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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
AN ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IVA-ALTRO 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IVA-ALTRO 2002 - INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IVA-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRAP 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRAP 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza della CGT di I° di Trento, n. 309/2024 dd 12.06.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso dalla stessa proposto, avverso l'intimazione di pagamento dell'A.E di Trento, n.
11220239000138680000, notificato il 03.04.2023, che sottendeva due cartelle di pagamento (n.
11220060011265645 dd 30.06.2006 e n. 11220080004882975 dd 04.03.2009, che non risultavano né opposte né pagate), relative agli anni di imposta dal 2001 al 2007, per complessivi € 116.607,71.
Nel ricorso in I°, la ricorrente aveva dedotto l'omessa notificazione degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione dei crediti pretesi.
I primi giudici osservavano che l'A.E. aveva dato prova dell'intervenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, dando per pacifico che tali atti non erano mai stati tempestivamente impugnati dalla contribuente.
L'atto di appello, che contiene un'espressa rinuncia all'eccezione di prescrizione, è affidato ai seguenti motivi.
1. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza in relazione agli interessi moratori.
Secondo l'appellante, i primi giudici avrebbero erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di motivazione riguardante il quantum degli interessi di mora.
Rileva che tale eccezione era stata sollevata già nell'atto introduttivo, in cui veniva contestata la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi moratori e delle singole aliquote su base annuale, con asserita conseguente nullità della cartella esattoriale, come stabilito da Cass. 21.03.2012, n. 4516: in particolare, appariva incerto l'iter che aveva portato l'A.F. al calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso o l'aliquota applicata, rendendo in tal modo impossibile alla contribuente la ricostruzione del calcolo degli interessi stessi, con contestuale violazione del diritto di difesa, e conseguente nullità dell'atto impugnato.
2. Ruolo.
Viene censurata la sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma essere sufficiente la sola indicazione dell'anno da cui deriva il debito di imposta, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato ex lege e risolvendosi pertanto, la relativa applicazione, in una mera operazione matematica.
Secondo l'appellante, l'omissione dell'indicazione non solo dell'anno, ma pure del mese e giorno di riferimento, non consentono la verifica della corretta o meno applicazione del tasso/aliquota, con conseguente impedimento, per il contribuente, di verificare il preciso ammontare degli interessi: il dato normativo sul quale si basa questa esigenza è costituito dall'art. 20 Dpr n. 602/73, che stabilisce che “sulle imposte o le maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna ai concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo.”.
Viene altresì citata Cass. 12.11.2012, n. 22997, che ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale che non contenga l'indicazione precisa della data di esecutività, nonché Cass. N. 2633 dd 16.12.2009, ove afferma che “la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla l. n. 241 del 1990, art. 3 e recepiti, per la materia tributaria, dalla L.. n. 212 del 2000, art. 7” ed ancora Cass. n. 24933 dd 06.12.2016, secondo cui “nel caso in cui manchi l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, i contribuenti non sono posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi stessi operato dall'agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta. Ne consegue la nullità”.
Si costituiva l'A.E.R., chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In corso di causa veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione dd 19 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve quindi essere rigettato.
In ordine al primo motivo, l'appellante afferma un principio generalmente condivisibile, recentemente consolidato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con Sent. 14 luglio 2022, n. 22281, che, sul quesito “Se sussiste l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi” ha statuito: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
Anche in ordine al secondo motivo di appello, che riguarda l'eccezione relativa alla formazione del ruolo, non si può sostenere che l'appellante non abbia colto nel segno la problematica della adeguata motivazione dell'atto, secondo il principio che la cartella esattoriale debba essere sempre motivata – nei limiti e con i distinguo di cui alla sopraindicata sentenza delle SSUU – per consentire al contribuente la piena conoscenza dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, pena la nullità.
Ciò detto, è peraltro pacifico che nessuno degli atti precedentemente notificati alla contribuente (nella specie: preavviso di fermo amministrativo n. 11280201300001565000 dd 04.09.2013; intimazione di pagamento n.
11220139006346418000 dd 25.11.2014; intimazione di pagamento n. 11220179000263132000 dd
18.04.2017) fu mai oggetto di impugnazione, con la conseguenza che tali atti sono divenuti definitivi.
Con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (n. 1220239000138680000 notificato il
03.04.2023) la contribuente deduce eccezioni relative alle singole cartelle sottostanti, ma la mancata impugnazione delle cartelle preclude alla contribuente di avvalersi in giudizio delle eccezioni o contestazioni circa il contenuto di tali atti, che – si ripete - è divenuto definitivo a causa della mancata impugnazione e pertanto incontestabile.
L'impugnazione congiunta dell'atto presupposto e dell'atto che segue (nel caso di specie l'intimazione di pagamento) è possibile soltanto nel caso in cui si contesti la mancata notificazione dell'atto prodromico, ma nel caso in esame l'appellante ha preso atto – sia pure nel presente grado di giudizio - che le cartelle esattoriali erano state notificate ad un familiare della contribuente, tant'è vero che ha espressamente rinunciato all'eccezione di prescrizione (atto di appello, pag. 2).
Del tutto corretto, pertanto, deve ritenersi il richiamo dei primi giudici ai suddetti principi, enunciati in Cass.
n. 6721 dd 04.05.2012, che conferma il costante indirizzo - dettato in materia di mora, ma estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale – secondo cui “il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti non notificatigli. In difetto, egli decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell'espropriazione nel termine di legge”.
Per le suddette ragioni, l'appello della contribuente non può trovare accoglimento.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello e condanna l'Appellante alla rifusione a favore dell'Ufficio delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre a oneri di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
AN ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IVA-ALTRO 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IVA-ALTRO 2002 - INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IVA-ALTRO 2003
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRAP 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRAP 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220060011265645000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220080004882975000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza della CGT di I° di Trento, n. 309/2024 dd 12.06.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso dalla stessa proposto, avverso l'intimazione di pagamento dell'A.E di Trento, n.
11220239000138680000, notificato il 03.04.2023, che sottendeva due cartelle di pagamento (n.
11220060011265645 dd 30.06.2006 e n. 11220080004882975 dd 04.03.2009, che non risultavano né opposte né pagate), relative agli anni di imposta dal 2001 al 2007, per complessivi € 116.607,71.
Nel ricorso in I°, la ricorrente aveva dedotto l'omessa notificazione degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione dei crediti pretesi.
I primi giudici osservavano che l'A.E. aveva dato prova dell'intervenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, dando per pacifico che tali atti non erano mai stati tempestivamente impugnati dalla contribuente.
L'atto di appello, che contiene un'espressa rinuncia all'eccezione di prescrizione, è affidato ai seguenti motivi.
1. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza in relazione agli interessi moratori.
Secondo l'appellante, i primi giudici avrebbero erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di motivazione riguardante il quantum degli interessi di mora.
Rileva che tale eccezione era stata sollevata già nell'atto introduttivo, in cui veniva contestata la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi moratori e delle singole aliquote su base annuale, con asserita conseguente nullità della cartella esattoriale, come stabilito da Cass. 21.03.2012, n. 4516: in particolare, appariva incerto l'iter che aveva portato l'A.F. al calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso o l'aliquota applicata, rendendo in tal modo impossibile alla contribuente la ricostruzione del calcolo degli interessi stessi, con contestuale violazione del diritto di difesa, e conseguente nullità dell'atto impugnato.
2. Ruolo.
Viene censurata la sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma essere sufficiente la sola indicazione dell'anno da cui deriva il debito di imposta, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato ex lege e risolvendosi pertanto, la relativa applicazione, in una mera operazione matematica.
Secondo l'appellante, l'omissione dell'indicazione non solo dell'anno, ma pure del mese e giorno di riferimento, non consentono la verifica della corretta o meno applicazione del tasso/aliquota, con conseguente impedimento, per il contribuente, di verificare il preciso ammontare degli interessi: il dato normativo sul quale si basa questa esigenza è costituito dall'art. 20 Dpr n. 602/73, che stabilisce che “sulle imposte o le maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna ai concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo.”.
Viene altresì citata Cass. 12.11.2012, n. 22997, che ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale che non contenga l'indicazione precisa della data di esecutività, nonché Cass. N. 2633 dd 16.12.2009, ove afferma che “la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla l. n. 241 del 1990, art. 3 e recepiti, per la materia tributaria, dalla L.. n. 212 del 2000, art. 7” ed ancora Cass. n. 24933 dd 06.12.2016, secondo cui “nel caso in cui manchi l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, i contribuenti non sono posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi stessi operato dall'agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta. Ne consegue la nullità”.
Si costituiva l'A.E.R., chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In corso di causa veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione dd 19 gennaio 2026, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve quindi essere rigettato.
In ordine al primo motivo, l'appellante afferma un principio generalmente condivisibile, recentemente consolidato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con Sent. 14 luglio 2022, n. 22281, che, sul quesito “Se sussiste l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi” ha statuito: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
Anche in ordine al secondo motivo di appello, che riguarda l'eccezione relativa alla formazione del ruolo, non si può sostenere che l'appellante non abbia colto nel segno la problematica della adeguata motivazione dell'atto, secondo il principio che la cartella esattoriale debba essere sempre motivata – nei limiti e con i distinguo di cui alla sopraindicata sentenza delle SSUU – per consentire al contribuente la piena conoscenza dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, pena la nullità.
Ciò detto, è peraltro pacifico che nessuno degli atti precedentemente notificati alla contribuente (nella specie: preavviso di fermo amministrativo n. 11280201300001565000 dd 04.09.2013; intimazione di pagamento n.
11220139006346418000 dd 25.11.2014; intimazione di pagamento n. 11220179000263132000 dd
18.04.2017) fu mai oggetto di impugnazione, con la conseguenza che tali atti sono divenuti definitivi.
Con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (n. 1220239000138680000 notificato il
03.04.2023) la contribuente deduce eccezioni relative alle singole cartelle sottostanti, ma la mancata impugnazione delle cartelle preclude alla contribuente di avvalersi in giudizio delle eccezioni o contestazioni circa il contenuto di tali atti, che – si ripete - è divenuto definitivo a causa della mancata impugnazione e pertanto incontestabile.
L'impugnazione congiunta dell'atto presupposto e dell'atto che segue (nel caso di specie l'intimazione di pagamento) è possibile soltanto nel caso in cui si contesti la mancata notificazione dell'atto prodromico, ma nel caso in esame l'appellante ha preso atto – sia pure nel presente grado di giudizio - che le cartelle esattoriali erano state notificate ad un familiare della contribuente, tant'è vero che ha espressamente rinunciato all'eccezione di prescrizione (atto di appello, pag. 2).
Del tutto corretto, pertanto, deve ritenersi il richiamo dei primi giudici ai suddetti principi, enunciati in Cass.
n. 6721 dd 04.05.2012, che conferma il costante indirizzo - dettato in materia di mora, ma estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale – secondo cui “il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti non notificatigli. In difetto, egli decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell'espropriazione nel termine di legge”.
Per le suddette ragioni, l'appello della contribuente non può trovare accoglimento.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello e condanna l'Appellante alla rifusione a favore dell'Ufficio delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre a oneri di legge.