Versione
24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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Art. 46. Assistenza post-penitenziaria
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.
((Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono piu' sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.))
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.
((Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono piu' sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.))
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 14/10/2026, n. 610Provvedimento: […] Considerato che del provvedimento impugnato la parte ricorrente chiede l'annullamento lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 45 e 46 della legge n. 354 /1975 e dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, […]Leggi di più...
- art. 14 legge 328/2000·
- tutela cautelare·
- residenza anagrafica·
- art. 10 bis legge 241/1990·
- competenza comunale·
- sospensione provvedimento amministrativo·
- fumus boni iuris·
- art. 6 comma 4 legge 328/2000·
- art. 18 d.lgs. 62/2024·
- art. 45 legge 354/1975·
- progetto di vita individuale