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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6435/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Lodi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia (MO),
Corso Mazzini, 2
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Arena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale G. Verdi, 50
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2017/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 29.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2017/2022 con
[...] il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 1.647,00=, oltre spese ed interessi, a saldo della fattura emessa e relativi interventi eseguiti da eccependo la incompetenza per valore Controparte_2
e per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di
Pace di Finale Emilia, asserendo, nel merito, che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e la condanna al risarcimento dei danni subiti .
Si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della opposizione, nonché della domanda riconvenzionale, in quanto infondata, oltre che essere prescritta.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito, sollevata da parte opponente, essa non può essere accolta, stante il principio generale per il quale la competenza del giudice che giudica l'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile (vaga per tutte Cass. Civ. n. 4017/2024).
Ne consegue che quando un decreto ingiuntivo viene emesso dal
Tribunale, benchè di competenza per valore del Giudice di Pace, e viene proposta opposizione, si insatura un processo di cognizione ordinario dove il giudice non si limita a valutare la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma deve accertare il fondamento della domanda di ingiunzione (valga per tutte Cass. Civ. n. 8954/2020), con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo in caso di accoglimento dell'opposizione e di conferma in caso di rigetto della opposizione.
Nel merito, è documentale e non contestato che le parti sottoscrivevano un accordo per la realizzazione di un impianto di “sistema di sicurezza perimetrale esterno” da parte dell'opposta presso l'azienda agricola dell'opponente sita in Mirandola, via Nazioni Unite n. 6, per il prezzo complessivo di euro 24.000,00 (doc. n. 3).
Pag. 2 di 4 Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, emerge come nonostante l'impianto fosse stato installato nel
2016, solo nel 2021, a distanza di quattro anni, l'opponente richiedeva la messa in funzione di detto impianto e a tal fine parte convenuta si prodigava a far intervenire perché questa Controparte_2
verificasse il funzionamento dell'impianto, la quale, accertato che tutti i sensori risultavano installati, procedeva al ripristino dei cavi danneggiati durante la manutenzione della siepe o per la presenza di acqua in alcune scatole;
cause evidentemente dovute alla mancata tempestiva messa in funzione dell'impianto, non imputabili alla convenuta.
Non sussistono, pertanto, tenuto conto degli accertamenti effettuati da e non contestati dall'opponente, i presupposti di un Controparte_2
grave inadempimento di per accogliere la domanda CP_1
riconvenzionale di risoluzione del contratto, atteso che in effetti l'impianto era stato portato a termine, ma non era stato messo in funzione verosimilmente per una inerzia dell'opponente, la quale aveva atteso diversi anni prima di richiederlo.
Conclusivamente questo giudice ritiene che non sussista alcun inadempimento della convenuta che giustifichi la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, avendo essa dato prova
CP_ dell'intervento di per la messa in funzione dell'impianto, seppure dopo quattro anni.
Ne discende che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, avendo dato prova del fatto costitutivo del suo credito e CP_1
non avendo, di contro, il debitore opponente apportato alcun adeguato supporto probatorio di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, della motivazione della sentenza, del comportamento processuale delle parti, della disponibilità della convenuta, espressa dal
Pag. 3 di 4 procuratore all'udienza del 07.06.2023, di completare l'impianto, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6435/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 2017/2022, che viene confermato;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 17 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6435/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Lodi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia (MO),
Corso Mazzini, 2
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Arena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale G. Verdi, 50
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2017/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 29.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2017/2022 con
[...] il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 1.647,00=, oltre spese ed interessi, a saldo della fattura emessa e relativi interventi eseguiti da eccependo la incompetenza per valore Controparte_2
e per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di
Pace di Finale Emilia, asserendo, nel merito, che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e la condanna al risarcimento dei danni subiti .
Si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della opposizione, nonché della domanda riconvenzionale, in quanto infondata, oltre che essere prescritta.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito, sollevata da parte opponente, essa non può essere accolta, stante il principio generale per il quale la competenza del giudice che giudica l'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile (vaga per tutte Cass. Civ. n. 4017/2024).
Ne consegue che quando un decreto ingiuntivo viene emesso dal
Tribunale, benchè di competenza per valore del Giudice di Pace, e viene proposta opposizione, si insatura un processo di cognizione ordinario dove il giudice non si limita a valutare la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma deve accertare il fondamento della domanda di ingiunzione (valga per tutte Cass. Civ. n. 8954/2020), con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo in caso di accoglimento dell'opposizione e di conferma in caso di rigetto della opposizione.
Nel merito, è documentale e non contestato che le parti sottoscrivevano un accordo per la realizzazione di un impianto di “sistema di sicurezza perimetrale esterno” da parte dell'opposta presso l'azienda agricola dell'opponente sita in Mirandola, via Nazioni Unite n. 6, per il prezzo complessivo di euro 24.000,00 (doc. n. 3).
Pag. 2 di 4 Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, emerge come nonostante l'impianto fosse stato installato nel
2016, solo nel 2021, a distanza di quattro anni, l'opponente richiedeva la messa in funzione di detto impianto e a tal fine parte convenuta si prodigava a far intervenire perché questa Controparte_2
verificasse il funzionamento dell'impianto, la quale, accertato che tutti i sensori risultavano installati, procedeva al ripristino dei cavi danneggiati durante la manutenzione della siepe o per la presenza di acqua in alcune scatole;
cause evidentemente dovute alla mancata tempestiva messa in funzione dell'impianto, non imputabili alla convenuta.
Non sussistono, pertanto, tenuto conto degli accertamenti effettuati da e non contestati dall'opponente, i presupposti di un Controparte_2
grave inadempimento di per accogliere la domanda CP_1
riconvenzionale di risoluzione del contratto, atteso che in effetti l'impianto era stato portato a termine, ma non era stato messo in funzione verosimilmente per una inerzia dell'opponente, la quale aveva atteso diversi anni prima di richiederlo.
Conclusivamente questo giudice ritiene che non sussista alcun inadempimento della convenuta che giustifichi la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, avendo essa dato prova
CP_ dell'intervento di per la messa in funzione dell'impianto, seppure dopo quattro anni.
Ne discende che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, avendo dato prova del fatto costitutivo del suo credito e CP_1
non avendo, di contro, il debitore opponente apportato alcun adeguato supporto probatorio di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, della motivazione della sentenza, del comportamento processuale delle parti, della disponibilità della convenuta, espressa dal
Pag. 3 di 4 procuratore all'udienza del 07.06.2023, di completare l'impianto, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6435/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 2017/2022, che viene confermato;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 17 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4