TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. N. R.G. 6246/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura
Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 6246/2019 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
(C.F.: ), società tornata in bonis a Parte_1 P.IVA_1 seguito della chiusura della procedura fallimentare n. 2/2017 del Tribunale di Torre
Annunziata in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Zicchiero (C.F.:
[...]
– P.E.C.: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Epomeo II Traversa
n. 19
Attrice
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 2 giugno 1953, residente in [...]di Stabia (NA) alla via Salvatore Di
IA n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._3
AN (NA) alla via Vittorio Veneto n. 261
NONCHÉ
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4 di Stabia (NA) il 13 dicembre 1968, residente in [...]di Stabia (NA) alla
Via Salvatore Di IA n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Dello Iacono
1 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 sito in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35
Convenuti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela Parte_3 conveniva in giudizio e , chiedendo di
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, l'inefficacia e l'inopponibilità alla Curatela del fallimento dell'atto di Parte_1 permuta del 12 ottobre 2016, giusto atto per notar (rep. n. 3878, Persona_1 racc. n. 2464), avente ad oggetto il trasferimento, a titolo di permuta, da parte di in favore di , della quota di ½ della piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà dell'immobile (appartamento per civile abitazione) sito in Castellammare di Stabia, alla Via Salvatore Di IA n. 6 (già Via Regina Margherita) e ubicato al 23 piano quinto della scala A - numero di interno 20, della consistenza catastale di 8 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 9, p.lla 555, sub. 33, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 6, consistenza vani
8, r.c. € 1.177,52, Via Regina Margherita, n. 6, piano 5, int. 20, scala A. In caso di sopravvenuta cessione del predetto compendio immobiliare, l'odierna opponente chiedeva di condannare, eventualmente anche a titolo risarcitorio ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, al pagamento in favore Controparte_2 della curatela del fallimento in persona dei curatori Parte_1 fallimentari, del valore dello stesso, da quantificarsi quanto meno in euro
281.600,00 ovvero in quel diverso e maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, se del caso, a mezzo CTU, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il valore dei diritti ceduti in permuta dalla Sig.ra
[...]
(quota di ½ del diritto di abitazione) sarebbe stato pari ad euro CP_2
137.500,00, mentre il valore dei diritti ceduti in permuta dal Sig. Controparte_1
(quota di ½ del diritto di piena proprietà) sarebbe stato pari ad euro 112.500.00, per cui il corrispondeva un conguaglio in favore di per CP_1 Controparte_2 euro 25.000,00, mediante assegno circolare.
A sostegno della spiegata domanda parte opponente deduceva, in sintesi, che:
- socio per una quota pari al 15% del capitale sociale della Controparte_1 fallita aveva compiuto, unitamente agli ex Parte_1
2 amministratori e sindaci, condotte di mala gestio in danno della società, per le quali le socie Anna e sporgevano denuncia cui seguiva Parte_4 un procedimento penale e l'avviso ex articolo 415 bis del Codice di procedura Civile con il quale si contestava, altresì al convenuto, la commissione dei reati di cui agli articoli 416, 646, 624, 61 n.
7-11 del
Codice Penale nonché degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
- per le medesime condotte, la società in bonis, in data 7 marzo 2016, promuoveva innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci, introduttiva del giudizio rubricato al numero 7852/2016, nell'ambito del quale il veniva chiamato in causa dai convenuti, quale corresponsabile in CP_1 solido ed il 30 novembre 2016, autonoma azione di risarcitoria e/o di restitutoria nei confronti del socio (introduttiva del giudizio CP_1 avente numero di Registro Generale 36914/16);
- in pendenza di tali giudizi, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il fallimento della società e la Curatela veniva autorizzata alla relativa prosecuzione;
- la Curatela appurava che negli anni 2016 e 2017, il aveva posto CP_1 in essere vari atti, tra cui quello in tale sede impugnato, mediante i quali aveva dismesso parte del proprio patrimonio, residuando, in sua titolarità solo quote di immobili del valore di circa euro 250.000.
L'originaria attrice assumeva la sussistenza dei presupposti della promossa azione ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, ossia:
- la ragione di credito, sebbene eventuale e sub iudice, derivante dall'azione di responsabilità intentata dalla società per ottenere il ristoro dei danni quantificati in euro 1.150.000,00 e/o la ripetizione degli importi indebitamente versati dalla società al per euro 658.000,00; CP_1
- l'anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto impugnato, avendo il convenuto posto in essere le condotte di mala gestio nel corso degli anni
2007-2008, mentre l'atto era stato concluso nel 2016;
- l'eventus damni avendo l'atto determinato una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del proprio credito ed apportato variazioni quantificative e qualitative peggiorative al patrimonio del debitore e determinato il pericolo di una possibile infruttuosità dell'azione esecutiva;
3 - la consapevolezza, in capo al debitore, del credito risarcitorio e del pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori con il compimento dell'atto.
In base a tali presupposti la Curatela chiedeva la revoca dell'atto ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1 eccependo l'incompetenza di questo Tribunale trattandosi di domanda afferente, sia pure incidentalmente, ai sottesi rapporti societari e, in quanto tale, rientrante nella competenza funzionale e per materia del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia d'impresa, nonché chiedendo:
- in via gradata e sempre pregiudiziale ed in rito, di sospendere il presente procedimento ai sensi dell'articolo 295 del Codice di Procedura Civile in attesa della definizione del procedimento avente numero di Registro
Generale 36914/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in
Materia d'Impresa;
- in via ulteriormente gradata e sempre pregiudiziale ed in rito, di disporre la riunione del presente procedimento al giudizio avente numero di Registro
6243/2019 anch'esso pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
- in via gradata e nel merito, di dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni esposte nella stessa comparsa di costituzione;
- in via ulteriormente gradata e nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
- Con condanna delle parti soccombenti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario di spese, IVA e CPA.
In giudizio si costituiva, altresì, contestando gli assunti avversi Controparte_2
e, nel merito, l'ammissibilità o, in via gradata, la fondatezza della domanda, concludendo per il rigetto dell'azione revocatoria.
La causa veniva assegnata alla scrivente e subiva diversi rinvii a causa della assenza per maternità, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 del Codice di
Procedura Civile dal magistrato in sostituzione, il procedimento veniva riassegnato alla scrivente, intanto rientrata in servizio con ordinanza del 28.08.2023 e trattata all'udienza del 07.11.2023
In accoglimento della richiesta formulata dalla curatela veniva poi nominato un consulente, con l'incarico di:
4 “1) procedere alla stima del valore, sia alla data del 12 ottobre 2016 (data dell'atto pubblico di permuta) che all'attualità, degli immobili e dei diritti oggetto di causa, precisamente della quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in
Castellammare di Stabia, alla Via Salvatore Di IA, n. 6 (già Via Regina
Margherita), appartamento per civile abitazione ubicato al piano quinto della scala
A, contraddistinto dal numero di interno 20, della consistenza catastale di 8 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio
9, p.lla 555, sub. 33, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 6, consistenza vani 8, r.c. €
1.177,52, Via Regina Margherita, n. 6, piano 5, int. 20, scala A;
2) procedere alla stima del valore, sia alla data del 12 ottobre 2016 che all'attualità, degli immobili e dei diritti che residuano nel patrimonio di CP_1
come individuati in citazione, e precisamente:
[...]
- nuda proprietà abitazione sita in Pimonte: Fg. 2, p.lla 1792, sub 4, cat. A/2, consistenza 5,5 vani, Vicolo Rivozza, n. 10;
- ½ nuda proprietà abitazione sita in Castellammare di Stabia: Fg. 9, p.lla 555, sub
26, cat. A/2, consistenza 6,5 vani, Via S. Di IA, n. 6;
- 1/3 piena proprietà deposito sito in AN: Fg. 13, p.lla 1062, sub 102, cat.
C/2, consistenza 261 mq.”
Espletata ed integrata la consulenza tecnica a seguito dei rilievi mossi dalle parti, la causa veniva rinviata per chiarimenti al CTU, che questi depositava.
All'udienza del 19 dicembre 2024 si accoglieva la richiesta istruttoria per l'interrogatorio dei convenuti, svoltosi all'udienza dell'8 aprile 2025.
In data 24 aprile 2025 il difensore di depositava decreto di Controparte_1 chiusura del fallimento.
All'udienza tenutasi in data 20 maggio 2025 il Giudice disponeva rinvio all'udienza del 10 settembre 2025 da tenersi con modalità scritta, in pendenza del termine per la definitività del decreto di chiusura della procedura fallimentare.
In data 23 luglio 2025 la società in bonis si costituiva, riportandosi agli atti già prodotti in giudizio e concludendo per il loro accoglimento.
