Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 681 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RUMOLO MAURIZIO, come in atti RICORRENTE
E
p. iva in persona del legale rappresentante pro CP P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RIZZO PIERLUIGI e RIZZO AMALIA, presso i cui indirizzi PEC elettivamente domicilia, come in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTANO MARINA come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della dal 1° settembre 2019 al 30 Giugno 2022, CP deduceva: di possedere, al pari dei suoi figli ingg.ri e , Per_1 Persona_2 possiede notevoli competenze ingegneristiche ed industriali nel campo della progettazione e realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica e termica e
1
che egli ed i suoi succitati figli, favoriti da una serie di rapporti di carattere familiare con il Presidente della società resistente Sig. con il Sig. Amministratore Delegato Parte_2 Parte_3 della stessa e con che nella società ha il ruolo di Consigliere di Parte_4
Amministrazione e Direttore Commerciale e Operativo, sono stati coinvolti nel progetto della industrializzazione e realizzazione di cogeneratori industriali, che sino a quel momento non erano stati industrializzati dalla che per la CP realizzazione dei cogeneratori, gli ingegneri e sono stati R_ Per_1 coinvolti nella costituzione di una Società con i sig.ri e Pt_3 Parte_4 denominata HK Srl;
che Amministratore unico della HK è il Sig.
[...]
e che quest'ultima Società, che aveva sede all'interno della medesima Pt_4
ha sempre utilizzato in maniera promiscua ed indifferenziata per lo CP svolgimento della propria attività, personale e risorse materiali della di CP aver sempre fatto del gruppo di messagistica istantanea WhatsApp che vedeva presenti contemporaneamente dipendenti HK Srl e che le commesse CP
e le risorse sono state sempre utilizzate in maniera promiscua e senza CP alcuna netta separazione societaria;
che nel corso del rapporto di lavoro le attività espletate dall'ing. in favore della sono state molteplici;
Parte_1 CP che egli si è occupato innanzitutto dell'elaborazione degli Studi di fattibilità tecnico- economici per l'acquisizione di nuove commesse, mediante molteplici attività di valutazione di fattibilità tecnico-economica sia lato sia da parte CP_3 dell'investimento dal lato potenziale cliente;
che egli si è poi occupato della definizione tecnica, ingegneristica, produttiva ed installativa di prodotto e di sistema delle soluzioni impiantistiche di cogenerazione e trigenerazione da realizzare una volta acquisite le commesse, curando tutta la fase di definizione delle specifiche tecniche di acquisto e di realizzazione degli ordini di acquisto ai fornitori di riferimento;
che, per lo svolgimento delle attività appena sintetizzate, egli ha condotto sopralluoghi tecnici presso potenziali clienti per la definizione delle offerte e degli studi di fattibilità nonché per il coordinamento delle attività esecutive di cantiere;
che egli ha poi svolto attività volte alla definizione ed implementazione di strumenti informatici per la definizione e la valutazione ingegneristica, tecnologica ed economica delle proposte commerciali e delle commesse in corso;
che egli ha svolto attività di partecipazione alle trattative commerciali come referente e garante tecnico e qualitativo aziendale per le comprovate esperienze acquisite CP nel suo curriculum vitae;
che, per le attività svolte egli ha ricevuto direttive dai sig.ri e;
che, per la realizzazione dei prodotti, ha Parte_3 Parte_4 interagito con i seguenti uffici della e HK S.r.l. dando direttive ai CP sig.ri , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e svariati fornitori e sub-
[...] CP_4 Parte_9 Parte_10 appaltatori, tra cui in particolare Geam Impianti S.r.l., CEET S.r.l., Centro Radiatori di;
che, su indicazione dei rappresentanti della nelle Controparte_5 CP persone dei sig.ri e , il ricorrente ha svolto anche Parte_3 Parte_4 attività in ambito di supporto operativo, tecnico, ingegneristico per la progettazione,
2 la realizzazione, il montaggio, il collaudo e la manutenzione di tutte le commesse svolte dalla controllata HK;
che le attività svolte, data anche la consolidata e rilevante esperienza del ricorrente, sono riconducibili alla qualifica di quadro del
CCNL metalmeccanici industria che è quello applicato dalla nei CP confronti di tutti i propri dipendenti;
che in base al rinnovo del contratto collettivo in vigore dal 1° giugno 2021, ad egli è da applicarsi il livello A1 del suddetto, rispondente a “Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione”; che l'orario di lavoro da egli seguito durante la vigenza del contratto di lavoro subordinato era 9.00-18.30 dal lunedì al venerdì; che nel caso delle trasferte prima menzionate sul cantiere l'orario di lavoro era 8.00 – 12:00 e 14:00 – 16:00; che il ricorrente non ha mai goduto di ferie durante l'intero svolgimento del rapporto;
che alla data del 30.6.2022 al ricorrente è stato inibito l'accesso al server di posta, al server aziendale ed allo stabilimento (compresi gli uffici), ciò senza alcuna motivazione;
che, di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato interrotto di fatto oralmente;
che, immediatamente dopo il licenziamento orale subito dal ricorrente, il sottoscritto procuratore ha inviato alla Società una pec circostanziata in data 21.7.2022; che, in risposta, il ricorrente riceveva una sbrigativa contestazione da parte del procuratore intervenuto nell'interesse della Società che non ha preso posizione su nessuna delle specifiche circostanze di fatto dedotte nella lettera di rivendicazione del rapporto e di impugnativa del licenziamento orale. Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “affinché il Signor Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro voglia adottare i seguenti provvedimenti nei confronti della e dell : 1) CP CP_2
Accerti e dichiari, alla luce delle circostanze di fatto tutte come dedotte e documentate nel presente atto, che tra il ricorrente e la è intercorso un CP rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2022; 2) Accerti e dichiari alla luce delle circostanze di fatto tutte come dedotte e documentate nel presente atto che il rapporto di lavoro come accertato nel precedente punto 1 delle conclusioni si è interrotto ad iniziativa esclusiva della Società e senza che la risoluzione abbia avuto la forma scritta prescritta dalla legge, conseguentemente dichiari la nullità del licenziamento comminato al ricorrente in data 30 giugno 2022, ed ordini alla Società la reimmissione in servizio del ricorrente con condanna della resistente al pagamento in favore di esso istante della retribuzione mensile parametrata a € 2.560,66, dal giorno del licenziamento orale (30.6.2022) e sino all'effettiva reimmissione in servizio;
3) Sempre per effetto dell'accertamento della sussistenza tra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato, accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nella categoria dei Quadri liv. 8Q del CCNL metalmeccanici industria dalla data di assunzione e sino al 30.6.2021 e poi nel livello A1 del medesimo CCNL, conseguentemente condanni la Società al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 111.845,26 (oltre oneri contributivi ed imposte come per legge), a titolo di differenze retributive come da analitici conteggi che si depositano in uno al presente ricorso;
4) Ulteriormente, sempre in forza delle circostanze di cui al
3 presente ricorso, condanni la Società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.504,25 a titolo di rimborso spese kilometrico per l'utilizzo dell'autovettura propria, di marca Toyota HR Ybrid 1.600 benzina, in applicazione della tabella Aci di marzo 2022; e della somma di € 3.920 a titolo di indennità di trasferta;
5) Per effetto dell'accoglimento delle conclusioni tutte di cui ai precedenti punti da 1 a 4 condanni la alla costituzione della posizione previdenziale ed CP assistenziale presso l che a tal uopo viene convenuta in giudizio, anche ai fini CP_2 interruttivi della prescrizione;
6) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si costituiva la società convenuta che concludeva a vario titolo per il rigetto del ricorso.
Nel dettaglio, la società esponeva che la sua attività consiste nel progettare con tre stabilimenti e distribuire in vasta rete di distributori ed officine in più di 40 Paesi nel mondo, Gruppi Elettrogeni Industriali e Marini (diesel e gas); che né il ricorrente, né i due figli e risultavano essere in possesso di R_ Persona_3 esperienza ovvero competenza nella progettazione e realizzazione di cogeneratori, essendo invece essi competenti nel dimensionamento ed installazione di impianti di tal fatta, capacità del tutto diversa da quella di realizzazione delle macchine;
che, come si evinceva dal sito da loro gestito (www.beiuliano.com, oggi chiuso), le competenze risultano essere ben diverse rispetto a quelle allegate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo;
che, effettivamente vi era un rapporto di mera conoscenza tra il ricorrente e il sig - fratello di che i due fratelli Persona_4 R_
si erano impegnati con ad eseguire studi di mercato, Pt_1 CP progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, supporto alla prototipazione ed all'industrializzazione di una gamma di cogeneratori e trigeneratori basati sulla linea di Gruppi Elettrogeni Coelmo, nonché alla predisposizione della relativa documentazione tecnica (Relazione tecnico-descrittiva, tavola pianta sezioni e prospetti, P&Id, specifiche meccaniche, specifiche elettriche, distinta base); che, a fronte dell'inadempimento degli ingg. alle obbligazioni assunte Pt_1
(evidentemente per la dedotta incompetenza in materia di progettazione), la Società ha inviato una lettera di costituzione in mora, con richiesta di restituzione di quanto erogato in virtù del contratto;
che, pur incontestato che tra e HK CP
S.r.l. sussistano un collegamento societario e rapporti commerciali, si tratta di soggetti giuridici affatto distinti ed autonomi;
che quest'ultima società è stata costituita per distribuire i cogeneratori e trigeneratori progettati e realizzati da che nel settembre del 2019 è stato sottoscritto un accordo quadro tra i CP
Fratelli e ) ed i Fratelli e Pt_1 R_ Persona_3 Pt_4 Pt_3
) per la costituzione di una nuova società, la HK Srl.; che quest'ultima è Pt_4 specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti di Cogenerazione e Trigenerazione per diversi settori di applicazione;
che anche dalla lettura di tale accordo si osserva come venga riportata da parte degli Pt_1 un'esperienza in realtà non posseduta;
che non esiste tra le due Società alcuna
4 promiscuità né nelle attività né nelle infrastrutture;
che alla resistente risulta che anche per HK Srl ricorra un contenzioso, con un giudizio intentato dai Per_5
per riappropriarsi delle quote Societarie che sono state cedute alla Società
[...] dei Fratelli nel febbraio del 2020, e pendente avanti il Tribunale di Pt_4
Napoli; che primo Amministratore di HK è stato l'ing e che Persona_2 quindi, solo successivamente, per le vicende concorsuali che hanno questi coinvolto, è stato nominato come amministratore di HK il dott. ; che le Parte_4 attività di manutenzione del cogeneratore erano offerte da in quanto CP produttore del macchinario, e che pertanto il personale addetto al post-vendita (manutenzione ed assistenza prodotti), nelle persone dell'ing. e Parte_7 del dott. mai ha interloquito con l'ing. o con il Persona_6 Persona_3 ricorrente;
di contestare la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro, soprattutto di natura subordinata, tra la resistente ed il ricorrente, il quale risulta percettore di pensione di vecchiaia, oltre ad aver svolto attività imprenditoriale autonoma, con evidente incompatibilità con gli indici della subordinazione;
che il ricorrente risulta essere stato presentato a HK soltanto come il padre di e R_ R_
; che l'ingegnere soltanto in qualità di genitore di e
[...] Parte_1 R_ ha supportato gli stessi sporadicamente, aiutandoli nelle proprie funzioni, Per_1 rispettivamente, di consulente e dipendente;
che tale circostanza non può in via esclusiva ed autonoma ricondursi ad un rapporto di lavoro subordinato;
che il fatto che il ricorrente sia stato invitato dai figli a partecipare ai meeting non è da attribuire alla società che resiste;
che, se non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra le parti, conseguenzialmente non è mai avvenuta alcuna risoluzione da poter impugnare;
che i rapporti dei figli del ricorrente con la società che resiste sono stati tutti dismessi per loro volontà; che, nella non creduta ipotesi che l'ing. possa Pt_1 dimostrare di aver prestato una qualsivoglia attività, quest'ultima potrebbe qualificarsi, date anche le condizioni personali del ricorrente di professionista in pensione, come una mera collaborazione autonoma.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva di rigettare il ricorso e, in caso CP_2 di accoglimento, di condannarsi la a versare nei propri riguardi i CP contributi previdenziali obbligatori omessi, dovuti e non prescritti, corrispondenti alle differenze retributive da erogarsi. Istruita documentalmente la causa, escussi i testi, la causa veniva discussa e decisa, all'esito della camera di consiglio.
***
La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Le domande volte all'ottenimento delle differenze retributive nonché della tutela a fonte di licenziamento orale hanno, infatti, quale prius logico, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di subordinazione tra il ricorrente e la società convenuta.
5 Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. 25620/2024, Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una
6 sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
▪ eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
▪ inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
▪ utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
▪ assenza di rischio imprenditoriale;
▪ obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
▪ continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
▪ retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
▪ pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
▪ esclusività della prestazione;
▪ infungibilità soggettiva della prestazione;
▪ esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice. Va premesso che l'istante in ricorso, dando per scontato il rapporto di "dipendenza", si è sinteticamente limitato ad allegare una serie di elementi di carattere sussidiario e con funzione indiziaria, di per sé non risolutivi in ordine alla presenza nella specie dell'essenziale elemento della subordinazione. La prestazione di collaborazione continuativa, accompagnata dall'osservanza di un orario di lavoro in giorni prestabiliti, non può avere rilievo decisivo ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, poiché pure il lavoro autonomo può comportare una continuità di prestazioni che, data la loro natura e la loro destinazione, possono richiedere di essere svolte nel rispetto di definite modalità temporali. I testi indotti da parte attrice si sono limitati a riferire circostanze che in alcun modo possono ritenersi risolutive in ordine alla sussistenza del vincolo della subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza. Il teste , figlio del ricorrente e dipendente della Persona_3 Pt_11 azienda che collabora con la ha dichiarato che il ricorrente valutava la CP specifica realtà industriale produttiva e di processo in cui il nuovo progetto di
7 cogenerazione si sarebbe andato a integrare. Realizzava anche sopralluoghi tecnici sul sito del potenziale cliente, spiegava inoltre al cliente in apposite riunioni come avrebbe funzionato il prodotto. Individuava possibili interferenze tra la specifica realtà industriale del cliente e la cogenerazione. Valutava anche le performance produttive delle diverse soluzioni di cogenerazione, analizzava la sensitività per la definizione della soluzione ottimale in termini sia tecnici che economici. Si occupava della valutazione tecnico-economica della soluzione individuata, presentava al cliente un possibile business plan dell'investimento di cogenerazione e presentava al cliente documenti di offerta tecnico-economica. La descrizione delle attività svolte dal ricorrente sono state effettivamente confermate dall'istruttoria espletata e dai documenti in atti, ed in particolare dalle e- mail depositate;
tuttavia questo è un dato ancora neutro, che non connota necessariamente l'attività - indubbiamente resa dal a beneficio anche della Pt_1
- come attività di lavoro subordinato. CP
Il teste aggiunge anche che il ricorrente era inserito nella struttura Pt_1 organizzativa della che riceveva delle direttive sulle commesse da CP realizzare o sui clienti da contattare (“mio padre era inserito nella struttura organizzativa industriale nel senso che riceveva le direttive dalla direzione CP per quanto riguarda le commesse da realizzare oppure per i clienti per i quali bisognava elaborare proposte tecniche ed economiche o fare sopralluoghi”). Ha anche precisato che le attività di sopralluogo che eseguiva venivano richieste dai dirigenti della (“ha condotto sopralluoghi tecnici presso potenziali clienti Pt_12 per la definizione delle offerte e degli studi di fattibilità e sopralluoghi tecnici per il coordinamento delle attività esecutive di cantiere. Queste attività gli venivano richieste da o in qualità di responsabili commerciali della Pt_3 Parte_4
). CP
Osserva il Tribunale che, tuttavia, l'inserimento nella struttura organizzativa e il coordinamento delle attività svolte in favore della convenuta, seppure possano far propendere, in via indiziaria, per una attività coordinata con quelle svolte dalla non prova, in maniera certa, il vincolo di subordinazione, anche alla luce CP dell'ulteriore istruttoria espletata. Maggiore rilevanza hanno le dichiarazioni rese dal teste con riferimento all'orario osservato e alla presenza in ufficio (Osservava un orario di ufficio, dalle 9,00 alle 18,00. Aveva assegnato anche un posto auto all'interno dello stabilimento;
penso che concordasse eventuali permessi con la direzione non saprei;
posso CP collocare l'osservanza di questo orario da settembre 2019 al giugno 2022. Riconosco l'estratto dei numeri interni dal quale si evince che l'interno CP assegnato al ricorrente era il numero 313 (documento n. 110); riconosco anche in foto il display del telefono fisso della postazione del ricorrente, con il nome Pt_1
ed il numero 313 (doc. n. 111)).
[...]
Si osserva, tuttavia, da un lato, che l'osservanza di un orario di lavoro dalle 9,00 alle 18,00 non è stato confermato dagli altri testi escussi che, al contrario, riferiscono di una presenza meno assidua, solo in alcuni giorni della settimana e per alcune ore al
8 giorno (il teste ha riferito: “Nell'ufficio qualche volta ho visto il Parte_5 ricorrente, in media in ufficio 2-3 giorni a settimana, si intratteneva a volte per qualche ora e altre di più, non aveva un orario prestabilito”); dall'altro che, seppure è stata confermata la presenza del ricorrente nel complesso di proprietà della CP
è altresì emerso che all'interno dello stabile della convenuta vi era un ufficio della HK spa, e che la postazione del ricorrente, quando si recava in ufficio, era ubicata nella stanza dove lavoravano i dipendenti della HK ( il teste ha Parte_5 dichiarato: “Quando ho visto il ricorrente l'ho sempre visto nella stanza HK”; il teste ha dichiarato: “La terza stanza era dedicata alla HK …. al cui interno Pt_9
c'erano le persone della HK ossia (il ricorrente)”). Parte_1
Dunque, la presenza nello stabile della ma stanza dove operava la HK, CP non è elemento dirimente a provare una presenza continuativa nei locali della convenuta, sotto l'eterodirezione del presunto datore di lavoro. Peraltro, il teste dichiara che non vi era una postazione fissa del Parte_5 ricorrente nell'ufficio della Bhuke, ma che il condivideva, a volte, la scrivania Pt_1 con un tirocinante, a riprova della non assiduità della presenza del ricorrente nei locali aziendali (“Quando erano presenti in ufficio sia il ricorrente sia uno dei tirocinanti il tirocinante condivideva la scrivania con me oppure se non era occupata dal ricorrente il tirocinante poteva occupare la scrivania del ricorrente. Spontaneamente voglio precisare che la scrivania non era assegnata al ricorrente perché non aveva una frequenza prestabilita, a volte veniva anche solo per 10 minuti”). Si osserva, inoltre, che l'indirizzo di posta aziendale utilizzato dal ricorrente era riferibile ad un dominio HK e non (Il teste ha riferito “nel corso Pt_12 Pt_1 del rapporto aveva indirizzo di posta aziendale ossia ”). Email_1
È, altresì, emerso che dipendente HK, utilizzava un badge Parte_5 marcato appunto “HK” per accedere ai locali dell'azienda (Ho un badge per entrare nell'edificio e il badge si trova all'ingresso vicino all'edificio 3 e c'è scritto il nome della mia azienda. Nel 2019 quando facevo il tirocinio vi era un registro delle presenze tenuto da , il badge è subentrato a partire da giugno 2022. Persona_3
Fuori il cancello c'è il logo della HK) mentre il teste in qualità di Pt_9 consulente esterno, accedeva agli stessi locali in qualità di visitatore, registrando l'ingresso e l'uscita (“io siccome ero visitatore veniva registrato il mio ingresso perché ero un consulente non un dipendente”); ciò a riprova del fatto che la indubbia presenza del ricorrente nello stabilimento è un elemento neutro, che può CP tanto essere ricondotto ad una collaborazione esterna, tanto ad un rapporto di dipendenza con la distinta società HK, tanto ad un rapporto subordinato con la l'incertezza in ordine a tale qualificazione del rapporto ricade, tuttavia, a CP danno del lavoratore, sul quale grava l'onere della prova. Si osserva, infine, che nessun testimone ha riferito di aver assistito all'esplicarsi di poteri di eterodirezione nei confronti del ricorrente, né con riferimento ad eventuali permessi di ferie o congedi né con riferimento ad esplicite, seppur generiche dato il profilo senior, direttive. Al contrario, sul punto, il teste ha Parte_5
9 dichiarato: “Ricordo che il ricorrente riceveva le direttive al massimo dai suoi figli gli chiedevano consigli su come procedere alla progettazione o su come procedere con dei clienti” ed il teste ha dichiarato: “non ho mai visto Pt_9 Parte_4 dare un diretto ordine al ricorrente”.
