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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5231/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5231/2015 promossa da:
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Nocera Controparte_1 Inferiore, alla via G. Pascoli, 65, rappresentato e difeso, come da mandato a mergine dell'atto di appello, dall'Avv. AMATO Immacolata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Solofra alla via F. De Stefano n.53; appellante contro
i Nocera Inferiore, via Astuti, 26, in persona del suo amm.re Controparte_2 p.t., rappresentato e difeso come da mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto dall'avv. , con l''avv. Anna MANCINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Pagani alla via De Rosa n.78 appellato
nel giudizio avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 1382/2015, emessa in data 20/3/2015, depositata in data 23/3/2015, dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore – Dott. Accarino – nel procedimento R.G. 8201/2014
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società notificava atto di appello avverso sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore eccependo la validità delle scritture contabili quale mezzo di prova del credito poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo regolarmente tenute e non contestate dalla parte opponente in primo grado, la prova della sussistenza del rapporto giuridico tra le parti come provato dai contratti e dalla disdetta inviata dalla parte odierna appellata, reiterava la validità dell'opera prestata e lamentava la sproporzione delle spese di giudizio liquidate in primo grado rispetto al valore della causa.
Si costituiva in giudizio il che in via preliminare chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'appello in qua 39 c.p.c., nonché dichiararsi estinto il giudizio in quanto l'odierno appellato non provvedeva a rinotificare l'atto di appello nullo nei pagina 1 di 3 termini statuiti dal Giudice, si riportava all'eccezioni di cui al giudizio di opposizione e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09 Ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339, co.3, c.p.c. e ciò, pertanto, costituisce questione preliminare – oltre che ragione più liquida – rispetto ad ogni altra censura avanzata.
L'orientamento della Suprema Corte, statuisce che per stabilire se una sentenza del Giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c.; valore che deve essere inferiore ad euro 1.100,00 (Cass. Civile n. 9432/2012; Cass. Civile n.5287/2012). La Cassazione ha affermato che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che l'appello avverso la decisione del Giudice di Pace di valore inferiore ad euro millecento può ritenersi ammissibile soltanto se viene denunciata con l'atto di appello l'inosservanza delle norme sul procedimento o di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ora, nella specie, il valore della causa è certamente inferiore al suddetto limite, in quanto la controversia ha ad oggetto la somma di € 971,19 e non è stata denunciata (né viene in rilievo), alcuna violazione dei principi contemplati dall'art. 339, co. 3, c.p.c. La stessa parte appellante con la propria comparsa conclusionale alle pagine 7 e 8 affermava “Si aggiunge una considerazione: l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339 c.p.c. è nota all'odierna difesa ma non si poteva non appellarsi alla condannata dal giudice al pagamento di spese di giudizio ed onorari di € 655,00 oltre accessori che appare priva di proporzione rispetto alla sorta capitale oggetto del giudizio, ma anche iniqua rispetto al fatto che la
[...]
non ha nemmeno potuto riscuotere il suo credito”. CP_1
pagina 2 di 3 D'altronde, non si tratta della violazione di una regola processuale ma, più semplicemente, una contestazione in merito alla quantificazione delle spese processuali, correttamente poste a carico della parte soccombente, in ossequio al principio della soccombenza.
Consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e del grado processuale di riferimento.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
condanna l'appellante, sopra generalizzato, alla corresponsione a parte appellata come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 673,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge con attribuzione al difensore antistatario, Avv. ANNA MANCINO.
Dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da porre a carico dello stesso opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma citata a mente della quale “quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5231/2015 promossa da:
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Nocera Controparte_1 Inferiore, alla via G. Pascoli, 65, rappresentato e difeso, come da mandato a mergine dell'atto di appello, dall'Avv. AMATO Immacolata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Solofra alla via F. De Stefano n.53; appellante contro
i Nocera Inferiore, via Astuti, 26, in persona del suo amm.re Controparte_2 p.t., rappresentato e difeso come da mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto dall'avv. , con l''avv. Anna MANCINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Pagani alla via De Rosa n.78 appellato
nel giudizio avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 1382/2015, emessa in data 20/3/2015, depositata in data 23/3/2015, dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore – Dott. Accarino – nel procedimento R.G. 8201/2014
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società notificava atto di appello avverso sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore eccependo la validità delle scritture contabili quale mezzo di prova del credito poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo regolarmente tenute e non contestate dalla parte opponente in primo grado, la prova della sussistenza del rapporto giuridico tra le parti come provato dai contratti e dalla disdetta inviata dalla parte odierna appellata, reiterava la validità dell'opera prestata e lamentava la sproporzione delle spese di giudizio liquidate in primo grado rispetto al valore della causa.
Si costituiva in giudizio il che in via preliminare chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'appello in qua 39 c.p.c., nonché dichiararsi estinto il giudizio in quanto l'odierno appellato non provvedeva a rinotificare l'atto di appello nullo nei pagina 1 di 3 termini statuiti dal Giudice, si riportava all'eccezioni di cui al giudizio di opposizione e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09 Ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339, co.3, c.p.c. e ciò, pertanto, costituisce questione preliminare – oltre che ragione più liquida – rispetto ad ogni altra censura avanzata.
L'orientamento della Suprema Corte, statuisce che per stabilire se una sentenza del Giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c.; valore che deve essere inferiore ad euro 1.100,00 (Cass. Civile n. 9432/2012; Cass. Civile n.5287/2012). La Cassazione ha affermato che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che l'appello avverso la decisione del Giudice di Pace di valore inferiore ad euro millecento può ritenersi ammissibile soltanto se viene denunciata con l'atto di appello l'inosservanza delle norme sul procedimento o di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ora, nella specie, il valore della causa è certamente inferiore al suddetto limite, in quanto la controversia ha ad oggetto la somma di € 971,19 e non è stata denunciata (né viene in rilievo), alcuna violazione dei principi contemplati dall'art. 339, co. 3, c.p.c. La stessa parte appellante con la propria comparsa conclusionale alle pagine 7 e 8 affermava “Si aggiunge una considerazione: l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339 c.p.c. è nota all'odierna difesa ma non si poteva non appellarsi alla condannata dal giudice al pagamento di spese di giudizio ed onorari di € 655,00 oltre accessori che appare priva di proporzione rispetto alla sorta capitale oggetto del giudizio, ma anche iniqua rispetto al fatto che la
[...]
non ha nemmeno potuto riscuotere il suo credito”. CP_1
pagina 2 di 3 D'altronde, non si tratta della violazione di una regola processuale ma, più semplicemente, una contestazione in merito alla quantificazione delle spese processuali, correttamente poste a carico della parte soccombente, in ossequio al principio della soccombenza.
Consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e del grado processuale di riferimento.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
condanna l'appellante, sopra generalizzato, alla corresponsione a parte appellata come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 673,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge con attribuzione al difensore antistatario, Avv. ANNA MANCINO.
Dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da porre a carico dello stesso opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma citata a mente della quale “quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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