CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO TO Sent.n.sez.1635/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 33735/2025 -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Di TT AU, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UB RÌ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NZ OR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Luigi Lomio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 14 agosto 2025 il Tribunale del riesame di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza in data 19 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Vasto che aveva applicato a AU Di TT la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli art. 110 e 640-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen., e di cui all’art. 110 cod. pen. e 3 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza genetica perché non gli erano stati messi a disposizione tutti gli atti né gli era stata consentita la visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.m. e utilizzati dal G.i.p. ai fini dell’emissione della misura (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza perché l’apposizione del visto di conformità come dottore commercialista non presupponeva l’esercizio di poteri ispettivi o di accesso ma solo la verifica della corrispondenza formale dei dati (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione per la genericità dell’accusa non essendo stato spiegato il modo in cui avrebbe concorso alla formazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 953 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 della documentazione contabile (terzo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (quarto motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura afflittiva, tanto più che il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. era da derubricarsi come tentativo (quinto motivo). Nella memoria difensiva insiste nelle sue ragioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo è generico. L’art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen. prevede che l'invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio preventivo debba contenere, a pena di nullità stabilita dall’art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen., l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1 nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. Il ricorrente ha insistito sul fatto che non ha potuto visionare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.m., ma solo alcuni specificamente indicati nel motivo. Sennonché, la norma citata mette a disposizione della difesa non tutti gli atti del P.m., bensì quelli che costui ha trasmesso al G.i.p. e che sono transitati nel suo fascicolo. Il ricorrente ha, dunque, formulato una contestazione eccentrica e d’altra parte non ha neanche specificato se l’ordinanza del G.i.p. fosse o meno incoerente con gli atti presenti nel suo fascicolo.
2.Il secondo motivo è generico e rivalutativo con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente ha disquisito sui limiti formali del suo controllo senza confrontarsi con l’accurata motivazione dell’ordinanza impugnata secondo cui era assolutamente inverosimile che la società che aveva goduto del sisma bonus in frode, nonostante non avesse eseguito i lavori e non avesse alcun rapporto con i condomìni indicati nella documentazione presentata, avesse potuto produrre autonomamente una tale mole di documentazione apocrifa senza suscitare alcun dubbio in un professionista esperto. Né poteva ritenersi in buona fede, avendo rilasciato il visto di conformità sulla documentazione, il ricorrente che non era il professionista di fiducia della società, non ne seguiva la contabilità e aveva avuto rapporti a distanza solo per questa vicenda. Inoltre, il precedente di questa Sezione, n. 43333 del 2023, è stato mal citato dal difensore che ha riportato come principio di diritto affermato dalla Corte il riassunto del motivo del ricorrente. Il ricorso, invero, non è stato esaminato nel merito per sopraggiunta rinuncia dell’interessato.
3. Il terzo motivo, relativo alla mancata spiegazione del meccanismo fraudolento, è inconsistente perché il Tribunale ha precisato che non è stato contestato al professionista di avere concorso nella formazione della documentazione ma di avere presentato modelli IVA da cui emergevano crediti inesistenti. Quanto al quarto e al quinto motivo sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata degli arresti domiciliari, si osserva che la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio è di mero stile come evidenziato anche dal Procuratore generale, ma la questione risulta assorbita dall’esauriente motivazione sul pericolo di recidiva, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente, che vale a giustificare anche l’adeguatezza della misura applicata degli arresti domiciliari. Non è manifestamente illogica o contraddittoria la decisione nella parte in cui si ravvisa il concreto rischio dell’utilizzo di altri professionisti compiacenti, data la propensione a delinquere dimostrata. 3 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UB RÌ DO TO
udita la relazione svolta dal consigliere UB RÌ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NZ OR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Luigi Lomio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 14 agosto 2025 il Tribunale del riesame di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza in data 19 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Vasto che aveva applicato a AU Di TT la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli art. 110 e 640-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen., e di cui all’art. 110 cod. pen. e 3 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza genetica perché non gli erano stati messi a disposizione tutti gli atti né gli era stata consentita la visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.m. e utilizzati dal G.i.p. ai fini dell’emissione della misura (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza perché l’apposizione del visto di conformità come dottore commercialista non presupponeva l’esercizio di poteri ispettivi o di accesso ma solo la verifica della corrispondenza formale dei dati (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione per la genericità dell’accusa non essendo stato spiegato il modo in cui avrebbe concorso alla formazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 953 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 della documentazione contabile (terzo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (quarto motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura afflittiva, tanto più che il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. era da derubricarsi come tentativo (quinto motivo). Nella memoria difensiva insiste nelle sue ragioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo è generico. L’art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen. prevede che l'invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio preventivo debba contenere, a pena di nullità stabilita dall’art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen., l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1 nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. Il ricorrente ha insistito sul fatto che non ha potuto visionare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.m., ma solo alcuni specificamente indicati nel motivo. Sennonché, la norma citata mette a disposizione della difesa non tutti gli atti del P.m., bensì quelli che costui ha trasmesso al G.i.p. e che sono transitati nel suo fascicolo. Il ricorrente ha, dunque, formulato una contestazione eccentrica e d’altra parte non ha neanche specificato se l’ordinanza del G.i.p. fosse o meno incoerente con gli atti presenti nel suo fascicolo.
2.Il secondo motivo è generico e rivalutativo con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente ha disquisito sui limiti formali del suo controllo senza confrontarsi con l’accurata motivazione dell’ordinanza impugnata secondo cui era assolutamente inverosimile che la società che aveva goduto del sisma bonus in frode, nonostante non avesse eseguito i lavori e non avesse alcun rapporto con i condomìni indicati nella documentazione presentata, avesse potuto produrre autonomamente una tale mole di documentazione apocrifa senza suscitare alcun dubbio in un professionista esperto. Né poteva ritenersi in buona fede, avendo rilasciato il visto di conformità sulla documentazione, il ricorrente che non era il professionista di fiducia della società, non ne seguiva la contabilità e aveva avuto rapporti a distanza solo per questa vicenda. Inoltre, il precedente di questa Sezione, n. 43333 del 2023, è stato mal citato dal difensore che ha riportato come principio di diritto affermato dalla Corte il riassunto del motivo del ricorrente. Il ricorso, invero, non è stato esaminato nel merito per sopraggiunta rinuncia dell’interessato.
3. Il terzo motivo, relativo alla mancata spiegazione del meccanismo fraudolento, è inconsistente perché il Tribunale ha precisato che non è stato contestato al professionista di avere concorso nella formazione della documentazione ma di avere presentato modelli IVA da cui emergevano crediti inesistenti. Quanto al quarto e al quinto motivo sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata degli arresti domiciliari, si osserva che la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio è di mero stile come evidenziato anche dal Procuratore generale, ma la questione risulta assorbita dall’esauriente motivazione sul pericolo di recidiva, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente, che vale a giustificare anche l’adeguatezza della misura applicata degli arresti domiciliari. Non è manifestamente illogica o contraddittoria la decisione nella parte in cui si ravvisa il concreto rischio dell’utilizzo di altri professionisti compiacenti, data la propensione a delinquere dimostrata. 3 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UB RÌ DO TO