I convenuti e hanno eccepito l'intervenuta estinzione del giudizio CP_1 CP_2 assumendo che la chiusura del fallimento così come la sua apertura determina ipso iure l'interruzione dei giudizi in corso con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione dalla data della chiusura e non già dalla dichiarazione della parte interessata, chiedendo termine per controdedurre.
5 In considerazione delle richieste formulate dalla società tornata in bonis e del convenuto la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 del Codice di Procedura Civile in misura ridotta (30+20) attesa la sopravvenuta eccezione di estinzione del giudizio ed al fine di consentire alle parti di dedurre in merito.
Tanto premesso, rileva il giudicante, occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di intervenuta estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge.
Sul punto la società tornata in bonis ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione in quanto la società non aveva conoscenza delle liti pendenti e, peraltro, in virtù del principio consolidato secondo cui “l'evento interruttivo del processo, quale la dichiarazione di fallimento o la sua chiusura, non produce effetti ipso iure sull'andamento del giudizio, ma necessita di una formale dichiarazione in udienza da parte del procuratore della parte colpita dall'evento o della sua notificazione alle altre parti” e solo a partire da tale dichiarazione o notificazione si verifica l'interruzione del processo e decorrono i termini per la sua eventuale riassunzione, mentre, un'assenza di tale adempimento, il processo prosegue validamente tra le parti originarie, e il difensore della parte colpita dall'evento conserva la sua legitimatio ad processum, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti sono pienamente validi ed efficaci, senza che l'evento interruttivo si verifichi.
Per cui, in mancanza di valida interruzione del processo, non è mai iniziato a decorrere alcun termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 305 del Codice di
Procedura Civile, con conseguente tempestività della costituzione in giudizio della tornata in bonis. Parte_1
A fronte di tale difesa il convenuto ha controdedotto che:
- il decreto di chiusura del fallimento rubricato al numero 2/2017 ai sensi degli articoli 118 e 119 della Legge Fallimentare, reso in data 10 aprile
2025, era fin dall'inizio conosciuto dalla società Parte_1 tornata in bonis, essendo stato comunicato ai creditori e legalmente conosciuto da tutte le parti, a seguito della sua iscrizione al Registro delle
Imprese, avvenuta in data 18 aprile 2025 (si veda visura CCIAA società
depositata al numero 56 della produzione di parte); Parte_1
- al caso in esame va applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di apertura di procedura concorsuale o di sua chiusura, l'interruzione del processo è automatica e il termine per la
6 relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' articolo 305 del Codice di Procedura Civile, decorre dal momento in cui la dichiarazione sia portata a conoscenza della parte (si vedano
Cassazione civile, Sez. III, 28/12/2024, n. 34785; Cassazione civile, Sez. I,
08/07/2024, n. 18580; Cassazione civile, Sez. III, 05/01/2024, n. 322);
- il decreto di chiusura del fallimento del 10 aprile 2025 già disponeva espressamente l'interruzione di ogni giudizio pendente;
- l'interruzione operante ipso iure, per effetto del decreto di chiusura del fallimento, era stata già affermata dalla Corte d'Appello di Napoli, in altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale l'avv. avendovi interesse, CP_1 aveva depositato, pur in assenza di una formale dichiarazione d'interruzione, istanza di riassunzione nel termine di cui all'articolo 305 del
Codice di Procedura Civile;
- nel presente processo, a seguito del detto decreto, erano stati richiesti rinvii in attesa della sua definitività, ma non era stata proposta alcuna istanza di prosecuzione o riassunzione nel termine di cui all'articolo 305 del Codice di Procedura Civile, con conseguente decorso del termine di legge in data
10 luglio 2025, ovvero, al più tardi, in data 18 luglio 2025, per cui la costituzione della società tornata in bonis, avvenuta in data 21 luglio 2025, peraltro con una mera “comparsa di costituzione e risposta” senza richiesta di prosecuzione, dovrebbe considerarsi tardiva, con conseguente estinzione del giudizio per inutile decorso del termine ex articolo 305 del Codice di
Procedura Civile;
- neppure risponde che la società non era a conoscenza delle liti pendenti, essendo quest'ultima subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale del suo fallimento, di cui non poteva non conoscere le liti pendenti, evincibile, peraltro, dalle stesse allegazioni della società che ha ammesso tale conoscenza mediante l'espresso richiamo al decreto di chiusura.
Reputa il giudicante che l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio è fondata. Devono condividersi in diritto i principi già affermati con la sentenza di questo Tribunale n. 2493/2025 resa nell'analogo procedimento pendente tra le medesime parti ed iscritto all'R.G. 6246/2019. Ed invero, “ai sensi dell'articolo 43 della Legge Fallimentare l'apertura del fallimento determina ipso iure
7 l'interruzione dei giudizi in corso, sebbene per il decorso del termine della riassunzione occorra la conoscenza legale dell'evento interruttivo ossia acquisita non in via di mero fatto ma tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
Reputa il giudicante che la suddetta norma debba applicarsi anche, nell'inverso caso, in cui l'evento interruttivo del processo discenda dal venir meno della capacità processuale del curatore, conseguente alla revoca o alla chiusura del fallimento, stante l'identità di ratio, dovendo al riguardo richiamarsi il principio sancito dalla Suprema Corte ai sensi del quale “ l'articolo 43, comma 3, della
Legge Fallimentare, secondo cui l'apertura del fallimento determina ipso iure
l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento
l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'articolo 18, comma 15, della Legge
Fallimentare ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno”.
In ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che ai fini della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, deve aversi riguardo al momento in cui la parte interessata alla prosecuzione del processo abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, rappresentata, nella specie, dal decreto di chiusura del fallimento, che rappresenta, dunque, il dies
a quo da cui far decorrere il termine per la riassunzione.
Come statuito anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Napoli n.
1922/2021), in caso di chiusura della procedura fallimento, in base al combinato disposto degli articoli 119 e 17 della Legge Fallimentare, entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di chiusura del fallimento deve essere notificato, a cura della Cancelleria, al debitore e, ai fini dell'annotazione, deve essere trasmesso telematicamente presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha la propria sede”.
Ciò posto, nel caso in esame, è incontestato che il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la chiusura del fallimento della società in data Parte_1
8 10 aprile 2025, tant'è che la stessa Curatela attrice ha dichiarato tale evento, all'udienza del 20.05.2025 producendo, poi, copia del provvedimento, da cui è possibile evincere che, con tale decreto di chiusura, è stata autorizzata altresì la riconsegna dei residui attivi in favore dell'amministratore giudiziario nominato dal
Tribunale di Napoli Nord, sezione Imprese, e è stata disposta l'interruzione di ogni giudizio pendente, stante la distribuzione di tutto il ricavato con soddisfacimento integrale del ceto creditorio.
Come risulta dalla visura camerale prodotta dal convenuto tale decreto è CP_1 stato inserito nel registro delle imprese in data 16 aprile 2025.
Ne consegue che la società tornata in bonis, per effetto degli articoli 119 e 17 della
Legge Fallimentare, era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - fin da tale data del decreto di chiusura al registro imprese e del relativo contenuto, ossia della disposta interruzione di tutti i giudizi in corso.
Da quanto innanzi esposto deve rilevarsi che la comparsa di costituzione depositata in data 23 luglio 2025 dalla società in bonis, pur volendo considerarla quale istanza di riassunzione è tardiva siccome depositata oltre i termini di legge e, peraltro, neppure può ritenersi che la società tornata in bonis non abbia avuto notizia del presente giudizio tant'è che nella comparsa di costituzione del 23.07.2025 nulla ha dedotto sul punto ma anzi ha dimostrato la integrale conoscenza del procedimento come si evince dal tenore della stessa comparsa: Tanto premesso la Parte_1
come rappresentata e difesa, nel costituirsi, in-tende proseguire il giudizio già
[...] intrapreso dalla Curatela Fallimentare, facendo proprie tutte le domande, le istanze, le eccezioni e le difese già formulate, e richiamando integralmente il contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza per i seguenti in-tende proseguire il giudizio già intrapreso dalla Curatela Fallimentare, facendo proprie tutte le domande, le istanze, le eccezioni e le difese già formulate, e richiamando integralmente il contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza (pagina 2).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore delle parti convenute, da intendersi come parte unica, sebbene difesa da due diversi difensori, attesa la definizione in rito del giudizio e l'identità delle difese al riguardo svolte, in applicazione dei valori di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione fino ad
€. 260.000,00.
Le spese, anche di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Torre Annunziata, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in complessivi euro 7.617,00 oltre 15% su compensi per spese generali, più I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura
Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 6246/2019 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
(C.F.: ), società tornata in bonis a Parte_1 P.IVA_1 seguito della chiusura della procedura fallimentare n. 2/2017 del Tribunale di Torre
Annunziata in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Zicchiero (C.F.:
[...]
– P.E.C.: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Epomeo II Traversa
n. 19
Attrice
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 2 giugno 1953, residente in [...]di Stabia (NA) alla via Salvatore Di
IA n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._3
AN (NA) alla via Vittorio Veneto n. 261
NONCHÉ
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4 di Stabia (NA) il 13 dicembre 1968, residente in [...]di Stabia (NA) alla
Via Salvatore Di IA n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Dello Iacono
1 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 sito in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35
Convenuti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela Parte_3 conveniva in giudizio e , chiedendo di
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, l'inefficacia e l'inopponibilità alla Curatela del fallimento dell'atto di Parte_1 permuta del 12 ottobre 2016, giusto atto per notar (rep. n. 3878, Persona_1 racc. n. 2464), avente ad oggetto il trasferimento, a titolo di permuta, da parte di in favore di , della quota di ½ della piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà dell'immobile (appartamento per civile abitazione) sito in Castellammare di Stabia, alla Via Salvatore Di IA n. 6 (già Via Regina Margherita) e ubicato al 23 piano quinto della scala A - numero di interno 20, della consistenza catastale di 8 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 9, p.lla 555, sub. 33, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 6, consistenza vani
8, r.c. € 1.177,52, Via Regina Margherita, n. 6, piano 5, int. 20, scala A. In caso di sopravvenuta cessione del predetto compendio immobiliare, l'odierna opponente chiedeva di condannare, eventualmente anche a titolo risarcitorio ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, al pagamento in favore Controparte_2 della curatela del fallimento in persona dei curatori Parte_1 fallimentari, del valore dello stesso, da quantificarsi quanto meno in euro
281.600,00 ovvero in quel diverso e maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, se del caso, a mezzo CTU, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il valore dei diritti ceduti in permuta dalla Sig.ra
[...]
(quota di ½ del diritto di abitazione) sarebbe stato pari ad euro CP_2
137.500,00, mentre il valore dei diritti ceduti in permuta dal Sig. Controparte_1
(quota di ½ del diritto di piena proprietà) sarebbe stato pari ad euro 112.500.00, per cui il corrispondeva un conguaglio in favore di per CP_1 Controparte_2 euro 25.000,00, mediante assegno circolare.
A sostegno della spiegata domanda parte opponente deduceva, in sintesi, che:
- socio per una quota pari al 15% del capitale sociale della Controparte_1 fallita aveva compiuto, unitamente agli ex Parte_1
2 amministratori e sindaci, condotte di mala gestio in danno della società, per le quali le socie Anna e sporgevano denuncia cui seguiva Parte_4 un procedimento penale e l'avviso ex articolo 415 bis del Codice di procedura Civile con il quale si contestava, altresì al convenuto, la commissione dei reati di cui agli articoli 416, 646, 624, 61 n.
7-11 del
Codice Penale nonché degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
- per le medesime condotte, la società in bonis, in data 7 marzo 2016, promuoveva innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci, introduttiva del giudizio rubricato al numero 7852/2016, nell'ambito del quale il veniva chiamato in causa dai convenuti, quale corresponsabile in CP_1 solido ed il 30 novembre 2016, autonoma azione di risarcitoria e/o di restitutoria nei confronti del socio (introduttiva del giudizio CP_1 avente numero di Registro Generale 36914/16);
- in pendenza di tali giudizi, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il fallimento della società e la Curatela veniva autorizzata alla relativa prosecuzione;
- la Curatela appurava che negli anni 2016 e 2017, il aveva posto CP_1 in essere vari atti, tra cui quello in tale sede impugnato, mediante i quali aveva dismesso parte del proprio patrimonio, residuando, in sua titolarità solo quote di immobili del valore di circa euro 250.000.
L'originaria attrice assumeva la sussistenza dei presupposti della promossa azione ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, ossia:
- la ragione di credito, sebbene eventuale e sub iudice, derivante dall'azione di responsabilità intentata dalla società per ottenere il ristoro dei danni quantificati in euro 1.150.000,00 e/o la ripetizione degli importi indebitamente versati dalla società al per euro 658.000,00; CP_1
- l'anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto impugnato, avendo il convenuto posto in essere le condotte di mala gestio nel corso degli anni
2007-2008, mentre l'atto era stato concluso nel 2016;
- l'eventus damni avendo l'atto determinato una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del proprio credito ed apportato variazioni quantificative e qualitative peggiorative al patrimonio del debitore e determinato il pericolo di una possibile infruttuosità dell'azione esecutiva;
3 - la consapevolezza, in capo al debitore, del credito risarcitorio e del pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori con il compimento dell'atto.
In base a tali presupposti la Curatela chiedeva la revoca dell'atto ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1 eccependo l'incompetenza di questo Tribunale trattandosi di domanda afferente, sia pure incidentalmente, ai sottesi rapporti societari e, in quanto tale, rientrante nella competenza funzionale e per materia del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia d'impresa, nonché chiedendo:
- in via gradata e sempre pregiudiziale ed in rito, di sospendere il presente procedimento ai sensi dell'articolo 295 del Codice di Procedura Civile in attesa della definizione del procedimento avente numero di Registro
Generale 36914/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in
Materia d'Impresa;
- in via ulteriormente gradata e sempre pregiudiziale ed in rito, di disporre la riunione del presente procedimento al giudizio avente numero di Registro
6243/2019 anch'esso pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
- in via gradata e nel merito, di dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni esposte nella stessa comparsa di costituzione;
- in via ulteriormente gradata e nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
- Con condanna delle parti soccombenti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario di spese, IVA e CPA.
In giudizio si costituiva, altresì, contestando gli assunti avversi Controparte_2
e, nel merito, l'ammissibilità o, in via gradata, la fondatezza della domanda, concludendo per il rigetto dell'azione revocatoria.
La causa veniva assegnata alla scrivente e subiva diversi rinvii a causa della assenza per maternità, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 del Codice di
Procedura Civile dal magistrato in sostituzione, il procedimento veniva riassegnato alla scrivente, intanto rientrata in servizio con ordinanza del 28.08.2023 e trattata all'udienza del 07.11.2023
In accoglimento della richiesta formulata dalla curatela veniva poi nominato un consulente, con l'incarico di:
4 “1) procedere alla stima del valore, sia alla data del 12 ottobre 2016 (data dell'atto pubblico di permuta) che all'attualità, degli immobili e dei diritti oggetto di causa, precisamente della quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in
Castellammare di Stabia, alla Via Salvatore Di IA, n. 6 (già Via Regina
Margherita), appartamento per civile abitazione ubicato al piano quinto della scala
A, contraddistinto dal numero di interno 20, della consistenza catastale di 8 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castellammare di Stabia al foglio
9, p.lla 555, sub. 33, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 6, consistenza vani 8, r.c. €
1.177,52, Via Regina Margherita, n. 6, piano 5, int. 20, scala A;
2) procedere alla stima del valore, sia alla data del 12 ottobre 2016 che all'attualità, degli immobili e dei diritti che residuano nel patrimonio di CP_1
come individuati in citazione, e precisamente:
[...]
- nuda proprietà abitazione sita in Pimonte: Fg. 2, p.lla 1792, sub 4, cat. A/2, consistenza 5,5 vani, Vicolo Rivozza, n. 10;
- ½ nuda proprietà abitazione sita in Castellammare di Stabia: Fg. 9, p.lla 555, sub
26, cat. A/2, consistenza 6,5 vani, Via S. Di IA, n. 6;
- 1/3 piena proprietà deposito sito in AN: Fg. 13, p.lla 1062, sub 102, cat.
C/2, consistenza 261 mq.”
Espletata ed integrata la consulenza tecnica a seguito dei rilievi mossi dalle parti, la causa veniva rinviata per chiarimenti al CTU, che questi depositava.
All'udienza del 19 dicembre 2024 si accoglieva la richiesta istruttoria per l'interrogatorio dei convenuti, svoltosi all'udienza dell'8 aprile 2025.
In data 24 aprile 2025 il difensore di depositava decreto di Controparte_1 chiusura del fallimento.
All'udienza tenutasi in data 20 maggio 2025 il Giudice disponeva rinvio all'udienza del 10 settembre 2025 da tenersi con modalità scritta, in pendenza del termine per la definitività del decreto di chiusura della procedura fallimentare.
In data 23 luglio 2025 la società in bonis si costituiva, riportandosi agli atti già prodotti in giudizio e concludendo per il loro accoglimento.
