Sentenza 8 settembre 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 16/03/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 48/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
dott. AM MA Presidente dott. Antonio Palazzo Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere dott.ssa CA OR Primo referendario relatore dott.ssa Flavia D’Oro Primo referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi sugli appelli in materia di responsabilità, iscritti al n. 60413 del registro di segreteria, promossi da:
xx, nato a [...] il xx, elettivamente domiciliato in Latina Piazza Paolo VI n.1, presso e nello Studio dell’Avv. Giuseppe Garofalo – C.F.
[...], il quale lo rappresenta e difende, pec avvgiuseppegarofalo@cnfpec.it;
appellante principale xx, nato xx, elettivamente domiciliato in Latina Piazza Paolo VI n.1, presso e nello Studio dell’Avv. Giuseppe Garofalo – C.F. [...], del Foro di Latina, il quale lo rappresenta e difende pec avvgiuseppegarofalo@cnfpec.it ; appellante incidentale xx, nato a [...], C.F. xx, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico
pag. 2 IA C.F. [...]e MA IA C.F.
[...], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina, V.le Petrarca n. 7, Pec: avvdomenicobianchi@pec.it e avvmanuelabianchi@puntopec.it – telefax 0773/694969 appellante incidentale contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;
- Procura generale della Corte dei conti;
appellate e
xx, nata a [...], residente in xx, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Marco UL CE n. 164, presso lo studio dell’Avv. Angelo Pincivero
(C.F. PNCNGL7507C413O), che la rappresenta e difende con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni inerenti all’indirizzo pec:
avvangelo.pincivero@pecavvocatifrosinone.it;
controinteressata Comune di xx, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Funari interveniente
avverso e per la riforma della sentenza n.xx del 08 settembre 2022, resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio il 12 luglio 2022 / 08 settembre 2022, notificata il 04 ottobre 2022 a mezzo pec dalla Procura Regionale del Lazio, Visto l’atto d’appello;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
pag. 3 Uditi, nell’udienza in data 4 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario, dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore dr.ssa CA OR, l’avv. Orlando Ceracchi, su delega scritta dell’avv. Garofalo per gli appellanti xx e xx, l’avv. MA IA, per l’appellante xx, l’avv. Luigi Funari, per il comune di xx, l’avv.
Paolo Botzios, su delega orale dell’avv. Pinciverno per l’appellata xx, e il rappresentante della Procura generale nella persona del VPG Adelisa Corsetti.
Ritenuto in
F A T T O
1. Con la sentenza n. xx la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, assolta la convenuta xx, condannava xx al pagamento in favore del comune di xx di € 30.000,00, xx al pagamento di € 8.480,54, nonché xx al pagamento di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento della somma corrisposta a titolo di risarcimento e interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
La fattispecie aveva ad oggetto un’ipotesi di danno indiretto per aver il comune di xx corrisposto la somma di € 39.480,54, oltre accessori a seguito di sentenza di condanna per atti di demansionamento e di mobbing subiti da una dipendente comunale.
Era emessa in giudizio l’ordinanza n. 276/2021, con la quale si dichiarava nullo l’atto di citazione, ai sensi dell’art. 86, comma 2 lett. e), c.g.c., disponendo a carico della Procura l’integrazione dell’atto di citazione. A ciò provvedeva l’ufficio requirente.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. xx, dichiarata la contumacia del sig.
xx, respingeva le contestazioni dei convenuti sull’insufficiente motivazione pag. 4 dell’atto di citazione e riteneva non prescritta l’azione.
Accoglieva quindi la domanda attorea nei confronti del:
• xx, in qualità di responsabile della gestione del personale, che aveva attribuito alla dipendente le funzioni indicate come demansionanti dai giudici civili;
• xx, in qualità di sindaco, per il comportamento omissivo tenuto, essendogli stati segnalati gli episodi di mobbing;
• xx, per aver violato regole deontologiche e il diritto alla privacy, rilevando in una riunione la cura medica a cui era sottoposta la dipendente.
Era invece assolta la dr.ssa xx, segretario comunale, perché il comportamento contestato non poteva ritenersi avesse avuto una oggettiva efficienza lesiva nei confronti dell’impiegata.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale il sig. xx, che, dopo aver ripercorso la vicenda, indicava le parti di sentenza impugnate e formulava il primo motivo, rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA applicazione di legge in particolare dell’art.87 D.lgs. n. 174/2016 in relazione al rapporto intercorrente tra invito a dedurre ed atto di citazione integrativo. Difetto di motivazione”.
Con esso era censurata la sentenza per aver ritenute infondate le contestazioni formulate dall’appellante di insufficiente motivazione della citazione, sia la eccepita insussistenza di una corrispondenza tra quanto contestato e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, essendo questo rimasto identico nella sua originaria formulazione, nonché la mancata valutazione delle eccezioni formulate in fase processuale.
Non si comprenderebbe l’iter logico seguito per addivenire alla reiezione del pag. 5 motivo, costituendo invece pronuncia ultra petita.
Dall’ esposizione non si ricaverebbe il nesso di causalità né la colpa grave, che si sarebbero compresi ove si fossero analizzati i rapporti intercorrenti tra invito a dedurre e atto di citazione.
L’omessa valutazione degli esiti dell’invito a dedurre equivarrebbe alla sua mancanza, in quanto il rispetto della condizione di procedibilità dell’azione sarebbe solo formale e non raggiungerebbe il suo scopo, che è di consentire all’incolpato di evitare l’instaurarsi del processo.
Il secondo motivo d’appello era rubricato “Falsa applicazione dell’art.66 c.g.c.
in punto di prescrizione, in combinato disposto con gli artt. 1219 e 2943 del codice civile. Erronea applicazione della L.675/1996 c.d. legge sulla privacy come trasfusa nel D.Lgs. n.196/2003 nonché di ogni altra norma regolante la materia. Pronuncia Ultra Petita”.
Innanzitutto, si lamentava che il giudice di primo grado aveva ritenuto non prescritta l’azione, ma non avrebbe valutato che l’appellante avrebbe disconosciuto di essere incolpato del danno fino a quando non aveva ricevuto la lettera prot. 7272 del 13.11.2020 (in atti: All.1), ad oggetto: “Sentenza Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro n.xx pubblicata il 5 maggio 2020 R.G. xx
– Azione di rivalsa e messa in mora”, inviata dal Comune di xx, sia in ragione del demansionamento sia del mobbing subito dalla dipendente G.M. ma non della violazione della privacy.
Ed infatti, si deduce ed eccepisce la intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa in ordine alla possibilità di far valere il diritto dal verificarsi dell’evento lesivo, pur nella diversità delle decisioni della Corte attualmente seguite.
pag. 6 Al punto 2.2. inoltre, l’appellante affermava che il giudice di primo grado, rilevando la sussistenza del rapporto di servizio, lo riteneva responsabile per violazione delle elementari regole deontologiche e del diritto alla riservatezza della danneggiata, introducendo un nuovo elemento di condanna per violazione della privacy nei confronti della ricorrente da parte del xx rimasto del tutto estraneo nei giudizi civili.
