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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'udienza del 17 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 2048/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Concetta Piacente, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bellizzi, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14 aprile 2022, parte ricorrente in epigrafe premetteva che veniva assunta presso il Comune resistente con la qualifica di operatore, Categoria A, posizione economica 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999. Sottolineava che a far data dall'anno 2008 svolgeva mansioni superiori, riconducibili alla qualifica di istruttore amministrativo, ascrivibile alla categoria C dell'all.to A del CCNL Regioni ed Autonomie Locali. In ragione di tanto, chiedeva la condanna del resistente al CP_1 pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dal 1.10.2015, per un totale di € 20.700,64, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate. Si costituiva in giudizio il resistente, contestando con varie CP_1 argomentazioni la domanda della ricorrente e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali ed espletamento della prova testimoniale e viene decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione svolta dalle parti in udienza.
********* 1. Sulle mansioni superiori e sull'onere della prova. Con riguardo alla questione dell'esercizio di mansioni superiori, va premesso che essa comporta una diversa disciplina, secondo che il rapporto di lavoro abbia natura privata o pubblica. Nel rapporto di lavoro privato trova applicazione l'art. 2103 c.c., il quale riconosce al prestatore sia il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta sia, a determinate condizioni (assegnazione per più di tre mesi o per il più breve periodo stabilito dal contratto collettivo;
assegnazione avvenuta per motivi diversi dalla necessità di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto), la c.d. promozione automatica, e cioè il diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore. Nel rapporto di lavoro pubblico, l'art. 2103 c.c. non trova invece applicazione, in quanto l'art.2, co.2, D.Lgs. n.29/1993 (oggi art.2, co.2, D.Lgs. n.165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo. Poiché uno di questi aspetti è quello delle mansioni (artt.56 e 57 D.Lgs. n.29/1993 nella sua formulazione originaria;
ora art.52 D.Lgs n.165/2001), la disciplina delle stesse va allora ricercata unicamente nella legge speciale che attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente, che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore, solo il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (art. 52 comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5) e, sebbene non espressamente previsto, anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai soli fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici. Dovendo procedere – in ragione del principio per cui in materia di pubblico impiego può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" – a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti. Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato alla corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 16572/2020, 818/2020, 30580/2019, 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006). Siffatta impostazione interpretativa risulta confermata anche più di recente dalla Suprema Corte, che ha nuovamente richiamato i precedenti indirizzi (Cassazione civile, sez. lav., n. 2972, 8 febbraio 2021: “Occorre premettere, per un corretto iter motivazionale, che, momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580). Sempre secondo i condivisi dicta di questa Corte (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943) l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”). Tale procedimento logico non può essere demandato al giudicante, in maniera inammissibilmente esplorativa, ma resta condizionato ad una precisa allegazione dei fatti, ossia, in concreto, da una compiuta prospettazione, da articolare in ricorso, sia delle effettive attività in concreto svolte sia della loro sussumibilità in un superiore livello d'inquadramento, diverso da quello formalmente assegnato. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di allegare, prima ancora che provare, di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente e superiore rispetto a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”). In specie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di dedurre e dimostrare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura. Il correlato onere di allegazione va assolto, come anticipato, da un lato attraverso una minuziosa o almeno dettagliata descrizione delle mansioni in concreto svolte, dovendosi estrapolare gli elementi differenziali rispetto a quelli contemplati per il formale livello d'inquadramento; dall'altro lato, attraverso la produzione in giudizio delle declaratorie professionali contenute nella contrattazione collettiva, in assenza delle quali non può operarsi il raffronto tra le mansioni di fatto espletate e quelle previste per il superiore livello rivendicato. Nel caso specifico, occorre rilevare che le previsioni dei contratti collettivi accedono all'ambito della normativa applicabile, che deve, pertanto, essere conosciuta dal giudice secondo il principio del iura novit curia (Cass. ordinanza n. 12113 del 13 aprile 2022: “…5.1. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia» ( Cass. n. 6394/2019);
5.2. il principio discende dalla natura peculiare attribuita alla contrattazione collettiva in occasione del superamento dello statuto pubblicistico dell'impiego pubblico, attuato mediante attribuzione di un ruolo centrale alla contrattazione, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.; 5.3. infatti, il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, impone al giudice di individuare la normativa contrattuale effettivamente applicabile alla materia controversa e legittima, di conseguenza, una pronuncia che sia fondata su una interpretazione del dato contrattuale anche diversa da quella prospettata dalle parti, poiché, per espressa previsione del legislatore, il rapporto è regolato contrattualmente e non è consentita la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, neppure nei casi in cui la stessa sia migliorativa per il prestatore (Cass. n. 17373/2016);
5.4. strumentale alla diretta cognizione delle clausole collettive, è la disposizione che prevede la pubblicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001), che, pur avendo natura conoscitiva e non costitutiva, atteso che i contratti producono i loro effetti dal momento della stipulazione, è finalizzata proprio all'applicazione del principio iura novit curia anche ai contratti collettivi nazionali, per i quali, non a caso, il richiamato decreto legislativo ha previsto, nella vigenza dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nel testo antecedente alla modifica operata dal d.lgs. n. 40/2006, l'equiparazione sul piano processuale alle norme giuridiche dinanzi al giudice di legittimità al fine di consentire alla Corte di Cassazione di prenderne cognizione diretta…”).
2. Sulla valutazione delle prove. Tanto premesso, occorre chiarire che appartengono alla categoria A1 (in cui risulta inquadrata la ricorrente) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede alla consegna-ritiro della documentazione amministrativa. Appartengono alla categoria C, invece, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
- esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese. Orbene, queste essendo le declaratorie da comparare, la parte ricorrente ha così descritto le superiori mansioni che avrebbe svolto: “…si occupa sin dal 2008 e a tutt'oggi della gestione del servizio trasporto scolastico per l'area di Rossano e per l'area di Corigliano. In particolare, si occupa, per tutto il personale addetto al servizio scuolabus, ovvero per circa trenta persone, tra autisti e accompagnatori, di:
- organizzare i turni di lavoro;
- gestire le ferie e i permessi;
- provvedere alla sostituzione del personale (autisti e accompagnatori) assente, anche per malattia;
- programmare, a inizio di ciascun anno scolastico, in collaborazione con il Settore Pubblica Istruzione, i vari percorsi degli scuolabus in base alle richieste degli utenti pervenute al stabilendo i punti di raccolta degli scolari e assegnando a tali percorsi gli autisti;
CP_1
- gestire l'organizzazione degli scuolabus, associando a ciascun autista il mezzo adeguato, in modo da garantire la disponibilità dei posti necessari per il numero di alunni presente sul percorso assegnato, e in modo da garantire l'adeguatezza dei mezzi alla tipologia di alunno trasportato, ad esempio assicurando che al trasporto degli alunni diversamente abili sia adibito uno scuolabus attrezzato (ad. Es. munito di pedana per il sollevamento delle sedie a rotelle); - associare gli accompagnatori agli autisti;
La ricorrente inoltre organizza il programma delle colonie estive per i ragazzi disabili;
La stessa si occupa altresì della programmazione delle auto assegnate agli affari generali. In particolare, i Dirigenti e gli Assessori Comunali che necessitano di un'auto per uscite servizio, si rivolgono all'ufficio autoparco ed è la ricorrente che organizza l'uscita assegnando un autista a tale attività. Ed ancora, la sig.ra gestisce la manutenzione degli automezzi in caso Pt_1 di guasto o mal funzionamento durante il trasporto, inviando in loco un altro automezzo in sostituzione e contattando il meccanico per l'intervento sull'automezzo guasto. La signora si è occupata, inoltre, dal 2008 e sino al 2019 della gestione del Pt_1 servizio idrico, organizzando gli autisti allo stesso adibiti. In particolare, in ordine a tale servizio e ai dipendenti ad esso assegnati, la ricorrente svolgeva le medesime attività che continua a svolgere per il servizio di trasporto scolastico (turni, ferie, permessi, sostituzioni, etc).” Con riferimento alla descrizione delle mansioni svolta dalla ricorrente, deve essere analizzata la prova acquisita in corso di giudizio. In particolare, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
17.4.2024 ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché siamo colleghi in ufficio, io in un ufficio e lei in un altro vicino”;
“lavoriamo presso il Comune di Rossano presso il servizio autoparco”;
“preciso che io lavoro al Comune dal 2014 e la ricorrente già lavorava lì all'ufficio autoparco”
“la ricorrente si occupa del trasporto scolastico e di altre mansioni che non saprei ben specificare. Preciso che lei è l'unica in ufficio che si occupa del trasporto scolastico”;
“preciso che d'estate capitava che mancasse l'acqua presso il Comune e la ricorrente si occupava di organizzare il servizio della consegna dell'acqua, quindi organizzando i turni degli autisti”
“io invece mi occupo del parco auto del Comune come impiegato amministrativo”
“preciso che all'inizio non lavoravo nella stessa stanza della ricorrente, poi circa dal 2018 abbiamo iniziato a lavorare insieme nella stessa stanza”
“Preciso che la ricorrente si occupava della trasmissione dei fogli di presenza degli autisti e degli amministrativi dell'autoparco comunale, trasmetteva anche le richieste di ferie, come detto prima si occupava della consegna dell'acqua quando mancava, facendo i turni degli autisti”;
“preciso che la ricorrente si occupava prevalentemente del trasporto scolastico insieme al responsabile”;
“ho sentito che la ricorrente parlava con le scuole per le gite scolastiche” “preciso che prima a mezzo fax e poi a mezzo mail o protocollo si richiedeva l'organizzazione delle auto per i dirigenti ed i responsabili che devono venire in Tribunale e la ricorrente si occupava di organizzare la chiamata e gli autisti”;
“preciso che in caso di guasto degli autoveicoli gli autisti chiamavano in ufficio per le riparazioni. La ricorrente conosceva le ditte a cui rivolgersi anche se poi era il responsabile ad occuparsi della gestione. Preciso che io dal 2014 ho assunto questa funzione. Non solo, ma insieme.”
“preciso che la gestione del servizio idrico è stata fatta fino a due, tre anni fa, perché poi questa gestione è stata affidata al servizio manutenzione”.
“Quando sono arrivato il responsabile era poi è subentrato Persona_1 [...]
, poi il Rag. che però non era presente in ufficio”; Per_2
“preciso che per quanto riguarda le ferie non era la ricorrente ad autorizzarle ma solo a trasmetterle. Quando c'era il responsabile era lui che autorizzava le ferie e poi veniva trasmesso all'ufficio del personale”.
