Articolo 46 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 45Articolo 47 ter
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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
Art. 46. Assistenza post-penitenziaria

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.
((Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono piu' sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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