Nel caso di specie, né la danneggiata, né altri avrebbero sollevato censure di segno contrario per il semplice motivo che quanto detto dal comparente in una riunione del personale, sui i dati relativi alla salute della danneggiata, sarebbe stato dalla medesima reso noto a tutto il personale poiché da questa era inviato FAX al Comune di xx, come ampiamente esposto in atto di costituzione e comparsa di risposta per l'udienza 12.07.2022, costituente l’unico episodio, che viene addebitato al xx di violazione della privacy.
La condotta di quest’ultimo era indicata nella sentenza d’appello civile, riportando le dichiarazioni di alcuni tesi, ma senza la minima istruttoria volta a dimostrare la suddetta violazione della privacy.
Inoltre, l’appellante riteneva insussistente sia il nesso di causalità che la colpa grave.
L’intervento contestato a quest’ultimo alla riunione si sarebbe limitato ad informare l’assemblea che la dipendente non era presente alla convocata assemblea per motivi di salute, come sarebbe stato a conoscenza di tutto il personale, trattandosi di un piccolo Comune, poiché la medesima aveva comunicato, via fax e dunque a visione di tutti, il suo stato di salute e i medicinali fruiti.
Questa circostanza, se analizzata alla luce dei fatti realmente accaduti, non pag. 7 potrebbe contenere quei fattori accusatori riportati.
Così come la testimonianza della xx e della xx le quali, non hanno “riportato o lamentato” alcun elemento appalesante atteggiamenti mobbizzanti nei confronti della collega. Le medesime hanno riportato un frammento di testimonianza in punto di patologia e terapia della dipendente, che si sarebbe trasformata in elemento di prova a causa di una lettura parziale e circoscritta di un avvenimento passato.
Inoltre l’appellante affermava che le motivazioni del suo coinvolgimento sarebbero da ricercare nell’azione denigratoria svolta da chi ha poi denunciato, alla Procura agente, i sigg. xx, xx e xx senza avere cognizione delle vere corrispondenze d’ordine giuridico.
Non dovrebbe essere ignorata la responsabilità della Giunta Municipale subentrata, in ordine alla liquidazione di € 50.000 alla dipendente (erogando di fatto risorse economiche del bilancio comunale), in violazione delle riserve e delle sospensive, poste in essere dal ricorso in giudizio avanti alla Corte di Appello, la quale ha poi dimezzato il risarcimento attribuibile.
Da evidenziare che sarebbe grave la decisione della Giunta di non impugnare con ricorso alla Corte di cassazione la sentenza d’appello.
In conclusione, era chiesto a questo giudice: «in accoglimento del presente gravame, in riforma della sentenza gravata, Voglia ritenere indenne da ogni responsabilità l'appellante con ogni consequenziale favorevole effetto.
In subordine, in difetto di accoglimento dell’appello, si chiede la riduzione dell’addebito. Vittoria di spese del doppio grado».
3. Era proposto appello incidentale anche dal sig. xx, nel quale si ripercorreva la vicenda e si indicavano le parti di sentenza impugnate.
pag. 8 Il primo motivo d’appello era rubricato “VIOLAZIONE E FALSA applicazione di legge in particolare dell’art.87 D.lgs. 174/2016 in relazione al rapporto intercorrente tra invito a dedurre ed atto di citazione integrativo. Difetto di motivazione” ed era formulato analogamente a quello dell’appello precedente.
Con il secondo motivo d’appello, “Falsa applicazione dell’art.66 c.g.c. in punto di prescrizione, in combinato disposto con gli artt. 1219 e 2943 del codice civile”, si censurava la sentenza per aver ritenuto non prescritta l’azione di responsabilità.
Il terzo motivo era rubricato “RESPONSABILITA’ per omissioni di provvedimenti consequenziali alla riunione con le rappresentanze sindacali. -
Violazione dell’art. 112 c.p.c. tra il chiesto e il pronunciato (?)”.
L’appellante incidentale lamentava il fatto che il giudice di primo grado affermava che il xx, nella sua qualità di sindaco, aveva omesso di adottare atti e/o provvedimenti diretti ad eliminare il clima di conflittualità creatosi nell’ambito degli uffici comunali.
Ad avviso dell’appellante incidentale xx tale statuizione deriverebbe però da un incompiuto esame di quanto rappresentato in atto di costituzione e comparsa di risposta.
Invero, il xx sarebbe stato incolpato di altra questione non presunta né nell’invito a dedurre né nell’atto di citazione originario né nell’atto integrativo.
Sarebbe stato, quindi, incolpato di un comportamento omissivo generico nei confronti di tutti i servizi del Comune di xx.
Ma se ciò rispondesse alla realtà dei fatti, non si comprenderebbe come mai la rappresentanza sindacale non avesse formulato sollecitazioni e/o contestazioni e/o iniziative atte ad eliminare siffatte incresciose situazioni.
pag. 9 Sarebbe data per provata la volontà negativa nei confronti della dipendente, la quale non sarebbe stata né demansionata né mobbizzata dall’esponente né per comportamento omissivo generico e/o particolare, poiché non sarebbe stato provato l’elemento soggettivo per la configurazione del mobbing e cioè l’intento persecutorio, che unifica tutti i comportamenti lesivi, inclusi quelli omissivi.
Inoltre, l’appellante incidentale xx faceva presente che la circostanza del mobbing sarebbe stata ridimensionata con la prospettazione che più che un mobbing classico si sarebbe trattato di un demansionamento, causa di un successivo danno biologico lieve, tanto da ridurre il risarcimento economico determinato dal giudicante quasi alla metà fissato dalla Corte d’Appello;
peraltro, sarebbe lecito ritenere che invece un ricorso in Cassazione (non promosso dalla Giunta successiva all’esponente) avrebbe potuto circostanziare meglio il contesto, tanto da raggiungere una decisiva verità.
In conclusione, era chiesto a questo giudice: «in accoglimento del presente gravame, in riforma della sentenza gravata, voglia ritenere indenne da responsabilità l’appellante con ogni consequenziale favorevole effetto.
Si chiede anche la riduzione dell’addebito. Vittoria di spese del doppio grado».
4. Era proposto appello anche dal sig. xx, che, dopo aver ripercorso la vicenda, formulava il primo motivo rubricato “Nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e per l’effetto, dell’intero giudizio iscritto n xx del 2021 e della sentenza conclusiva n. xx, per violazione dell’art. 88, 5° co. C.G.C. ed art. 93, 1° co. C.G.C., nonché l’art. 86, 5° co., C.G.C.”.