“chiarisco che la ricorrente sapeva le sostituzioni da effettuare e le portava al responsabile per le autorizzazioni”;
“preciso che i nominativi dei responsabili che ho indicato sono relativi a tutte le mansioni di cui ho parlato” Dalla lettura delle parti sottolineate ed in grassetto si evince chiaramente che il teste escusso ha descritto mansioni che riguardavano l'ausilio al responsabile del servizio, nello specifico mediante trasmissione dei fogli presenza e dei turni, o mediante la trasmissione delle richieste di ferie o delle sostituzioni da effettuare al responsabile del servizio. Sempre in data 17.4.2024 l'altro teste escusso, , così Persona_2 dichiarava: “la ricorrente si occupava dell'organizzazione dei pulman rispetto all'utenza. In particolare predisponeva degli specchietti con l'indicazione degli autisti e dei mezzi che poi mi sottoponeva per la firma. Si occupava di questo sia per l'orario scolastico che per le uscite extrascolastiche”
“preciso che nei casi di emergenza idrica vi erano predisposti degli schemi con l'indicazione dei turni di pronta reperibilità degli autisti in emergenza. Chiarisco che la ricorrente comunque interveniva sempre predisponendo gli specchietti e gestendo eventuali mancanze degli autisti”
“preciso che la ricorrente organizzava i turni di ferie sia del trasporto scolastico che dell'autoparco. Poi ero io che autorizzavo le ferie e le trasmettevo all'ufficio del personale”
“posso dire che in caso di guasto la ricorrente si occupava di trasmettermi le eventuali segnalazioni degli autisti, anche perché vi era un altro collaboratore all'autoparco”
“per quanto riguarda la sostituzione, la gestione e la riparazione dei mezzi danneggiati ero io che mi occupavo di tutto dopo la segnalazione” “”adr, per quanto riguarda la predisposizione dei tracciati delle corse degli scuolabus, ero io che le predisponevo” Dalla lettura della riportata testimonianza si evince chiaramente che la ricorrente svolgeva meri compiti di trasmissione e di predisposizione di specchietti che dovevano poi formare oggetto di apposita decisione da parte del responsabile del servizio. Dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 27.11.2024, il quale, in particolare, chiariva che: Tes_2
“preciso che i contatti di cui ho parlato avvenivano mediante telefono e che i prospetti venivano redatto con carta e penna e a volte con computer. Io firmavo i prospetti, sia redatti a penna che con il computer”;
“Preciso che quando necessario la ricorrente inviava i documenti da me sottoscritti a mezzo mail o a mezzo fax”
“Preciso che i documenti trasmessi non erano determine né disposizione di servizio” Anche in tal caso, pertanto, risulta chiaro che la ricorrente si limitava a redigere prospetti che trasmetteva al responsabile per le sue valutazioni e determinazioni. Stesso dicasi quanto riferito dall'ultimo teste escusso, il Testimone_3 quale riferiva che: “la ricorrente gestiva l'autoparco, nel senso che ci dava disposizioni per le gite, per una corsa, si occupava anche delle emergenze idriche contattandomi, si occupava delle estati ragazzi, che sarebbero le colonie estive. Si occupava anche dell'organizzazione delle macchine per portare gli avvocati presso il Tribunale”
“Noi autisti avevamo dei turni, poi capitava che qualche corsa saltava e la ricorrente ci contattava per coprire queste assenze”
“so che se c'era qualche macchina in panne e si doveva portare a riparare se ne occupava la ricorrente. Io non l'ho portata molte volte”
“se dovevo prendere ferie o fare una assenza, chiamavo sempre la ricorrente”
“preciso che la ricorrente comunicava ai responsabili la necessità di ferie o permessi e si occupava della corretta uscita della linea autobus. Non autorizzava direttamente le ferie o i permessi” Anche in questo caso la “gestione dell'autoparco” risulta limitata al contatto telefonico con un autista per la comunicazione dei turni. Risulta inoltre confermato che trasmetteva le richieste di ferie al responsabile. Ebbene dall'analisi della documentazione agli atti del giudizio e delle deposizioni testimoniali non risulta che parte ricorrente abbia svolto mansioni diverse da quelle appartenenti alla categoria A1 effettivamente assegnatale. Ed infatti, risulta che la ricorrente abbia avuto a che fare con problematiche lavorative di tipo semplice (come la predisposizione dei turni degli autisti da far approvare dal responsabile del servizio); Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti (comunicazioni con gli autisti del servizio autoparco e scuolabus); trasmissione di documenti. Non risulta, viceversa, dimostrato lo svolgimento delle mansioni caratteristiche della categoria richiesta (C), che si caratterizzando per attività di media difficoltà e di decisionismo in ordine alle possibili soluzioni da adottare che sono risultate assenti nel caso in esame. La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite. La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'udienza del 17 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 2048/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Concetta Piacente, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bellizzi, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14 aprile 2022, parte ricorrente in epigrafe premetteva che veniva assunta presso il Comune resistente con la qualifica di operatore, Categoria A, posizione economica 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999. Sottolineava che a far data dall'anno 2008 svolgeva mansioni superiori, riconducibili alla qualifica di istruttore amministrativo, ascrivibile alla categoria C dell'all.to A del CCNL Regioni ed Autonomie Locali. In ragione di tanto, chiedeva la condanna del resistente al CP_1 pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dal 1.10.2015, per un totale di € 20.700,64, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate. Si costituiva in giudizio il resistente, contestando con varie CP_1 argomentazioni la domanda della ricorrente e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali ed espletamento della prova testimoniale e viene decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione svolta dalle parti in udienza.