Si riportano per completezza le dichiarazioni rese dei testi escussi, delle quali si è già proceduto alla loro valutazione. Il teste ha dichiarato: Persona_3
“Adr: sono il figlio di , il ricorrente;
sono stato dipendente della HK spa che è Parte_1 un'altra azienda che fa capo alla , confermo che la è una società che produce e CP CP commercializza generatori e gruppi elettrogeni. è il padre dei fratelli e Parte_2 Pt_3
, ha dato origine alla io e la mia famiglia conosciamo il presidente Pt_4 CP Parte_2
da moltissimi anni e ci ha coinvolto nel progetto di industrializzazione e realizzazione di
[...] generatori industriali. Adr: prima della collaborazione degli ingegneri con la convenuta, Pt_1 essa non si occupava di questo tipo di tecnologia, anzi preciso che già nel 2012-2013 quando noi, cioè io e mio padre, realizzavamo impianti di cogenerazione con l'altra azienda , la Pt_13 convenuta ci chiese di instaurare un rapporto di lavoro per realizzare tali impianti. Sono passati alcuni anni, ci hanno chiesto di lavorare insieme alla realizzazione di questi impianti ed è stata creata a tal fine la BUHKE. Io e mio fratello siamo stati coinvolti nella Persona_2 costituzione di una nuova società con e denominata BUHKE. Mio padre Pt_3 Parte_4 non faceva parte della HK, la quale aveva la propria sede all'interno della La HK CP utilizzava in maniera indifferenziata i dipendenti della e della HK, preciso che l'unico CP dipendente HK per un primo periodo sono stato io poi abbiamo assunto Parte_5 prima in tirocinio e poi come dipendente subordinato e per il resto utilizzavamo i dipendenti della
Sia io sia mio padre utilizzavamo il parcheggio interno della del badge per CP CP utilizzo delle stampanti, avevamo accesso alla sede della HK, c'era un gruppo whatsapp chiamato HK Coelmo e uno della HK;
nel primo c'erano , mio Pt_3 Parte_4 padre, mio fratello, l'ingegnere , l'ingegnere , l'ingegnere Calicso;
questo Pt_6 Pt_7 gruppo era utilizzato da tutti noi per condividere tutte le informazioni di carattere tecnico per la realizzazione dei macchinari, problematiche connesse, eventuale implementazioni, organizzazioni operative nonché le commesse. Inoltre, all'occorrenza la HK utilizzava materiali e macchinari della CP
Adr: mio padre era inserito nella struttura organizzativa industriale , nel senso che CP riceveva le direttive dalla direzione per quanto riguarda le commesse da realizzare oppure per i clienti per i quali bisognava elaborare proposte tecniche ed economiche o fare sopralluoghi. Una volta ricevute queste informazioni le elaborava insieme con tutta la struttura . Avevamo CP accesso al server Mio padre, il ricorrente, ha lavorato stabilmente presso lo stabilimento CP della dal settembre 2019 sino al 30 giugno 2022 e nel corso del rapporto aveva indirizzo CP di posta aziendale ossia Aveva accesso al server nel quale Email_2 CP depositava profetti e documenti inerenti le sue attività, aveva accesso a tale server attraverso proprie credenziali”. Veniva esibito al teste il doc. 2 della produzione attorea “pianificazione attività commerciali buhke” datato 5 novembre 2020 e indirizzato alla coelmo spa nonché a . Il teste spiega che “si Parte_1 tratta di un report per punti delle potenziali commesse da realizzare, per alcune di queste commesse procedemmo alla loro realizzazione”. Veniva esibito il doc. 4 della produzione attorea inviato da a e Parte_1 Pt_6 [...]
, nel quale, secondo il teste, “il ricorrente si era occupato di contattare l'azienda Pt_4
Jenbacher con cui aveva rapporti pregressi con Jenbacher, multinazionale che produce motori.
Mio padre si occupava di definire specifiche tecniche sulla base delle esigenze del cliente, trasferirle ai fornitori specifici come nel caso di specie Jenbacher e ottenere quotazione e
10 disponibilità dei materiali e con queste si organizzava l'industrializzazione interna del sistema di generazione. Da questa mail si evince l'offerta tecnica ed economica, di tale attività che ho descritto se ne occupava mio padre non solo in relazione a questo specifico fornitore ma anche con altri. Questa specifica mail confluì poi in una gara Suez alla quale partecipò la HK ma il prodotto è della CP
Mi viene proposto il doc. 5 dal quale si evince che mio padre aveva fatto una revisione e delle osservazioni su un prodotto scrive una mail rivolta a mio padre e mio CP Parte_4 fratello avente ad oggetto un container che è un prodotto acquistato da allegava una CP proposta di disegno tecnico di questo sistema invitando a discuterne il giorno successivo insieme.
Chiedevano dunque il parere a mio padre su un prodotto CP
Viene esibito il doc. 6 avente ad oggetto uno scambio di mail e dall'email risulta che mio padre inviava una versione rivisita dell'analisi dei costi del prodotto e dunque del cogeneratore. Viene esibito il doc. 7, uno scambio mail dal quale si evince che mio padre aveva trasmesso un file
Excel per la simulazione del funzionamento e quindi dei vantaggi del cogeneratore, il documento era destinato anche a al direttore di stabilimento della e alla sua Parte_3 Pt_14 amministrazione e in copia c'erano il proprietario della , e la moglie che Pt_14 Parte_3 lavora nella a questa mail capo acquisti della , rispondeva CP Persona_7 Pt_14 ringraziando il ricorrente facendo riferimento alla conversazione telefonica avvenuta tra loro a chiarimento del file. Dunque, da questa mail a titolo esemplificativo si evince in cosa consisteva il lavoro di mio padre per la e dunque mio padre definiva anche le caratteristiche del CP prodotto in funzione delle esigenze del cliente e con questa simulazione dimostrava quale sarebbe stato il funzionamento. Adr: sul capo 14 rispondo che il ricorrente si occupava dell'elaborazione degli studi di fattibilità tecnico-economici per l'acquisizione di nuove commesse così come è avvenuto nella mail del doc.
5.
Adr: Sì, il ricorrente valutava la specifica realtà industriale produttiva e di processo in cui il nuovo progetto di cogenerazione si sarebbe andato a integrare. Realizzava anche sopralluoghi tecnici sul sito del potenziale cliente, spiegava inoltre al cliente in apposite riunioni come avrebbe funzionato il prodotto. Individuava possibili interferenze tra la specifica realtà industriale del cliente e la cogenerazione. Mio padre valutava anche le performance produttive delle diverse soluzioni di cogenerazione, analizzava la sensitività per la definizione della soluzione ottimale in termini sia tecnici che economici. Mio padre si occupava della valutazione tecnico-economica della soluzione individuata, presentava al cliente un possibile business plan dell'investimento di cogenerazione e presentava al cliente documenti di offerta tecnico-economica.
Adr: con specifico riferimento alla vicenda del doc. 7: il contratto è andato a buon fine e il prodotto
è stato anche installato. Viene esibito il doc. 8 dal quale si evince che nell'ambito di un'analisi tecnico-economica il potenziale acquirente si interfacciava prima con la HK e poi il cliente chiedeva le CP_6 specifiche tecniche del motore e venivano inviate dal ricorrente.
Mi viene esibito il doc. 13 dal quale si evince che un altro fornitore internazionale di motori, Intergen, inviava a me e a mio padre, il ricorrente , l'offerta economica per la Parte_1 fornitura del motore del generatore nonché le indicazioni per la manutenzione e le condizioni di pagamento e tra i destinatari c'era anche della questo prodotto Parte_3 CP l'avrebbe per metterlo nel sistema da vendere al cliente. Nelle stesse mail mio padre CP chiedeva allo stesso fornitore di corredare offerta industriale della macchina, di ulteriori specifiche tecniche e dello schema elettrico.
Mi viene esibito il doc. 15 dal quale si evince che il ricorrente inviava a Parte_1 Parte_8
e che sono due dipendenti il primo si occupa della parte di
[...] Parte_7 CP elettronica e programmazione delle macchine e il secondo della parte elettrica e della manutenzione e gli inviava offerta ricevuta da un fornitore per cabine di trasformazione che era un prodotto che la non aveva mai fatto. CP
11 Adr: in questo caso era un cliente HK ma non in tutte le altre ipotesi vagliate erano clienti perché il prodotto era CP CP
Mi viene esibito il doc. 16 e-mail del 20.11.2019 in cui il ricorrente scriveva all'ingegnere dipendente della per trasferirgli i nomi di fornitori di camini per Testimone_1 CP Co cogeneratori. Quest'attività era in occasione di una gara alla quale partecipava la CP voglio spiegare che in questo caso è un'attività svolta dal ricorrente in favore della CP
Mi viene esibito il doc. 20 una mail del 2.04.2020 dal quale si evince che mio padre scriveva a me e dando indicazioni per l'inserimento di un macchinario del circuito del cliente per Parte_9 evitare interferenze nel processo industriale;
l'ingegnere era un consulente HK, il cliente Pt_9 era . Pt_14
Mi viene esibito il doc. 21 mail del 27.01.2020 dal quale si evince che il ricorrente inviava sempre agli acquisti di manutenzione e al capo acquisti mettendo in copia conoscenza gli amministratori di
, moglie di della e Pt_14 Persona_8 Parte_3 CP Parte_3 trasmetteva un file riassuntivo della simulazione di funzionamento del cogeneratore prendendo a riferimento i dati di consumo anno 2019 forniti dal cliente.
Mi viene mostrato il doc. 22 mail del 11.03.2020 scritta da al ricorrente, a me e a Parte_9 mio fratello nella quale indicava tutte le caratteristiche del motore e quindi del cogeneratore che servivano per completare la pratica antincendio per un impianto di cogenerazione presso il cliente
Kedrion. In questo caso nei destinatari mail non ci sono soggetti della ma voglio CP evidenziare che l'azienda avrebbe acquistato il motore sul quale verteva l'approfondimento ad opera di mio padre veniva poi acquistato dalla Voglio inoltre specificare che a volte CP clienti nati come clienti HK sono diventati clienti nella fase operativa, stesso discorso CP vale per alcuni fornitori, ad esempio è quanto avvenuto con l'ospedale di Siena in cui HK doveva fornire e mettere in opera il cogeneratore per conto dell'azienda Factogroup aggiudicataria della gara del cogeneratore presso l'ospedale di Siena e all'inizio della commessa i signori hanno imposto che il cogeneratore fosse fornito direttamente al cliente Pt_4
Factogroup. Mentre normalmente HK acquisiva la commessa e la la industrializzava, in CP questo caso invece la determinò che il prodotto da esso generato fosse venduto al cliente CP stesso direttamente. In questo caso è palese che la opera di mio padre era beneficiata dalla
CP Mi viene esibito il doc. 24, una mail del 8 aprile 2020 inviata dall'ingegnere , il Parte_1 ricorrente, all'azienda manutentrice di stabilimento di , alla quale trasmetteva documento Pt_14 tecnico per definire collegamento elettrico del quadro elettrico e di interfaccia e di come dovesse essere costituito all'interno dello stabilimento elettrico di;
dalla mail non vi sono tra i Pt_14 destinatari i responsabili ma il prodotto sarebbe stato poi fabbricato dalla CP CP Mi viene esibito il doc. 25, mail del 6.3.2020, con la quale l'ing. della JI inviava a CP_8
e a me l'offerta iniziale per un motore di cogenerazione, “offerta COELMO2xjs212”, Parte_1 dunque un'offerta per la la cui valutazione tecnica era rimessa a mio padre;
l'11 marzo CP poi l'ingegnere chiedeva ulteriori specifiche tecniche per proseguire nell'incarico; era Pt_1 un'offerta che lo stesso fornitore indica come perché lo avrebbe acquistato mio CP CP padre si occupava della valutazione tecnica del fornitore del prodotto. Mi viene esibito il doc. n. 27, mail del 27.5.2020 dove l'ingegnere scriveva a Parte_1 Pt_15
, della società Maia fornendo delle specifiche tecniche e chiedendo ulteriori indicazioni
[...] necessarie per far funzionare il componente fornito per la ditta Maia;
se ricordo bene questo prodotto poi fu comprato direttamente dalla dalla ditta Maia, a seguito delle valutazioni e CP studi fatti da mio padre a loro favore;
mi viene esibito il doc. n. 28, mail 16.4.2020, inviato da
, project management di a me, in copia , della CP_9 Pt_12 Parte_1 Parte_6
, della ingegnere progettista CP Parte_16 CP meccanico della che riceveva le indicazioni per le specifiche meccaniche dei gruppi di CP cogenerazione e ne elaborava il relativo disegno. In questo trend di mail inviava le schede CP_4 tecniche e l'offerta di una componente del cogeneratore;
io rispondo chiedendo ad Pt_6
12 un controllo tecnico prima di procedere all'ordine con mio padre;
era Pt_6 Parte_6 ingegnere, dipendente responsabile della industrializzazione e produzione di macchinari CP alimentati a gas;
poiché doveva comprare questo sotto-componente del cogeneratore, Pt_12
chiedeva a me ed io ho chiesto a di fare una valutazione con mio padre;
mio CP_4 Pt_6 padre, l'ingegnere , ha riposto fornendo un esempio tecnico allegato e indicazioni Parte_1 specifiche affinché l'ordine potesse essere ben finalizzato e suggerendo di chiedere ulteriore offerta tecnica ed economica ad altri due fornitori. Viene esibito il doc. n. 30, mail del 16.5.2020 con la quale l'ingegnere , il ricorrente, Pt_1 trasferiva a mezzo mail all'ingegnere di a me, a e Parte_6 CP CP0 all'ing. di una proposta per sistemi di monitoraggio parametri motori Parte_8 CP industriali per cogenerazione;
dunque, il ricorrente agendo nell'interesse di suggeriva CP eventuali prodotti utili al funzionamento dei loro macchinari. Mi viene esibito il doc. n. 31, mail del 19.5.2020 con la quale il ricorrente scrive alla Maia, fornitore trasferendogli specifiche CP tecniche per l'interfacciamento con il cogeneratore in corso di realizzazione;
la vicenda è in relazione alla commessa . Pt_14
Mi viene esibito il doc. n. 32, mail del 19.5.2020 con cui trasferisce al fornitore
Parte_1 MITA, fornitore di una torre evaporativa presso l'impianto , specifiche tecniche per Pt_14 l'interfacciamento con l'assorbitore ed il cogeneratore;
mi viene esibito il doc. n. 33, con cui scrive a Maia, trasmettendole gli schemi del
Parte_1 quadro elettrico della torre di raffreddamento a servizio dell'assorbitore; mi viene esibito doc. n. 34, mail del 29.5.2020 con cui trasferiva ancora una volta
Parte_1 specifiche tecniche a della Maia;
Parte_15 mi viene esibito il doc. 38, mail del 4.6.2020 con cui scriveva a
Parte_1 Persona_9
, dell'azienda ABB, fornitore mettendo in copia me, l'ing.
