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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 12/03/2025, alle ore 11.38 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 4941 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, sono comparsi:
- l'avvocato Giuseppe DURGONI, procuratore della parte attrice-opponente, il quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avvocato Silvia MUNTONI, procuratore della parte convenuta-opposta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4941/2024 promossa da:
NON SOLO CONI DI (C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Siniscola, Fraz. La Caletta, via Palermo, 55; in persona del legale rappresentante CP_1
C.F. ), residente in [...];
[...] C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe DURGONI (C.F. , con studio in C.F._2
in Olbia (SS), via Lazio, 44; elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(C.F. ), con sede in Nuoro, via Straullu 35; impersona CP_2 P.IVA_2
dell'amministratore unico e rappresentante pro tempore ingegnere;
con il CP_3 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Macciotta (C.F. ), con studio in viale C.F._3
Armando Diaz 29, Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 12/04/2024 ha emesso a carico di CP_2 Controparte_4
, ai sensi del R.D. 639/1910, l'ingiunzione di pagamento n. 54545/210/2024, per
[...]
l'importo di 54.754,64 euro, a titolo di corrispettivi per la somministrazione dell'acqua e servizi accessori in favore dell'utenza identificata dal codice cliente , codice P.IVA_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 servizio n. 1126864, sita in Siniscola (NU) via Palermo numero 51, con riferimento alle partite indicate nelle seguenti fatture:
data n. fattura n. fattura importo data emissione originaria corrente fatturato scadenza anno/numero/rata
15/04/2022 647822 2022/647822/0 380,99 09/06/2022
30/12/2021 2293775 2021/2293775/0 1.308,15 23/02/2022
24/09/2021 1709910 2021/1709910/3 1.800,88 17/01/2022
24/09/2021 1709910 2021/1709910/2 1.800,33 20/12/2021
24/09/2021 1709910 2021/1709910/1 1.800,33 18/11/2020
25/06/2021 1135396 2021/1135396/3 853,01 18/10/2021
25/06/2021 1135396 2021/1135396/2 852,74 20/09/2021
25/06/2021 1135396 2021/1135396/1 852,74 19/08/2000
07/05/2020 898913 2020/898913/3 378,86 21/09/2020
07/05/2020 898913 2020/898913/2 378,75 20/08/2020
07/05/2020 898913 2020/898913/1 378,70 21/07/2020
27/03/2020 506158 2020/506158/3 588,89 27/07/2020
27/03/2020 506158 2020/506158/2 588,71 29/06/2020
27/03/2020 506158 2020/506158/1 588,71 28/05/2020
31/12/2019 2196267 2019/2196267/3 337,07 27/04/2020
31/12/2019 2196267 2019/2196267/2 336,96 30/03/2020
31/12/2019 2196267 2019/2196267/1 336,96 20/07/2020
25/09/2019 1346133 2019/1346133/3 1.465,68 20/01/2020
25/09/2019 1346133 2019/1346133/2 1.465,23 19/12/2019
25/09/2019 1346133 2019/1346133/1 1.465,23 19/11/2019
03/07/2019 887438 2019/887438/3 590,20 15/10/2019
03/07/2019 887438 2019/887438/2 590,03 16/09/2019
03/07/2019 887438 2019/887438/1 590,03 16/08/2000
11/04/2019 460106 2019/460106/3 347,68 26/07/2019
11/04/2019 460106 2019/460106/2 347,59 26/06/2019
11/04/2019 460106 2019/460106/1 347,59 27/05/2019
31/01/2019 5090 2019/5090/3 635,14 17/05/2019
31/01/2019 5090 2019/5090/2 634,95 17/04/2019
31/01/2019 5090 2019/5090/1 634,95 18/03/2019
10/10/2018 1465186 2018/1465186/3 865,84 24/01/2019
10/10/2018 1465186 2018/1465186/2 865,59 27/12/2018
10/10/2018 1465186 2018/1465186/1 865,59 26/11/2018
07/07/2018 903891 2018/903891/3 47,55 22/10/2018
07/07/2018 903891 2018/903891/2 47,55 21/09/2018
07/07/2018 903891 2018/903891/1 47,55 22/08/2018
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 30/12/2017 570378718 2017/2190524/3 455,50 24/04/2018
30/12/2017 570378718 2017/2190524/2 455,50 26/03/2018
30/12/2017 570378718 2017/2190524/1 455,51 23/02/2018
10/10/2017 580161322 2017/1647634/3 672,69 25/01/2018
10/10/2017 580161322 2017/1647634/2 672,69 27/12/2017
10/10/2017 580161322 2017/1647634/1 672,68 27/11/2017
21/07/2017 580109685 2017/1179348/3 263,12 06/11/2017
21/07/2017 580109685 2017/1179348/2 263,12 05/10/2017
21/07/2017 580109685 2017/1179348/1 263,11 29/08/2017
15/05/2017 530188255 2017/681468/3 920,30 29/08/2017
15/05/2017 530188255 2017/681468/2 920,30 31/07/2017
15/05/2017 530188255 2017/681468/1 920,31 30/06/2017
30/06/2016 540180061 2016/1855192/3 269,11 14/10/2016
30/06/2016 540180061 2016/1855192/2 269,11 14/09/2016
30/06/2016 540180061 2016/1855192/1 269,11 14/08/2016
28/04/2016 520133802 2016/764 021/3 787,18 22/08/2016
28/04/2016 520133802 2016/764 021/2 787,18 13/07/2016
28/04/2016 520133802 2016/764 021/1 787,19 13/06/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/8 283,25 22/06/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/7 283,27 23/05/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 23/04/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 23/02/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 25/01/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 28/12/2015
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 25/11/2015
30/06/2015 28124685 2015/1889304/1 458,95 07/09/2015
30/06/2015 28124685 2015/1889304/2 458,96 07/08/2015
28/01/2015 503410910 2015/534586/3 745,72 04/05/2015
28/01/2015 503410910 2015/534586/2 745,71 04/04/2015
28/01/2015 503410910 2015/534586/1 745,71 05/03/2015
06/10/2014 24215048 2014/1230682/2 66,12 19/05/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/10 1.801,17 11/03/2016
14/07/2014 402161307 2014/6176373/9 1.801,16 11/01/2016
14/07/2014 402161307 2014/6176373/8 1.801,16 12/11/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/7 1.801,16 14/09/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/6 1.801,16 15/07/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/5 1.801,16 16/05/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/4 2.939,85 17/03/2015
2. NON SOLO ha proposto opposizione con atto di citazione Controparte_4
notificato il pronto sto uscendo mamma30/07/2024, col quale:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 a. ha eccepito il difetto di potere di di emettere ingiunzioni di CP_2
pagamento;
b. ha eccepito la prescrizione dei crediti;
c. ha esposto “che, la società dopo la Controparte_4
ricezione di fatture troppo alte per il consumo abituale dell'attività, in data
01/07/2015, incaricava l'impresa Impianti Idrosanitari Condizionamento
Riscaldamento di LU LV di controllare l'impianto per verificare se ci fosse una perdita non visibile. Il sig. LU LV, titolare dell'impresa, in pari data, trovava e riparava la perdita dovuta alla rottura del tubo di alimentazione acqua al serbatoio, come da allegata fattura (all.2) e da relative fotografie (all.3)”
d. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
1) In via preliminare: sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'azione esecutiva, già iniziata da con il pignoramento dei conti correnti CP_2
aziendali, stante il grave danno che si sta provocando alla società attrice in piena stagione estiva.
2) Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento per difetto di notifica e di conformità all'originale.
3) In via principale: accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle fatture richieste nell'ingiunzione di pagamento opposta, in quanto unicamente dovute ad una perdita idrica non visibile, oltre all'ingiunzione di pagamento n.
54545/210/2024, anch'essa da annullare, intestata alla società
[...]
Controparte_4
4) Sempre in via principale, dichiarare la prescrizione, in tutto o in parte, delle somme richieste da con l'ingiunzione di pagamento opposta, CP_2
richiedendosi il pagamento dei consumi per un periodo di ben anni otto.
5) In via subordinata, ricostruire i consumi dovuti per il periodo portato nelle fatture contestate, scontando quelli causati dalla perdita idrica occulta, con il metodo più gradito all'Ill.Mo Sig. Giudice.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 6) In ulteriore subordine, conteggiare lo sconto previsto nel regolamento del servizio idrico integrato, come modificato dalla delibera ARERA 609/2021, per la perdita idrica non visibile occorsa, della quale fornirò le prove nel proseguo del giudizio.
7) In via istruttoria, ammettere la prova per testi dell'idraulico che ha riparato la perdita idrica non visibile occorsa, sig. LV LU, in qualità di titolare dell'impresa Impianti Idrosanitari Condizionamento Riscaldamento di LU
LV (P.I. ), con sede in Budoni, via Enrico De Nicola, 15, sui P.IVA_4
fatti relativi al lavoro eseguito per riparare la perdita occulta, con domande da rivolgere al teste sul capo n. 3 della premessa in fatto. 8) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.”
3. : CP_2
a. ha ribadito di avere potere di emettere ingiunzioni di pagamento;
b. ha eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione e ne ha contestato la fondatezza, producendo le richieste di pagamento quali atti interruttivi;
c. ha contestato che l'asserita perdita occulta avesse determinato consumi anomali rispetto a quelli abituali;
d. ha contestato l'applicabilità dalla delibera ARERA 609/2021;
e. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via cautelare:
- accertata l'assenza dei presupposti di legge ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione fiscale n. 55070/450/2024, oggetto di opposizione, rigettare l'istanza inibitoria avversamente proposta.
In via principale:
- in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'attrice tenuta al pagamento delle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 fatture ingiunte emesse da per complessivi € 54.754,64, oltre gli CP_2
interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art.B.22 ed Allegato D del
Regolamento del S.I.I., non avendo nemmeno fornito priva della riconducibilità dei dedotti consumi anomali ad una perdita idrica occulta.
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da in ragione del titolo opposto, CP_2
condannare l'opponente al pagamento della somma dovuta, come accertata;
In ogni caso: -con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
4. Con la prima memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice ha confermato le precedenti conclusioni, senza precisare domanda ed eccezioni.
5. Con la prima memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, la conventa ha confermato le precedenti conclusioni.
6. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice, la missione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che lei, il giorno 01/07/2015, data di emissione della fattura, ha riparato il tubo di alimentazione acqua del serbatoio?
2) Vero che da tale tubo interrato usciva una grossa quantità di acqua, disperdendosi nel terreno, provocando una perdita idrica non visibile all'esterno?
7. Con la terza memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, la convenuta l'inammissibilità della prova per testi in quanto a suo dire la seconda memoria era stata depositata tardivamente e comunque in quanto capitolata in modo generico e tale da fare esprimere giudizi preclusi ai testimoni.