********* 1. Sulle mansioni superiori e sull'onere della prova. Con riguardo alla questione dell'esercizio di mansioni superiori, va premesso che essa comporta una diversa disciplina, secondo che il rapporto di lavoro abbia natura privata o pubblica. Nel rapporto di lavoro privato trova applicazione l'art. 2103 c.c., il quale riconosce al prestatore sia il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta sia, a determinate condizioni (assegnazione per più di tre mesi o per il più breve periodo stabilito dal contratto collettivo;
assegnazione avvenuta per motivi diversi dalla necessità di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto), la c.d. promozione automatica, e cioè il diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore. Nel rapporto di lavoro pubblico, l'art. 2103 c.c. non trova invece applicazione, in quanto l'art.2, co.2, D.Lgs. n.29/1993 (oggi art.2, co.2, D.Lgs. n.165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo. Poiché uno di questi aspetti è quello delle mansioni (artt.56 e 57 D.Lgs. n.29/1993 nella sua formulazione originaria;
ora art.52 D.Lgs n.165/2001), la disciplina delle stesse va allora ricercata unicamente nella legge speciale che attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente, che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore, solo il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (art. 52 comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5) e, sebbene non espressamente previsto, anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai soli fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici. Dovendo procedere – in ragione del principio per cui in materia di pubblico impiego può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" – a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti. Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato alla corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 16572/2020, 818/2020, 30580/2019, 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006). Siffatta impostazione interpretativa risulta confermata anche più di recente dalla Suprema Corte, che ha nuovamente richiamato i precedenti indirizzi (Cassazione civile, sez. lav., n. 2972, 8 febbraio 2021: “Occorre premettere, per un corretto iter motivazionale, che, momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580). Sempre secondo i condivisi dicta di questa Corte (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943) l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”). Tale procedimento logico non può essere demandato al giudicante, in maniera inammissibilmente esplorativa, ma resta condizionato ad una precisa allegazione dei fatti, ossia, in concreto, da una compiuta prospettazione, da articolare in ricorso, sia delle effettive attività in concreto svolte sia della loro sussumibilità in un superiore livello d'inquadramento, diverso da quello formalmente assegnato. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di allegare, prima ancora che provare, di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente e superiore rispetto a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”). In specie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di dedurre e dimostrare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura. Il correlato onere di allegazione va assolto, come anticipato, da un lato attraverso una minuziosa o almeno dettagliata descrizione delle mansioni in concreto svolte, dovendosi estrapolare gli elementi differenziali rispetto a quelli contemplati per il formale livello d'inquadramento; dall'altro lato, attraverso la produzione in giudizio delle declaratorie professionali contenute nella contrattazione collettiva, in assenza delle quali non può operarsi il raffronto tra le mansioni di fatto espletate e quelle previste per il superiore livello rivendicato. Nel caso specifico, occorre rilevare che le previsioni dei contratti collettivi accedono all'ambito della normativa applicabile, che deve, pertanto, essere conosciuta dal giudice secondo il principio del iura novit curia (Cass. ordinanza n. 12113 del 13 aprile 2022: “…5.1. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia» ( Cass. n. 6394/2019);
