Ordinanza collegiale 21 gennaio 2022
Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00632/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2021, proposto da
AN ZE, rappresentato e difeso dagli avvocati Raimondo Manno e Nicola Manno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, n. 2267/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi gli avv.ti R. e N. Manno, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2267/2017, passata in giudicato (e notificata, con formula esecutiva, al Ministero dell’Istruzione nella sede reale con notifica perfezionatasi il 5 giugno 2018), accoglieva la domanda in quella sede spiegata dal ricorrente e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Istruzione:
- a) « al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto del dicembre 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria »;
- b) « al pagamento delle differenze stipendiali maturate dal ricorrente in ragione dell’anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo ».
2) Nel ricorso per l’ottemperanza alla suddetta sentenza, proposto davanti a questo Tribunale, il ricorrente premette che:
- a) il Ministero corrispondeva nel dicembre 2018 il risarcimento del danno (euro 9.970,90) e gli interessi sul relativo importo (euro 432,81), detraendo da queste somme, però, l’RP, cioè euro 2.539,04 (2.422,93 per la sorte capitale ed euro 116,11 per gli interessi), nonostante il fatto che il procuratore del ricorrente avesse evidenziato che le somme dovute per risarcimento del danno non erano tassabili e che dovevano essere gravate non solo di interessi ma anche di rivalutazione, come previsto in sentenza;
- b) il Ministero, sempre nel dicembre 2018, versava al ricorrente la somma di € 2.968,70 (al netto € 2.247,31+ 721,39 per RP) a titolo di “differenze retributive”.
3) Col gravame in esame, notificato il 3 agosto 2021, il ricorrente sostiene che la sentenza del G.O. non sarebbe stata correttamente eseguita e, all’uopo, deduce che:
- a) sulla sorte capitale, pagata a titolo di risarcimento del danno e pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto del dicembre 2012, non andava trattenuta l’RP;
- b) sulla predetta sorte capitale doveva calcolarsi comunque la rivalutazione monetaria, ma ciò non è stato fatto;
- c) le ulteriori somme corrisposte a titolo di differenze retributive sono state calcolate erroneamente e al ricorrente spetterebbe una differenza di 4.503,68 euro, oltre interessi (pagg. 4-6 ricorso).
4) Con ordinanza n. 112 del 21 gennaio 2022, questa Sezione riteneva di dover acquisire dall’Amministrazione resistente una relazione di chiarimenti, in cui, alla luce delle censure del ricorrente, si illustrassero i criteri che erano stati seguiti nell’esecuzione della suddetta sentenza.
5) Nella suddetta ordinanza veniva assegnato, per l’espletamento dell’incombente, il termine di 30 gg. dalla notificazione dell’ordinanza, di cui il ricorrente veniva espressamente onerato, anche presso la sede reale dell’Amministrazione.
6) La causa veniva rinviata, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 5 aprile 2022.
7) In data 16 febbraio 2022, parte ricorrente depositava la prova della notifica della suddetta ordinanza alle PP.AA. resistenti, avvenuta via pec in data 1° febbraio 2022.
8) In data 2 aprile 2022, la difesa erariale depositava, tra l’altro, un proprio parere legale del 30 novembre 2021, reso in favore dell’Amministrazione scolastica sulla questione relativa alla tassabilità dei risarcimenti disposti ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, come quello per cui è causa, e nel quale l’Avvocatura « pur con qualche dubbio, ritiene di condividere la giurisprudenza che ritiene il risarcimento corrisposto ex art. 32 L. n. 183/2010 non assoggettabile a tassazione RP », tuttavia evidenziando le possibili difficoltà operative nella restituzione ai dipendenti degli importi già trattenuti (a titolo di RP) e prospettando, a tal fine, o la strada del rimborso di cui all’art. 37 D.P.R. n. 602/1973 o, previo accordo con l’Agenzia delle Entrate, la via di una compensazione all’atto del versamento delle prossime ritenute RP dei dipendenti.
9) Parte ricorrente depositava una breve replica il 4 aprile 2022, in cui ha evidenziato, in particolare, che il suddetto parere erariale confermerebbe la tesi del ricorrente.
10) Alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Con riferimento alla prima domanda avanzata col ricorso in ottemperanza e volta a sostenere che il risarcimento del danno disposto dal G.O. non avrebbe dovuto essere sottoposto a RP (e nemmeno gli interessi calcolati sulle 5 mensilità riconosciute a titolo risarcitorio), va rilevato che la stessa Amministrazione scolastica, nel depositare il parere dell’Avvocatura di Stato del 30 novembre 2021, ha convenuto con la tesi del ricorrente.
11.1) Ed, infatti, la sentenza ottemperanda ha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno secondo il parametro di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, richiamando in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione, SS. UU., n. 5072/2016 (pag. 7 sentenza), che ha chiarito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto – fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5 – al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.
11.2) In proposito, la giurisprudenza ha da ultimo precisato che « In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito » (Cass. Civ. n. 25406 del 20 settembre 2021).