Con tale motivo l’appellante incidentale xx riteneva errata la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la sua contumacia ritenendo regolare la notifica pag. 10 dell’atto di citazione. L’atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.
xx del 2021 e di conseguenza l’intero giudizio e la relativa sentenza di definizione n. xx sarebbero infatti nulli per vizio genetico della notifica dell’atto di citazione.
Sia la citazione introduttiva del giudizio che la citazione integrativa rinotificata, a seguito dell’ordinanza n. 276/2021 della Corte dei conti, erano state notificate a xx presso il luogo di residenza, vale a dire in xx, anziché nel domicilio eletto presso il difensore, Avv. Domenico IA, in Latina, viale Petrarca n. 7.
Nello specifico, a seguito di invito a dedurre, nelle deduzioni trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio con raccomandata a/r del 20.04.2021, ricevuta il 22.04.2021, xx, rappresentato e difeso dall’Avv.
Domenico IA, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore “in Latina, Viale Petrarca n. 7”.
Ne consegue che la successiva citazione a giudizio avrebbe dovuto essere notificata al convenuto xx presso il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 88, comma 5, c.g.c..
Il difetto di notifica nel domicilio eletto comporterebbe la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e per l’effetto, dell’intero giudizio e della sentenza, essendo il xx rimasto contumace.
Era poi formulato il seguente motivo d’appello: “La sentenza è illegittima per prescrizione quinquennale dell’azione di rivalsa proposta dal Comune di xx nei confronti di xx; violazione dell’art. 1, co. 2 L. 20/1994”.
Riteneva infatti l’appellante incidentale che il comune e/o la Procura della Corte dei conti avrebbero dovuto agire nei suoi confronti entro cinque anni dal deposito della sentenza di primo grado, vale a dire “dalla data in cui si è pag. 11 verificato il fatto dannoso” ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 20/1994, essendo la predetta sentenza immediatamente esecutiva e comunque definitiva per xx.
Come risulta dal rapporto della Guardia di Finanza allegato dalla Procura Regionale, il primo atto interruttivo è stato posto in essere nei confronti del xx soltanto con l’atto di messa in mora notificato in data 13/11/2020 (nota protocollo n. 1274 del 13.11.2020), vale a dire oltre il termine quinquennale dal 13.07.2015, data di deposito della sentenza n. xx del Tribunale di Latina.
Il terzo motivo d’appello era rubricato “La sentenza è illegittima per violazione dell’art. 24 della Costituzione e violazione dell’art. 2697 del Codice Civile;
difetto di colpa grave”.
Con esso si censurava la sentenza di primo grado, affermando che dalle porzioni di essa riportate si evincerebbe in modo inequivoco come la Procura Regionale con l’atto di citazione e la Sezione territoriale del Lazio della Corte dei conti con la sentenza abbiano posto a fondamento della richiesta e della relativa pronuncia di accoglimento esclusivamente le sentenze emesse dal giudice civile in primo e secondo grado, con cui erano state recepite le testimonianze ivi acquisite.
Orbene dette sentenze non fanno stato nei confronti del xx e, quindi, non potrebbero essere contestate a quest’ultimo le testimonianze acquisite ed i documenti prodotti nel relativo giudizio di primo grado, essendo stati assunti in difetto di contraddittorio sostanziale.
La circostanza che il Tribunale di Latina abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del xx, preliminarmente estromettendolo dall’istruttoria, aveva comportato che quest’ultimo non abbia avuto la possibilità di difendersi, di fornire una versione e lettura diversa dei fatti avvenuti, così come di fornire pag. 12 la prova contraria a quella offerta dalla dipendente.
La Corte dei conti si sarebbe limitata a recepire le prove acquisite in un altro processo in cui il xx, così come gli altri convenuti, sostanzialmente non sono stati parte e come tali, avrebbero dovuto ritenersi irrilevanti e comunque non sufficienti ai fini del decidere.
Anche il rapporto della Guardia di Finanza nulla avrebbe aggiunto in ordine all’accertamento dei fatti citati in sentenza di “demansionamento” e di
“mobbing”, avendo la G.d.F. esclusivamente accertato i dati amministrativi/contabili relativi alla liquidazione delle somme in favore della dipendente e quelli successivi relativi alla richiesta di restituzione e di rivalsa.
Nessuna prova pertanto sussisterebbe nel presente giudizio dell’effettiva responsabilità del xx dei fatti indicati in sentenza.
La dichiarazione di responsabilità del Dott. xx, con relativa condanna al risarcimento del danno, costituirebbe pertanto una palese violazione del diritto di difesa di quest’ultimo. Inoltre, il predetto appellante incidentale riteneva che nel caso di specie non sussisterebbe la colpa grave, affermando che la vittima sarebbe egli stesso, poiché i suoi atteggiamenti sarebbero derivati dal comportamento scorretto della dipendente.
Erano riportati i fatti, anche in relazione al giudizio civile.
Ne discenderebbe l’assenza di colpa grave in capo a quest’ultimo, rilevando peraltro che la dipendente fu sanzionata con provvedimento disciplinare.
Erano formulate richieste istruttorie, con indicazione dei capitoli di prova testimoniale e i nomi dei testi, ed era chiesto in conclusione a questo giudice di
«in accoglimento del presente appello,
• dichiarare la nullità della sentenza n. xx emessa dalla Corte dei Conti, pag. 13 Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio e dell’intero giudizio iscritto al n. xx del 2021 per nullità della citazione introduttiva e per l’effetto, dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, ovvero la rimessione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;
• nel merito, dichiarare prescritto il diritto del Comune di xx di ottenere il risarcimento del danno c.d. indiretto per responsabilità amministrativa/contabile del Dott. xx e comunque, infondata la domanda per assenza di prova sui fatti illeciti e per difetto di colpa grave in capo al Dott. xx. Con vittoria di spese di lite.
• In via istruttoria, si chiede ammettersi la prova testimoniale articolata».
5. In data 10 febbraio 2026 depositava una memoria il comune di xx, con la quale si replicava agli appelli proposti.
Innanzitutto, si riteneva infondato il primo motivo proposto dal xx perché non sarebbe valida l’elezione di domicilio contenuta nelle deduzioni.
Non potrebbe infatti considerarsi valida ed efficace la procura rilasciata in calce alle stesse deduzioni, non riportando alcun dato identificativo di colui che l’aveva rilasciata, né anagrafico né di residenza.
Avrebbe l’apparenza di un modulo precompilato con aggiunti a penna il nome del delegante, l’indicazione dell’ufficio giudiziario e la data del rilascio.
Contenutisticamente sembra riferita ad un giudizio innanzi al tribunale civile
(il cui riferimento testuale è cancellato).
Pertanto, non sarebbe stata idonea a conferire i poteri di rappresentanza e patrocinio in giudizio e, quindi, la Procura e il giudice, avrebbero considerato carente l’elezione di domicilio.