[...] CP Controparte_11
, di al quale trasmetteva lo schema elettrico definitivo del quadro e
[...] CP ulteriori specifiche tecniche, quindi in data 8.6.2020 l'ing. trasferiva a me , a Parte_1 CP_4 e l'offerta aggiornata secondo le specifiche suddette dal fornire ABB e aggiungeva Pt_6 ulteriori indicazioni tecniche di specifici componenti per il rispetto della normativa di settore;
mi viene esibito il doc. n. 39 del 3.6.2020 in cui , dipendente chiede Parte_6 CP indicazioni per il posizionamento dei contatori di energia elettrica e specifiche schede tecniche, indirizzata a , con in copia e me;
a tale mail in data 10.6.2020 CP_4 Parte_1 Parte_1 risponde trasmettendo offerta tecnica ed economica del fornitore Progear allegando tutte le caratteristiche tecniche dei componenti da istallare nel quadro elettrico del cogeneratore al fine di effettuare la misura fiscale dell'energia elettrica assorbita dagli ausiliari del cogeneratore;
mi viene esibito il doc. n. 43, una serie di mail , in particolare mail inviata da a , Parte_5 CP_4 con in copia , , , , trasferiva a , project Pt_9 Pt_6 Parte_1 CP0 CP_4 management Coelmo lo schema elettrico unifilare con le modifiche concordate con l'ing. Pt_14 Per_ ; mi viene esibito il doc. n. 45 , mail del 17.6.2020 con cui , inviava a Pt_1 Parte_5 mezzo mail a , responsabile dei macchinari a gas ed inserendo e Pt_6 CP Parte_1
a seguito della riunione del 9.7.2020 allegava gli elaborato prodotti per il Persona_3 fornitore Comap, fornitore di per la realizzazione del quadro di comando, controllo e CP regolazione dell'impianto della commessa;
il 26.8.2020 scriveva a e Pt_14 Parte_1 Pt_6 inserendo in copia me, e , direttore commerciale nonché socio Parte_5 Parte_16
sollecitando la necessità di procedere ad un incontro con i tecnici programmatori della CP cogenerazione di COMAP ( fornitore al fine di definire le logiche di funzionamento, CP schermate e quanto necessario per l'impianto Besana;
indicava anche un tempo limite data l'urgenza; allegava la specifica tecnica dell'impianto; mi viene esibito il doc. n. 46, mail del 1.9.2020 con la quale il ricorrente scriveva a , cliente OD trasmettendo i doc Tes_2 preliminari per un generatore;
mi viene esibito il doc. 48, mail 17.9.2020 dove trasferiva a Vigna (HK) e Annunziata Pt_1
(HK) il modello di un determinato strumento;
13 mi viene esibito il doc. 49 dove il capo di stabilimento di che mi scriveva chiedendo di Pt_14 indicarmi i nomi del lato e HK che partecipavano all'inaugurazione; a tal fine inoltravo CP la comunicazione a e proponendo una rosa di nomi che potessero partecipare all'inaugurazione: lato tecnico io, e , lato gestione e e lato presenza Pt_9 Parte_5 Pt_6 Controparte_12
, , e . Parte_3 Parte_4 Parte_1 Persona_2
Adr.: io, , (dipendenti , , forse mio padre, non ricordo;
non ne Pt_6 Pt_8 CP Parte_5 sono certo.
Mi viene esibito il doc. n. 50, mail 2020 ing. trasmetteva a e mettendo in Pt_1 Pt_6 Pt_4 copia e l'elenco programma delle attività per la messa in esercizio dell'impianto Pt_9 Parte_5
; Pt_14 mi viene esibito il doc. 51 n. mail del 24.11.2020 il ricorrente trasferiva a , un fornitore, CP3 specifiche tecniche e schemi di collegamento per i sistemi di misurazione e per l'interfaccia con il cogeneratore. A tale mail annunziata rispondeva aggiungendo lo schema di collegamento che aveva preso da CP mi viene esibito il doc. n. 52 mail del ricorrente in cui dava indicazioni tecniche a e a Pt_9
(HK); Parte_5 mi viene esibito il doc. 53 mail di che trasferiva a (me) e in copia Parte_5 Persona_3
e e il ricorrente;
riportando la lista delle attività da completare presso Pt_9 Controparte_11 l'impianto ; dunque, mio padre veniva allineato sulle attività; a questa mail il ricorrente Pt_14 rispondeva indicando la necessità di programmare le suddette attività e definire la data di precollaudo, tenendo in copia;
Parte_6 CP mi viene esibito il doc. 54 dove un fornitore tedesco, di conoscenza del ricorrente al quale la aveva acquistato un certo prodotto;
il ricorrente scrive a ( , a CP Pt_6 CP Parte_5 me, con in copia , ( e (capo acquisti , esprimendo un Pt_4 CP_4 CP Per_11 CP parere sulla mail ricevuta dal fornitore, “ritengo che si possa dare approvazione, Pt_6 ( ) tu confermi?”; risponde confermando e dando approvazione Pt_6 Pt_6 CP mi viene esibito il doc. n. 56 è una lista cavi per l'impianto OD, confermo il contenuto mi viene esibito il doc. n. 57, mail 4.2.2021 inviata dal cliente OD, ( ), a Testimone_3
dando un parere e chiedendo chiarimenti in merito ad un componente fondamentale Parte_1 per il funzionamento dell'impianto di cogenerazione;
mi viene esibito il doc. 58 mail 2.4.2021 con cui il ricorrente inoltrava ad la mail Parte_5 ricevuta dal cliente OD ( ) per le specifiche tecniche di interfaccia con la Testimone_3 rete;
mi viene esibito doc. 60, mail 5.10.2021 dove il ricorrente rispondeva a del fornitore Persona_12
JI ed inseriva in copia me, e esprimendo la propria preoccupazione Pt_6 Parte_5 per non aver ricevuto risposta dal fornitore JI di Coelmo, considerata la imminente data di messa in servizio dell'impianto OD;
nel doc. 62 il cliente parla con il ricorrente in merito a adempimenti normativi;
Per_13 mi viene esibito il doc. n. 63, la relazione tecnica per partecipare alla gara TIM Bologna, a firma del ricorrente sulla carta intestata mi spiego con riferimento alla gara TIM Bologna, la CP stazione appaltante indisse una gara pubblica;
le analisi del computo metrico, gli schemi, i progetti, la proposta di manutenzione nonché la relazione della quale credo mi si mostri l'ultima pagina furono redatte dal ricorrente per conto della che partecipava alla gara. CP
Le ulteriori relazioni tecniche a firma del ricorrente, ai nn. 64,65 e 66 non recano carta intestata ma rispettivamente sono le relazioni alla gara SUEZ redatta dal ricorrente per la HK, mentre le
65 e 66 sono relazioni tecniche redatte dal ricorrente per la commessa . Pt_14
Sul capo 28 rispondo di si, il ricorrente per lo svolgimento delle attività appena sintetizzate ha condotto sopralluoghi tecnici presso potenziali clienti per la definizione delle offerte e degli studi di fattibilità e sopralluoghi tecnici per il coordinamento delle attività esecutive di cantiere. Queste attività gli venivano richieste da o in qualità di responsabili Pt_3 Parte_4 commerciali della CP
14 ha tre edifici, il ricorrente aveva un ufficio sito nell'edificio n. 3, di fronte alla CP CP stanza di progettazione eravamo collocati nella stessa stanza, molto grande, con quattro CP postazioni insieme a me, ( dipendente HK) e ( consulente); di Parte_5 Persona_2 fronte vi era la stanza progettazione Coelmo, con , , e gli ingegneri Parte_16 CP_4 Pt_6 specialistici di si sedeva anche alle volte. CP Pt_9
Osservava un orario di ufficio, dalle 9,00 alle 18,00. Aveva assegnato anche un posto auto all'interno dello stabilimento;
penso che concordasse eventuali permessi con la direzione non saprei;
CP posso collocare l'osservanza di questo orario da settembre 2019 al giugno 2022. Riconosco l'estratto dei numeri interni dal quale si evince che l'interno assegnato al
CP ricorrente era il numero 313 (documento n. 110); riconosco anche in foto il display del telefono fisso della postazione del ricorrente, con il nome ed il numero 313 (doc. n. 111); Parte_1 mi vengono esibiti i doc. n. 70 e 82 dai quali si evince che il ricorrente partecipava alle riunioni di avviamento delle attività o di allineamento o scambio informativo e/o potenziali clienti. Adr.: sì, il ricorrente utilizzava l'auto propria per gli spostamenti;
Adr.: le trasferte erano frequenti, sui cantieri dei vari clienti, sicuramente al di sopra delle 10 trasferte all'anno, anche di più. Gli stabilimenti 1, e 3 sono inseriti in un unico
CP CP perimetro, si accede attraverso un unico cancello con guardiania. Poco distante vi è 2, un
CP altro stabilimento, che ha un altro accesso, all'interno del quale si realizzavano i gruppi di cogenerazione. L'insegna HK era apposta fuori il cancello di 1 e 3.
