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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2703/ 2025
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
(NA), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 85 Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to ROMANO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA PONTE DELLA MADDALENA 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il proprio diritto al riconoscimento a fini giuridici, retributivi e previdenziali dell'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente condanna del CP_1 resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive. Evidenziava, in particolare, che tale ingiusta esclusione era stata determinata dal blocco degli scatti di anzianità ex art. 9 d.l. 78/10 (conv. nella l. 122/10 e modificato dal d.P.R. 122/13) che, a ben vedere, avrebbe dovuto avere valenza solamente nel periodo di validità della norma e non avrebbe potuto comportare la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera anche sotto l'aspetto del trattamento economico. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva.
1 In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Ancora in via pregiudiziale si deve rilevare che in virtù di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo Istituto, ma con il
[...]
, cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva infatti le fu Controparte_1 reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto CP_1 che ha la qualità di datore di lavoro, e non nei confronti del colastico che pertanto è privo di legittimazione passiva.” (cfr. Cass. 20521/08). Deve pertanto dichiararsi la legittimazione passiva del , inteso CP_1 ovviamente come comprensivo delle sue articolazioni, trattandosi anche di differenze retributive. Per quanto premesso non si ravvisa un litisconsorzio necessario con il Ministero delle Finanze. Tanto premesso in relazione all'eccezione di prescrizione, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce espresso a partire da Cass. 2232/2020, :” … l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata in giudizio, ed il limite quinquennale di prescrizione può riguardare solo le pretese economiche che su quella anzianità si fondano” (cfr. anche la motivazione della sentenza della Cassazione 310/2024). La questione risulta risolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio di diritto secondo cui ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (cfr. Cass. n. 13619/25, a cui si rinvia ritenendosi, tuttavia, opportuno riportare un passo della motivazione della predetta sentenza secondo la quale:”… Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti
2 dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il CP_1 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”). Invero, secondo la Corte regolatrice, il comma 23 del citato art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
3 2012. In altri termini, la sterilizzazione si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, in sede di ricostruzione della carriera, l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Tornando al caso che qui occupa, la domanda attorea può essere accolta soltanto limitatamente al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, essendo infondata, invece, la pretesa relativa ai fini economici e di condanna alle relative differenze retributive. Quindi questa domanda non può comunque essere accolta. Ogni altra argomentazione svolta risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese processuali sono interamente compensate per la novità complessità e controversia della vicenda scrutinata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini esclusivamente giuridici e senza effetti di tipo economico, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, condannando il resistente a porre in essere tutti gli atti conseguenti e rigettando le altre domande proposte;
2) compensa le spese processuali;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 03/12/2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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