Sul motivo relativo alla prescrizione, il comune formulava argomentazioni tese pag. 14 a sostenere che la stessa non potrebbe ritenersi decorsa, dovendo considerarsi nel danno erariale indiretto come dies a quo del suo decorso la data dell’avvenuto pagamento in favore della dipendente terza danneggiata, ovvero giugno 2017.
Sui restanti motivi di impugnazione affermava che nessuno dei tre appelli potrebbe scalfire la correttezza della ricostruzione e della motivazione della sentenza di primo grado.
6. In data 10 febbraio 2026 depositava le proprie conclusioni la Procura generale.
Innanzitutto, sul primo motivo proposto dal xx erano formulate argomentazioni, richiamando la giurisprudenza penale, secondo le quali l’appellante avrebbe avuto comunque conoscenza dell’atto di citazione a seguito della notifica presso la propria residenza.
Nella specie, l’irregolarità della notificazione della citazione in giudizio – nel senso della destinazione dell’atto alla residenza del convenuto anziché al domicilio eletto presso il difensore – non avrebbe impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto.
Sarebbe tutto sanato, considerato sia il buon fine della notificazione sia la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, oltre a non aver fornito prova dell’asserita mancata conoscenza della citazione in giudizio, aveva ricevuto con la stessa modalità l’invito a dedurre.
Nel primo caso il xx aveva tenuto una condotta attiva, trasmettendo le proprie deduzioni, nel secondo caso aveva scelto di non costituirsi in giudizio.
Sui motivi relativi alla prescrizione, l’ufficio requirente ribadiva che il decorso della stessa avrebbe inizio con l’esborso monetario.
pag. 15 Sulla violazione del diritto di difesa e sulla sussistenza della colpa grave, contestate dal xx, la Procura affermava che in sede civile il difetto di legittimazione di quest’ultimo era stato dichiarato in ragione della natura contrattuale della domanda risarcitoria rivolta verso il comune, quale amministrazione datrice di lavoro.
Poi in questa sede deve essere invece ricondotta la responsabilità alla condotta di coloro che avevano operato per l’amministrazione.
Nel caso specifico gli episodi di mobbing erano stati riconosciuti nell’ambito di un doppio grado di giudizio, in seno al quale erano state acquisite testimonianze oltre al parere tecnico di un CTU.
D’altra parte, il xx non avrebbe smentito la circostanza di aver avuto “reazioni di insofferenza” a seguito di atteggiamenti provocatori da parte della dipendente, ammettendo, anzi, che tra loro “vi era un’evidente reciproca conflittualità”.
Sull’asserita omessa corrispondenza tra atto di citazione ed invito a dedurre, censura proposta dagli appellanti xx e xx, sarebbero reiterate argomentazioni prospettate in primo grado e superate con motivazione esaustiva dalla sentenza impugnata.
7. Per resistere all’impugnazione proposta dal xx si costituiva in giudizio la dott.ssa xx.
Innanzitutto, la stessa affermava che l’appello del xx dovrebbe essere dichiarato inammissibile per quanto attiene alla posizione della medesima dott.ssa xx.
L'appellante, condannato in primo grado, avrebbe un evidente e legittimo interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui lo dichiara responsabile e pag. 16 lo condanna al risarcimento del danno.
Tuttavia, difetterebbe di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante a contestare la statuizione assolutoria resa dal giudice di prime in favore della dott.ssa xx.
L'unico soggetto processuale legittimato a impugnare il capo della sentenza che aveva prosciolto la dott.ssa xx sarebbe stata la Procura attrice, che non avendo proposto gravame sul punto, avrebbe determinato il passaggio in giudicato interno della pronuncia.
Peraltro, l'interesse ad agire e a impugnare, quale condizione dell'azione, deve essere concreto e attuale.
Nel caso di specie, l'eventuale riforma della statuizione assolutoria nei confronti della dott.ssa xx non arrecherebbe alcun vantaggio giuridico al sig.
xx, la cui posizione di responsabilità era stata valutata autonomamente. La sua impugnazione sarebbe volta a ottenere la propria assoluzione, non a ottenere la condanna di un co-convenuta assolta.
Pertanto, l'appello notificato alla dott.ssa xx sarebbe, nei suoi confronti, tamquam non esset, e dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione ad impugnare, ai sensi degli artt. 190 e ss. del Codice della Giustizia Contabile.
In ogni caso l’appello proposto sarebbe infondato, in quanto la sentenza di primo grado avrebbe correttamente valutato l'assoluta inidoneità della condotta contestata a produrre un qualsivoglia effetto lesivo, escludendo in radice il nesso di causalità tra il comportamento della dott.ssa xx e il danno erariale oggetto di causa.
In ogni caso, in via subordinata, si riproponeva in questa sede l’eccezione di pag. 17 prescrizione dell’azione erariale.
8. All’udienza del 4 marzo 2026, a fronte dei rilievi sulle mancate reciproche notifiche degli appelli tra le parti convenute in primo grado, queste, tutte presenti in udienza. accettavano reciprocamente il contraddittorio fra di loro.
L’avv. Ceracchi sia per l’appellante principale xx sia per l’appellante incidentale xx si riportava ai propri atti per i primi motivi d’appello formulati.
Per il primo, appellante principale xx sulla condotta ribadiva che si sarebbe trattato di riferire ad una riunione dati resi noti dalla dipendente con l’invio del fax all’amministrazione.
Mentre per il secondo, appellante incidentale xx, chiariva che era stata contestata nei suoi confronti una condotta omissiva, ma lo stesso aveva tenuto una riunione con i sindacati senza che questi chiedessero l’adozione di alcun provvedimento al riguardo. Ed inoltre la Procura avrebbe dovuto specificare in quale comportamento omissivo sarebbe incorso lo stesso.
L’avv. IA, per l’appellante xx, replicava alla memoria del comune di xx affermando che la procura rilasciata da questi al difensore in calce alle deduzioni sarebbe valida ed efficace in quanto richiamata nell’epigrafe delle deduzioni e apposta su foglio unito alle stesse, pertanto garantendo la sua riferibilità all’appellante e al giudizio.
Mentre, in replica alle argomentazioni della Procura, affermava che la nullità della notifica dell’atto di citazione sarebbe sanata solo dalla costituzione in giudizio o da un’eventuale notifica a mani proprie. Pertanto, chiedeva il rinvio del giudizio al primo giudice. Ribadiva inoltre le osservazioni svolte nel proprio atto su prescrizione e sul merito della condotta tenuta.
Ed infine il difensore del xx chiariva, rispetto alla memoria della xx, che pag. 18 nessuna conclusione era stata formulata nei confronti di quest’ultima, alla quale l’appello era stato notificato ai soli fini dell’integrità del contraddittorio.
