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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/11/2024, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2020 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
e (CF. ) difese dall'avv. LAMANNA Parte_2 C.F._2
GIOVANNI
ATTRICI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTA Controparte_1 P.IVA_1 GILBERTO e dell'avv. BOTTA ATTILIO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ANGELINI GIANLUCA e dell'avv. SAVINO PIETRO GIORGIO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici chiedevano di accertare e dichiarare che l'impianto fognario realizzato sotto il marciapiede posto nel tratto antistante gli immobili di proprietà di parte attrice è a distanza inferiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia;
per l'effetto dichiarare illegittima la realizzazione di tale tratto di impianto fognario ed ordinarne la rimozione e la apposizione, a cura e spese di parte convenuta, a distanza non inferiore a quella prevista dalle norme
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_3 nell'ambito dei lavori necessari alla conduzione della propria attività era stata autorizzata dal Comune di Trani con nota prot. 10451 del 07.03.2019 e procedeva, a mezzo dei tecnici dell' CP_2
pagina 1 di 2 , all'allacciamento della rete fognaria al pozzetto fognario (già esistente e servente la proprietà CP_2 delle attrici) insistente in Trani alla Piazza Marinai d'Italia.
E' stato, quindi, chiamato in causa anche l' . Controparte_2
Nel corso del giudizio è stata formulata una proposta conciliativa, successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95) potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. 11581/2005; 2265/08)".
Le spese di lite, secondo la comune volontà delle parti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Trani, 29 novembre 2024
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2020 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
e (CF. ) difese dall'avv. LAMANNA Parte_2 C.F._2
GIOVANNI
ATTRICI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTA Controparte_1 P.IVA_1 GILBERTO e dell'avv. BOTTA ATTILIO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ANGELINI GIANLUCA e dell'avv. SAVINO PIETRO GIORGIO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici chiedevano di accertare e dichiarare che l'impianto fognario realizzato sotto il marciapiede posto nel tratto antistante gli immobili di proprietà di parte attrice è a distanza inferiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia;
per l'effetto dichiarare illegittima la realizzazione di tale tratto di impianto fognario ed ordinarne la rimozione e la apposizione, a cura e spese di parte convenuta, a distanza non inferiore a quella prevista dalle norme
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_3 nell'ambito dei lavori necessari alla conduzione della propria attività era stata autorizzata dal Comune di Trani con nota prot. 10451 del 07.03.2019 e procedeva, a mezzo dei tecnici dell' CP_2
pagina 1 di 2 , all'allacciamento della rete fognaria al pozzetto fognario (già esistente e servente la proprietà CP_2 delle attrici) insistente in Trani alla Piazza Marinai d'Italia.
E' stato, quindi, chiamato in causa anche l' . Controparte_2
Nel corso del giudizio è stata formulata una proposta conciliativa, successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95) potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. 11581/2005; 2265/08)".
Le spese di lite, secondo la comune volontà delle parti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Trani, 29 novembre 2024
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 2 di 2