5.2. il principio discende dalla natura peculiare attribuita alla contrattazione collettiva in occasione del superamento dello statuto pubblicistico dell'impiego pubblico, attuato mediante attribuzione di un ruolo centrale alla contrattazione, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.; 5.3. infatti, il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, impone al giudice di individuare la normativa contrattuale effettivamente applicabile alla materia controversa e legittima, di conseguenza, una pronuncia che sia fondata su una interpretazione del dato contrattuale anche diversa da quella prospettata dalle parti, poiché, per espressa previsione del legislatore, il rapporto è regolato contrattualmente e non è consentita la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, neppure nei casi in cui la stessa sia migliorativa per il prestatore (Cass. n. 17373/2016);
5.4. strumentale alla diretta cognizione delle clausole collettive, è la disposizione che prevede la pubblicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001), che, pur avendo natura conoscitiva e non costitutiva, atteso che i contratti producono i loro effetti dal momento della stipulazione, è finalizzata proprio all'applicazione del principio iura novit curia anche ai contratti collettivi nazionali, per i quali, non a caso, il richiamato decreto legislativo ha previsto, nella vigenza dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nel testo antecedente alla modifica operata dal d.lgs. n. 40/2006, l'equiparazione sul piano processuale alle norme giuridiche dinanzi al giudice di legittimità al fine di consentire alla Corte di Cassazione di prenderne cognizione diretta…”).
2. Sulla valutazione delle prove. Tanto premesso, occorre chiarire che appartengono alla categoria A1 (in cui risulta inquadrata la ricorrente) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede alla consegna-ritiro della documentazione amministrativa. Appartengono alla categoria C, invece, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
- esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese. Orbene, queste essendo le declaratorie da comparare, la parte ricorrente ha così descritto le superiori mansioni che avrebbe svolto: “…si occupa sin dal 2008 e a tutt'oggi della gestione del servizio trasporto scolastico per l'area di Rossano e per l'area di Corigliano. In particolare, si occupa, per tutto il personale addetto al servizio scuolabus, ovvero per circa trenta persone, tra autisti e accompagnatori, di:
- organizzare i turni di lavoro;
- gestire le ferie e i permessi;
- provvedere alla sostituzione del personale (autisti e accompagnatori) assente, anche per malattia;
- programmare, a inizio di ciascun anno scolastico, in collaborazione con il Settore Pubblica Istruzione, i vari percorsi degli scuolabus in base alle richieste degli utenti pervenute al stabilendo i punti di raccolta degli scolari e assegnando a tali percorsi gli autisti;
CP_1
- gestire l'organizzazione degli scuolabus, associando a ciascun autista il mezzo adeguato, in modo da garantire la disponibilità dei posti necessari per il numero di alunni presente sul percorso assegnato, e in modo da garantire l'adeguatezza dei mezzi alla tipologia di alunno trasportato, ad esempio assicurando che al trasporto degli alunni diversamente abili sia adibito uno scuolabus attrezzato (ad. Es. munito di pedana per il sollevamento delle sedie a rotelle); - associare gli accompagnatori agli autisti;