I convenuti e hanno eccepito l'intervenuta estinzione del giudizio CP_1 CP_2 assumendo che la chiusura del fallimento così come la sua apertura determina ipso iure l'interruzione dei giudizi in corso con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione dalla data della chiusura e non già dalla dichiarazione della parte interessata, chiedendo termine per controdedurre.
5 In considerazione delle richieste formulate dalla società tornata in bonis e del convenuto la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 del Codice di Procedura Civile in misura ridotta (30+20) attesa la sopravvenuta eccezione di estinzione del giudizio ed al fine di consentire alle parti di dedurre in merito.
Tanto premesso, rileva il giudicante, occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di intervenuta estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge.
Sul punto la società tornata in bonis ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione in quanto la società non aveva conoscenza delle liti pendenti e, peraltro, in virtù del principio consolidato secondo cui “l'evento interruttivo del processo, quale la dichiarazione di fallimento o la sua chiusura, non produce effetti ipso iure sull'andamento del giudizio, ma necessita di una formale dichiarazione in udienza da parte del procuratore della parte colpita dall'evento o della sua notificazione alle altre parti” e solo a partire da tale dichiarazione o notificazione si verifica l'interruzione del processo e decorrono i termini per la sua eventuale riassunzione, mentre, un'assenza di tale adempimento, il processo prosegue validamente tra le parti originarie, e il difensore della parte colpita dall'evento conserva la sua legitimatio ad processum, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti sono pienamente validi ed efficaci, senza che l'evento interruttivo si verifichi.
Per cui, in mancanza di valida interruzione del processo, non è mai iniziato a decorrere alcun termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 305 del Codice di
Procedura Civile, con conseguente tempestività della costituzione in giudizio della tornata in bonis. Parte_1
A fronte di tale difesa il convenuto ha controdedotto che:
- il decreto di chiusura del fallimento rubricato al numero 2/2017 ai sensi degli articoli 118 e 119 della Legge Fallimentare, reso in data 10 aprile
2025, era fin dall'inizio conosciuto dalla società Parte_1 tornata in bonis, essendo stato comunicato ai creditori e legalmente conosciuto da tutte le parti, a seguito della sua iscrizione al Registro delle
Imprese, avvenuta in data 18 aprile 2025 (si veda visura CCIAA società
depositata al numero 56 della produzione di parte); Parte_1
- al caso in esame va applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di apertura di procedura concorsuale o di sua chiusura, l'interruzione del processo è automatica e il termine per la
6 relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' articolo 305 del Codice di Procedura Civile, decorre dal momento in cui la dichiarazione sia portata a conoscenza della parte (si vedano
Cassazione civile, Sez. III, 28/12/2024, n. 34785; Cassazione civile, Sez. I,
08/07/2024, n. 18580; Cassazione civile, Sez. III, 05/01/2024, n. 322);
- il decreto di chiusura del fallimento del 10 aprile 2025 già disponeva espressamente l'interruzione di ogni giudizio pendente;
- l'interruzione operante ipso iure, per effetto del decreto di chiusura del fallimento, era stata già affermata dalla Corte d'Appello di Napoli, in altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale l'avv. avendovi interesse, CP_1 aveva depositato, pur in assenza di una formale dichiarazione d'interruzione, istanza di riassunzione nel termine di cui all'articolo 305 del
Codice di Procedura Civile;
- nel presente processo, a seguito del detto decreto, erano stati richiesti rinvii in attesa della sua definitività, ma non era stata proposta alcuna istanza di prosecuzione o riassunzione nel termine di cui all'articolo 305 del Codice di Procedura Civile, con conseguente decorso del termine di legge in data
10 luglio 2025, ovvero, al più tardi, in data 18 luglio 2025, per cui la costituzione della società tornata in bonis, avvenuta in data 21 luglio 2025, peraltro con una mera “comparsa di costituzione e risposta” senza richiesta di prosecuzione, dovrebbe considerarsi tardiva, con conseguente estinzione del giudizio per inutile decorso del termine ex articolo 305 del Codice di
Procedura Civile;
- neppure risponde che la società non era a conoscenza delle liti pendenti, essendo quest'ultima subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale del suo fallimento, di cui non poteva non conoscere le liti pendenti, evincibile, peraltro, dalle stesse allegazioni della società che ha ammesso tale conoscenza mediante l'espresso richiamo al decreto di chiusura.