8. La terza prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice ha ribadito le sue difese.
9. Con ordinanza del 20/08/2025, ha respinto l'istanza di sospensione dell'ingiunzione, non ha ammesso la prova per testi chiesta dall'attrice ed ha fissato l'udienza odierna per la discussione per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
10. Nell'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni il giudice ha pronunciato la sentenza.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 ******
11. Il motivo di opposizione col quale l'opponente sostiene che non abbia CP_2
potere di emettere ingiunzioni di pagamento è infondato, per le ragioni che seguono:
a. l'ingiunzione regolata dal Regio Decreto n. 639/2010 venne introdotta per fornire allo Stato ed agli Enti Locali uno strumento di riscossione delle proprie entrate patrimoniali alternativo e più agile rispetto a quelli previsti dal Codice di procedura civile;
b. l'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 ha esteso utilizzo dell'ingiunzione, prevedendo che:
«Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.» (comma 3-bis)
«In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» (comma 3-ter);
c. una società interamente partecipata da la quale CP_2 CP_5
ha come soci 342 Comuni sardi, oltre alla ed è stata costituita Controparte_6
il 22 dicembre 2005 in seguito alla trasformazione di ed alla Controparte_7
fusione delle società consorziate;
d. con la deliberazione n. 25/2004 – resa ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio
2015, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni – l'Assemblea dell'Autorità
d'Ambito, poi ha affidato a Controparte_8
"in house providing" la funzione di Gestore Unico del Servizio CP_2
Idrico Integrato della CP_6
e. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il Decreto 30 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016, col quale ha autorizzato “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 1999, n. 46 […] la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla
Società Abbanoa s.p.a., partecipata dalla e da comuni, nei Controparte_6 confronti degli utenti del servizio idrico integrato”;
f. l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 3-bis del
D.lgs. n 46 del 1999, comporta, ai sensi dell'art. 3-ter, l'attribuzione del potere di emettere , vidimare e render esecutiva l'ingiunzione: «In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639»;
g. non vi è motivo di disapplicare il decreto ampiamente giustificato dalla funzione svolta da , la quale, pur essendo costituita in forma societaria, CP_2
eroga un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio ed è interamente partecipata da enti territoriali;
h. nel presente giudizio non rileva la circostanza che possa avere CP_2
agito in via esecutiva senza l'iscrizione al ruolo del credito portato dell'ingiunzione – come è invece previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del
D.lgs. n 46 del 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016 – trattandosi di questione che potrebbe giustificare un'opposizione agli atti esecutivi, ma che è del tutto priva di rilevanza nel processo di cognizione.
12. L'eccezione di prescrizione è generica e pertanto inammissibile.
13. Quand'anche fosse ammissibile, l'eccezione sarebbe comunque:
a. in parte superata dalla nota del 20/04/2020 (doc 9 comparsa), con cui nel rispondere al reclamo che l'attrice aveva formulato, accole CP_2
l'eccezione di prescrizione, scrivendo: “Relativamente all'eccezione di prescrizione si comunica che la stessa è stata accolta per il periodo 14/01/2008 –
22/09/2009 per un importo pari a € - 4.264,79 con relativa compensazione sulla fattura oggetto di contestazione come potrà rilevare dall'estratto conto allegato”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 b. per il resto infondata, perché ha provato di avere interrotto il CP_2
corso della prescrizione facendo pervenire alla debitrice numerosi solleciti di pagamento e precisamente:
o lettera raccomandata AR del 06/08/2014, ricevuta il 26/09/2014 (doc. 12 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 20/03/2015, ricevuta il 09/04/2015 (doc. 13 comparsa ) ; CP_2
o lettera raccomandata AR del 21/10/2016, ricevuta il 14/11/2016 (doc. 14 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 21/10/2016, ricevuta il 14/11/2016 (doc. 15 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 16/03/2017, ricevuta il 11/04/2017 (doc. 16 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 20/03/2017, ricevuta il 19/04/201 (doc. 17 comparsa
); CP_2
o lettera raccomandata AR del 14/10/2020, compiuta giacenza il 28/1/2020 (doc. 18 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 28/05/2021, ricevuta il 07/06/2021 (doc. 19 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 03/09/2021, ricevuta il 07/10/2021 (doc. 20 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 05/10/2021, ricevuta il 04/11/2021 (doc. 21 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 02/11/2021, ricevuta il 15/11/2021 (doc. 22 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 07/12/2022, ricevuta il 30/12/2021 (doc. 23 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 04/01/2022, ricevuta il 18/01/2022 (doc. 24 comparsa ); CP_2
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Verbale udienza - pagina 10 o lettera raccomandata AR del 18/01/2022, compiuta giacenza al 08/03/2022 (doc.
25 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 24/03/2022, ricevuta il 06/04/2022 (doc. 26 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 29/06/2022, ricevuta il 11/07/2022 (doc. 27 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 23/09/2022, compiuta giacenza al 07/11/2022 (doc.
28 comparsa );sollecito con lettera raccomandata AR del CP_2
17/01/2023, compiuta giacenza al 06/02/2023 (doc. 29 comparsa CP_2
);
[...]
14. L'eccezione relativa alla perdita occulta e ai conseguenti consumi anomali è generica e qindi inammissibile, perché è riferita ai consumi di una fattura che l'attrice assume essere emessa il 01/07/2015, non prodotta e che non compare fra quelle oggetto dell'ingiunzione.