L’avv. Funari, per il comune di xx, si riportava alle argomentazioni formulate nel proprio atto e così anche l’avv. Botzios per la xx.
La Procura generale ribadiva, rispetto a quanto dedotto dal xx, che non vi sarebbe evidenza del fatto che le notifiche dell’atto di citazione non sarebbero andate a buon fine, fatte peraltro con la stessa modalità di quella dell’invito a dedurre.
In particolare, poi sulla prescrizione ribadiva che trattandosi di danno indiretto non potrebbe essere considerata decorsa al momento della notifica dell’invito a dedurre.
L’avv. IA da ultimo replicava alla Procura affermando che al momento della notifica dell’invito a dedurre non c’era l’elezione di domicilio da parte del xx.
Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Innanzitutto occorre riunire, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c. tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza in unico processo.
Ciò precisato, una volta riuniti gli odierni appelli occorre rilevare che gli stessi sortiranno diverso esito, alla luce del primo motivo d’appello proposto dall’appellante incidentale xx, che seguendo l’ordine logico delle questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c,g,c., viene esaminato in via pregiudiziale rispetto alle questioni poste con gli altri motivi d’appello dallo stesso e con gli altri appelli proposti.
pag. 19 2. Premesso quanto sopra, innanzitutto deve essere rigettata con riguardo all’appello proposto dal sig. xx la richiesta della xx di dichiarazione di inammissibilità dello stesso per quanto attiene alla propria posizione. Infatti, nell’appello proposto dal xx non risulta formulato alcun motivo avente ad oggetto la parte di sentenza che decideva sulla domanda proposta nei confronti della xx, rigettandola.
Allo stato, peraltro, in assenza di relativa impugnazione, su detta parte di sentenza vi è stato il passaggio in giudicato della sentenza.
Come dichiarato anche dal difensore del xx in udienza l’appello era meramente notificato alla xx, parte del giudizio di primo grado, ai fini dell’integrità del contraddittorio.
Chiarito ciò, con il primo motivo d’appello l’appellante incidentale xx lamentava una violazione degli artt. 88, comma 5, 93, comma 1, e 86, comma 5, c.g.c., per aver con la sentenza impugnata dichiarato la contumacia dello stesso nel processo di primo grado.
Infatti, sia l’atto di citazione e sia l’atto integrativo di quest’ultimo sarebbero stati notificati nei suoi confronti presso il luogo di residenza e non nel domicilio eletto presso il difensore nelle deduzioni trasmesse alla Procura in seguito alla notifica dell’invito a dedurre.
Orbene, l’art. 88, comma 5, c.g.c. prevede che «Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, è notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica».
Tale norma stabilisce un ordine nella notificazione degli atti al convenuto, di pag. 20 tal ché la notifica nel domicilio eletto è prioritaria e anche necessaria.
La medesima norma, infatti, prescrive la possibilità di notifica nella residenza anagrafica solo in assenza dell’elezione di domicilio. E la stessa appare chiara in detta prescrizione.
Né può farsi ricorso, in tema di sanatoria della nullità, a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in tema di notifiche nell’ambito penale, come richiamato dalla Procura generale nelle sue conclusioni, considerato che il codice di giustizia contabile per le notifiche rinvia alle previsioni del codice di procedura civile e alle leggi sulla notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile
(art. 42 c.g.c.).
Invero, la giurisprudenza contabile ha ritenuto sanata la nullità della notificazione presso il luogo di residenza anagrafica, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore in sede preprocessuale, nell’ipotesi di costituzione del convenuto in giudizio (sez. I Appello, n. 473/2023).
Invece, nel caso di specie, risulta agli atti del giudizio che nelle deduzioni depositate in data 23 aprile 2021 dal xx è contenuta la procura in favore dell’avv. Domenico IA con elezione di domicilio presso il suo studio ai fini del presente giudizio.
E al riguardo non sono fondate le osservazioni formulate dal comune di xx, trattandosi di procura che segue le deduzioni in foglio congiunto ad esse e nel quale è specificato, seppur a penna, il nome dell’appellante e la procedura innanzi alla Corte dei conti.
La riferibilità al giudizio è così assicurata, oltre al fatto che vi è richiamo nell’epigrafe delle stesse deduzioni alla nomina del difensore rilasciata in calce.
Pertanto, verificato che l’atto di citazione e quello integrativo dello stesso sono pag. 21 stati notificati presso il luogo di residenza del xx e constatata la sua mancata costituzione in giudizio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica e ordinare la rinnovazione della stessa.
Conseguentemente, non risulta corretta la dichiarazione di contumacia dell’appellante xx avvenuta in primo grado e deve essere accolto il primo motivo d’appello formulato.
Rimangono ovviamente assorbiti tutti gli altri profili sollevati dal xx con l’atto d’appello.
Occorre infine precisare che la posizione dei tre appellanti e, quindi, le condanne degli stessi sono oggetto di cause scindibili perché la loro responsabilità è stata determinata per condotte diverse, a titolo di colpa grave e senza vincolo di solidarietà.
Conseguentemente, viene separata la causa avente ad oggetto la domanda proposta dalla procura nei confronti del xx e per essa, ai sensi dell’art. 199 c.g.c. vengono rimessi gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
3. Passando all’esame degli altri appelli, con il primo motivo sia l’appellante principale xx che l’appellante incidentale xx censuravano la sentenza per violazione dell’art. 87 c.g.c. avendo il giudice di primo grado ritenuto che il requirente non sarebbe tenuto alla analitica contestazione delle eccezioni e che l’invito a dedurre non dovrebbe corrispondere esattamente al contenuto della citazione. E ciò in quanto il P.M. aveva fatto rinvio agli atti dei processi civili.
Il motivo è infondato. Nel caso di specie, con ordinanza era stata affermata la nullità del primo atto di citazione ai sensi dell’art. 86, comma 2 lett. e), c.g.c.
ed ordinata la sua rinnovazione a cura della Procura regionale. Questa pag. 22 provvedeva con atto integrativo.
Orbene, l’art. 86, comma 6 e 7, c.g.c. stabilisce che «6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.»
Nel caso di specie, le parti erano costituite e conseguentemente, rilevato il vizio che importava la nullità, era ordinato di integrare l’atto di citazione quanto gli elementi carenti. Da qui ne discende l’infondatezza delle censure degli appellanti.
Innanzitutto, la norma prevede la rinnovazione o l’integrazione dell’atto di citazione e, quindi, presuppone che rimanga fermo l’invito a dedurre notificato ai convenuti. In secondo luogo, provvedendo all’integrazione dell’atto di citazione, erano esplicitati i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda, non dovendo esservi una corrispondenza pari ad una coincidenza di esposizione tra invito a dedurre e atto di citazione.
