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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 47/2023
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi al giudice AG D'ME, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per i ricorrenti, l'avv. MARCO NOVARA
per l'avv. EMILIAN MARKU Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Novara, impregiudicata ogni questione sull'an della pretesa, dichiara che i conteggi da ultimo depositati da sono contabilmente corretti con le seguenti precisazioni: CP_1
1) sostiene che nel 2016 si deve contare il 50% dell'ammontare del premio. Tuttavia CP_1 il premio deve essere considerato intero perché il premio, se raggiunto, deve essere contato ella sua interezza;
2) è corretto il conteggio di atteso che bisogna calcolare solo da differenza tra i due CP_1 importi;
3) premio di produzione 2020: non c'è contestazione sul quantum ma secondo la tesi dei ricorrenti il premio è dovuto in quanto non è stata fornita la prova della mancata erogazione del premio da parte di CP_1
4) nel conteggio depositato da ricorrente a pag. 3, nell'elemento retributivo, sono indicate le voci prese in considerazione;
va demandato al giudice stabilire se le voci inserite dal ricorrente sono da conteggiare o meno. Si precisa, inoltre, che le buste del 2020 sono state tutte depositate ma si trovano all'interno dei fascicoli dei singoli ricorrenti atteso che all'epoca le cause non erano ancora state riunite.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
5) : è corretto il conteggio di atteso che nel conteggio del ricorrente era stata Pt_1 CP_1 inserita una voce non dovuta e precisamente l'importo di € 2.242,10 a titolo di minimo tabellare (si trattava di mero refuso); dunque l'importo dovuto non è € 5.382,17 ma è €
3.140,07 come indicato da CP_1
Le parti discutono per il resto la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
L'avv. Novara sottolinea come la domanda risarcitoria sui stata proposta in via subordinata come evincibile dal contenuto dell'atto ove è richiamata la sentenza della cassazione a sezioni unite del
2018 ove si afferma la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. Inoltre che la domanda risarcitoria sia stata proposta in via subordinata è chiaro atteso che nelle conclusioni viene chiesta la condanna anche all'eventuale minor importo ritenuto dovuto dal giudice.
L'avv. Marku insiste per l'assenza di domanda risarcitoria e si oppone alla modifica della domanda fatta all'udienza odierna.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa AG D'ME, all'udienza del 10/01/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 47/2023 +48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023 RGL, promossa da c.f. Parte_2 C.F._1
, C.F. Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 C.F._3
, C.F. , Parte_5 C.F._4
, C.F. , Parte_6 C.F._5
, Parte_7 CodiceFiscale_6
ass. avv. MARCO NOVARA
- PARTI RICORRENTI -
contro
, c.f. , ass. avv.ti FRANCO TOFACCHI e EMILIAN Controparte_1 P.IVA_1
MARKU
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: illecito trasferimento ramo d'azienda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La signora è stata assunta da in data 7 gennaio 1996 con contratto Parte_2 Controparte_1
a tempo pieno e indeterminato, inquadrata al V livello del CCNL Telecomunicazioni.
1.1 Il signor è stato assunto da in data 4 gennaio 2001 con Parte_3 Controparte_1 contratto a tempo pieno e determinato, inquadrato nel IV livello del CCNL dell'industria metalmeccanica privata, con mansioni di tecnico assistente al cliente. In data 5 dicembre 2001 il
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
contratto è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. In data 1 giugno 2023 al ricorrente
è stato, poi, riconosciuto il V livello del CCNL Telecomunicazioni.
1.2 La signora è stata assunta da in data 17 ottobre 2001 con Parte_4 Controparte_1 contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrata al V livello del CCNL Telecomunicazioni.
1.3 Il signor è stato assunto da in data 12 aprile Parte_5 Controparte_1
1998 con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato al IV livello del CCNL
Telecomunicazioni. In data 1 aprile 2000 gli è stato poi riconosciuto il V livello.
1.4 La signora è stata assunta da in data 26 ottobre 1998 Parte_7 Controparte_1 con contratto a tempo pieno e determinato, inquadrata al V livello del CCNL Telecomunicazioni. Il contratto è stato successivamente trasformato a tempo indeterminato.
1.5 La signora è stata assunta da in data 22 settembre 1999 Parte_6 Controparte_1 con contratto a tempo pieno e determinato, inquadrata al IV livello del CCNL Telecomunicazioni.
Successivamente il contratto stato trasformato in contratto a tempo indeterminato e la ricorrente ha conseguito il V livello.