15. L'eccezione è comunque infondata per le ragioni che seguono:
a. l'eccezione potrebbe essere riferita unicamente ai consumi precedenti la riparazione della asserita perdita;
b. l'unica fattura basata su letture effettive dei consumi precedenti l'asserita perdita occulta è la n. 201402161307 del 14/07/2014, che è stata emessa per il consumo di 6626 m³ d'acqua nel periodo di 2.372 giorni dal 01/08/2008 al 30/06/2014;
c. si tratta di un consumo medio di 2,624 m³ al giorno, pari a 958 metri cubi all'anno niente affatto anomalo rispetto i consumi medi registrati negli anni successivi alla riparazione (01/07/2015) della perdita, che pertanto, quand'anche fosse provata, non sarebbe stata evidentemente significativa e quindi idonea a determinare consumi anomali;
d. ed infatti, con la nota del 20/04/2020 (doc 9 comparsa), nel rispondere al reclamo che l'attrice aveva formulato, oltre ad accogliere parzialmente l'eccezione di prescrizione, ben spiegò le ragioni per le quali respingeva la CP_2 richiesta di sgravio per perdita occulta (“La fattura contestata contabilizza i consumi dal 14/01/2008 al 09/06/2014 con un consumo medio di 2,66 mc/giorno e
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Verbale udienza - pagina 11 di 971 mc/anno. Dalla verifica sull'andamento dei consumi dei periodi successivi
a quelli contestati, si evince un maggiore utilizzo della risorsa in prossimità e durante la stagione estiva ed un minor consumo negli altri periodi. Pertanto il maggior consumo non è direttamente associabile ad una perdita idrica ma ad un uso più elevato della risorsa idrica nel periodo estivo, presumibilmente associabile all'attività dell'esercizio commerciale. Vista la data di riparazione della perdita idrica, avvenuta come da dichiarazione il 01/07/2015 e tenuto conto che gli elevati consumi del periodo estivo sono proseguiti anche successivamente alla data di riparazione, come confermato dalle letture indicate nella tabella di seguito riportata, si evince che l'eventuale perdita non era di entità tale da far ridurre l'andamento medio dei consumi. Si richiama a tal proposito il
Regolamento del SII dell' che all'art. B35.2, sancisce che CP_9
“L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari
e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto - rottura non sia confluita in rete fognaria”. Nel caso in oggetto, visto l'andamento dei consumi successivi alla riparazione, la perdita non ha determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali.”), allegando una tabella che comprovava come l'andamento dei consumi fosse caratterizzato da picchi stagionali;
e. la tesi di è condivisibile perchè confermata dai dati che emergono CP_2
dale letture del contatore effettuate da e comprovate dalle 22 CP_2
fotografie prodotte con la comparsa di costituzoone e risposta sotto il docmento n.
8, che il giudice ha riportato ed elaborato nella tebella che segue, in cui sono calcolati i metri cubi d'acqua consumati tra una lettura e quella successiva, la
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Verbale udienza - pagina 12 media giornaliera in ciascun periodo e la media annua calcolata sul perodo compreso tra ciascuna lettura e quella successive: data metri contatore mc giorni media media lettura cubi letti consumati trascorsi metri cubi metri cubi fra giorno anno letture
09/06/2014 8227 vecchio 15/09/2015 9525 vecchio 1.298,00 463 2,80 1.023,26
11/05/2016 9839 vecchio 314,00 239 1,31 479,54
11/05/2016 0 nuovo
06/04/2017 701 Nuovo 701,00 330 2,12 775,35
26/06/2017 873 Nuovo 172,00 81 2,12 775,06
01/09/2017 1308 nuovo 435,00 67 6,49 2.369,78
13/03/2018 1486 nuovo 178,00 193 0,92 336,63
14/06/2018 1651 nuovo 165,00 93 1,77 647,58
25/09/2018 2188 nuovo 537,00 103 5,21 1.902,96
13/09/2019 4072 nuovo 1.884,00 353 5,34 1.948,05
07/09/2020 4931 nuovo 859,00 360 2,39 870,93
09/12/2020 5127 nuovo 196,00 93 2,11 769,25
05/03/2021 5155 nuovo 28,00 86 0,33 118,84
04/06/2021 5768 nuovo 613,00 91 6,74 2.458,74
09/09/2021 6915 nuovo 1.147,00 97 11,82 4.316,03
02/12/2021 7180 nuovo 265,00 84 3,15 1.151,49
17/03/2022 7233 nuovo 53,00 105 0,50 184,24
01/06/2022 7481 nuovo 248,00 76 3,26 1.191,05
27/09/2022 8272 nuovo 791,00 118 6,70 2.446,74
16/06/2023 8557 nuovo 285,00 262 1,09 397,04
14/03/2024 9220 nuovo 663,00 272 2,44 889,69
11/06/2024 9504 nuovo 284,00 89 3,19 1.164,72
16/09/2024 10047 nuovo 543,00 97 5,60 2.043,25
a. l'elaborazione mostra che, escluso il periodo 11/05/2016-26/06/2017, si è registrato un consumo su base annua di circa 775 m³, in tutti i restanti periodi
b. ulteriore conferma dell'impossibilità di considerare anomali i consumi registrati dal contatore prima della riparazione della asserita perdita si ha facendo la media dei consumi nei periodi prossimi all'anno tra una lettura e l'altra:
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Verbale udienza - pagina 13 data metri contatore mc giorni metri metri lettura cubi letti consumati cubi cubi anno giorno
09/06/2014 8227 vecchio
15/09/2015 9525 vecchio 1.298,00 463 2,80 1.023,26
11/05/2016 0 nuovo
26/06/2017 873 nuovo
14/06/2018 1651 nuovo 778,00 353 2,20 804,45
25/09/2018 2188 nuovo
13/09/2019 4072 nuovo 1.884,00 353 5,34 1.948,05
07/09/2020 4931 nuovo
09/09/2021 6915 nuovo 1.984,00 367 5,41 1.973,19
09/09/2021 6915 nuovo
27/09/2022 8272 nuovo 1.357,00 383 3,54 1.293,22
16/06/2023 8557 nuovo
11/06/2024 9504 nuovo 947,00 361 2,62 957,49
16. La pretesa dell'opponente di ottenere l'applicazione della Delibera ARERA n. 609/2021 – allegato A, art. 19.4 – è infondata per le ragioni che seguono:
a. l'articolo 19.4 recita:
“19.4 È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:
a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
i. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
ii. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di
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Verbale udienza - pagina 14 riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al
30%;
d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).”
b. la fattura con riguardo alla quale l'attrice invoca l'applicazione della disciplina in esame non è caratterizzata da consumi anomali, come già spiegato;
c. la delibera ARERA di cui l'attrice invoca l'applicazione è stata emessa oltre tre anni dopo l'emissione della fattura della fattura recante i consumi che l'opponnete sostiene (infondatamete) essere anomali.