Chiarisce la giurisprudenza che «La norma di cui all’art. 87 ha peraltro codificato un’ipotesi di nullità, già elaborata dalla giurisprudenza contabile precedentemente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, relativa all’ipotesi di difformità tra i fatti esplicitati nell’invito a dedurre e i fatti dedotti nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 86, c. 2 lett. e), del medesimo codice.
Si tratta di una disposizione coerente con le finalità proprie dell’invito a pag. 23 dedurre, atto avente natura preprocessuale che si colloca al termine della fase di indagini della Procura e che riveste funzione composita di integrazione istruttoria e di garanzia dell’invitato (SSRR in sede giurisdizionale, sentenza n. 6/2003/QM).
Occorre altresì rilevare come la norma di cui all’art. 87 c.g.c., nel comminare la nullità per mancata corrispondenza tra il contenuto dell’atto di citazione ex art. 86, c. 2 lett. e) e quello dell’invito a dedurre, circoscrive detto rapporto, per un verso, avendo riguardo ai soli “elementi essenziali” del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, nonché, per altro verso, considerando la necessità di tenere conto degli “ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.
Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza contabile, non occorre che vi sia totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (I Sez. App., sent. n.
88/2023), purché in entrambi gli atti si rinvenga l'individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l'erario e la richiesta di risarcimento del danno causato (I Sez. App., sent. n. 2/2020).
Tanto in sostanziale continuità con la giurisprudenza della Corte dei conti precedente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, secondo cui
(sentenza n. 7/1998/Q.M.) “solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi, può affermarsi la violazione dell’obbligo dell’invito”» (sez. I Appello n. 83/2925).
4. Altrettanto infondato risulta il motivo proposto, sempre da entrambi gli appellanti, con riferimento al rigetto dell’eccezione di prescrizione.
pag. 24 Questi ultimi ritenevano non corretta la decisione di primo grado che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui la lesione patrimoniale è diventata attuale e concreta per il comune di xx.
I motivi sono infondati.
Il collegio condivide la decisione del giudice di primo grado e ciò anche alla luce dell’intervenuta legge n. 1/2026 che ha modificato l’art. 1, comma 2, legge 20/1994.
La nuova norma applicabile anche ai processi in corso prevede che «Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta».
Il fatto dannoso per l’amministrazione, infatti, in caso di danno indiretto come l’odierna fattispecie, resta il materiale depauperamento patrimoniale che subisce quando sono emessi i titoli di pagamento verso il soggetto terzo da risarcire. Resta ferma quindi tutta la giurisprudenza che ha chiarito come prima del pagamento in favore del terzo non c’è un depauperamento dell’erario e quindi non c’è nessun danno per l’amministrazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza «Purtuttavia, le norme prima richiamate, nel tempo, hanno fatto registrare, nei casi di danno indiretto, soluzioni oscillanti: una prima, favorevole ad ancorare l’esordio della prescrizione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’amministrazione (in specie la sentenza definitiva di condanna al pag. 25 risarcimento del danno n. 1109, è stata depositata il 30 maggio 2012, impugnata presso la Corte d’appello di Lecce che, con ord. n. 281/2013, ha dichiarato inammissibili gli appelli e confermata dalla Corte di legittimità con ord. n. 2594/2016), poi confermata dalle SS.RR. con la nota sent. n. 3/2003/QM ed estesa, in seguito, anche alla semplice emissione della sentenza di condanna
(non generica), anche di tipo provvisionale, specialmente dopo che, a seguito della riforma del codice di rito civile, tutte le sentenze sono esecutive salvo eventuale sospensione da parte del giudice d’appello, decisione alla quale può attribuirsi la qualifica di presupposto processuale dell’azione contabile soltanto se e in quanto posta in esecuzione (Corte dei conti, Sez. II d’app. n.
30/2021); un’altra soluzione, orientata ad ancorare l’inizio del decorso del termine all’effettivo pagamento in favore del terzo danneggiato o comunque all’emissione del mandato di pagamento, momento in cui le somme vengono sottratte alla disponibilità giuridica della p.a.
Le Sezioni riunite, intervenendo sulla questione con la sent. 14/2011/QM, hanno selezionato interpretativamente uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalle norme disciplinanti il momento di decorrenza della prescrizione, offrendo perciò un’opzione ermeneutica rinveniente il proprio fondamento nella cornice della norma vigente nel momento del verificarsi del presupposto processuale dell’azione erariale (c.d. condizione dell’agire in risarcitoria per rivalsa).
Detto giudice ha statuito che “l’individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare (…)”, ma con riferimento alla “data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”, in cui sorge pag. 26 l’interesse ad agire dell’Amministrazione e del Procuratore contabile (SS.RR.
14/2011/QM, Sez. III d’app., 106/2016, 37/2021, Sez. I, 228/2021)» (Sez. III Appello, n. 312/2022)
Ed ancora «Secondo il dettato dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”.
Pertanto, ai fini della individuazione del dies a quo, oltre che il compimento della condotta illecita, deve anche essersi prodotto l’evento dannoso avente i caratteri della concretezza e della attualità e quindi essersi concretamente realizzata la diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato.
Nell’odierna fattispecie, si verte in tema erariale indiretto che consiste nelle somme che l'amministrazione è tenuta a versare, a seguito di un provvedimento giurisdizionale ovvero sulla scorta di un accordo transattivo, al terzo danneggiato da fatti e/o atti illeciti imputabili all'ente pubblico per dolo o colpa grave dei suoi agenti.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite, correttamente richiamato dal Giudice di primo grado, “il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato” dovendo
“essere mantenuti nettamente distinti il profilo del perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria” che avviene al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato e quello della concretezza ed attualità del danno integrato dalla “destinazione di risorse finanziare pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di pag. 27 ristoro privato connesso, quest’ultimo, ad un comportamento illecito della P.A.
medesima” (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 14/2011/QM).
La soluzione fornita dall’Organo di nomofilachia, lungi dal determinare un mero spostamento in avanti dell’esordio del termine prescrizionale, come lamentato dall’appellante, consente, invece, l’avvio dell’esercizio dell’azione di responsabilità solo in presenza dell’attualità e concretezza dell’obbligazione risarcitoria.
Tale conclusione appare al Collegio particolarmente idonea a tutelare proprio la posizione del soggetto presunto responsabile posto che, in seguito al deposito della sentenza del Giudice amministrativo e prima del pagamento del risarcimento da parte dell’ente, sussisteva solo una situazione di danno potenziale.
Qualora, infatti, dovesse, “ritenersi ammissibile un’azione di responsabilità nei confronti del presunto responsabile in assenza del materiale pagamento da parte della P.A. al terzo danneggiato”, si porrebbero “in essere i presupposti
(non solo teorici) di una situazione di oggettivo ingiustificato arricchimento dell’amministrazione ancorché il soggetto condannato abbia poi a disposizione idonei strumenti processuali per far valere innanzi al giudice civile tale situazione (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 14/2011/QM)»
(sez. I Appello n. 127/2024).
