravio totale in forza di disposizioni sopravvenute di legge, con conseguente declaratoria di estinzione del credito contributivo riportato in tale titolo ed annullamento automatico delle partite debitorie per cui è causa.
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, essendo estinto, per le causali esposte in motivazione, il credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 06.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
2