17. Occorre infine stigmatizzare il comportamento dell'opponente, che non ha pagato alcun corrispettivo nel corso dei numerosi anni in cui ha fruito dell'acqua somministratale da
, neppure per i periodi estranei alle (generiche) eccezioni di prescrizine e CP_2
consumo anomalo.
18. In base al principio della soccombenza, previsto dagli articoli 91 e seguenti cpc, l'attrice deve essere condannata a rimborsare ad annuale le spese processuali, alla cui liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 successive integrazioni le modificazioni:
a. senza aumenti né riduzioni, per quanto attiene ai compensi di avvocato delle fasi di studio e introduttiva;
b. con la riduzione del 50% per quanto attiene ai compensi di avvocato delle fasi istruttoria, solo documentale e senza precisazioni o integrazioni delle domande e delle eccezioni, e decisionale, in cui le parti si sono limitate a confermare le precedenti conclusioni senza svolgere discussione né orale né scritta,
PER QUESTI MOTIVI
19. Rigetta l'opposizione.
20. Condanna l'opponente a rimborsare l'opposta le spese processuali così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.261,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
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Verbale udienza - pagina 15
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Verbale udienza - pagina 16
Il Giudice dott. Paolo Piana
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 12/03/2025, alle ore 11.38 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 4941 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, sono comparsi:
- l'avvocato Giuseppe DURGONI, procuratore della parte attrice-opponente, il quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avvocato Silvia MUNTONI, procuratore della parte convenuta-opposta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4941/2024 promossa da:
NON SOLO CONI DI (C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Siniscola, Fraz. La Caletta, via Palermo, 55; in persona del legale rappresentante CP_1
C.F. ), residente in [...];
[...] C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe DURGONI (C.F. , con studio in C.F._2
in Olbia (SS), via Lazio, 44; elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(C.F. ), con sede in Nuoro, via Straullu 35; impersona CP_2 P.IVA_2
dell'amministratore unico e rappresentante pro tempore ingegnere;
con il CP_3 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Macciotta (C.F. ), con studio in viale C.F._3
Armando Diaz 29, Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 12/04/2024 ha emesso a carico di CP_2 Controparte_4
, ai sensi del R.D. 639/1910, l'ingiunzione di pagamento n. 54545/210/2024, per
[...]
l'importo di 54.754,64 euro, a titolo di corrispettivi per la somministrazione dell'acqua e servizi accessori in favore dell'utenza identificata dal codice cliente , codice P.IVA_3
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Verbale udienza - pagina 2 servizio n. 1126864, sita in Siniscola (NU) via Palermo numero 51, con riferimento alle partite indicate nelle seguenti fatture:
data n. fattura n. fattura importo data emissione originaria corrente fatturato scadenza anno/numero/rata
15/04/2022 647822 2022/647822/0 380,99 09/06/2022
30/12/2021 2293775 2021/2293775/0 1.308,15 23/02/2022
24/09/2021 1709910 2021/1709910/3 1.800,88 17/01/2022
24/09/2021 1709910 2021/1709910/2 1.800,33 20/12/2021
24/09/2021 1709910 2021/1709910/1 1.800,33 18/11/2020
25/06/2021 1135396 2021/1135396/3 853,01 18/10/2021
25/06/2021 1135396 2021/1135396/2 852,74 20/09/2021
25/06/2021 1135396 2021/1135396/1 852,74 19/08/2000
07/05/2020 898913 2020/898913/3 378,86 21/09/2020
07/05/2020 898913 2020/898913/2 378,75 20/08/2020
07/05/2020 898913 2020/898913/1 378,70 21/07/2020
27/03/2020 506158 2020/506158/3 588,89 27/07/2020
27/03/2020 506158 2020/506158/2 588,71 29/06/2020
27/03/2020 506158 2020/506158/1 588,71 28/05/2020
31/12/2019 2196267 2019/2196267/3 337,07 27/04/2020
31/12/2019 2196267 2019/2196267/2 336,96 30/03/2020
31/12/2019 2196267 2019/2196267/1 336,96 20/07/2020
25/09/2019 1346133 2019/1346133/3 1.465,68 20/01/2020
25/09/2019 1346133 2019/1346133/2 1.465,23 19/12/2019
25/09/2019 1346133 2019/1346133/1 1.465,23 19/11/2019
03/07/2019 887438 2019/887438/3 590,20 15/10/2019
03/07/2019 887438 2019/887438/2 590,03 16/09/2019
03/07/2019 887438 2019/887438/1 590,03 16/08/2000
11/04/2019 460106 2019/460106/3 347,68 26/07/2019
11/04/2019 460106 2019/460106/2 347,59 26/06/2019
11/04/2019 460106 2019/460106/1 347,59 27/05/2019
31/01/2019 5090 2019/5090/3 635,14 17/05/2019
31/01/2019 5090 2019/5090/2 634,95 17/04/2019
31/01/2019 5090 2019/5090/1 634,95 18/03/2019
10/10/2018 1465186 2018/1465186/3 865,84 24/01/2019
10/10/2018 1465186 2018/1465186/2 865,59 27/12/2018
10/10/2018 1465186 2018/1465186/1 865,59 26/11/2018
07/07/2018 903891 2018/903891/3 47,55 22/10/2018
07/07/2018 903891 2018/903891/2 47,55 21/09/2018
07/07/2018 903891 2018/903891/1 47,55 22/08/2018
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 30/12/2017 570378718 2017/2190524/3 455,50 24/04/2018
30/12/2017 570378718 2017/2190524/2 455,50 26/03/2018
30/12/2017 570378718 2017/2190524/1 455,51 23/02/2018
10/10/2017 580161322 2017/1647634/3 672,69 25/01/2018
10/10/2017 580161322 2017/1647634/2 672,69 27/12/2017
10/10/2017 580161322 2017/1647634/1 672,68 27/11/2017
21/07/2017 580109685 2017/1179348/3 263,12 06/11/2017
21/07/2017 580109685 2017/1179348/2 263,12 05/10/2017
21/07/2017 580109685 2017/1179348/1 263,11 29/08/2017
15/05/2017 530188255 2017/681468/3 920,30 29/08/2017
15/05/2017 530188255 2017/681468/2 920,30 31/07/2017
15/05/2017 530188255 2017/681468/1 920,31 30/06/2017
30/06/2016 540180061 2016/1855192/3 269,11 14/10/2016
30/06/2016 540180061 2016/1855192/2 269,11 14/09/2016
30/06/2016 540180061 2016/1855192/1 269,11 14/08/2016
28/04/2016 520133802 2016/764 021/3 787,18 22/08/2016
28/04/2016 520133802 2016/764 021/2 787,18 13/07/2016
28/04/2016 520133802 2016/764 021/1 787,19 13/06/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/8 283,25 22/06/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/7 283,27 23/05/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 23/04/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 23/02/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 25/01/2016
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 28/12/2015
20/10/2015 28242368 2015/2493699/6 283,27 25/11/2015
30/06/2015 28124685 2015/1889304/1 458,95 07/09/2015
30/06/2015 28124685 2015/1889304/2 458,96 07/08/2015
28/01/2015 503410910 2015/534586/3 745,72 04/05/2015
28/01/2015 503410910 2015/534586/2 745,71 04/04/2015
28/01/2015 503410910 2015/534586/1 745,71 05/03/2015
06/10/2014 24215048 2014/1230682/2 66,12 19/05/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/10 1.801,17 11/03/2016
14/07/2014 402161307 2014/6176373/9 1.801,16 11/01/2016
14/07/2014 402161307 2014/6176373/8 1.801,16 12/11/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/7 1.801,16 14/09/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/6 1.801,16 15/07/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/5 1.801,16 16/05/2015
14/07/2014 402161307 2014/6176373/4 2.939,85 17/03/2015
2. NON SOLO ha proposto opposizione con atto di citazione Controparte_4
notificato il pronto sto uscendo mamma30/07/2024, col quale:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 a. ha eccepito il difetto di potere di di emettere ingiunzioni di CP_2
pagamento;
b. ha eccepito la prescrizione dei crediti;
c. ha esposto “che, la società dopo la Controparte_4
ricezione di fatture troppo alte per il consumo abituale dell'attività, in data
01/07/2015, incaricava l'impresa Impianti Idrosanitari Condizionamento
Riscaldamento di LU LV di controllare l'impianto per verificare se ci fosse una perdita non visibile. Il sig. LU LV, titolare dell'impresa, in pari data, trovava e riparava la perdita dovuta alla rottura del tubo di alimentazione acqua al serbatoio, come da allegata fattura (all.2) e da relative fotografie (all.3)”
d. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
1) In via preliminare: sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'azione esecutiva, già iniziata da con il pignoramento dei conti correnti CP_2
aziendali, stante il grave danno che si sta provocando alla società attrice in piena stagione estiva.
2) Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento per difetto di notifica e di conformità all'originale.
3) In via principale: accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle fatture richieste nell'ingiunzione di pagamento opposta, in quanto unicamente dovute ad una perdita idrica non visibile, oltre all'ingiunzione di pagamento n.
54545/210/2024, anch'essa da annullare, intestata alla società
[...]
Controparte_4
4) Sempre in via principale, dichiarare la prescrizione, in tutto o in parte, delle somme richieste da con l'ingiunzione di pagamento opposta, CP_2
richiedendosi il pagamento dei consumi per un periodo di ben anni otto.
5) In via subordinata, ricostruire i consumi dovuti per il periodo portato nelle fatture contestate, scontando quelli causati dalla perdita idrica occulta, con il metodo più gradito all'Ill.Mo Sig. Giudice.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 6) In ulteriore subordine, conteggiare lo sconto previsto nel regolamento del servizio idrico integrato, come modificato dalla delibera ARERA 609/2021, per la perdita idrica non visibile occorsa, della quale fornirò le prove nel proseguo del giudizio.
7) In via istruttoria, ammettere la prova per testi dell'idraulico che ha riparato la perdita idrica non visibile occorsa, sig. LV LU, in qualità di titolare dell'impresa Impianti Idrosanitari Condizionamento Riscaldamento di LU
LV (P.I. ), con sede in Budoni, via Enrico De Nicola, 15, sui P.IVA_4
fatti relativi al lavoro eseguito per riparare la perdita occulta, con domande da rivolgere al teste sul capo n. 3 della premessa in fatto. 8) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.”
3. : CP_2
a. ha ribadito di avere potere di emettere ingiunzioni di pagamento;
b. ha eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione e ne ha contestato la fondatezza, producendo le richieste di pagamento quali atti interruttivi;
c. ha contestato che l'asserita perdita occulta avesse determinato consumi anomali rispetto a quelli abituali;
d. ha contestato l'applicabilità dalla delibera ARERA 609/2021;
e. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via cautelare:
- accertata l'assenza dei presupposti di legge ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione fiscale n. 55070/450/2024, oggetto di opposizione, rigettare l'istanza inibitoria avversamente proposta.
In via principale:
- in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'attrice tenuta al pagamento delle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 fatture ingiunte emesse da per complessivi € 54.754,64, oltre gli CP_2
interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art.B.22 ed Allegato D del
Regolamento del S.I.I., non avendo nemmeno fornito priva della riconducibilità dei dedotti consumi anomali ad una perdita idrica occulta.