Chiarito quanto sopra, il pagamento in favore della dipendente danneggiata era disposto dal comune di xx con il provvedimento n. 28 del 9 giugno 2017, a cui seguiva nota agli appellanti prot. 7272 del 13.11.2020 (per loro stessa affermazione) con la quale erano messi in mora dal medesimo comune di xx, e la notifica dell’invito a dedurre era ricevuta a marzo e ad aprile 2021. Ne pag. 28 consegue che non può dunque ritenersi prescritta l’azione erariale.
5. Con riguardo poi al motivo formulato dal xx, secondo il quale la sentenza sarebbe errata per avergli attribuito la responsabilità per comportamenti omissivi, lo stesso afferma che non avrebbe in realtà compiuto comportamenti vessatori e mobbizzanti nei confronti della dipendente comunale risarcita, per configurare i quali sarebbe peraltro richiesta come necessaria la sussistenza di un intento persecutorio.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’appellante incidentale xx si fosse limitato a disporre una riunione con le rappresentanze sindacali, senza aver poi adottato alcun provvedimento diretto ad eliminare il clima di conflittualità. E però tale questione sarebbe non presunta né nell’invito a dedurre né nell’atto di citazione.
Ciò dedotto, occorre chiarire che nell’integrazione all’atto di citazione (pag. 8)
il pubblico ministero aveva contestato al xx una condotta omissiva.
In particolare: «Alla realizzazione del descritto fine persecutorio, qualificato con accertamento giudiziale definitivo come mobbing e fonte di conseguente danno patrimoniale per il Comune di xx, ha causalmente concorso la condotta omissiva del Sindaco xx, che, pur essendo a conoscenza di tutti gli episodi sopra riportati, come confermato dal teste xx, non si attivò al fine di vietarne la reiterazione e di consentire alla dipendente di continuare a svolgere, in un contesto sereno, le mansioni previste dal suo inquadramento contrattuale.
Eppure, proprio il Sindaco si sarebbe dovuto fare garante dell’obbligo di sicurezza nei confronti della dipendente, posto a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., del quale il mobbing, per giurisprudenza consolidata, rappresenta violazione (per tutte, Cass. civ. Sez. lavoro, ord. 28 ottobre 2021, pag. 29 n. 30583)».
Pertanto, in realtà la sentenza di primo grado aderisce alla contestazione della Procura, sulla base di quanto risultante dai processi civili, specificando poi in particolare che era stata disposta una riunione con le rappresentanze sindacali senza però assumere provvedimenti tesi a superare il clima di conflittualità.
In effetti, risulta dalla sentenza resa in sede civile in appello, n. xx dalla Corte d’Appello di Roma, che i vari episodi relativi alla condotta mobbizzante erano stati segnalati più volte al sindaco (come da deposizione teste xx) (pag. 4).
Per cui la questione della condotta omissiva era questione posta nell’atto di citazione.
Tuttavia, il xx lamenta di essere stato incolpato “di un comportamento omissivo generico nei confronti di tutti i servizi del comune”. E sul punto, in effetti, considerato che dalle sentenze civili risulta che il sindaco era a conoscenza degli episodi, la procura contabile, al fine di configurare una condotta omissiva causativa del danno alla dipendente, il cui risarcimento costituisce in questa sede danno erariale indiretto, avrebbe dovuto indicare, a fronte della condotta omissiva tenuta, quali sarebbero stati da parte del sindaco del comune di xx xx i comportamenti da tenere e gli atti da adottare, e ai quali è venuto meno e che se tenuti avrebbero evitato o limitato il danno prodotto.
Invece, nessun specifico comportamento viene individuato, né nulla viene specificato in tema di nesso causale, ovvero di apporto sufficientemente causale tra la condotta omissiva e il mobbing subito dalla dipendente.
Si rammenta, a tal riguardo, che quanto alla condotta omissiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha «evidenziato che, in base agli artt.
40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si pag. 30 sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (tra le molte, Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 576).
Per il caso in cui, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativastatistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (Cass. 27settembre 2018, n. 23197, Rv. 65060201)» (Cass.
19372/2021). Secondo la giurisprudenza contabile quindi «In definitiva, ai fini del riscontro del nesso di casualità nell’illecito omissivo di evento occorre formulare un giudizio ipotetico o prognostico, ovvero supporre mentalmente come realizzata l’azione doverosa (ovviamente per come identificata nel libello accusatorio) e verificare se, in presenza di essa, l’evento lesivo si sarebbe o pag. 31 meno realizzato, ricorrendo a leggi di copertura scientifiche, anche di matrice probabilistica. Pertanto, l’omissione contestata potrà dirsi causa dell’evento dannoso soltanto allorquando non possa esser mentalmente sostituita dall’azione doverosa, senza che l’evento stesso venga meno, secondo le c.d.
leggi scientifiche di copertura» (Sez. I Appello, n. 169/2024).
Del resto viene poi ulteriormente chiarito che: «con specifico riferimento alle omissioni, infine, merita sottolineare che la mancata effettuazione di una certa condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento esiziale, solo quando si tratti di un comportamento imposto da una norma o da una prescrizione specifica con valore cogente, ovvero in relazione al configurarsi nella posizione del soggetto cui si addebita l’omissione di una funzione di garanzia, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’avvenimento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento in ragione dell’esigenza di impedire quell’evento determinato; in quest’ultima ipotesi la condotta integra l’omissione cosiddetta generica, mentre in quella precedente si staglia la tipologia di omissione definita specifica. Il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale, di conseguenza, non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula necessariamente la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere il comportamento omesso in capo al soggetto.
L’individuazione di tale obbligo si connota, quindi, come preliminare per l’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non viene identificato, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è poi pag. 32 possibile procedere alla disamina dell’omissione del comportamento sul versante del nesso causale.
Una volta individuati gli obblighi violati dalla condotta omissiva del soggetto, occorre proiettare, attraverso un giudizio di prognosi postuma inerente al cosiddetto enunciato controfattuale, il comportamento non tenuto dall’interessato sul versante del nesso causale, al fine di verificare se, laddove il contegno richiesto fosse stato adottato, l’evento di danno sarebbe stato ragionevolmente evitato, applicando la regola del più probabile che non tracciata dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 200 del 2009 e nr. 130 del 2011, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1605 del 2010, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 24 del 2012, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 72 del 2022)» (sez. Sardegna, n. 83/2025).
Orbene, in considerazione di tali principi la contestazione di una condotta omissiva presuppone che venga individuata la condotta doverosa che il singolo convenuto avrebbe dovuto tenere e, quanto meno, la prospettazione che adottando la condotta doverosa il danno si sarebbe evitato.
Pertanto, nel caso di specie si ritiene non provato l’apporto causale del sindaco xx rispetto al complessivo mobbing subito dalla dipendente.