La ricorrente inoltre organizza il programma delle colonie estive per i ragazzi disabili;
La stessa si occupa altresì della programmazione delle auto assegnate agli affari generali. In particolare, i Dirigenti e gli Assessori Comunali che necessitano di un'auto per uscite servizio, si rivolgono all'ufficio autoparco ed è la ricorrente che organizza l'uscita assegnando un autista a tale attività. Ed ancora, la sig.ra gestisce la manutenzione degli automezzi in caso Pt_1 di guasto o mal funzionamento durante il trasporto, inviando in loco un altro automezzo in sostituzione e contattando il meccanico per l'intervento sull'automezzo guasto. La signora si è occupata, inoltre, dal 2008 e sino al 2019 della gestione del Pt_1 servizio idrico, organizzando gli autisti allo stesso adibiti. In particolare, in ordine a tale servizio e ai dipendenti ad esso assegnati, la ricorrente svolgeva le medesime attività che continua a svolgere per il servizio di trasporto scolastico (turni, ferie, permessi, sostituzioni, etc).” Con riferimento alla descrizione delle mansioni svolta dalla ricorrente, deve essere analizzata la prova acquisita in corso di giudizio. In particolare, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
17.4.2024 ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché siamo colleghi in ufficio, io in un ufficio e lei in un altro vicino”;
“lavoriamo presso il Comune di Rossano presso il servizio autoparco”;
“preciso che io lavoro al Comune dal 2014 e la ricorrente già lavorava lì all'ufficio autoparco”
“la ricorrente si occupa del trasporto scolastico e di altre mansioni che non saprei ben specificare. Preciso che lei è l'unica in ufficio che si occupa del trasporto scolastico”;
“preciso che d'estate capitava che mancasse l'acqua presso il Comune e la ricorrente si occupava di organizzare il servizio della consegna dell'acqua, quindi organizzando i turni degli autisti”
“io invece mi occupo del parco auto del Comune come impiegato amministrativo”
“preciso che all'inizio non lavoravo nella stessa stanza della ricorrente, poi circa dal 2018 abbiamo iniziato a lavorare insieme nella stessa stanza”
“Preciso che la ricorrente si occupava della trasmissione dei fogli di presenza degli autisti e degli amministrativi dell'autoparco comunale, trasmetteva anche le richieste di ferie, come detto prima si occupava della consegna dell'acqua quando mancava, facendo i turni degli autisti”;
“preciso che la ricorrente si occupava prevalentemente del trasporto scolastico insieme al responsabile”;
“ho sentito che la ricorrente parlava con le scuole per le gite scolastiche” “preciso che prima a mezzo fax e poi a mezzo mail o protocollo si richiedeva l'organizzazione delle auto per i dirigenti ed i responsabili che devono venire in Tribunale e la ricorrente si occupava di organizzare la chiamata e gli autisti”;
“preciso che in caso di guasto degli autoveicoli gli autisti chiamavano in ufficio per le riparazioni. La ricorrente conosceva le ditte a cui rivolgersi anche se poi era il responsabile ad occuparsi della gestione. Preciso che io dal 2014 ho assunto questa funzione. Non solo, ma insieme.”
“preciso che la gestione del servizio idrico è stata fatta fino a due, tre anni fa, perché poi questa gestione è stata affidata al servizio manutenzione”.
“Quando sono arrivato il responsabile era poi è subentrato Persona_1 [...]
, poi il Rag. che però non era presente in ufficio”; Per_2
“preciso che per quanto riguarda le ferie non era la ricorrente ad autorizzarle ma solo a trasmetterle. Quando c'era il responsabile era lui che autorizzava le ferie e poi veniva trasmesso all'ufficio del personale”.