CP CP
Le nostre postazioni e quella del ricorrente erano nello stabilimento n.
3. Il ricorrente si recava anche presso lo stabilimento 2 per verificare lo stato di CP avanzamento della produzione;
sì, era solito recarsi anche presso Coelmo 2 il ricorrente per interfacciarsi con gli ingegneri si recava molto spesso nella stanza collocata di fronte CP alla sua postazione;
acanto vi era poi la sala riunioni, all'interno della quale si svolgevano le riunioni con i tecnici . CP A tal punto, parte convenuta chiedeva che venisse posta al teste la seguente domanda: “è a conoscenza della sussistenza di un comodato d'uso per i locali e di servizi in favore della HK?”. Il giudice autorizza in ogni caso la domanda e il teste afferma di non ricordare la circostanza.
Adr.: ha mosso una causa contro me e mio fratello in merito ad un contratto di consulenza. CP
Il teste ha dichiarato: Parte_5
“Adr: non sono stato dipendente della , sono dipendente della HK SRL e sono stato assunto CP nel luglio 2020. Il mio orario di lavoro è dalle 9 alle 18 in viale delle industrie 278, , ufficio fisico Per_14 della HK era situato nell'edificio dello stabilimento 3 nella stanza dove c'era la mia postazione vi CP erano in totale 4 postazioni: una assegnata a , un'altra a , Parte_5 Persona_3 R_
e un'altra per stagisti o qualche giorno occupata da , come stagisti ci sono stati
[...] Parte_1
, e nel periodo che va da metà 2020 a maggio-giugno 2022. Parte_10 Persona_15 Parte_17 Nell'ufficio qualche volta ho visto il ricorrente in media in ufficio 2-3 giorni a settimana, si intratteneva a volte per qualche ora e altre di più, non aveva un orario prestabilito. Adr: allo stato sono dipendente HK, il mio datore di lavoro è , di fronte vi è Parte_4 un'altra stanza dove vi sono persone dell'azienda CP
Adr: sì, qualche volta ho visto il ricorrente nella stanza ubicata di fronte la mia postazione dove vi erano gli ingegneri come l'ingegnere , lo stesso e altre persone CP Pt_6 Parte_4 di cui non ricordo, erano dipendenti di altra azienda e quindi non ero tenuto a ricordare i nomi di dipendenti di un'altra azienda.
Adr: a domanda del Tribunale su se mi è stato richiesto di fare uno sforzo mnemonico dei dipendenti HK rispetto a quelli rispondo che non mi è stata fatta alcuna domanda al CP riguardo prima di entrare in quest'aula. Il primo amministratore HK era , sono entrato in HK attraverso un tirocinio Parte_4 dell'università e all'epoca il mio referente era . Il tirocinio è stato effettuato nel Persona_3 dicembre 2019 per acquisizione di cfu atto a conseguire la tesi di laurea, consistente nello sviluppo
15 di programmi di fattibilità e a luglio essere poi assunto come lavoratore presso la HK, il tirocinio è iniziato il 27 dicembre 2019 ed è terminato a fine febbraio 2020. Durante il tirocinio ho incontrato il ricorrente in azienda ma non era un incontro prestabilito perché non so se fosse un dipendente della HK. Quando ho visto il ricorrente l'ho sempre visto nella stanza HK. Nei primi giorni di tirocinio la stanza era dislocata nell'edificio affianco e poi a febbraio siamo passati nell'edificio 3, quello attuale ed ero collocato nella stanza HK, all'inizio la mia postazione era collocata dietro la porta poi ho fatto un cambio scrivania con e sono passato Persona_2 accanto alla finestra. Quando erano presenti in ufficio sia il ricorrente sia uno dei tirocinanti il tirocinante condivideva la scrivania con me oppure se non era occupata dal ricorrente il tirocinante poteva occupare la scrivania del ricorrente. Spontaneamente voglio precisare che la scrivania non era assegnata al ricorrente perché non aveva una frequenza prestabilita, a volte veniva anche solo per 10 minuti per portare il pranzo ai suoi figli. Anch'io pranzavo nella stanza dell'ufficio. A domanda del tribunale se avessi competenza sull'attribuzione delle scrivanie in ufficio rispondo che non assegnavo le scrivanie nell'ufficio della HK. A domanda del tribunale rispondo che se il ricorrente arrivava in ritardo rispondo che egli si sedeva accanto al tirocinante anzi no non ho detto questo. Ho detto che se la scrivania era occupata dal tirocinante il ricorrente a volte si sedeva accanto la tirocinante, si trattava di una scrivania jolly per cui se arrivavo in ritardo nessuno si sedeva sulla mia scrivania mentre se arrivava in ritardo il ricorrente avrebbe condiviso l'ultima scrivania disponibile con il tirocinante.
Mi occupavo della parte di progettazione per la HK, progettazione di impianto di cogenerazione.
Sul capo 27 rispondo che poteva esserci interazione tra dipendenti HK e se HK CP affidava ordine di acquisto per un prodotto a I dipendenti della non venivano CP CP gestiti anche dalla HK. era dipendente della e si occupava della Parte_6 CP progettazione e ci sono stati scambi di comunicazione con lui quando buhke affidava ordini di acquisto a Ricordo la presenza del ricorrente nel mio ufficio come sopra riferito. CP [...]
mi sembra sia un dipendente e non so se avesse eventuali interazioni con Tes_1 CP
. Ho accesso allo stabilimento Coelmo 2 qualora ci sia un collaudo di un prodotto Persona_3 acquistato e ci sono stato e non ricordo di averci visto il ricorrente. Ricordo che il ricorrente riceveva le direttive al massimo dai suoi figli gli chiedevano consigli su come procedere alla progettazione o su come procedere con dei clienti. Le attività di manutenzione del cogeneratore potevano essere acquistate dalla in quanto produttrice del macchinario. HK si occupava CP della progettazione dell'impianto che è costituito da diversi componenti e a seconda dell'intervento manutentivo veniva interpellata una diversa azienda. Oltre ad attività d'ufficio, mi recavo anche per effettuare sopralluoghi funzionali all'installazione del prodotto che dovevamo vendere a volte da solo a volte in compagnia anche del ricorrente il quale avendo molta esperienza ci dava molti consigli e ragionavamo su come installare l'impianto, si tratta di un'attività di osservazione perché non siamo tecnici e non mettiamo le mani sui componenti. Quando il ricorrente era presente faceva quest'attività di osservazione e concludeva dando consigli avendo molta esperienza. Se non c'era il ricorrente poteva esserci il figlio R_
; in alternativa potevo andare da solo o uno dei tirocinanti HK che ho prima individuato.
[...] Per l'intervento di riparazione che è attività diversa da quella del sopralluogo potevo andare io ma dipende dalla tipologia dei componenti sui quali intervenire. Se riguardava il motore poteva intervenire qualcuno della Coelmo se acquistato dalla o se riguardava altro fornitore CP interveniva quest'ultimo, ad esempio maia. Non ho mai assistito a pagamenti in favore del ricorrente. Ho un badge per entrare nell'edificio e il badge si trova all'ingresso vicino all'edificio 3 e c'è scritto il nome della mia azienda. Nel 2019 quando facevo il tirocinio vi era un registro delle presenze tenuto da , il badge è subentrato a partire da giugno 2022. Fuori il Persona_3 cancello c'è il logo della HK. Il teste a dichiarato: Parte_9
“Adr: sono stato consulente esterno della Biuc, già conoscevo il ricorrente perché in precedenza ero stato dipendente di una società ossia la nella quale lavorava anche il ricorrente. Quando Pt_13
16 ho lavorato con la Biuc ho avuto contatti con il ricorrente, avevo contatti con e Parte_4 qualche volta con , facevamo delle riunioni in una sala riunioni che stavano negli Parte_3 uffici , ero un consulente esterno non so esattamente a chi appartenesse la proprietà CP4 del locale. Il ricorrente si occupava della parte elettrotecnica e di automazione, dunque l'aspetto ingegneristico e avevo contatti con lui perché mi occupavo della parte termotecnica dei cogeneratori, quindi dovevamo interfacciarci. Ho collaborato e ricordo la presenza del ricorrente nei locali della quanto meno dal 2020 fino alla primavera del 2022, ricordo che nel CP4 luglio 2022 non riuscivo più a collegarmi all'email che la Biuc mi aveva assegnato per lavorare, così contattai il figlio del ricorrente, l'ing. il quale mi spiegò di persona che i Persona_2 rapporti con la Biuc erano stati interrotti. Per comunicare con il ricorrente potevo contattarlo con l'indirizzo di posta elettronica della Biuc o anche il suo personale, il tribunale mi autorizza a vedere sul mio cellulare poiché non ricordo bene e in aiuto alla memoria dico che era
Persona_16
A domanda del tribunale rispondo che ci sono 2 corpi di fabbrica destinati alla produzione e in entrambi c'erano anche degli uffici, all'interno di una zona alle quale si accedeva attraverso un cancello al di sopra del quale c'era l'insegna , io siccome ero visitatore veniva registrato il CP mio ingresso perché ero un consulente non un dipendente. Non so invece come funzionava l'ingresso del signor . In uno dei due corpi di fabbrica c'erano gli uffici della Biuc e in una Pt_1 stanza abbastanza grande c'erano 4 scrivanie occupate da: l'ing. , l'ing. Parte_5 Pt_1
, l'ing e l'ing
[...] Persona_3 Persona_2
A domanda del Tribunale se ci fosse anche un tirocinante in questa stanza rispondo che ricordo la presenza di un ragazzo neolaureato o forse in fase di preparazione della tesi ma che forse non aveva postazione in quella stanza ma nella stanza accanto oppure se il ricorrente non era in sede perché occupato nel cantiere allora alcune volte lo vedevo alla postazione del ricorrente, se non ricordo male si chiamava ed era di origine polacca. Confermo che il ricorrente si occupava Pt_10 dell'elaborazione degli studi di fattibilità tecnico economici per l'acquisizione di nuove commesse, ho collaborato per le seguenti commesse: il OD depuratore di Marcianise, la , per Pt_14 l'Acherus ossia depuratore di , poi per un impianto per l'ospedale di Siena e fu Persona_17 fatto solo uno studio di fattibilità per un altro stabilimento Kedrion di Sant'Antimo.