6. Con riguardo al motivo di merito formulato dal xx, questo lamenta che il giudice di primo grado avrebbe rilevato la sussistenza di un rapporto di servizio ritenendolo responsabile per violazione delle elementari regole deontologiche e del diritto alla riservatezza della danneggiata.
In particolare, il suddetto giudice avrebbe introdotto un nuovo elemento di condanna per violazione della privacy. Rispetto a ciò non ci sarebbe stata pag. 33 alcuna istruttoria al fine di dimostrare la violazione della riservatezza della dipendente ai sensi del d.lgs.196/2003.
Orbene, dalla lettura dell’integrazione dell’atto di citazione si legge (pag. 9):
«Con riferimento, invece, alla posizione del xx, Consigliere comunale dell’ente locale, risulta dalle testimonianze di xx e xx che il medesimo, nel corso di una riunione, abbia rivelato i dettagli della cura alla quale era sottoposta la Gaviglia, rendendo così pubblico il contenuto dei certificati medici inviati dalla medesima nel corso di un periodo di malattia, in netto contrasto con gli obblighi di tutela dei dati personali.
Tale atteggiamento provocatorio e lesivo, che lascerebbe comunque presumere, per le modalità nelle quali si era manifestato, l’esistenza di un diffuso habitus denigratorio da parte del Consigliere comunale ai danni della dipendente, è sufficiente a integrare una forma di mobbing, sia pur attenuato, ma comunque incidente sulle condizioni di lavoro del dipendente, il cd.
straining, al quale ugualmente consegue, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 c.c. a tutela di beni essenziali e primari, di rango costituzionale, quali il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 397; Cass., Sez. Lav., 10.7.2018, n. 18164; Corte conti, Sez. Piemonte, 5 marzo 2019, n. 25).»
Risulta quindi contestata la mancata tutela dei dati personali, ovvero della privacy, ed inserito ciò nell’ambito di un diffuso habitus denigratorio e, quindi, nell’ambito del mobbing subito dalla dipendente.
Pertanto, non può considerarsi nuovo l’elemento indicato dalla sentenza di primo grado in ordine all’episodio attribuito all’appellante.
pag. 34 Ciò posto, nella sentenza n xx del Tribunale di Latina, si accerta che vi sono state dichiarazioni denigratorie pronunciate davanti agli altri dipendenti dal xx
(pag. 5). Così come nella sentenza n. xx della Corte d’Appello di Roma si legge che i testi xx e xx avevano dichiarato che in occasione di una riunione il xx, violando la privacy della dipendente, aveva riferito la cura e i farmaci che questa assumeva, riportati sui certificati medici dalla stessa dipendente inviati durante i periodi di malattia.
L’appellante principale xx lamenta con l’appello che gli sia stata imputata una violazione delle norme sulla privacy e che essa sia da provare. In realtà, in sede contabile la contestazione attiene sia alla violazione della privacy, sia al fatto che detta violazione integra un comportamento ascrivibile al mobbing subito dalla dipendente.
Del resto, riferire durante una riunione la cura e i farmaci assunti dalla dipendente non sembra sia necessario al fine di informare l’assemblea dell’assenza della stessa. Né può costituire una giustificazione il fatto che i certificati medici erano stati inviati al numero di fax del comune e, quindi, da tutti visionabili. L’invio dei certificati durante il periodo di malattia, attraverso il mezzo del fax, non implica che non vi debba essere la tutela dei dati dei dipendenti che sono tenuti ad inviare alla propria amministrazione i certificati attestanti la malattia.
Ciò posto, tuttavia, anche qualora si volesse ritenere accertata la violazione della privacy della dipendente, tutelata da norme di legge, come da sentenze rese in sede civile, il risarcimento del danno in sede civile non ha avuto riguardo alla violazione delle norme poste a tutela della privacy e, conseguentemente, anche in questa sede il danno erariale non deriva dal pag. 35 risarcimento dovuto per violazione di norme sulla privacy. Detta violazione viene in rilievo non in sé, ma in quanto episodio o elemento del complessivo mobbing perpetrato dall’amministrazione con più condotte e con il demansionamento nei confronti della dipendente.
E, in tale ottica, in quanto singolo episodio ascrivibile al xx, non può ritenersi cha abbia avuto una rilevante efficacia lesiva nei confronti della dipendente.
In altri termini, l’unico episodio posto in essere dal xx non può determinare in capo a quest’ultimo un apporto sufficientemente causale dello stesso al mobbing e al suo risarcimento.
Pertanto, deve accogliersi l’appello proposto, in via assorbente, rispetto agli atri profili sollevati.
7. In conclusione, in accoglimento del primo motivo d’appello proposto dal xx, in relazione alla causa avente ad oggetto la domanda di condanna formulata nei suoi confronti, separata dalle altre, vengono rimessi gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
Con riguardo agli altri appelli proposti da xx e xx, questi sono accolti per le ragioni sopra illustrate.
Nei loro confronti sono liquidate le spese, poste a carico del comune di xx, ai sensi del DM 55/2014 ss.mm. Per il primo grado sono liquidate somme, parametrate al valore della causa e ridotte del 50% ai sensi dell’art. 4 del DM richiamato, per ciascuno pari ad € 2.657,00, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge. Per il grado d’appello, sono poi liquidate spese in favore del xx pari ad € 568,00 ed al xx € 1.520,50, tenendo conto del valore e nel secondo caso della riduzione del 50 % ai sensi dell’art. 4 del DM richiamato, oltre il pag. 36 15% per spese generali ed oneri di legge.
Invece, sono compensate le spese nei confronti dell’appellata xx, in considerazione della memoria predisposta per resistere all’appello del xx, la cui richiesta è stata rigettata con definizione di questione pregiudiziale.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando così decide:
- in accoglimento del primo motivo d’appello proposto dal sig. xx, in relazione alla causa avente ad oggetto la domanda di condanna formulata nei suoi confronti, separata dalle altre, vengono rimessi gli atti al primo giudice, Sezione territoriale della Corte dei conti per il Lazio, per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello;
- accoglie gli appelli proposti dai sigg. xx e xx;
- liquida in favore dei sigg. xx e xx, ponendole a carico del comune di xx, le spese nella misura di € 2.657,00, per ciascuno per il primo grado e nella misura di € 568,00 per xx ed € 1.520,50 per xx per il grado d’appello, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge;
- compensa le spese per la sig.ra xx.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 4 marzo 2026.
L'Estensore Il Presidente
CA OR AM MA
(firma digitale) (firma digitale)
DECRETO
pag. 37 Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs. 196/2003, dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
AM MA
“F.to digitalmente”
Depositata in Segreteria il 16/03/2026 Il Dirigente
“F.to digitalmente”
In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.
Roma, lì 16/03/2026 Il Dirigente
“F.to digitalmente”