1.6 In data 5 novembre 2007, a seguito dell'intervenuta cessione di un ramo d'azienda da CP_1
a Comdata Care s.p.a., tutti i ricorrenti sono passati a lavorare alle dipendenze della cessionaria.
1.7 Con sentenza n. 10730/2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del contratto di cessione del ramo di azienda convenuto da e Comdata. CP_1
1.8 Tutti i ricorrenti, rimasti terzi rispetto a quel giudizio, in data 31 maggio 2016 hanno intimato a di ripristinare il rapporto di lavoro alle sue dipendenze e di pagare loro quanto dovuto. CP_1
1.9 Poiché la società non ha ottemperato a detta richiesta, i lavoratori hanno convenuto in giudizio al fine di lamentare l'illegittimità del contratto di cessione di ramo d'azienda in CP_1 esecuzione del quale il proprio rapporto di lavoro era stato ceduto a Comdata.
1.10 In primo grado gli odierni ricorrenti sono risultati soccombenti.
1.11 Successivamente la corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, in data 15 settembre 2020 ha emanato la sentenza n. 305 con la quale ha dichiarato l'inefficacia della cessione del ramo di azienda nei confronti degli odierni ricorrenti e ha ordinato a di CP_1 ripristinare il rapporto di lavoro.
1.12 ha rispristinato i rapporti di lavoro in data 1 gennaio 2021. Controparte_1
2. In questa sede i ricorrenti chiedono la condanna di a pagare loro le retribuzioni CP_1 maturate e non percepite dal 1° giugno 2016 – considerata la lettera di messa in mora del 30 maggio
2016 – al 30 dicembre 2020 – atteso che dal 1° gennaio 2021 sono stati riammessi in servizio in
Vodafone - e pari a: € 195.468,07 per € 143.592,94 per;
€ 143.592,94 per;
Parte_2 Pt_1 Pt_4
€ 189.694,40 per;
€ 189.832,59 per;
€ 189.342,92 per Parte_5 Pt_7 Pt_6
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
3. resiste in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Eccepisce, inoltre, la prescrizione di tutte le somme eventualmente dovute atteso che dalla data di messa in mora alla data di introduzione del presente giudizio è decorso oltre un quinquennio in assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione
4. La soluzione della presente controversia non può prescindere dal richiamo ai principi espressi in materia di cessione d'azienda con la sentenza n. 5796/2023
4.1 “7. La questione sottoposta a questa Corte concerne il danno lamentato dal lavoratore il quale, passato ad altra società a seguito di cessione di ramo di azienda, in seguito alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione richieda al cedente il pagamento di somme per il differenziale tra quanto percepito dalla società cessionaria e quanto avrebbe potuto percepire in caso di continuità dell'originario contratto di lavoro. Si tratta, in particolare, di importi pretesi per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione.
8. Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo
e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione
(cfr. Cass. Sez. Un. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del
2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, "il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva"; solo per tale successivo arco temporale, traendo spunto da Corte Cost. n. 303 del 2011 e "al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva", si è proceduto ad una "interpretazione costituzionalmente orientata della normativa" che ha indotto "al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività", sicchè "il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore" (Cass. Sez. Un. cit.). Pertanto, le Sezioni Unite hanno tenuto distinto il precedente arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e
l'accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione, rispetto al quale non può che continuare a operare il "principio, che si è andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui
l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni" (Cass. Sez. Un. cit.).
9. Posta la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, come già affermato da questa
Corte, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l'attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. In seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subito sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Altrimenti il cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d'azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative. (…)
11. Conclusivamente, il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 c.c..”
5. Applicando tali principi al caso di specie ne discende che i ricorrenti avrebbero diritto ad ottenere: a) per il periodo che va dalla data di messa in mora (31 maggio 2016) alla data della pronuncia con cui la corte di appello di Torino ha dichiarato l'illegittimità della cessione nei propri confronti (15 settembre 2020) il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito alle dipendenze di Comdata e quanto avrebbero percepito alle dipendenze di b) per il periodo CP_1 che va dalla data della sentenza della corte di appello di Torino (15 settembre 2020) alla riammissione in servizio (1 gennaio 2021) le retribuzioni maturate e non percepite alle dipendenze di Sul punto si precisa ancora che nessun rilievo assumono le sentenze della Corte di CP_1 cassazione dell'anno 2016 le quali, sebbene si siano occupate della legittimità del contratto di
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
cessione tra Comdata e erano state rese nei confronti di altri soggetti e, dunque, non CP_1 potevano esplicare alcun effetto nei confronti dei ricorrenti
6. In relazione al periodo 31 maggio 2016 – 15 settembre 2020 ha eccepito che nulla può CP_1 essere riconosciuto ai ricorrenti atteso che gli stessi non hanno proposto alcuna domanda risarcitoria, vertendo il ricorso esclusivamente sul loro diritto di percepire la retribuzione da parte di sin dal momento del trasferimento del rapporto di lavoro a Comdata. CP_1
6.1 L'eccezione non può essere accolta. Se è vero, infatti, che nessuno dei ricorrenti ha espressamente proposto la domanda risarcitoria è altresì vero che la qualificazione della pretesa è attività che spetta al giudice. Ciò che si vuol dire è che ciò che rileva ai fini del giudizio è che i ricorrenti hanno chiesto la condanna di al pagamento di una somma di denaro in ragione CP_1 dell'illegittimità della cessione del ramo di azienda fatto a Comdata;
la natura della somma richiesta
– se retributiva o risarcitoria – non influisce sull'ammissibilità del vaglio del giudice, posto che il presupposto della richiesta è sempre il medesimo (ovvero l'illegittima cessione del ramo di azienda), che l'importo che si va a riconoscere in sentenza è inferiore a quello richiesto con ricorso e che il diritto di difesa di non risulta in alcun modo pregiudicato posto che la società non CP_1
è chiamata a difendersi su fatti diversi rispetto a quelli prospettati in giudizio e che ha avuto modo di contraddire anche sulla correttezza dei conteggi. Per altro detta conclusione è anche quella che meglio si accorda con il principio di economia processuale.
6.2 In definitiva ai ricorrenti deve essere riconosciuta una somma pari alla differenza tra quanto percepito in Comdata e quanto avrebbero percepito lavorando alle dipendenze di CP_1
6.3 Ai fini della quantificazione delle somme richieste può porsi alla base della presente decisione il conteggio depositato da con memoria autorizzata del 29 novembre 2024. Infatti le somme CP_1 ivi indicate sono le stesse di quelle indicate dai ricorrenti con il conteggio allegato alla nota del 21 novembre 2024 ad eccezione dei seguenti profili: la somma dovuta con riferimento ai buoni pasto;
la somma dovuta con riferimento al premio di produzione del 2016 e quella dovuta con riferimento al premio di produzione del 2020. In relazione all'anno 2016 ha, infatti, considerato il CP_1 premio di produzione dovuto solo per la misura del 50% in considerazione del fatto che il periodo che rileva ai fini dei giudizio è inferiore all'anno (30 maggio – 15 settembre); per quanto riguarda l'anno 2020 ha negato che sia stato erogato il premio di produzione atteso che, in ragione CP_1 delle restrizioni conseguenti alla pandemia, non erano stati raggiunti gli obiettivi.
6.4 Con riguardo ai buoni pasto all'udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha aderito al conteggio dando atto dell'errore contenuto nel proprio conteggio ove non era stato considerato il valore dei buoni pasto corrisposti da Comdata.
6.5. Per quanto riguarda i premi di produzioni si ricorda che nel caso di specie le somme richieste sono a titolo risarcitorio. Pertanto l'onere della prova in ordine all'effettiva corresponsione del premio di produzione per l'anno 2020 (che nega di aver pagato in ragione del mancato CP_1
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
raggiungimento degli obiettivi annuali conseguenti alle restrizioni del periodo pandemico) e l'integrale pagamento del premio di produzione per l'anno 2016 anche ai lavoratori che non avevano lavorato per l'intero anno incombeva sui ricorrenti. Detto onere probatorio, però, non è stato assolto posto che non è stato prodotto alcun documento a supporto della pretesa. Anzi dalla documentazione prodotta con memoria del 21 ottobre 2024 risulta che l'anno 2020 non era coperto da alcun accordo per quanto riguarda la corresponsione del premio di risultato (gli accordi prodotti sono: accordo 2003 - 2008; accordo 2008 – 2012; accordo 2013 – 2016; accordo 2016 – 2019; accordo 2021-2024).
6.6 Ai ricorrenti per il periodo 31 maggio 2016 – 15 settembre 2020 spettano, dunque, le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno:
▪ € 9.278,17 Parte_2
▪ € 9.750,38 Pt_1
▪ € 7.295,69 Pt_4
▪ € 9.132,17 Parte_5
▪ € 9.132,17 Pt_6
▪ € 9.132,17 Pt_7
7. Per quanto riguarda il periodo dalla data della sentenza (15 settembre 2020) alla riammissione in servizio (1 gennaio 2021) sono, poi, dovute le retribuzioni maturate e non percepite alle dipendenze di In relazione alle stesse i conteggi dei ricorrenti e di corrispondono. Pertanto CP_1 CP_1 deve essere condannata a pagare le seguenti somme: CP_1
▪ € 8.545,90 Parte_2
▪ € 6.639,38 Pt_1
▪ € 6.148,33 Pt_4
▪ € 8.906,95 Parte_5
▪ € 8.346,36 Pt_6
▪ € 8.118,73 Pt_7
8. È, infine, infondata l'eccezione di prescrizione atteso che con riguardo alle somme dovute a titolo risarcitorio, trattasi di responsabilità contrattuale con conseguente termine di prescrizione decennale. Quanto alle somme retributive il termine di prescrizione quinquennale non risulta maturata.
8. In ordine alle spese di lite si osserva quanto segue.
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
8.1 I ricorrenti hanno originariamente proposto separati ricorsi che sono stati successivamente riuniti da questo giudice. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM 55/2014 dunque, andrebbe liquidato un unico compenso per la fase successiva alla riunione e compensi separati per la fase precedente.
Tuttavia deve osservarsi che i ricorsi hanno tra loro contenuto identico e sono stati depositati contestualmente;
nel caso di specie, dunque, trova applicazione il principio più volte affermato in giurisprudenza secondo il quale “ai fini della liquidazione delle spese – il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguale contenuto depositata contestualmente dal medesimo difensore - deve considerarsi come unico. Pertanto, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il giudizio svoltosi (…) andava considerato, sin dall'origine, come unico procedimento.
Con la conseguenza che la liquidazione delle spese andava effettuata in considerazione del valore della domanda dato dal decisum avuto riferimento alla posizione singola” (Cass. 14084/2015). Nel caso di specie, dunque, le spese devono essere liquidate con riferimento alla tabella relativa alle cause di lavoro, scaglione € 5.200 – € 26.000 (in ragione del petitum accolto) nei seguenti importi:
fase di studio € 919 fase introduttiva € 777 fase di trattazione € 840 (si liquida il valore minimo considerato che non sono state assunte prove orali)
fase decisionale € 1.000 (si liquida un valore inferiore ai medi atteso che la discussione non è stata complessa e di fatto si è risolta in un richiamo agli atti).
8.2 A questo punto occorre considerare che i ricorrenti non hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice con l'ordinanza del 13 maggio 2024 con la quale erano state proposte somme superiori a quelle accertate come dovute, proposta che invece sarebbe stata disponibile ad CP_1 accettare. In ragione di ciò, e considerato che successivamente al rifiuto si sono rese necessarie ulteriori udienze di trattazione e l'elaborazione di nuovi conteggi, si ritiene che le spese della fase di trattazione vadano poste per ½ a carico dei ricorrenti e per ½ a carico di (dunque le stesse CP_1 vanno compensate) e le spese della fase decisoria vadano poste a carico dei ricorrenti.
8.3 Da ultimo occorre ancora osservare che in relazione alla fase di studio e introduttiva si ritiene corretto operare l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, DM 55/2014 per l'avvocato che assiste più soggetti. Pertanto l'importo di € 1.696 deve essere aumentato del 30% per ogni soggetto oltre al primo, pervenendosi così all'importo di € 2.204,80.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare ad l'importo lordo di € Controparte_1 Parte_2
17.824,07 di cui € 9.278,17 a titolo risarcitorio ed € 8.545,90 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
9 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 16.389,76 Controparte_1 Parte_3 di cui € 9.750,38 a titolo risarcitorio ed € 6.639,38 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 13.444,02 Controparte_1 Parte_4 di cui € 7.295,69 a titolo risarcitorio ed € 6.148,33 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare ad l'importo Controparte_1 Parte_5 lordo di € 18.039,12 di cui € 9.132,17 a titolo risarcitorio ed € 8.906,95 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 17.478,53 Controparte_1 Parte_6 di cui € 9.132,17 a titolo risarcitorio ed € 8.346,36 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € Controparte_1 Parte_7
17.250,90 di cui € 9.132,17 a titolo risarcitorio ed € 8.118,73 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, limitatamente alla fase di Controparte_1 studio e introduttiva, liquidate in € 2.204,80, oltre 15% spese generali, Iva e C.p.a e contributi unificati (se pagati) con distrazione in favore dell'avv. Marco Novara, dichiaratosi antistatario;
- Condanna i ricorrenti a rifondere a le spese della fase decisoria liquidate in € Controparte_1
1.000, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.
Ivrea, 10 gennaio 2025
Il Giudice
AG D'ME
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 47/2023
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi al giudice AG D'ME, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per i ricorrenti, l'avv. MARCO NOVARA
per l'avv. EMILIAN MARKU Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Novara, impregiudicata ogni questione sull'an della pretesa, dichiara che i conteggi da ultimo depositati da sono contabilmente corretti con le seguenti precisazioni: CP_1
1) sostiene che nel 2016 si deve contare il 50% dell'ammontare del premio. Tuttavia CP_1 il premio deve essere considerato intero perché il premio, se raggiunto, deve essere contato ella sua interezza;
2) è corretto il conteggio di atteso che bisogna calcolare solo da differenza tra i due CP_1 importi;
3) premio di produzione 2020: non c'è contestazione sul quantum ma secondo la tesi dei ricorrenti il premio è dovuto in quanto non è stata fornita la prova della mancata erogazione del premio da parte di CP_1
4) nel conteggio depositato da ricorrente a pag. 3, nell'elemento retributivo, sono indicate le voci prese in considerazione;
va demandato al giudice stabilire se le voci inserite dal ricorrente sono da conteggiare o meno. Si precisa, inoltre, che le buste del 2020 sono state tutte depositate ma si trovano all'interno dei fascicoli dei singoli ricorrenti atteso che all'epoca le cause non erano ancora state riunite.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
5) : è corretto il conteggio di atteso che nel conteggio del ricorrente era stata Pt_1 CP_1 inserita una voce non dovuta e precisamente l'importo di € 2.242,10 a titolo di minimo tabellare (si trattava di mero refuso); dunque l'importo dovuto non è € 5.382,17 ma è €
3.140,07 come indicato da CP_1
Le parti discutono per il resto la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
L'avv. Novara sottolinea come la domanda risarcitoria sui stata proposta in via subordinata come evincibile dal contenuto dell'atto ove è richiamata la sentenza della cassazione a sezioni unite del
2018 ove si afferma la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. Inoltre che la domanda risarcitoria sia stata proposta in via subordinata è chiaro atteso che nelle conclusioni viene chiesta la condanna anche all'eventuale minor importo ritenuto dovuto dal giudice.
L'avv. Marku insiste per l'assenza di domanda risarcitoria e si oppone alla modifica della domanda fatta all'udienza odierna.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa AG D'ME, all'udienza del 10/01/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 47/2023 +48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023 RGL, promossa da c.f. Parte_2 C.F._1
, C.F. Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 C.F._3
, C.F. , Parte_5 C.F._4
, C.F. , Parte_6 C.F._5
, Parte_7 CodiceFiscale_6
ass. avv. MARCO NOVARA
- PARTI RICORRENTI -
contro
, c.f. , ass. avv.ti FRANCO TOFACCHI e EMILIAN Controparte_1 P.IVA_1
MARKU
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: illecito trasferimento ramo d'azienda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La signora è stata assunta da in data 7 gennaio 1996 con contratto Parte_2 Controparte_1
a tempo pieno e indeterminato, inquadrata al V livello del CCNL Telecomunicazioni.
1.1 Il signor è stato assunto da in data 4 gennaio 2001 con Parte_3 Controparte_1 contratto a tempo pieno e determinato, inquadrato nel IV livello del CCNL dell'industria metalmeccanica privata, con mansioni di tecnico assistente al cliente. In data 5 dicembre 2001 il
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
contratto è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. In data 1 giugno 2023 al ricorrente
è stato, poi, riconosciuto il V livello del CCNL Telecomunicazioni.
1.2 La signora è stata assunta da in data 17 ottobre 2001 con Parte_4 Controparte_1 contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrata al V livello del CCNL Telecomunicazioni.
1.3 Il signor è stato assunto da in data 12 aprile Parte_5 Controparte_1
1998 con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato al IV livello del CCNL
Telecomunicazioni. In data 1 aprile 2000 gli è stato poi riconosciuto il V livello.
1.4 La signora è stata assunta da in data 26 ottobre 1998 Parte_7 Controparte_1 con contratto a tempo pieno e determinato, inquadrata al V livello del CCNL Telecomunicazioni. Il contratto è stato successivamente trasformato a tempo indeterminato.
1.5 La signora è stata assunta da in data 22 settembre 1999 Parte_6 Controparte_1 con contratto a tempo pieno e determinato, inquadrata al IV livello del CCNL Telecomunicazioni.
Successivamente il contratto stato trasformato in contratto a tempo indeterminato e la ricorrente ha conseguito il V livello.
1.6 In data 5 novembre 2007, a seguito dell'intervenuta cessione di un ramo d'azienda da CP_1
a Comdata Care s.p.a., tutti i ricorrenti sono passati a lavorare alle dipendenze della cessionaria.
1.7 Con sentenza n. 10730/2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del contratto di cessione del ramo di azienda convenuto da e Comdata. CP_1
1.8 Tutti i ricorrenti, rimasti terzi rispetto a quel giudizio, in data 31 maggio 2016 hanno intimato a di ripristinare il rapporto di lavoro alle sue dipendenze e di pagare loro quanto dovuto. CP_1
1.9 Poiché la società non ha ottemperato a detta richiesta, i lavoratori hanno convenuto in giudizio al fine di lamentare l'illegittimità del contratto di cessione di ramo d'azienda in CP_1 esecuzione del quale il proprio rapporto di lavoro era stato ceduto a Comdata.
1.10 In primo grado gli odierni ricorrenti sono risultati soccombenti.
1.11 Successivamente la corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, in data 15 settembre 2020 ha emanato la sentenza n. 305 con la quale ha dichiarato l'inefficacia della cessione del ramo di azienda nei confronti degli odierni ricorrenti e ha ordinato a di CP_1 ripristinare il rapporto di lavoro.
1.12 ha rispristinato i rapporti di lavoro in data 1 gennaio 2021. Controparte_1
2. In questa sede i ricorrenti chiedono la condanna di a pagare loro le retribuzioni CP_1 maturate e non percepite dal 1° giugno 2016 – considerata la lettera di messa in mora del 30 maggio
2016 – al 30 dicembre 2020 – atteso che dal 1° gennaio 2021 sono stati riammessi in servizio in
Vodafone - e pari a: € 195.468,07 per € 143.592,94 per;
€ 143.592,94 per;
Parte_2 Pt_1 Pt_4
€ 189.694,40 per;
€ 189.832,59 per;
€ 189.342,92 per Parte_5 Pt_7 Pt_6
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
3. resiste in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Eccepisce, inoltre, la prescrizione di tutte le somme eventualmente dovute atteso che dalla data di messa in mora alla data di introduzione del presente giudizio è decorso oltre un quinquennio in assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione
4. La soluzione della presente controversia non può prescindere dal richiamo ai principi espressi in materia di cessione d'azienda con la sentenza n. 5796/2023
4.1 “7. La questione sottoposta a questa Corte concerne il danno lamentato dal lavoratore il quale, passato ad altra società a seguito di cessione di ramo di azienda, in seguito alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione richieda al cedente il pagamento di somme per il differenziale tra quanto percepito dalla società cessionaria e quanto avrebbe potuto percepire in caso di continuità dell'originario contratto di lavoro. Si tratta, in particolare, di importi pretesi per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione.
8. Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo
e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione
(cfr. Cass. Sez. Un. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del
2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, "il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva"; solo per tale successivo arco temporale, traendo spunto da Corte Cost. n. 303 del 2011 e "al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva", si è proceduto ad una "interpretazione costituzionalmente orientata della normativa" che ha indotto "al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività", sicchè "il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore" (Cass. Sez. Un. cit.). Pertanto, le Sezioni Unite hanno tenuto distinto il precedente arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e
l'accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione, rispetto al quale non può che continuare a operare il "principio, che si è andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui
l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni" (Cass. Sez. Un. cit.).
9. Posta la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, come già affermato da questa
Corte, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l'attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. In seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subito sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Altrimenti il cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d'azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative. (…)
11. Conclusivamente, il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 c.c..”
5. Applicando tali principi al caso di specie ne discende che i ricorrenti avrebbero diritto ad ottenere: a) per il periodo che va dalla data di messa in mora (31 maggio 2016) alla data della pronuncia con cui la corte di appello di Torino ha dichiarato l'illegittimità della cessione nei propri confronti (15 settembre 2020) il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito alle dipendenze di Comdata e quanto avrebbero percepito alle dipendenze di b) per il periodo CP_1 che va dalla data della sentenza della corte di appello di Torino (15 settembre 2020) alla riammissione in servizio (1 gennaio 2021) le retribuzioni maturate e non percepite alle dipendenze di Sul punto si precisa ancora che nessun rilievo assumono le sentenze della Corte di CP_1 cassazione dell'anno 2016 le quali, sebbene si siano occupate della legittimità del contratto di
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
cessione tra Comdata e erano state rese nei confronti di altri soggetti e, dunque, non CP_1 potevano esplicare alcun effetto nei confronti dei ricorrenti
6. In relazione al periodo 31 maggio 2016 – 15 settembre 2020 ha eccepito che nulla può CP_1 essere riconosciuto ai ricorrenti atteso che gli stessi non hanno proposto alcuna domanda risarcitoria, vertendo il ricorso esclusivamente sul loro diritto di percepire la retribuzione da parte di sin dal momento del trasferimento del rapporto di lavoro a Comdata. CP_1
6.1 L'eccezione non può essere accolta. Se è vero, infatti, che nessuno dei ricorrenti ha espressamente proposto la domanda risarcitoria è altresì vero che la qualificazione della pretesa è attività che spetta al giudice. Ciò che si vuol dire è che ciò che rileva ai fini del giudizio è che i ricorrenti hanno chiesto la condanna di al pagamento di una somma di denaro in ragione CP_1 dell'illegittimità della cessione del ramo di azienda fatto a Comdata;
la natura della somma richiesta
– se retributiva o risarcitoria – non influisce sull'ammissibilità del vaglio del giudice, posto che il presupposto della richiesta è sempre il medesimo (ovvero l'illegittima cessione del ramo di azienda), che l'importo che si va a riconoscere in sentenza è inferiore a quello richiesto con ricorso e che il diritto di difesa di non risulta in alcun modo pregiudicato posto che la società non CP_1
è chiamata a difendersi su fatti diversi rispetto a quelli prospettati in giudizio e che ha avuto modo di contraddire anche sulla correttezza dei conteggi. Per altro detta conclusione è anche quella che meglio si accorda con il principio di economia processuale.
6.2 In definitiva ai ricorrenti deve essere riconosciuta una somma pari alla differenza tra quanto percepito in Comdata e quanto avrebbero percepito lavorando alle dipendenze di CP_1
6.3 Ai fini della quantificazione delle somme richieste può porsi alla base della presente decisione il conteggio depositato da con memoria autorizzata del 29 novembre 2024. Infatti le somme CP_1 ivi indicate sono le stesse di quelle indicate dai ricorrenti con il conteggio allegato alla nota del 21 novembre 2024 ad eccezione dei seguenti profili: la somma dovuta con riferimento ai buoni pasto;
la somma dovuta con riferimento al premio di produzione del 2016 e quella dovuta con riferimento al premio di produzione del 2020. In relazione all'anno 2016 ha, infatti, considerato il CP_1 premio di produzione dovuto solo per la misura del 50% in considerazione del fatto che il periodo che rileva ai fini dei giudizio è inferiore all'anno (30 maggio – 15 settembre); per quanto riguarda l'anno 2020 ha negato che sia stato erogato il premio di produzione atteso che, in ragione CP_1 delle restrizioni conseguenti alla pandemia, non erano stati raggiunti gli obiettivi.
6.4 Con riguardo ai buoni pasto all'udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha aderito al conteggio dando atto dell'errore contenuto nel proprio conteggio ove non era stato considerato il valore dei buoni pasto corrisposti da Comdata.
6.5. Per quanto riguarda i premi di produzioni si ricorda che nel caso di specie le somme richieste sono a titolo risarcitorio. Pertanto l'onere della prova in ordine all'effettiva corresponsione del premio di produzione per l'anno 2020 (che nega di aver pagato in ragione del mancato CP_1
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
raggiungimento degli obiettivi annuali conseguenti alle restrizioni del periodo pandemico) e l'integrale pagamento del premio di produzione per l'anno 2016 anche ai lavoratori che non avevano lavorato per l'intero anno incombeva sui ricorrenti. Detto onere probatorio, però, non è stato assolto posto che non è stato prodotto alcun documento a supporto della pretesa. Anzi dalla documentazione prodotta con memoria del 21 ottobre 2024 risulta che l'anno 2020 non era coperto da alcun accordo per quanto riguarda la corresponsione del premio di risultato (gli accordi prodotti sono: accordo 2003 - 2008; accordo 2008 – 2012; accordo 2013 – 2016; accordo 2016 – 2019; accordo 2021-2024).
6.6 Ai ricorrenti per il periodo 31 maggio 2016 – 15 settembre 2020 spettano, dunque, le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno:
▪ € 9.278,17 Parte_2
▪ € 9.750,38 Pt_1
▪ € 7.295,69 Pt_4
▪ € 9.132,17 Parte_5
▪ € 9.132,17 Pt_6
▪ € 9.132,17 Pt_7
7. Per quanto riguarda il periodo dalla data della sentenza (15 settembre 2020) alla riammissione in servizio (1 gennaio 2021) sono, poi, dovute le retribuzioni maturate e non percepite alle dipendenze di In relazione alle stesse i conteggi dei ricorrenti e di corrispondono. Pertanto CP_1 CP_1 deve essere condannata a pagare le seguenti somme: CP_1
▪ € 8.545,90 Parte_2
▪ € 6.639,38 Pt_1
▪ € 6.148,33 Pt_4
▪ € 8.906,95 Parte_5
▪ € 8.346,36 Pt_6
▪ € 8.118,73 Pt_7
8. È, infine, infondata l'eccezione di prescrizione atteso che con riguardo alle somme dovute a titolo risarcitorio, trattasi di responsabilità contrattuale con conseguente termine di prescrizione decennale. Quanto alle somme retributive il termine di prescrizione quinquennale non risulta maturata.
8. In ordine alle spese di lite si osserva quanto segue.
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
8.1 I ricorrenti hanno originariamente proposto separati ricorsi che sono stati successivamente riuniti da questo giudice. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM 55/2014 dunque, andrebbe liquidato un unico compenso per la fase successiva alla riunione e compensi separati per la fase precedente.
Tuttavia deve osservarsi che i ricorsi hanno tra loro contenuto identico e sono stati depositati contestualmente;
nel caso di specie, dunque, trova applicazione il principio più volte affermato in giurisprudenza secondo il quale “ai fini della liquidazione delle spese – il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguale contenuto depositata contestualmente dal medesimo difensore - deve considerarsi come unico. Pertanto, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il giudizio svoltosi (…) andava considerato, sin dall'origine, come unico procedimento.
Con la conseguenza che la liquidazione delle spese andava effettuata in considerazione del valore della domanda dato dal decisum avuto riferimento alla posizione singola” (Cass. 14084/2015). Nel caso di specie, dunque, le spese devono essere liquidate con riferimento alla tabella relativa alle cause di lavoro, scaglione € 5.200 – € 26.000 (in ragione del petitum accolto) nei seguenti importi:
fase di studio € 919 fase introduttiva € 777 fase di trattazione € 840 (si liquida il valore minimo considerato che non sono state assunte prove orali)
fase decisionale € 1.000 (si liquida un valore inferiore ai medi atteso che la discussione non è stata complessa e di fatto si è risolta in un richiamo agli atti).
8.2 A questo punto occorre considerare che i ricorrenti non hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice con l'ordinanza del 13 maggio 2024 con la quale erano state proposte somme superiori a quelle accertate come dovute, proposta che invece sarebbe stata disponibile ad CP_1 accettare. In ragione di ciò, e considerato che successivamente al rifiuto si sono rese necessarie ulteriori udienze di trattazione e l'elaborazione di nuovi conteggi, si ritiene che le spese della fase di trattazione vadano poste per ½ a carico dei ricorrenti e per ½ a carico di (dunque le stesse CP_1 vanno compensate) e le spese della fase decisoria vadano poste a carico dei ricorrenti.
8.3 Da ultimo occorre ancora osservare che in relazione alla fase di studio e introduttiva si ritiene corretto operare l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, DM 55/2014 per l'avvocato che assiste più soggetti. Pertanto l'importo di € 1.696 deve essere aumentato del 30% per ogni soggetto oltre al primo, pervenendosi così all'importo di € 2.204,80.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare ad l'importo lordo di € Controparte_1 Parte_2
17.824,07 di cui € 9.278,17 a titolo risarcitorio ed € 8.545,90 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
9 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 47/2023 + 48/2023 +56/2023 + 58/2023 + 66/2023 + 67/2023
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 16.389,76 Controparte_1 Parte_3 di cui € 9.750,38 a titolo risarcitorio ed € 6.639,38 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 13.444,02 Controparte_1 Parte_4 di cui € 7.295,69 a titolo risarcitorio ed € 6.148,33 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare ad l'importo Controparte_1 Parte_5 lordo di € 18.039,12 di cui € 9.132,17 a titolo risarcitorio ed € 8.906,95 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 17.478,53 Controparte_1 Parte_6 di cui € 9.132,17 a titolo risarcitorio ed € 8.346,36 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € Controparte_1 Parte_7
17.250,90 di cui € 9.132,17 a titolo risarcitorio ed € 8.118,73 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, limitatamente alla fase di Controparte_1 studio e introduttiva, liquidate in € 2.204,80, oltre 15% spese generali, Iva e C.p.a e contributi unificati (se pagati) con distrazione in favore dell'avv. Marco Novara, dichiaratosi antistatario;
- Condanna i ricorrenti a rifondere a le spese della fase decisoria liquidate in € Controparte_1
1.000, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.
Ivrea, 10 gennaio 2025
Il Giudice
AG D'ME
10