“chiarisco che la ricorrente sapeva le sostituzioni da effettuare e le portava al responsabile per le autorizzazioni”;
“preciso che i nominativi dei responsabili che ho indicato sono relativi a tutte le mansioni di cui ho parlato” Dalla lettura delle parti sottolineate ed in grassetto si evince chiaramente che il teste escusso ha descritto mansioni che riguardavano l'ausilio al responsabile del servizio, nello specifico mediante trasmissione dei fogli presenza e dei turni, o mediante la trasmissione delle richieste di ferie o delle sostituzioni da effettuare al responsabile del servizio. Sempre in data 17.4.2024 l'altro teste escusso, , così Persona_2 dichiarava: “la ricorrente si occupava dell'organizzazione dei pulman rispetto all'utenza. In particolare predisponeva degli specchietti con l'indicazione degli autisti e dei mezzi che poi mi sottoponeva per la firma. Si occupava di questo sia per l'orario scolastico che per le uscite extrascolastiche”
“preciso che nei casi di emergenza idrica vi erano predisposti degli schemi con l'indicazione dei turni di pronta reperibilità degli autisti in emergenza. Chiarisco che la ricorrente comunque interveniva sempre predisponendo gli specchietti e gestendo eventuali mancanze degli autisti”
“preciso che la ricorrente organizzava i turni di ferie sia del trasporto scolastico che dell'autoparco. Poi ero io che autorizzavo le ferie e le trasmettevo all'ufficio del personale”
“posso dire che in caso di guasto la ricorrente si occupava di trasmettermi le eventuali segnalazioni degli autisti, anche perché vi era un altro collaboratore all'autoparco”
“per quanto riguarda la sostituzione, la gestione e la riparazione dei mezzi danneggiati ero io che mi occupavo di tutto dopo la segnalazione” “”adr, per quanto riguarda la predisposizione dei tracciati delle corse degli scuolabus, ero io che le predisponevo” Dalla lettura della riportata testimonianza si evince chiaramente che la ricorrente svolgeva meri compiti di trasmissione e di predisposizione di specchietti che dovevano poi formare oggetto di apposita decisione da parte del responsabile del servizio. Dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 27.11.2024, il quale, in particolare, chiariva che: Tes_2
“preciso che i contatti di cui ho parlato avvenivano mediante telefono e che i prospetti venivano redatto con carta e penna e a volte con computer. Io firmavo i prospetti, sia redatti a penna che con il computer”;
“Preciso che quando necessario la ricorrente inviava i documenti da me sottoscritti a mezzo mail o a mezzo fax”
“Preciso che i documenti trasmessi non erano determine né disposizione di servizio” Anche in tal caso, pertanto, risulta chiaro che la ricorrente si limitava a redigere prospetti che trasmetteva al responsabile per le sue valutazioni e determinazioni. Stesso dicasi quanto riferito dall'ultimo teste escusso, il Testimone_3 quale riferiva che: “la ricorrente gestiva l'autoparco, nel senso che ci dava disposizioni per le gite, per una corsa, si occupava anche delle emergenze idriche contattandomi, si occupava delle estati ragazzi, che sarebbero le colonie estive. Si occupava anche dell'organizzazione delle macchine per portare gli avvocati presso il Tribunale”
“Noi autisti avevamo dei turni, poi capitava che qualche corsa saltava e la ricorrente ci contattava per coprire queste assenze”
“so che se c'era qualche macchina in panne e si doveva portare a riparare se ne occupava la ricorrente. Io non l'ho portata molte volte”
“se dovevo prendere ferie o fare una assenza, chiamavo sempre la ricorrente”
“preciso che la ricorrente comunicava ai responsabili la necessità di ferie o permessi e si occupava della corretta uscita della linea autobus. Non autorizzava direttamente le ferie o i permessi” Anche in questo caso la “gestione dell'autoparco” risulta limitata al contatto telefonico con un autista per la comunicazione dei turni. Risulta inoltre confermato che trasmetteva le richieste di ferie al responsabile. Ebbene dall'analisi della documentazione agli atti del giudizio e delle deposizioni testimoniali non risulta che parte ricorrente abbia svolto mansioni diverse da quelle appartenenti alla categoria A1 effettivamente assegnatale. Ed infatti, risulta che la ricorrente abbia avuto a che fare con problematiche lavorative di tipo semplice (come la predisposizione dei turni degli autisti da far approvare dal responsabile del servizio); Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti (comunicazioni con gli autisti del servizio autoparco e scuolabus); trasmissione di documenti. Non risulta, viceversa, dimostrato lo svolgimento delle mansioni caratteristiche della categoria richiesta (C), che si caratterizzando per attività di media difficoltà e di decisionismo in ordine alle possibili soluzioni da adottare che sono risultate assenti nel caso in esame. La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite. La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone