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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 513/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti con ricorsi depositati in data 15.05.2023 da nei confronti Parte_1 della vverso la sentenza n. 1083/2023 resa dal Tribunale di Bari in Controparte_1 data 13.04.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto con ricorso n. 514/2023 R.G.;
- accoglie l'appello proposto con ricorso n. 513/2023 R.G. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta che l'appellante ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società appellata dal 02.09.2011 al 31.05.2016, con mansioni di operatore telefonico e con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. per gli operatori di imprese di Telecomunicazioni;
- condanna pertanto la società appellata alla regolarizzazione del rapporto di lavoro sul piano contributivo e assicurativo nonché al pagamento in favore della controparte delle differenze retributive e del TFR pari rispettivamente a € 98.747,25 ed € 6.998,34 al lordo delle ritenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, da cui dovranno essere sottratti gli importi effettivamente percepiti nel corso del rapporto di lavoro;
- dichiara l'inefficacia del recesso decorrente dal 31.05.2016 e, per l'effetto, ordina alla società appellata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna la medesima società al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00 per il primo grado e in € 6.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- in relazione all'appello proposto con ricorso n. 514/2023 R.G. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20.01.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti con ricorsi depositati in data 15.05.2023 da nei confronti Parte_1 della vverso la sentenza n. 1083/2023 resa dal Tribunale di Bari in Controparte_1 data 13.04.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto con ricorso n. 514/2023 R.G.;
- accoglie l'appello proposto con ricorso n. 513/2023 R.G. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta che l'appellante ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società appellata dal 02.09.2011 al 31.05.2016, con mansioni di operatore telefonico e con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. per gli operatori di imprese di Telecomunicazioni;
- condanna pertanto la società appellata alla regolarizzazione del rapporto di lavoro sul piano contributivo e assicurativo nonché al pagamento in favore della controparte delle differenze retributive e del TFR pari rispettivamente a € 98.747,25 ed € 6.998,34 al lordo delle ritenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, da cui dovranno essere sottratti gli importi effettivamente percepiti nel corso del rapporto di lavoro;
- dichiara l'inefficacia del recesso decorrente dal 31.05.2016 e, per l'effetto, ordina alla società appellata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna la medesima società al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00 per il primo grado e in € 6.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- in relazione all'appello proposto con ricorso n. 514/2023 R.G. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20.01.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino