CASS
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 11721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11721 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - ER BI AN FF AR AR NA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: PR AN nato a [...] il [...] UD RT nato a [...] il [...] UF TR PA nato a [...] il [...] LI IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
Udito il PG, Simone Perelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito il difensore degli imputati PR e LI, avv. CO Sammarco, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell’imputato UD, e quale sostituto processuale anche dell’imputato UF, avv. CO Calabrò, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 il Tribunale di Cosenza, in rito ordinario, ha assolto AN PR, RT UD, TR LO UF dai reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 (capo 2), e 416-bis cod. pen. (capo 5), e IU LI dal reato di cui all’art. 86 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 (capo 3), perché il fatto non sussiste. Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Catanzaro, adita sull’appello del pubblico ministero, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per omessa motivazione su ciascuno dei dieci motivi dell'atto di appello evidenziando che la sentenza impugnata si è limitata ad aderire alla sentenza di primo Penale Sent. Sez. 1 Num. 11721 Anno 2025 Presidente: DE ZO IU Relatore: SO AR Data Udienza: 14/03/2025 grado omettendo di prendere posizione sui motivi di appello. L’assenza totale di motivazione consegue anche alla mancata applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto l'appello del pubblico ministero avrebbe imposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, cui il giudice di appello non ha provveduto. 3. La difesa dell’imputato PR ha chiesto la discussione orale. Con nota scritta il difensore dell’imputato PR, avv. CO Sammarco, ha poi depositato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 febbraio 2025 emessa in grado di appello per i coimputati giudicati con rito abbreviato 4. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Simone Perelli, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il difensore degli imputati PR e LI, avv. CO Sammarco, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. L’avv. CO Calabrò, difensore dell’imputato UD e anche quale sostituto processuale del difensore dell’imputato UF, , ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Gli imputati erano stati accusati di essere i riferimenti politici della famiglia di ndrangheta Lanzino/Ruà, di cui avevano cercato l’appoggio elettorale nelle elezioni comunali di Rende, nonché in quelle per il consiglio provinciale di Cosenza e per il consiglio regionale della Calabria, ed a cui avevano concesso in cambio favori, consistiti in alcune specifiche assunzioni presso il Comune di Rende di persone appartenenti al clan, anche poste in posizioni di vertice in esso, nell’assegnazione in gestione di un bar comunale alla moglie di uno dei vertici del clan senza chiedere il pagamento del canone, nella concessione di erogazioni pubbliche in favore di una cooperativa sostanzialmente riconducibile al clan, nell’affidamento di un appalto pubblico ad una attività economica riconducibile al clan. Gli imputati erano i vertici politici del Comune di Rende nel periodo preso in considerazione;
PR, e poi UD, avevano ricoperto la carica di sindaco di Rende;
UF e LI erano stati assessori dello stesso comune. PR era considerato, anche nei periodi in cui non aveva ricoperto incarichi istituzionali, il leader del suo raggruppamento politico, anche per i trascorsi da parlamentare;
la sentenza di primo grado ricorda anche il ruolo dominante sulla politica comunale di Rende del padre, CO PR, ruolo poi ereditato dal figlio. Le fonti di prova a carico degli imputati, giudicate insufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità nella sentenza di primo grado, erano state essenzialmente dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dichiarazioni di testimoni e conversazioni intercettate. Il processo era stato caratterizzato anche dalla ritrattazione da parte di diversi testimoni rispetto alle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari. A fronte della pronuncia di assoluzione in primo grado il pubblico ministero aveva proposto appello. L’appello constava di 413 pagine, che la sentenza impugnata ha riassunto nel paragrafo 2 della decisione nel seguente modo: “Con l'atto di appello il pubblico ministero ha riproposto le motivazioni a sostegno della tesi accusatoria già sviluppate dalle varie richieste cautelari e dalla requisitoria senza proporre doglianze mirate che siano idonee a devolvere alla Corte la decisione sui singoli capi o punti della sentenza. Ha concluso chiedendo genericamente alla luce di tutti gli 2 elementi di prova insieme valutati dichiararsi la responsabilità penale degli imputati con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia”. Questa sintesi dell’atto di appello, effettuata dalla sentenza impugnata, non consente di comprendere se i motivi di appello siano stati effettivamente valutati, perché essa non cita nessun argomento in esso riportato. L’affermazione secondo cui l’atto di appello non proporrebbe doglianze “idonee a devolvere alla Corte la decisione sui singoli capi o punti della sentenza” non è accompagnata dall’indicazione di una parte, in particolare, della sentenza di primo grado con cui l’atto di appello non si sarebbe confrontato, ed è, quindi, puramente assertiva, e non supportata da alcuna motivazione che spieghi la decisione. Né la spiegazione della decisione si rinviene nei passaggi successivi della sentenza impugnata, che prosegue, e si conclude, al paragrafo 4, in cui la sentenza di appello si limita a riportare alcune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado (la non provata influenza di PR sulle determinazioni dei funzionari del Comune;
la circostanza che soltanto dopo molti anni fosse emerso che il gestore del bar comunale, D’MB, fosse legato al clan;
la circostanza che il mancato controllo dei pagamenti dei canoni di locazione del bar fosse una prassi del Comune, e non un favoritismo volto a privilegiare D’MB; l’assenza di anomalie nelle vicende Europa service, Coop Rende 2000 ed appalto del Motorshow;
l’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a trasformare gli indizi raccolti in prova) che riferisce apoditticamente di condividere, senza però valutarle alla luce dei motivi di appello, che sono del tutto pretermessi, e con tali affermazioni conclude il proprio percorso argomentativo. In realtà, dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprende neanche se l’atto di appello sia stato ritenuto inammissibile o infondato, perchè l’affermazione originaria sulla inidoneità dell’atto di appello ad incardinare la competenza del giudice di secondo grado è smentita dalle conclusioni della sentenza impugnata, che, dopo aver già rettificato una prima volta l’affermazione e precisato che “il gravame del p.m. è per certi profili inammissibile e per altri infondato” (senza, peraltro, curarsi di specificare in quale parte sarebbe inammissibile ed in quale infondato), conclude nel senso che “la giustificazione del provvedimento impugnato risulta sui punti lamentati priva di salti logici o incongruenze, apprezzabili ed idonee ad invalidare il costrutto delle argomentazioni svolte nel coerente apprezzamento di tutte le risultanze processuali”, ovvero con una motivazione che è coerente con una decisione di infondatezza del ricorso, non di quella di inammissibilità. In definitiva, la sentenza impugnata è totalmente priva di passaggi in cui sia stata svolta quella attività controargomentativa che caratterizza il lavoro del giudice di merito dell’impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello o un ricorso. La Corte di appello di Catanzaro si è, infatti, limitata ad affermare di condividere la sentenza di primo grado senza confutare in alcun modo le ragioni esposte nell’atto di appello. Si è, pertanto, in presenza di una motivazione del tutto mancante o comunque apparente, atteso che “in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso” (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 01), e nel caso in esame l’apparenza della motivazione è ancora più evidente che nel caso della pronuncia Lo Coco, perché la sentenza impugnata neanche ha passato in rassegna gli elementi di prova assunti nel giudizio di primo grado, limitandosi soltanto a ribadirne le conclusioni. 1.2. Nella discussione orale del ricorso il difensore degli imputati PR e LI ha insistito sulla tesi che l’atto di appello del pubblico ministero sarebbe stato inammissibile per difetto 3 di specificità, e, che, pertanto, il ricorso odierno dovrebbe essere considerato in ogni caso inammissibile, avendo alla base un atto di appello la cui inammissibilità può essere rilevata, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento. Il difensore degli imputati PR e LI, però, esattamente come la sentenza impugnata, non ha indicato neanche un passaggio logico della sentenza di primo grado con cui l’atto di appello non si sarebbe confrontato e che dovrebbe indurre a ritenerlo inammissibile per difetto di specificità, limitandosi a ricordare il principio di diritto in astratto senza scendere mai nei dettagli che dimostrerebbero l’applicabilità dello stesso al caso in esame. E ciò non per caso. In realtà, l’atto di appello presentato dal pubblico ministero era conforme all’onere di specificità dell’impugnazione (su cui v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01: L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato) ed astrattamente idoneo ad incardinare la cognizione del giudice di appello. Esso, ad esempio, aveva posto la questione della ritrattazione avvenuta nel corso del dibattimento da parte di alcuni testimoni, evidenziando che il testimone CO D’MB aveva riferito in giudizio di essere stato minacciato di morte a causa delle dichiarazione eteroaccusatorie rese in indagini, e che il testimone ES IN aveva riferito di essere stato avvicinato da due persone che lo avevano minacciato, sostenendo andassero recuperate le dichiarazioni rese in indagini preliminari, operazione permessa dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., questione su cui la pronuncia di appello ha omesso di rispondere. L’appello, inoltre, aveva contestato la lettura della sentenza di primo grado che aveva escluso interventi di PR sulla vicenda dell’assegnazione alla moglie di DO D’MB del bar comunale riportando, invece, le dichiarazioni rese dal tecnico comunale Raimondi, che avrebbe riferito in giudizio che PR gli disse più volte di definire la gara in favore della moglie di D’MB pur a fronte delle rimostranze del tecnico che aveva riferito di non gradire gli interventi e le sollecitazioni di D’MB, asserito travisamento delle dichiarazioni del tecnico comunale su cui la pronuncia di appello ha omesso di prendere posizione. L’appello, inoltre, aveva evidenziato che la vicinanza di D’MB alla criminalità organizzata era emersa da tempo citando le date dei provvedimenti giurisdizionali e della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a suo carico e le date delle contestazioni che in esso erano state elevate, e sostenendo la erroneità del riferimento al 2014 come epoca individuata dal giudice di primo grado in cui era divenuto noto il coinvolgimento dello stesso nel clan Lanzino, posto che il 2014 era soltanto l’anno del passaggio in giudicato della sentenza a suo carico, ma la appello ha omesso di rispondere anche a questo argomento limitandosi a riproporre la data del 2014 senza prendere in alcun modo posizione sugli argomenti che erano stati introdotti per dimostrare che la notorietà criminale della persona era di molto antecedente a tale data. La specificità dell’atto di appello, quale appare dagli elementi appena indicati a puro titolo esemplificativo, incardinava l’obbligo del giudice di prendere posizione sui motivi di appello, in conformità alla regola secondo cui “il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. (Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01). 4 1.3. Nella discussione orale del ricorso il difensore degli imputati UD e UF ha, invece, sostenuto che la sentenza di appello dovesse considerarsi motivata per relationem a quella di primo grado, ma l’argomento è infondato, perché, come da insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione” (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Nel caso in esame manca del tutto il requisito sub 2), perché la assoluta genericità delle frasi di cui è composta la sentenza di appello non consente di comprendere “che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento”; ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è, infatti, necessario, che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice. In definitiva, nel caso in esame neanche di motivazione per relationem si può parlare, ma solo di assenza di motivazione. 1.4. L’assenza di motivazione rende ammissibile il ricorso del pubblico ministero presentato ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il provvedimento oggetto di impugnazione è, infatti, una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado. Il ricorso è, pertanto, soggetto alla norma processuale speciale dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che dispone che “se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606”. L’assenza totale di motivazione, però, è una violazione di legge per cui è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, in materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, che la apparenza o la omissione totale di motivazione costituisca una violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali). Si tratta di una soluzione che non contrasta con l’espressa menzione della mancanza di motivazione nel testo della lett. e) del comma 1 dell’art. 606 del codice di rito. In quest’ultima sede l’unitaria considerazione dei vizi concernenti l’apparato argomentativo si giustifica per ragioni di omogeneità di materia ma non produce affatto l’effetto di rendere irrilevante la distinzione concettuale che consente di isolare, sul piano logico e giuridico, quelle carenze del discorso giustificativo così gravi da rendere l’esistenza formale di un apparato grafico inidonea a consentire di ritenere rispettato l’obbligo – peraltro costituzionalmente imposto: art. 111, sesto comma, Cost.; ciò che spiega la correlata sanzione di nullità di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. – di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 5 Né può immaginarsi che, a fronte di un vizio di tale gravità, la specifica menzione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito possa condurre a estrarre il primo dal novero dell’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità di cui all’art. 606, comma 1, lett. c). In tal modo opinando, si finirebbe, nei casi in cui il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, per precludere il sindacato processuale sull’inosservanza di un dovere presidiato a livello costituzionale. Ne consegue che, in conformità alla giurisprudenza delle pronunce delle Sezioni Unite Repaci e Ferazzi, anche con riferimento alla norma dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui la motivazione della sentenza di appello sia inesistente o meramente apparente. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Così è deciso, 14/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR SO IU DE ZO 6
Udito il PG, Simone Perelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito il difensore degli imputati PR e LI, avv. CO Sammarco, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell’imputato UD, e quale sostituto processuale anche dell’imputato UF, avv. CO Calabrò, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 il Tribunale di Cosenza, in rito ordinario, ha assolto AN PR, RT UD, TR LO UF dai reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 (capo 2), e 416-bis cod. pen. (capo 5), e IU LI dal reato di cui all’art. 86 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 (capo 3), perché il fatto non sussiste. Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Catanzaro, adita sull’appello del pubblico ministero, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per omessa motivazione su ciascuno dei dieci motivi dell'atto di appello evidenziando che la sentenza impugnata si è limitata ad aderire alla sentenza di primo Penale Sent. Sez. 1 Num. 11721 Anno 2025 Presidente: DE ZO IU Relatore: SO AR Data Udienza: 14/03/2025 grado omettendo di prendere posizione sui motivi di appello. L’assenza totale di motivazione consegue anche alla mancata applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto l'appello del pubblico ministero avrebbe imposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, cui il giudice di appello non ha provveduto. 3. La difesa dell’imputato PR ha chiesto la discussione orale. Con nota scritta il difensore dell’imputato PR, avv. CO Sammarco, ha poi depositato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 febbraio 2025 emessa in grado di appello per i coimputati giudicati con rito abbreviato 4. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Simone Perelli, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il difensore degli imputati PR e LI, avv. CO Sammarco, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. L’avv. CO Calabrò, difensore dell’imputato UD e anche quale sostituto processuale del difensore dell’imputato UF, , ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Gli imputati erano stati accusati di essere i riferimenti politici della famiglia di ndrangheta Lanzino/Ruà, di cui avevano cercato l’appoggio elettorale nelle elezioni comunali di Rende, nonché in quelle per il consiglio provinciale di Cosenza e per il consiglio regionale della Calabria, ed a cui avevano concesso in cambio favori, consistiti in alcune specifiche assunzioni presso il Comune di Rende di persone appartenenti al clan, anche poste in posizioni di vertice in esso, nell’assegnazione in gestione di un bar comunale alla moglie di uno dei vertici del clan senza chiedere il pagamento del canone, nella concessione di erogazioni pubbliche in favore di una cooperativa sostanzialmente riconducibile al clan, nell’affidamento di un appalto pubblico ad una attività economica riconducibile al clan. Gli imputati erano i vertici politici del Comune di Rende nel periodo preso in considerazione;
PR, e poi UD, avevano ricoperto la carica di sindaco di Rende;
UF e LI erano stati assessori dello stesso comune. PR era considerato, anche nei periodi in cui non aveva ricoperto incarichi istituzionali, il leader del suo raggruppamento politico, anche per i trascorsi da parlamentare;
la sentenza di primo grado ricorda anche il ruolo dominante sulla politica comunale di Rende del padre, CO PR, ruolo poi ereditato dal figlio. Le fonti di prova a carico degli imputati, giudicate insufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità nella sentenza di primo grado, erano state essenzialmente dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dichiarazioni di testimoni e conversazioni intercettate. Il processo era stato caratterizzato anche dalla ritrattazione da parte di diversi testimoni rispetto alle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari. A fronte della pronuncia di assoluzione in primo grado il pubblico ministero aveva proposto appello. L’appello constava di 413 pagine, che la sentenza impugnata ha riassunto nel paragrafo 2 della decisione nel seguente modo: “Con l'atto di appello il pubblico ministero ha riproposto le motivazioni a sostegno della tesi accusatoria già sviluppate dalle varie richieste cautelari e dalla requisitoria senza proporre doglianze mirate che siano idonee a devolvere alla Corte la decisione sui singoli capi o punti della sentenza. Ha concluso chiedendo genericamente alla luce di tutti gli 2 elementi di prova insieme valutati dichiararsi la responsabilità penale degli imputati con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia”. Questa sintesi dell’atto di appello, effettuata dalla sentenza impugnata, non consente di comprendere se i motivi di appello siano stati effettivamente valutati, perché essa non cita nessun argomento in esso riportato. L’affermazione secondo cui l’atto di appello non proporrebbe doglianze “idonee a devolvere alla Corte la decisione sui singoli capi o punti della sentenza” non è accompagnata dall’indicazione di una parte, in particolare, della sentenza di primo grado con cui l’atto di appello non si sarebbe confrontato, ed è, quindi, puramente assertiva, e non supportata da alcuna motivazione che spieghi la decisione. Né la spiegazione della decisione si rinviene nei passaggi successivi della sentenza impugnata, che prosegue, e si conclude, al paragrafo 4, in cui la sentenza di appello si limita a riportare alcune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado (la non provata influenza di PR sulle determinazioni dei funzionari del Comune;
la circostanza che soltanto dopo molti anni fosse emerso che il gestore del bar comunale, D’MB, fosse legato al clan;
la circostanza che il mancato controllo dei pagamenti dei canoni di locazione del bar fosse una prassi del Comune, e non un favoritismo volto a privilegiare D’MB; l’assenza di anomalie nelle vicende Europa service, Coop Rende 2000 ed appalto del Motorshow;
l’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a trasformare gli indizi raccolti in prova) che riferisce apoditticamente di condividere, senza però valutarle alla luce dei motivi di appello, che sono del tutto pretermessi, e con tali affermazioni conclude il proprio percorso argomentativo. In realtà, dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprende neanche se l’atto di appello sia stato ritenuto inammissibile o infondato, perchè l’affermazione originaria sulla inidoneità dell’atto di appello ad incardinare la competenza del giudice di secondo grado è smentita dalle conclusioni della sentenza impugnata, che, dopo aver già rettificato una prima volta l’affermazione e precisato che “il gravame del p.m. è per certi profili inammissibile e per altri infondato” (senza, peraltro, curarsi di specificare in quale parte sarebbe inammissibile ed in quale infondato), conclude nel senso che “la giustificazione del provvedimento impugnato risulta sui punti lamentati priva di salti logici o incongruenze, apprezzabili ed idonee ad invalidare il costrutto delle argomentazioni svolte nel coerente apprezzamento di tutte le risultanze processuali”, ovvero con una motivazione che è coerente con una decisione di infondatezza del ricorso, non di quella di inammissibilità. In definitiva, la sentenza impugnata è totalmente priva di passaggi in cui sia stata svolta quella attività controargomentativa che caratterizza il lavoro del giudice di merito dell’impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello o un ricorso. La Corte di appello di Catanzaro si è, infatti, limitata ad affermare di condividere la sentenza di primo grado senza confutare in alcun modo le ragioni esposte nell’atto di appello. Si è, pertanto, in presenza di una motivazione del tutto mancante o comunque apparente, atteso che “in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso” (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 01), e nel caso in esame l’apparenza della motivazione è ancora più evidente che nel caso della pronuncia Lo Coco, perché la sentenza impugnata neanche ha passato in rassegna gli elementi di prova assunti nel giudizio di primo grado, limitandosi soltanto a ribadirne le conclusioni. 1.2. Nella discussione orale del ricorso il difensore degli imputati PR e LI ha insistito sulla tesi che l’atto di appello del pubblico ministero sarebbe stato inammissibile per difetto 3 di specificità, e, che, pertanto, il ricorso odierno dovrebbe essere considerato in ogni caso inammissibile, avendo alla base un atto di appello la cui inammissibilità può essere rilevata, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento. Il difensore degli imputati PR e LI, però, esattamente come la sentenza impugnata, non ha indicato neanche un passaggio logico della sentenza di primo grado con cui l’atto di appello non si sarebbe confrontato e che dovrebbe indurre a ritenerlo inammissibile per difetto di specificità, limitandosi a ricordare il principio di diritto in astratto senza scendere mai nei dettagli che dimostrerebbero l’applicabilità dello stesso al caso in esame. E ciò non per caso. In realtà, l’atto di appello presentato dal pubblico ministero era conforme all’onere di specificità dell’impugnazione (su cui v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01: L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato) ed astrattamente idoneo ad incardinare la cognizione del giudice di appello. Esso, ad esempio, aveva posto la questione della ritrattazione avvenuta nel corso del dibattimento da parte di alcuni testimoni, evidenziando che il testimone CO D’MB aveva riferito in giudizio di essere stato minacciato di morte a causa delle dichiarazione eteroaccusatorie rese in indagini, e che il testimone ES IN aveva riferito di essere stato avvicinato da due persone che lo avevano minacciato, sostenendo andassero recuperate le dichiarazioni rese in indagini preliminari, operazione permessa dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., questione su cui la pronuncia di appello ha omesso di rispondere. L’appello, inoltre, aveva contestato la lettura della sentenza di primo grado che aveva escluso interventi di PR sulla vicenda dell’assegnazione alla moglie di DO D’MB del bar comunale riportando, invece, le dichiarazioni rese dal tecnico comunale Raimondi, che avrebbe riferito in giudizio che PR gli disse più volte di definire la gara in favore della moglie di D’MB pur a fronte delle rimostranze del tecnico che aveva riferito di non gradire gli interventi e le sollecitazioni di D’MB, asserito travisamento delle dichiarazioni del tecnico comunale su cui la pronuncia di appello ha omesso di prendere posizione. L’appello, inoltre, aveva evidenziato che la vicinanza di D’MB alla criminalità organizzata era emersa da tempo citando le date dei provvedimenti giurisdizionali e della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a suo carico e le date delle contestazioni che in esso erano state elevate, e sostenendo la erroneità del riferimento al 2014 come epoca individuata dal giudice di primo grado in cui era divenuto noto il coinvolgimento dello stesso nel clan Lanzino, posto che il 2014 era soltanto l’anno del passaggio in giudicato della sentenza a suo carico, ma la appello ha omesso di rispondere anche a questo argomento limitandosi a riproporre la data del 2014 senza prendere in alcun modo posizione sugli argomenti che erano stati introdotti per dimostrare che la notorietà criminale della persona era di molto antecedente a tale data. La specificità dell’atto di appello, quale appare dagli elementi appena indicati a puro titolo esemplificativo, incardinava l’obbligo del giudice di prendere posizione sui motivi di appello, in conformità alla regola secondo cui “il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. (Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01). 4 1.3. Nella discussione orale del ricorso il difensore degli imputati UD e UF ha, invece, sostenuto che la sentenza di appello dovesse considerarsi motivata per relationem a quella di primo grado, ma l’argomento è infondato, perché, come da insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione” (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Nel caso in esame manca del tutto il requisito sub 2), perché la assoluta genericità delle frasi di cui è composta la sentenza di appello non consente di comprendere “che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento”; ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è, infatti, necessario, che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice. In definitiva, nel caso in esame neanche di motivazione per relationem si può parlare, ma solo di assenza di motivazione. 1.4. L’assenza di motivazione rende ammissibile il ricorso del pubblico ministero presentato ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il provvedimento oggetto di impugnazione è, infatti, una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado. Il ricorso è, pertanto, soggetto alla norma processuale speciale dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che dispone che “se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606”. L’assenza totale di motivazione, però, è una violazione di legge per cui è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, in materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, che la apparenza o la omissione totale di motivazione costituisca una violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali). Si tratta di una soluzione che non contrasta con l’espressa menzione della mancanza di motivazione nel testo della lett. e) del comma 1 dell’art. 606 del codice di rito. In quest’ultima sede l’unitaria considerazione dei vizi concernenti l’apparato argomentativo si giustifica per ragioni di omogeneità di materia ma non produce affatto l’effetto di rendere irrilevante la distinzione concettuale che consente di isolare, sul piano logico e giuridico, quelle carenze del discorso giustificativo così gravi da rendere l’esistenza formale di un apparato grafico inidonea a consentire di ritenere rispettato l’obbligo – peraltro costituzionalmente imposto: art. 111, sesto comma, Cost.; ciò che spiega la correlata sanzione di nullità di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. – di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 5 Né può immaginarsi che, a fronte di un vizio di tale gravità, la specifica menzione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito possa condurre a estrarre il primo dal novero dell’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità di cui all’art. 606, comma 1, lett. c). In tal modo opinando, si finirebbe, nei casi in cui il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, per precludere il sindacato processuale sull’inosservanza di un dovere presidiato a livello costituzionale. Ne consegue che, in conformità alla giurisprudenza delle pronunce delle Sezioni Unite Repaci e Ferazzi, anche con riferimento alla norma dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui la motivazione della sentenza di appello sia inesistente o meramente apparente. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Così è deciso, 14/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR SO IU DE ZO 6