Adr: Non so se le commesse venivano acquisite per la Biuc o la nel senso che ero un CP consulente esterno e i signori facevano parte sia della Biuc che della e noi ci Pt_4 CP interfacciavamo ovviamente anche con loro, non so se poi fosse un'attività riconducibile alla Biuc
o alla io di sicuro fatturavo alla Biuc. Faccio un esempio dopo la progettazione, a valle CP della progettazione la realizzazione dell'insieme veniva realizzato dalla ovvero CP nell'officina della stessa e quindi quando poi veniva trasportato presso il cliente finale esso CP veniva collegato agli impianti dello stabilimento e tale realizzazione ossia quella dei collegamenti veniva realizzata in questo caso dalla Biuc attraverso imprese subappaltatrici. Sul capo 14 rispondo che il ricorrente si occupava dello studio di fattibilità e quindi valutava anche la realtà industriale e produttiva in cui il profetto di cogenerazione sarebbe andato, era un team composto dai 3 ingegneri ossia , e da , Pt_1 Pt_1 R_ Per_1 Parte_5 [...]
e . Pt_4 Parte_6
si occupava dell'aspetto commerciale mentre noi ingegneri degli aspetti tecnici. Parte_4
Io mi limitavo a svolgere la mia consulenza per cui non so dire nello specifico come si svolgevano le dinamiche interne, di certo gli ingeneri si occupavano della parte tecnica mentre il Parte_4
si occupava dell'aspetto commerciale ma spesso anche l'ingegnere faceva
[...] Persona_3 le trattative coi fornitori. Non saprei dire altri aspetti sulle dinamiche interne o su chi avesse l'ultima parola sull'aspetto commerciale. Lavoravo anche con era il Parte_8 supervisore della parte elettrica, ci scambiavamo delle notizie quindi a volte collaboravamo in quanto lui acquisiti i progetti doveva poi farli realizzare nella loro officina, ossia della Il CP
era dipendente Pt_8 CP
17 Come ho spiegato prima il manufatto era realizzato dalla nel suo stabilimento e dunque in CP uno dei due corpi di produzione descritti prima. Preciso anche che ad un certo punto fu ampliato e fu creato un terzo corpo di fabbrica distaccato a circa 1 km di distanza dai primi due definito
3. CP L'ing. era l'esperto dei motori che servivano al cogeneratore e lui dava il suo Parte_6 apporto a me, al ricorrente nonché al resto del team affinché ci desse le giuste indicazioni progettuali per consentirci di dimensionare le parti di nostra competenza. L'ingegnere Pt_6 seguiva anche il collaudo afferente al motore stesso. Il veniva con me, con il ricorrente e Pt_6 pasquale annunziata nella fase finale di installazione e collaudo cioè di messa in esercizio del macchinario che si svolgeva presso i clienti.
Io, il ricorrente e gli altri soggetti del team che ho nominato ci occupavamo sia della fase della progettazione del macchinario e lo seguivamo sino alla fase finale della messa in servizio e per tale attività sporadicamente era anche presente che era il responsabile della Parte_8 pianificazione della produzione per la parte elettrica che veniva realizzata nelle officine CP
era responsabile dell'officina ma non so se formalmente CP Controparte_15 CP assunto con con Biuc. Non ricordo di questo di cui mi si chiede. CP CP6 [...]
era il project management delle commesse, si interfacciava con noi nel senso che era una CP_9 sorta di programmatore di tutte le attività che la doveva fare, sia della parte meccanica CP che di quella elettrica e dunque se c'era qualche problema veniva da noi per sapere come si poteva risolvere e gestiva anche la parte gestionale ed economica e ci dava aggiornamenti anche sul rispetto die tempi della commessa. L'ing. se non erro era di origine polacca, era all'inizio una sorta di stagista se non Per_18 ricordo male e poi continuò a collaborare con l'ufficio però non vorrei confondermi, ricordo queste mansioni legate a un soggetto che aveva origini polacche, non so se effettivamente fosse Per_18
lo associo per il nome straniero. Confermo le attività funzionali agli studi di fattibilità
[...] indicati nel capo 14 e in particolare sempre supportato dal team di cui ho riferito prima si occupava di riferire possibili soluzioni tecniche id cogenerazione, valutare le performance produttive, valutazione tecnico-economica della soluzione, elaborazione e presentazione al cliente dell'offerta tecnico-economica, preciso che sicuramente su quest'ultimo aspetto il ricorrente collaborava ma non so se firmasse il documento di cui si chiede perché io non entravo in questa fase di rapporto col cliente.
Come ho già detto ho lavorato per queste commesse: il OD depuratore di Marcianise, la
, per l'Acherus ossia depuratore di , poi per un impianto per l'ospedale di Pt_14 Persona_17
Siena e fu fatto solo uno studio di fattibilità per un altro stabilimento Kedrion di Sant'Antimo.
Mi viene esibito il doc n. 20 mail del 2.04.2020 inviata da a che sarei Parte_1 Parte_9 io sulla quale rispondo che noi in dovevamo come parte della terza generazione del Pt_14 rigeneratore, l'energia fredda doveva innestarsi su un impianto di raffreddamento acqua esistente. Il ricorrente acquisì lo schema e me lo inviò affinché io potessi inserire l'impianto progettato sull'impianto del cliente dal punto di vista dell'acqua fredda, ciò era per la commessa , era cliente Biuc penso perché ero Pt_14 consulente Biuc quindi presumo fosse cliente della Biuc ma non so nello specifico altro.
Mi viene esibito il doc 22 mail del 11.03.2020 inviata da me a vari destinatari in particolare agli in giuliano e dico che questa email era riferita a una pratica per la Kedrion e io ho partecipato come professionista antincendio, ci siamo scambiati dei dati affinché io potessi dimensionare il circuito e fare dunque la relazione. Il ricorrente in questo caso mi diede tutti gli atti inerenti al progetto per consentirmi di depositare la pratica di esame progetto ai vigili del fuoco che firmai personalmente.
Mi viene esibito doc 29 mail del 17 e 18 aprile 2020 e dico che per la commessa , avevo Pt_14 preparato i requisiti del progetto e li avevo inviati a e . Per_1 Parte_1
A domanda sollecitata dal difensore su chi realizzasse gli acquisti dei quali si faceva richiesta nel doc 29 rispondo che non ricordo perfettamente da chi venivano staccati gli ordini se dalla CP
o dalla HK. Noi come tecnici delineavamo i requisiti materiali necessari, la parte interna dei
18 materiali che servivano a realizzare lo skid ossia l'insieme del motore era acquistato dalla CP mentre tutta la parte che si andava a interconnettere con gli impianti veniva acquistato dalla HK. A domanda del Tribunale se i pezzi da acquistare indicati dal doc 29 fossero della parte interna o esterna del motore rispondo che erano entrambe le componenti e poi le aziende si dividevano le parti tra loro secondo il criterio che ho appena illustrato. Mi viene esibito il doc 38 mail 4.6.2020 indirizzata all'ingegnere addetto all'ufficio Pt_6 tecnico non ho mai visto tale e-mail perché non era indirizzata a me. CP
Mi viene esibito il doc 43 nel quale sono descritte le riunioni dal quale si evince che per la commessa fu fatto uno schema preliminare e si procedeva alla verifica dello stato dui Pt_14 avanzamento dei lavori, tra me, di cui al momento non ricordo, Parte_18 Pt_6
, pasquale annunziata dipendente HK, il ricorrente nonché se non
[...] Parte_4 erro era l'amministratore della HK e ossia il project manager responsabile della CP_9 commessa, dipendente CP
Mi viene esibito il doc 48 mail inviata dal ricorrente a me in data 17.9.2020 dove mi conferma che ha acquistato lo strumento per misurare la portata dell'olio che sarebbe stato utilizzato per la commessa Pt_14
Mi viene esibito il doc 50 mail del 10.11.2020 dal quale risulta che il ricorrente ha partecipato alle attività finali di collaudo e messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione . Come già Pt_14 avevo spiegato il ricorrente si occupava insieme agli altri collaboratori della fase di installazione dell'impianto e ciò si desume anche dall'email mostrata. Mi viene esibito doc 51 mail 24.11.20 dal quale risulta che sempre in relazione alla commessa in cui il ricorrente dopo aver studiato i collegamenti diceva come collegarli e inviava tali Pt_14 schemi. Preciso che il ricorrente dopo aver studiato lo strumento cioè il misuratore di portata dell'olio relativamente alla parte Elettro-strumentale proponeva uno schema al costruttore dello strumento in questione affinché questi lo approvasse, ossia la Riels. A domanda del Tribunale se mi risulta che la Riels fosse fornitore della dico che non so chi avesse effettivamente CP acquistato tale strumento dalla Riels. Mi viene esibito doc 52 mail 6.12.20, si tratta di inoltro di un consultivo di una ditta esterna, per il resto non era indirizzata a me. Mi viene esibito il doc 53 mail 14.12.20 dal quale risulta che l'ing annunziata dipendente HK dopo aver effettuato una volta in cantiere aveva fatto un elenco delle attività ancora da farsi, in copia conoscenza le attività erano inviate anche al ricorrente. Confermo il capo 28 il ricorrente ha condotto sopralluogo tecnici presso potenziali clienti per la definizione di offerte e studi di fattibilità, ad esempio ricordo in modo particolare della Kedrion partecipavamo a riunioni in cui c'erano tecnici della Kedrion e c'eravamo anche noi ossia io il ricorrente, e , non c'era perché acquisivamo dati Persona_3 Parte_5 Parte_4 tecnici e poi utilizzarli per la progettazione.
Ricordo che il ricorrente ha lavorato per la commessa OD di Marcianise e si interfacciò con i tecnici della OD stessa relativamente agli aspetti tecnici, ciò è avvenuto presso il depuratore di Marcianise, non so degli altri aspetti. A domanda del tribunale su in che modo fosse CP7 coinvolta nella commessa OD rispondo che costruiva il motore, assemblando alcuni pezzi già prodotti da terzi. HK si occupava della parte della progettazione, poi una volta che la CP aveva completato la costruzione del manufatto veniva trasportato nel sito del cliente e rientrava in gioco la HK per poter collegare il macchinario alle utenze finali.
Adr per ciò che posso riferire posto che non ero a conoscenza degli accordi commerciali tra le due aziende mi sembra che veniva realizzata la progettazione dalla buhke ossia gli in giuliano, annunziata e il sottoscritto poi la progettazione veniva condivisa con la facevamo delle CP riunioni in cui la documentazione progettuale veniva trasmessa alla in particolare a CP
, , e . A questo punto si apriva una fase in cui la Pt_6 Pt_8 CP_4 Pt_4 CP partecipava alla progettazione, si analizzava la documentazione e criticamente verificava se era fattibile o meno quanto progettato e quindi con l'apporto della si poteva modificare dopo CP
19 questa fase di interrelazione con la che poteva aggiungere o eliminare alcune cose, in CP quanto specialist del motore era l'ing. della Pt_6 CP
A mio parere le due fasi di progettazione ed esecuzione sono due fasi differenti, la progettazione precede l'esecuzione. A domanda del tribunale se ci fosse un apporto del ricorrente nella fase della produzione del macchinario rispondo che egli avendo la responsabilità della fase progettuale veniva invitato anche insieme a me dei problemi o interferenze durante la fase della produzione. Io come consulente esterno sono andato nell'ambito di una produzione almeno 2-3 volte a supervisionare e c'era anche il ricorrente. Non so se il ricorrente andasse altre volte e per altri clienti perché avevo altri lavori e seguivo anche altre cose.
Sugli orari di lavoro rispondo che io essendo un consulente venivo in azienda agli orari in cui venivo convocato quindi non so rispondere sugli orari del ricorrente però posso dire che ogni volta che andavo agli uffici della HK il ricorrente era sempre presente. Solitamente andavo 2-3 giorni a settimana per 3-4 ore circa e c'era anche il ricorrente, se necessario mi trattenevo anche per più ore e anche il ricorrente.
A domanda del tribunale se il ricorrente potesse accedere al server rispondo che di sicuro CP non lo so ma presumo di sì perché aveva un badge che lo faceva accedere ad alcuni presidi informatici. Anch'io ero inserito nella chat dell'ufficio i cui partecipanti erano e Per_1 R_ Pt_1
, io, , , e se non ricordo male il signor
[...] Parte_5 Pt_6 Persona_19
. In questa chat si chiedevano informazioni soprattutto nella fase che riguardava Pt_8 l'installazione del macchinario, ad esempio, se qualcosa non funzionava nella chat si chiedeva la causa e la possibile soluzione.
A domanda del Tribunale sollecitata dal difensore se a luglio 2022 sono stato escluso da questa chat rispondo che non me lo ricordo, chiedo al tribunale di usare il cellulare per verificare ma purtroppo verificando che non ho più la chat in questo telefono. Adr L'installazione materiale la facevano delle ditte esterne in subappalto della HK ossia collegava i cavi e le tubazioni dal manufatto installato agli impianti del cliente.
Quando veniva messa in marcia la macchina venivano anche i tecnici della e CP assolutamente anche io il ricorrente, i figli per verificare se tutti i parametri realizzati corrispondessero a quanto richiesto. Questo perché non sarebbe possibile fare un collaudo nel sito di produzione in assenza di collegamenti con il resto dell'impianto. Noi verificavamo se gli impianti a valle davano l'energia termica e tecnica al sito. La CP verificava la sua parte ossia il manufatto e quando c'era qualche problema siccome avevamo progettato il manufatto entravamo anche noi in azione dando il nostro apporto necessario per risolvere, compreso il ricorrente. Per risolvere il problema davamo l'apporto sia noi del team progettazione che quelli della interagendo. CP Quando ho detto che “noi ci occupavamo dell'aspetto tecnico” intendo noi della HK. A domanda del Tribunale rispondo che il ricorrente visto il suo ruolo sapeva quali erano i suoi compiti e gli adempimenti da fare per cui non ho mai visto dare un diretto Parte_4 ordine al ricorrente, quantomeno io non l'ho mai visto poi alle volte c'erano riunioni interne alle quali non partecipavo e non so dire come si articolasse il loro rapporto. Adr sollecitata dal difensore rispondo che nelle email che mi sono state esibite si parlava quasi sempre di attività di progettazione tranne se non erro l'ultima che si riferiva alla messa in esercizio, anzi anche quella che riguardava il consultivo si riferiva alla fase finale dell'attività di campo.
Il teste ha dichiarato: Testimone_4
“Adr.: sono dipendente della convenuta dal 2016 con un primo contratto e poi dal 2019 con un secondo contratto, sono un ingegnere e ho sempre lavorato nell'ufficio tecnico, all'inizio vi erano tutti gli uffici in un'unica palazzina poi successivamente intorno al 2020 è stata introdotta una terza palazzina in cui vi è
20 l'ufficio tecnico dove lavoro, mentre nel secondo stabilimento vi sono uffici che non vengono occupati stabilmente da nessuno ma sono dedicati a progetti speciali. Mi spiego l'azienda ha diverse linee di prodotto, quelli standard che si vendono a listino sono pensati dall'azienda e proposti ai clienti, dal punto di vista della progettazione vengono progettati dall'ufficio tecnico che adesso è ubicato nella palazzina 3 con dei timbri dedicati ai prodotti standard;
poi ci sono dei prodotti che invece vengono studiati e ideati di volta in volta a seconda delle necessità del cliente, la costruzione della macchina in tal caso viene fatta in parte nella terza palazzina e poi completata nella seconda. Nella palazzina 3 c'è l'ufficio tecnico al primo paino mentre al piano terra c'è la parte produttiva delle macchine, è proprio un'industria. I progetti più semplici vengono realizzati nello stabilimento 1 ma progettati nello stabilimento 3 mentre i progetti speciali vengono realizzati in parte nella palazzina 3 e poi nella seconda per il completamento. Il processo produttivo dei progetti speciali richiede più fasi, nella terza palazzina viene prodotto tutto ciò che è fatto di ferro, mentre nella seconda arriva sia il semilavorato che è stato prodotto nella terza palazzina sia altri elementi che vengono poi assemblati insieme. Il ricorrente stava nella terza palazzina al primo piano dove vi è la progettazione, vi sono varie stanze, le descrivo: c'è un open space dove si trovano i progettisti, al momento 11 persone di miceli, poi ci sono altre 3 stanze che al momento sono R_0 Persona_21 occupate una da che è uno degli azionisti dell'azienda che non si occupa della Parte_4 progettazione.
Adr sì è il titolare. Poi c'è una stanza dove ci sono io con altri due colleghi mauro postiglione e Per Michelangelo verde, quando c'era il signor questa stanza era occupata dai project manager e Pt_1 non ricordo gli altri nomi. La terza stanza era dedicata alla UK tuttora ad essa dedicata al cui interno c'erano le persone della biuk ossia (il ricorrente) poi e , Parte_1 Persona_2 Persona_3
e poi c'erano dei ragazzi che a rotazione facevano tirocini/stage. Ad oggi nella camera Parte_5 ci sono 6 scrivanie all'epoca quando c'era ce ne stavano 4-5, preciso che non era la stanza dove Pt_1 lavoravo io perché non era il mio ufficio quindi non ricordo di preciso quante scrivanie ci fossero, perché quando fu costruita la palazzina furono predisposte stanze con 4 scrivanie poi col tempo sono state spostate in base alle esigenze. La maggior parte delle persone che stanno nell'ufficio tecnico le postazioni sono mobili, si usano i portatili, almeno in eravamo organizzati così e penso anche nella stanza della CP UK. Io osservavo un orario di ufficio, marcavo il badge noi possiamo entrare dalle 8:30/9 poi si fanno 45 minuti di pausa pranzo dalle 13 alle 13:45 e poi si esce alle 17:15/17:45 a seconda dell'ingresso. Ho visto il ricorrente all'interno degli uffici per un paio d'anni, forse qualcosa in più che colloco più o meno da prima dell'inizio del covid poi nel periodo covid non l'ho visto anche se continuava a produrre non so CP UK e poi successivamente l'ho visto di nuovo però una presenza meno assidua rispetto a quella di
[...]
perché con lui ho stretto amicizia anche se era nell'ufficio della UK. Non ricordo se davanti Parte_5 alla porta di quest'ufficio dove c'era la UK ci fosse un'insegna o indicazione specifica. Dico che in quella stanza lavorava la UK perché la UK curava alcune fasi dei progetti più presso i clienti ossia analisi di fattibilità energetiche, installazione, manutenzione però il manufatto veniva costruito dalla coelmo e io ho seguito vari progetti quindi con loro ho interagito molto. A domanda del tribunale se vedevo nei miei orari d'ufficio il ricorrente rispondo che l'ho visto ma in maniera meno assidua intendo dire che on alcuni giorni si intratteneva solo per qualche ora e poi andava via, altri giorni per tutto l'orario d'ufficio, altri giorni non lo vedevo proprio.
è un ex dipendente della . Io sono un profilo senior per cui non avevo al Persona_23 CP mattino un soggetto che mi desse direttive e mi dedicavo alle attività dei singoli progetti, ovviamente in caso di assenze o ferie mi interfacciavo con che è nelle risorse Persona_8 umane della per un periodo sono stato responsabile dell'ufficio tecnico e i piani ferie li CP predisponevo io. Nel periodo in cui ho curato i progetti di cogenerazione, il ricorrente ha competenze elettriche.
A domanda del tribunale su se mi rapportassi con il ricorrente rispondo di sì anche se in misura molto minore rispetto ad altri che lavoravano per UK, nel 90% dei casi mi interfacciavo con
, nel 8% dei casi con e alcune volte col ricorrente. A Parte_5 Persona_3 domanda del tribunale su di cosa si occupasse il ricorrente rispondo che si trattava di interazioni di carattere tecnico rivolto alle caratteristiche della macchina da produrre. Mi spiego tutti i progetti di cogenerazione sono classificabili come speciali. L'interazione tra il costruttore e il cliente che è la UK compra un cogeneratore dalla Il tribunale invita il teste a rispondere CP se ha collaborato con il ricorrente e risponde che è capitato ma non frequentemente. A domanda
21 del tribunale su quale fosse questa collaborazione rispondo che i cogeneratori o comunque un progetto speciale, abbiamo fatto sicuramente il cogeneratore installato dal cliente finale , Pt_14 poi abbiamo fatto i cogeneratori installati presso l depuratore di , poi quello installato Per_14 presso l'ospedale di Siena e poi quelli presso l'azienda pubblica dell'acqua di cuneo e anche quelli del depuratore di Marcianise, credo questi. I progetti speciali non possono essere progettati solo dal costruttore vale per tutti i progetti speciali non solo per i cogeneratori, quando mi CP riferisco a quelli speciali rispondo che il progetto delle macchine speciali prevede più fasi che si svolgono attraverso con il cliente e mi riferisco alla UK anche se non è l'utilizzatore finale e vale per tutti i progetti speciali. In tutte le fasi del progetto dall'inizio alla fine è necessaria l'interazione col cliente per una serie di questioni tecniche, quindi la vendeva i cogeneratori alla UK. A CP domanda del Tribunale su quale fosse l'importo della transazione o chi si occupasse della vendita rispondo che non ricordo, io redigevo un'analisi costi, l'elenco di ciò che serviva alla macchina per tirar fuori il costo totale che l'azienda avrebbe sostenuto e da lì stabiliva il Parte_4 prezzo finale coi clienti. A domanda del Tribunale di esplicitare il coinvolgimento del “cliente UK in particolare del signor ” rispondo che è impossibile rispondere perché l'interlocuzione è Pt_1 continua, dunque per concordare elementi tecnici facevamo riunioni al primo piano edificio 3 sala riunioni di solito c'eravamo io, , il ricorrente in maniera meno frequente, Parte_5
e all'occorrenza potevano intervenire altre persone a seconda del tema. Persona_3
A domanda del Tribunale su quanto fossero frequenti queste riunioni per definire i progetti rispondo che erano molto frequenti, il ricorrente era presente in media più o meno una volta al mese, ulteriori contatti c'erano anche via email, ci sarà stato qualche scambio, non ricordo se ho ricevuto o inviato direttamente al ricorrente, sicuramente c'erano delle email in cui il ricorrente era in copia.
A domanda sollecitata dal difensore di parte ricorrente sul capo 7 del ricorso confermo che
[...]
è amministratore delegato, è un ex dipendente della si occupava Pt_3 Persona_23 CP di piccoli progetti ha lavorato poco, era coordinatore stabilimento 2, Controparte_15 Parte_8
progettista elettrico, era responsabile acquisti, era project
[...] Persona_24 Persona_25 manager gestiva i progetti, era capo di un progetto.
A domanda sollecitata dal difensore e posta dal Tribunale su se risultasse che il ricorrente stava sul server aziendale della rispondo che no nessuno della biuk poteva accedere al server CP della perché la UK aveva un server dedicato. CP Sull'ospedale di Siena rispondo che il macchinario è stato venduto dalla coelmo al cliente finale mentre la UK ha venduto servizi di installazione alla che poi a sua volta li ha venduti Pt_19 all'ospedali di Siena. A domanda sollecitata dal difensore e posta dal Tribunale su se il ricorrente intervenisse nella fase di costruzione del cogeneratore dando indicazioni tecniche e operative per la realizzazione, la risposta è no, nessuno della UK dava direttive alla su come andasse costruito la macchina CP
e quindi nemmeno il ricorrente. A domanda su se il ricorrente intervenisse nella formulazione dell'offerta tecnica al cliente finale rispondo che non posso saperlo perché la faceva offerta alla UK e poi la UK si CP rapportava col cliente finale ma non partecipavo a questa fase e nemmeno i dipendenti della perché era estranea alla coelmo, noi della ci occupavamo soltanto della CP CP costruzione del macchinario.
Sul documento 4 della produzione attorea mail 23.3.2020 inviata al teste dal ricorrente nella quale vi è scritto “vi trasmetto l'offerta tecnica ed economica per quanto riguarda la fornitura del gruppo SE (motore-alternatore a doppia rampa gas/biogas e apparecchiature a corredo rispondenti alla specifica tecnica del cliente) da parte di EN che mi viene esibito rispondo che mi ha trasmesso l'offerta tecnica di un fornitore per dirmi che il cliente finale avrebbe voluto questo tipo di pezzo all'interno del prodotto, nello specifico questo progetto non andò in porto però se fosse andato in porto l'avrei inserito, questo tipo di interlocuzione è ciò che cercavo di descrivere prima ed erano frequenti.
22 Con riferimento al doc 5 mail 28.3.2020 nel quale si evince che scriveva a , Parte_4 Pt_1 rispondo che la mail parla di progettazione, stanno parlando quelli della HK e mi mettono in copia perché stanno preparando un'offerta per un cliente quelli della HK e mi chiedevano valutazione preliminare sulla parte che avrebbe dovuto svolgere io gli davo qualcosa di CP simile come progetto per cui non c'era un errore nelle cifre, quando dico che parlavano della HK mi rispondo al fatto che era anche socio della HK, a domanda del Parte_4 giudice su perché la mail inviata da it e quindi un dominio che Parte_20 sembrerebbe ricondurlo alla rispondo che non saprei. CP
A domanda del tribunale su se il avesse un account mail della HK per comunicare con Pt_4
i propri soci rispondo che credo di sì ma non lo so.
Viene esibita al teste il doc 6 contenente mail 23.3.2020 inviata dal ricorrente a Persona_2 e con in copia avente il seguente contenuto: “ nel fare le tue quotazioni è Parte_6 Pt_6 bene che tieni presente questo documento” nonché mail 24.3.2020 inviata da a Parte_6
con in copia con il seguente contenuto: “buongiorno in allegato Persona_2 Parte_1 l'Excel costi e prezzi compilato per quanto richiesto. D'accordo con abbiamo riportato il Pt_4 costo (per HK) del cogeneratore incluso di : il teste risponde che nella mail Persona_26 mi dicono che nella preparazione del preventivo devo tenere conto del fatto che devo inserire questa macchina e quindi va messo nel preventivo.
Mi viene esibito doc 9 mail 7.6.2021 inviata da a con me in Parte_1 Parte_5 copia, stanno parlando delle caratteristiche tecniche di una componente della macchina che poi la andrà a costruire, io sono in copia perché siccome la dovrà costruire la macchina, CP CP mi tengono al corrente, anch'io spesso tenevo in copia quelli della HK. Voglio precisare che questa mail che mi viene esibita mi sembra faccia parte di una catena di mail e non leggo la prima, per prassi e cortesia se la prima indicava alcune persone in copia questi non vengono espunti nelle successive anche se non riguardano più quelle persone, com'è avvenuto per me in questa mail. A domanda sollecitata dal difensore e posta dal tribunale su se io potessi caricare sul server della
HK del materiale inteso come disegni relazioni o progetti rispondo di sì, quando parlo di server e di condividere materiale mi riferisco a inserire materiale informatico nelle cartelle, mi riferisco all'utilizzo di portatili che ognuno di noi ha in dotazione che ci fornisce la ditta. Nel caso di HK si faceva solo un primo accesso, così come il computer era abilitato ad accedere anche alle cartelle e al server mentre ogni volta che accedevo al computer ogni volta mettevo la CP CP password, anche per il server bastava solo un primo accesso. Ovviamente potevo inserire CP file ma non modificare quelli esistenti. Spontaneamente preciso che la con altri clienti CP utilizzava sistemi diversi, ad esempio, browser online per condividere documenti, ad esempio
Google drive.
A domanda del tribunale su se il ricorrente potesse accedere alla piattaforma rispondo CP che no non poteva accedere, per quanto mi risulta.
Viene a tal proposito esibito il doc 10 mail 14.10.2020 inviata da (il teste) a Parte_6
con in copia (il ricorrente) e dico che sì questa mail confermo Persona_2 Parte_1 quello che ho pocanzi riferito e che dunque c'era un server HK sul quale potevamo condividere documenti e infatti ci comunicavamo tale condivisione.
Viene esibito doc 15 mail 19.11.2019 inviata dal ricorrente a e Parte_8 Pt_7
. Il tribunale pertanto chiede chi sono tali soggetti indicati nella mail e io rispondo che
[...]
era progettista elettrico della è responsabile assistenza post- Pt_8 CP Parte_7 vendita. La mail invia un'offerta ad un fornitore. Viene esibita doc 28 mail inviata dal ricorrente a del 16.4.2020 con in copia CP_9 Pt_6
(il teste), era project manager, gestiva i progetti adesso svolge altre
[...] CP_9 mansioni, per due progetti di cogenerazione luois ha lavorato effettivamente con me, era il project manager. Confermo questa interlocuzione e queste erano frequenti. Lo stesso tipo di interlocuzione
è confermata dal doc 39 mail 10.6.2020 inviata dal ricorrente a me, il teste , mi Parte_6 sta dicendo che siccome queste macchine necessitano anche di contatori è necessaria l'interazione
23 con l'ENEL e il ricorrente mi sta dicendo dove installare il contatore, era una cosa che faceva HK, raccoglieva tali informazioni e poi la costruiva la macchina. CP
Mi viene esibito doc 45 mail 26.8.2020 inviata dal ricorrente al teste e con in Parte_6 copia , dico che anche in questo caso è un'interazione che comporta tale modus Parte_4 operandi per la costruzione del progetto.
Mi viene esibito doc 50 mail 10.11.2020 inviata dal ricorrente a me e con Parte_4 programma di messa in esercizio delle principali attività di un impianto. In questo caso la CP aveva fornito la macchina e la HK aveva fornito tutta un'altra parte dell'impianto, ha fornito anche parte materiali della macchina che poi si sarebbe andata a comporre. A domanda del
Tribunale preciso che i pezzi forniti dalla HK in questo progetto rispondo che la HK prendeva questi pezzi da terze parti, non c'era alcuna produzione di pezzi materiali negli stabilimenti
A domanda del tribunale rispondo che sì il ricorrente andava a vedere la costruzione delle CP macchine al piano 0 edificio 2 ma erano macchine della CP
A domanda del difensore e posta dal tribunale su se ci siano altri clienti della che hanno CP sede e uffici nello stabilimento rispondo di no. Tutti i clienti nei progetti speciali vengono CP
a verificare le macchine durante la costruzione anche con frequenza maggiore della HK.
A domanda sollecitata dal difensore e posta dal tribunale su se sia a conoscenza che il ricorrente chiedesse introduzione di fornitori nelle liste della rispondo che non ricordo ma non CP sarebbe strano, è verosimile ma non ricordo la circostanza specificamente.
Viene a questo punto esibito doc 54 mail 15.12.2020 inviata dal ricorrente al teste Parte_6 nonché le successive due mail 16.12.20 inviate una dal teste ad e Parte_6 Testimone_5 un'altra inviata a Il teste legge questa catena di mail e spiega che questa Parte_21 Pt_6 non è approvazione di un fornitore ma stiamo dicendo al fornitore che possiamo utilizzare il suo protocollo di comunicazione dunque stiamo dicendo che la può utilizzare questo tipo di CP protocollo di comunicazione che in questo caso si chiama profibas.
A domanda del difensore sollecitata dal difensore di parte convenuta e posta dal tribunale su se questo tipo di comunicazione mostrate nelle mail esibite durante l'esame avvenisse anche con altri clienti rispondo di sì, spontaneamente aggiungo che questo tipo di interazione è necessaria, tipica di tutti i progetti speciali e quindi anche con altri clienti coi quali abbiamo sviluppato altri progetti speciali, anzi con altri clienti ci potrebbero essere state comunicazioni più frequenti e dettagliate data l'attività complessa”.
Si osserva, infine, che la prospettazione del centro unico di interessi veniva introdotto solo in fase di discussione, all'udienza del 2.4.2025 mentre le relative circostanze non erano esplicitate nel corpo del ricorso né nelle conclusioni dello stesso;
in conseguenza di ciò l'articolazione della prova non faceva emergere quegli elementi evidenziati dalla recente sentenza della Suprema Corte (225099/2024). Né tantomeno parte ricorrente allega un rapporto formale di subordinazione in favore della HK e sostanziale nei confronti della il CP limite delle preclusioni che opera nel rito lavoristico non consente una modifica della prospettazione attorea in tal senso, peraltro non confermata dall'espletata istruttoria. In sostanza se il ricorrente non ha provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tanto nei confronti della HK tanto nei confronti della a cascata non può far valere, peraltro tardivamente, la teoria dell'unico CP centro di imputazione di interessi, che estende le garanzie in favore di un lavoratore che è stato riconosciuto come lavoratore subordinato. In conclusione, se è indubbio che il ricorrente abbia posto in essere un'attività lavorativa altamente qualificata anche a vantaggio della , interfacciandosi CP
24 con gli operatori della con i clienti e con i fornitori, seguendo il processo CP produttivo nella fase della progettazione e fornendo supporto anche nella fasi successive, della produzione ed installazione, non è invece provato che tale attività possa qualificarsi come attività di lavoro subordinata alle dipendenze della convenuta, alla luce delle contrastanti risultanze istruttorie, che non possono far ritenere provata la sussistenza degli indici presuntivi della subordinazione. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Le spese, data la complessità delle questioni trattate, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 07/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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