11.3) Ne deriva che, con riferimento al caso di specie, la misura delle 5 mensilità, riconosciuta al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, ha natura sanzionatoria e non di risarcimento per redditi non goduti. Conseguentemente, al caso di specie non può trovare applicazione l’art. 6 D.P.R. n. 917/1986, che assoggetta a imposizione fiscale i redditi da lavoro dipendente e le indennità percepite a titolo di risarcimento del danno per la perdita di tali redditi (v. commi 1 e 2): tanto è riconosciuto anche nel depositato parere della difesa erariale del 30 novembre 2021.
11.4) Quindi, la somma pari a 5 mensilità (e relativi interessi) di cui alla sentenza ottemperanda non doveva essere sottoposta a imposizione fiscale e la domanda in tal senso spiegata dal ricorrente va accolta. Per l’effetto, spettano al ricorrente le somme trattenute a titolo di RP, se e nella misura in cui tali trattenute siano state operate e con modalità operative che spetta alle Amministrazioni interessate definire, al fine di evitare una duplicazione di versamento a carico dell’erario e, corrispondentemente, una duplicazione di percezione da parte dell’interessato.
12) Con riferimento, poi, alla domanda volta al riconoscimento della rivalutazione sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio, la stessa va accolta, in quanto la sentenza del G.O. condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento di interessi e rivalutazione. Per l’effetto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione di corrispondere al ricorrente la rivalutazione, se e nella misura in cui sia ancora dovuta.
13) Con riferimento alla domanda con la quale il ricorrente deduce che le ulteriori differenze retributive non sono state correttamente conteggiate, va rilevato quanto segue.
13.1) La sentenza del G.O. riconosce al ricorrente il « pagamento delle differenze stipendiali maturate dal ricorrente in ragione dell’anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo » .
13.2) Il ricorrente, poiché gli sono state riconosciute le differenze allo stesso modo di quelle riconosciute al corrispondente personale di ruolo, invoca al riguardo l’art. 2, CCNL Scuola del 4.8.2011, ai sensi del quale « il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento alla preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni » (comma 2) e « il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni » (comma 3).
13.3) Quindi, il ricorrente, ricostruendo la carriera degli anni di precariato come se fosse stato docente a tempo indeterminato, sostiene, alla luce del decreto di ricostruzione carriera e tabelle stipendiali allegati, che:
- a) per gli a.s. 2006/07 e 2007/08 va collocato nella fascia 0-2 e che, quindi, dall’a.s. 2008/09 ha maturato il diritto alla fascia retributiva 3-8 anni e dal 2014/15 quello alla fascia 9-14 anni;
- b) gli spettano quindi le seguenti differenze retributive (tra quanto percepito per stipendi e tredicesime da un docente a t.i. comparabile e i suoi stipendi e tredicesime degli anni del precariato): per l’a.s. 2008/09, € 619.52 (201,36 per i mesi settembre-dicembre 2008 e 386,00 per gennaio-agosto), per l’a.s. 2009/10 € 522,71 (209,09 per settembre-dicembre e 313,62 per gennaio-giugno), per l’a.s. 2010/11 € 470,43 (ottobre 2010-giugno 2011), per l’a.s. 2011/12 € 418,16 (ottobre 2011-giugno 2012), per l’a.s. 2012/13 € 627,25 (settembre 2012-agosto 2013), per l’a.s. 2013/14 € 574,97 (ottobre 2013-agosto 2014), per l’a.s. 2014/15 € 2.231,23 (novembre 2014-agosto 2015), per l’a.s. 2015/16 € 2.008,11 (ottobre 2015-giugno 2016), per un totale di € 7.472,38 da cui va detratta la somma corrisposta (€ 2.968.70), per cui residuano € 4.503,68.
13.4) La suddetta ricostruzione è condivisibile alla luce della sentenza del G.O., nella quale:
- a) si afferma che spetta al ricorrente la « parità di trattamento retributivo tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato » (pag. 12 sentenza);
- b) si precisa che non è contestato che «… sia stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL di comparto succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal d. lgs. 297/94 (art. 526) e ribadito a partire dal CCNL 1994/1997 del 4.8.1995 (artt. 47 e 57, rispettivamente per personale docente ed ATA) secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio. Gli stessi CCNL prevedono, invece, per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l’altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità (cfr. art. 79 CCNL per il quadriennio 2006/2009). Tale oggettiva disparità di trattamento che sussiste sotto il profilo retributivo non risulta giustificata da alcuna ragione oggettiva intesa nel senso voluto dalla Corte di Giustizia Europea» (pag. 12 sentenza);
- c) si conclude nel senso che « deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla medesima progressione retributiva prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato …» (pag. 13 sentenza).
13.5) Considerato quindi che la suddetta sentenza equipara la posizione del ricorrente a quella del personale a tempo indeterminato, anche la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive così come conteggiate dal ricorrente va accolta e, per l’effetto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione di procedere al relativo pagamento, se e nella misura in cui il tutto sia ancora dovuto.
14) Il ricorso va conclusivamente accolto, con gli effetti sin qui precisati e ai quali la P.A. potrà dare seguito anche mediante ordine di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997.
15) Si assegna per l’adempimento il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, si nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con assegnazione dell’ulteriore termine di 90 giorni per provvedere, con facoltà di delega e senza maturare alcun diritto al compenso.
16) Le spese di lite, secondo soccombenza, vanno liquidate, nella misura di cui in dispositivo, a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Nicola Manno e Raimondo Manno, antistatari.
Spese compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO