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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5974 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VALENTINI SIMONE, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
resistente
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
porre a carico del signor un contributo di mantenimento per la coniuge Parte_1 CP_1
non superiore ad € 200,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi
[...]
entro il giorno cinque di ogni mese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2024, premesso che le parti, coniugate fra Parte_1
loro, si sono separate consensualmente con omologa del 20 dicembre 2011, prevedendo che la casa coniugale resti in uso alla convenuta e che in suo favore il Controparte_1
ricorrente debba versare la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento;
che all'epoca della separazione l'obbligato era socio della Società Cooperativa Generalservice a r.l., e percepiva un reddito superiore ad € 25.000,00 annui;
che a seguito della cessazione dell'attività
d'impresa da parte della società, il ricorrente è rimasto privo di reddito e attualmente presta attività come lavoratore stagionale in favore della società “B Stone S.r.l.” di Cagliari, presso lo stabilimento balneare di viale Lungomare del Golfo n. 9 in Quartu Sant'Elena, percependo un reddito di circa € 7.000,00 annui, e nel 2023 la Naspi per un importo di circa € 6.000,00 annui;
Contro che la divenuta in epoca successiva alla separazione proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale mentre il ricorrente è costretto a ricorrere a soluzioni abitative precarie e non è titolare di diritti reali su immobili;
tutto ciò premesso, ha chiesto che rideterminato in euro 200 il contributo al mantenimento dovuto alla coniuge.
2 regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita e pertanto è stata Controparte_1
dichiarata la sua contumacia.
Sentito il ricorrente, ed esaminati gli atti, in via temporanea e urgente, il Giudice Delegato ha rideterminato in euro 200 l'assegno dovuto mensilmente alla convenuta.
Senza ulteriore istruttoria, nell'udienza del 4/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Attraverso i documenti prodotti dal ricorrente è stato infatti provato il drastico peggioramento delle sue condizioni economiche a seguito del collocamento in pensione avvenuto a febbraio
2025, preceduto da un periodo di disoccupazione, essendo passato da un reddito da lavoro di euro
25.000 annui al tempo della separazione (2011) a un reddito annuo di 6.000 euro nel 2023
(NASPI), e poi all'attuale pensione di euro 800 al mese.
Le attuali condizioni economiche dell'obbligato sono quindi chiaramente incompatibili con il versamento mensile di un assegno dell'importo di euro 600 quale quello concordato all'epoca della separazione, e d'altro canto, la convenuta non spiegando opposizione ha rinunciato a far valere circostanze in contrasto con quanto emerso.
Sussistono pertanto giustificati motivi sopravvenuti per l'accoglimento integrale della domanda di riduzione dell'assegno.
Le spese devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo:
1) Ridetermina in euro 200 la somma mensilmente dovuta da n favore di Parte_1
ntro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda;
Controparte_1
3 2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso il 04/12/2025.
Il Giudice est.
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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