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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 201/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Parrocchia "Chiesa_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci 66-82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7706/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVV.SO PAG.TO n. 237254_368028 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6125/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la Parrocchia “Chiesa_1” impugnava l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, relativo alla TARI anno 2023, per l'importo di € 3.277,00, eccependo:
- la incompletezza dei dati catastali riportati nell'atto impugnato;
- la circostanza che gli immobili erano da considerarsi esenti, perché adibiti “ad attività parrocchiale”, come verificato in contraddittorio con la p.a., di tal ché non si comprendeva il contenuto dell'avviso, che aveva individuato tre categorie di aree tassabili;
- il difetto di motivazione;
- l'errata determinazione delle superfici da tassare, alla luce della indicata esenzione (immobili adibiti a pubblico culto), prevista dalle disposizioni del vigente regolamento comunale (art. 5 lett. h regolamento del 2020).
Si costituiva il comune di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché (per quello che interessa in questa sede): la motivazione era adeguata alla luce della natura dell'atto; la superficie imponibile era stata rilevata in contraddittorio, come da verbale del 4.10.2022, controfirmato dal tecnico della Parrocchia;
ai fini della esenzione, erano già state escluse le aree esenti ex art. 5 del regolamento comunale, in quanto adibite a pubblico culto.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza propone appello la Parrocchia, la quale eccepisce:
1) la nullità/illegittimità della sentenza, in ordine al sollevato profilo della mancanza assoluta di motivazione, anche per relationem, dell'atto impugnato – Violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n.
241/90, nonché del comb. disp. Degli artt. 6, D.lgs. n. 32/2001 e 1, comma 162, L. n. 296/2006;
2) la nullità/illegittimità della sentenza, in ordine al sollevato profilo della mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa - Applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92, introdotto dall'art. 6, L. n.
130/2022;
3) l'illegittimità della sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 660, L. n. 147/2013
e art. 5, comma 1, lett. h) del Regolamento Comunale.
Si costituisce il Comune di Napoli, il quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Invero, l'atto impugnato è un avviso di pagamento (cd. avviso bonario), ossia una mera comunicazione dei dati di tassazione, col quale, quindi, il contribuente viene messo a conoscenza del tributo, del periodo di imposta, della categoria e della tariffa fissa e variabile applicata in relazione ad un immobile ben identificato, oltre che di tutta una serie di altre informazioni, sempre inerenti alla legittimità dell'obbligazione tributaria.
Orbene, dai documenti prodotti dalla parte appellante emerge che, in relazione all'imposta in discussione,
è stato emesso dal Comune il relativo avviso di accertamento (che all'evidenza assorbe l'avviso bonario), il quale peraltro è stato impugnato dalla parrocchia, il cui ricorso è stato anche accolto in primo grado.
Ne deriva, quindi, che sull'avviso bonario è cessata la materia del contendere.
La natura della pronuncia consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 201/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Parrocchia "Chiesa_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci 66-82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7706/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVV.SO PAG.TO n. 237254_368028 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6125/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la Parrocchia “Chiesa_1” impugnava l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, relativo alla TARI anno 2023, per l'importo di € 3.277,00, eccependo:
- la incompletezza dei dati catastali riportati nell'atto impugnato;
- la circostanza che gli immobili erano da considerarsi esenti, perché adibiti “ad attività parrocchiale”, come verificato in contraddittorio con la p.a., di tal ché non si comprendeva il contenuto dell'avviso, che aveva individuato tre categorie di aree tassabili;
- il difetto di motivazione;
- l'errata determinazione delle superfici da tassare, alla luce della indicata esenzione (immobili adibiti a pubblico culto), prevista dalle disposizioni del vigente regolamento comunale (art. 5 lett. h regolamento del 2020).
Si costituiva il comune di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché (per quello che interessa in questa sede): la motivazione era adeguata alla luce della natura dell'atto; la superficie imponibile era stata rilevata in contraddittorio, come da verbale del 4.10.2022, controfirmato dal tecnico della Parrocchia;
ai fini della esenzione, erano già state escluse le aree esenti ex art. 5 del regolamento comunale, in quanto adibite a pubblico culto.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza propone appello la Parrocchia, la quale eccepisce:
1) la nullità/illegittimità della sentenza, in ordine al sollevato profilo della mancanza assoluta di motivazione, anche per relationem, dell'atto impugnato – Violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n.
241/90, nonché del comb. disp. Degli artt. 6, D.lgs. n. 32/2001 e 1, comma 162, L. n. 296/2006;
2) la nullità/illegittimità della sentenza, in ordine al sollevato profilo della mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa - Applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92, introdotto dall'art. 6, L. n.
130/2022;
3) l'illegittimità della sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 660, L. n. 147/2013
e art. 5, comma 1, lett. h) del Regolamento Comunale.
Si costituisce il Comune di Napoli, il quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Invero, l'atto impugnato è un avviso di pagamento (cd. avviso bonario), ossia una mera comunicazione dei dati di tassazione, col quale, quindi, il contribuente viene messo a conoscenza del tributo, del periodo di imposta, della categoria e della tariffa fissa e variabile applicata in relazione ad un immobile ben identificato, oltre che di tutta una serie di altre informazioni, sempre inerenti alla legittimità dell'obbligazione tributaria.
Orbene, dai documenti prodotti dalla parte appellante emerge che, in relazione all'imposta in discussione,
è stato emesso dal Comune il relativo avviso di accertamento (che all'evidenza assorbe l'avviso bonario), il quale peraltro è stato impugnato dalla parrocchia, il cui ricorso è stato anche accolto in primo grado.
Ne deriva, quindi, che sull'avviso bonario è cessata la materia del contendere.
La natura della pronuncia consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.