TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1307/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SI LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1307/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MADEO Parte_1
PASQUALE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. MADEO PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11.7.2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto matrimonio in data 20.8.2022, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) Entrambi i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
b) Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano Rossano A.U. Corigliano alla Via
Nazionale n. 103 al Sig. , di cui è esclusivo proprietario;
Parte_1
c) Con la sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra si impegna a trasferire CP_1
proprio domicilio e residenza presso altro indirizzo con ogni effetto di legge;
d) Con la firma del presente ricorso, entrambe le parti dichiarano formalmente di rinunciare,
come in effetti rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica, sia ordinaria che
straordinaria, dichiarando reciprocamente di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
SI LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SI LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1307/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MADEO Parte_1
PASQUALE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. MADEO PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11.7.2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto matrimonio in data 20.8.2022, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) Entrambi i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
b) Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano Rossano A.U. Corigliano alla Via
Nazionale n. 103 al Sig. , di cui è esclusivo proprietario;
Parte_1
c) Con la sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra si impegna a trasferire CP_1
proprio domicilio e residenza presso altro indirizzo con ogni effetto di legge;
d) Con la firma del presente ricorso, entrambe le parti dichiarano formalmente di rinunciare,
come in effetti rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica, sia ordinaria che
straordinaria, dichiarando reciprocamente di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
SI LE