Reputa il giudicante che l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio è fondata. Devono condividersi in diritto i principi già affermati con la sentenza di questo Tribunale n. 2493/2025 resa nell'analogo procedimento pendente tra le medesime parti ed iscritto all'R.G. 6246/2019. Ed invero, “ai sensi dell'articolo 43 della Legge Fallimentare l'apertura del fallimento determina ipso iure
7 l'interruzione dei giudizi in corso, sebbene per il decorso del termine della riassunzione occorra la conoscenza legale dell'evento interruttivo ossia acquisita non in via di mero fatto ma tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
Reputa il giudicante che la suddetta norma debba applicarsi anche, nell'inverso caso, in cui l'evento interruttivo del processo discenda dal venir meno della capacità processuale del curatore, conseguente alla revoca o alla chiusura del fallimento, stante l'identità di ratio, dovendo al riguardo richiamarsi il principio sancito dalla Suprema Corte ai sensi del quale “ l'articolo 43, comma 3, della
Legge Fallimentare, secondo cui l'apertura del fallimento determina ipso iure
l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento
l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'articolo 18, comma 15, della Legge
Fallimentare ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno”.
In ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che ai fini della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, deve aversi riguardo al momento in cui la parte interessata alla prosecuzione del processo abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, rappresentata, nella specie, dal decreto di chiusura del fallimento, che rappresenta, dunque, il dies
a quo da cui far decorrere il termine per la riassunzione.
Come statuito anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Napoli n.
1922/2021), in caso di chiusura della procedura fallimento, in base al combinato disposto degli articoli 119 e 17 della Legge Fallimentare, entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di chiusura del fallimento deve essere notificato, a cura della Cancelleria, al debitore e, ai fini dell'annotazione, deve essere trasmesso telematicamente presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha la propria sede”.
Ciò posto, nel caso in esame, è incontestato che il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la chiusura del fallimento della società in data Parte_1
8 10 aprile 2025, tant'è che la stessa Curatela attrice ha dichiarato tale evento, all'udienza del 20.05.2025 producendo, poi, copia del provvedimento, da cui è possibile evincere che, con tale decreto di chiusura, è stata autorizzata altresì la riconsegna dei residui attivi in favore dell'amministratore giudiziario nominato dal
Tribunale di Napoli Nord, sezione Imprese, e è stata disposta l'interruzione di ogni giudizio pendente, stante la distribuzione di tutto il ricavato con soddisfacimento integrale del ceto creditorio.
Come risulta dalla visura camerale prodotta dal convenuto tale decreto è CP_1 stato inserito nel registro delle imprese in data 16 aprile 2025.
Ne consegue che la società tornata in bonis, per effetto degli articoli 119 e 17 della
Legge Fallimentare, era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - fin da tale data del decreto di chiusura al registro imprese e del relativo contenuto, ossia della disposta interruzione di tutti i giudizi in corso.
Da quanto innanzi esposto deve rilevarsi che la comparsa di costituzione depositata in data 23 luglio 2025 dalla società in bonis, pur volendo considerarla quale istanza di riassunzione è tardiva siccome depositata oltre i termini di legge e, peraltro, neppure può ritenersi che la società tornata in bonis non abbia avuto notizia del presente giudizio tant'è che nella comparsa di costituzione del 23.07.2025 nulla ha dedotto sul punto ma anzi ha dimostrato la integrale conoscenza del procedimento come si evince dal tenore della stessa comparsa: Tanto premesso la Parte_1
come rappresentata e difesa, nel costituirsi, in-tende proseguire il giudizio già
[...] intrapreso dalla Curatela Fallimentare, facendo proprie tutte le domande, le istanze, le eccezioni e le difese già formulate, e richiamando integralmente il contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza per i seguenti in-tende proseguire il giudizio già intrapreso dalla Curatela Fallimentare, facendo proprie tutte le domande, le istanze, le eccezioni e le difese già formulate, e richiamando integralmente il contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza (pagina 2).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore delle parti convenute, da intendersi come parte unica, sebbene difesa da due diversi difensori, attesa la definizione in rito del giudizio e l'identità delle difese al riguardo svolte, in applicazione dei valori di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione fino ad
€. 260.000,00.
Le spese, anche di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Torre Annunziata, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in complessivi euro 7.617,00 oltre 15% su compensi per spese generali, più I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
10