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da in ragione del titolo opposto, CP_2
condannare l'opponente al pagamento della somma dovuta, come accertata;
In ogni caso: -con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
4. Con la prima memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice ha confermato le precedenti conclusioni, senza precisare domanda ed eccezioni.
5. Con la prima memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, la conventa ha confermato le precedenti conclusioni.
6. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice, la missione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che lei, il giorno 01/07/2015, data di emissione della fattura, ha riparato il tubo di alimentazione acqua del serbatoio?
2) Vero che da tale tubo interrato usciva una grossa quantità di acqua, disperdendosi nel terreno, provocando una perdita idrica non visibile all'esterno?
7. Con la terza memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, la convenuta l'inammissibilità della prova per testi in quanto a suo dire la seconda memoria era stata depositata tardivamente e comunque in quanto capitolata in modo generico e tale da fare esprimere giudizi preclusi ai testimoni.
8. La terza prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice ha ribadito le sue difese.
9. Con ordinanza del 20/08/2025, ha respinto l'istanza di sospensione dell'ingiunzione, non ha ammesso la prova per testi chiesta dall'attrice ed ha fissato l'udienza odierna per la discussione per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
10. Nell'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni il giudice ha pronunciato la sentenza.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 ******
11. Il motivo di opposizione col quale l'opponente sostiene che non abbia CP_2
potere di emettere ingiunzioni di pagamento è infondato, per le ragioni che seguono:
a. l'ingiunzione regolata dal Regio Decreto n. 639/2010 venne introdotta per fornire allo Stato ed agli Enti Locali uno strumento di riscossione delle proprie entrate patrimoniali alternativo e più agile rispetto a quelli previsti dal Codice di procedura civile;
b. l'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 ha esteso utilizzo dell'ingiunzione, prevedendo che:
«Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.» (comma 3-bis)
«In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» (comma 3-ter);
c. una società interamente partecipata da la quale CP_2 CP_5
ha come soci 342 Comuni sardi, oltre alla ed è stata costituita Controparte_6
il 22 dicembre 2005 in seguito alla trasformazione di ed alla Controparte_7
fusione delle società consorziate;
d. con la deliberazione n. 25/2004 – resa ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio
2015, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni – l'Assemblea dell'Autorità
d'Ambito, poi ha affidato a Controparte_8
"in house providing" la funzione di Gestore Unico del Servizio CP_2
Idrico Integrato della CP_6
e. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il Decreto 30 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016, col quale ha autorizzato “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 1999, n. 46 […] la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla
Società Abbanoa s.p.a., partecipata dalla e da comuni, nei Controparte_6 confronti degli utenti del servizio idrico integrato”;
f. l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 3-bis del
D.lgs. n 46 del 1999, comporta, ai sensi dell'art. 3-ter, l'attribuzione del potere di emettere , vidimare e render esecutiva l'ingiunzione: «In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639»;
g. non vi è motivo di disapplicare il decreto ampiamente giustificato dalla funzione svolta da , la quale, pur essendo costituita in forma societaria, CP_2
eroga un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio ed è interamente partecipata da enti territoriali;
h. nel presente giudizio non rileva la circostanza che possa avere CP_2
agito in via esecutiva senza l'iscrizione al ruolo del credito portato dell'ingiunzione – come è invece previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del
D.lgs. n 46 del 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016 – trattandosi di questione che potrebbe giustificare un'opposizione agli atti esecutivi, ma che è del tutto priva di rilevanza nel processo di cognizione.
12. L'eccezione di prescrizione è generica e pertanto inammissibile.
13. Quand'anche fosse ammissibile, l'eccezione sarebbe comunque:
a. in parte superata dalla nota del 20/04/2020 (doc 9 comparsa), con cui nel rispondere al reclamo che l'attrice aveva formulato, accole CP_2
l'eccezione di prescrizione, scrivendo: “Relativamente all'eccezione di prescrizione si comunica che la stessa è stata accolta per il periodo 14/01/2008 –
22/09/2009 per un importo pari a € - 4.264,79 con relativa compensazione sulla fattura oggetto di contestazione come potrà rilevare dall'estratto conto allegato”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 b. per il resto infondata, perché ha provato di avere interrotto il CP_2
corso della prescrizione facendo pervenire alla debitrice numerosi solleciti di pagamento e precisamente:
o lettera raccomandata AR del 06/08/2014, ricevuta il 26/09/2014 (doc. 12 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 20/03/2015, ricevuta il 09/04/2015 (doc. 13 comparsa ) ; CP_2
o lettera raccomandata AR del 21/10/2016, ricevuta il 14/11/2016 (doc. 14 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 21/10/2016, ricevuta il 14/11/2016 (doc. 15 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 16/03/2017, ricevuta il 11/04/2017 (doc. 16 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 20/03/2017, ricevuta il 19/04/201 (doc. 17 comparsa
); CP_2
o lettera raccomandata AR del 14/10/2020, compiuta giacenza il 28/1/2020 (doc. 18 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 28/05/2021, ricevuta il 07/06/2021 (doc. 19 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 03/09/2021, ricevuta il 07/10/2021 (doc. 20 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 05/10/2021, ricevuta il 04/11/2021 (doc. 21 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 02/11/2021, ricevuta il 15/11/2021 (doc. 22 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 07/12/2022, ricevuta il 30/12/2021 (doc. 23 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 04/01/2022, ricevuta il 18/01/2022 (doc. 24 comparsa ); CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 o lettera raccomandata AR del 18/01/2022, compiuta giacenza al 08/03/2022 (doc.
25 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 24/03/2022, ricevuta il 06/04/2022 (doc. 26 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 29/06/2022, ricevuta il 11/07/2022 (doc. 27 comparsa ); CP_2
o lettera raccomandata AR del 23/09/2022, compiuta giacenza al 07/11/2022 (doc.
28 comparsa );sollecito con lettera raccomandata AR del CP_2
17/01/2023, compiuta giacenza al 06/02/2023 (doc. 29 comparsa CP_2
);
[...]
14. L'eccezione relativa alla perdita occulta e ai conseguenti consumi anomali è generica e qindi inammissibile, perché è riferita ai consumi di una fattura che l'attrice assume essere emessa il 01/07/2015, non prodotta e che non compare fra quelle oggetto dell'ingiunzione.
15. L'eccezione è comunque infondata per le ragioni che seguono:
a. l'eccezione potrebbe essere riferita unicamente ai consumi precedenti la riparazione della asserita perdita;
b. l'unica fattura basata su letture effettive dei consumi precedenti l'asserita perdita occulta è la n. 201402161307 del 14/07/2014, che è stata emessa per il consumo di 6626 m³ d'acqua nel periodo di 2.372 giorni dal 01/08/2008 al 30/06/2014;
c. si tratta di un consumo medio di 2,624 m³ al giorno, pari a 958 metri cubi all'anno niente affatto anomalo rispetto i consumi medi registrati negli anni successivi alla riparazione (01/07/2015) della perdita, che pertanto, quand'anche fosse provata, non sarebbe stata evidentemente significativa e quindi idonea a determinare consumi anomali;
d. ed infatti, con la nota del 20/04/2020 (doc 9 comparsa), nel rispondere al reclamo che l'attrice aveva formulato, oltre ad accogliere parzialmente l'eccezione di prescrizione, ben spiegò le ragioni per le quali respingeva la CP_2 richiesta di sgravio per perdita occulta (“La fattura contestata contabilizza i consumi dal 14/01/2008 al 09/06/2014 con un consumo medio di 2,66 mc/giorno e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 di 971 mc/anno. Dalla verifica sull'andamento dei consumi dei periodi successivi
a quelli contestati, si evince un maggiore utilizzo della risorsa in prossimità e durante la stagione estiva ed un minor consumo negli altri periodi. Pertanto il maggior consumo non è direttamente associabile ad una perdita idrica ma ad un uso più elevato della risorsa idrica nel periodo estivo, presumibilmente associabile all'attività dell'esercizio commerciale. Vista la data di riparazione della perdita idrica, avvenuta come da dichiarazione il 01/07/2015 e tenuto conto che gli elevati consumi del periodo estivo sono proseguiti anche successivamente alla data di riparazione, come confermato dalle letture indicate nella tabella di seguito riportata, si evince che l'eventuale perdita non era di entità tale da far ridurre l'andamento medio dei consumi. Si richiama a tal proposito il
Regolamento del SII dell' che all'art. B35.2, sancisce che CP_9
“L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari
e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto - rottura non sia confluita in rete fognaria”. Nel caso in oggetto, visto l'andamento dei consumi successivi alla riparazione, la perdita non ha determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali.”), allegando una tabella che comprovava come l'andamento dei consumi fosse caratterizzato da picchi stagionali;
e. la tesi di è condivisibile perchè confermata dai dati che emergono CP_2
dale letture del contatore effettuate da e comprovate dalle 22 CP_2
fotografie prodotte con la comparsa di costituzoone e risposta sotto il docmento n.
8, che il giudice ha riportato ed elaborato nella tebella che segue, in cui sono calcolati i metri cubi d'acqua consumati tra una lettura e quella successiva, la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 media giornaliera in ciascun periodo e la media annua calcolata sul perodo compreso tra ciascuna lettura e quella successive: data metri contatore mc giorni media media lettura cubi letti consumati trascorsi metri cubi metri cubi fra giorno anno letture
09/06/2014 8227 vecchio 15/09/2015 9525 vecchio 1.298,00 463 2,80 1.023,26
11/05/2016 9839 vecchio 314,00 239 1,31 479,54
11/05/2016 0 nuovo
06/04/2017 701 Nuovo 701,00 330 2,12 775,35
26/06/2017 873 Nuovo 172,00 81 2,12 775,06
01/09/2017 1308 nuovo 435,00 67 6,49 2.369,78
13/03/2018 1486 nuovo 178,00 193 0,92 336,63
14/06/2018 1651 nuovo 165,00 93 1,77 647,58
25/09/2018 2188 nuovo 537,00 103 5,21 1.902,96
13/09/2019 4072 nuovo 1.884,00 353 5,34 1.948,05
07/09/2020 4931 nuovo 859,00 360 2,39 870,93
09/12/2020 5127 nuovo 196,00 93 2,11 769,25
05/03/2021 5155 nuovo 28,00 86 0,33 118,84
04/06/2021 5768 nuovo 613,00 91 6,74 2.458,74
09/09/2021 6915 nuovo 1.147,00 97 11,82 4.316,03
02/12/2021 7180 nuovo 265,00 84 3,15 1.151,49
17/03/2022 7233 nuovo 53,00 105 0,50 184,24
01/06/2022 7481 nuovo 248,00 76 3,26 1.191,05
27/09/2022 8272 nuovo 791,00 118 6,70 2.446,74
16/06/2023 8557 nuovo 285,00 262 1,09 397,04
14/03/2024 9220 nuovo 663,00 272 2,44 889,69
11/06/2024 9504 nuovo 284,00 89 3,19 1.164,72
16/09/2024 10047 nuovo 543,00 97 5,60 2.043,25
a. l'elaborazione mostra che, escluso il periodo 11/05/2016-26/06/2017, si è registrato un consumo su base annua di circa 775 m³, in tutti i restanti periodi
b. ulteriore conferma dell'impossibilità di considerare anomali i consumi registrati dal contatore prima della riparazione della asserita perdita si ha facendo la media dei consumi nei periodi prossimi all'anno tra una lettura e l'altra:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 data metri contatore mc giorni metri metri lettura cubi letti consumati cubi cubi anno giorno
09/06/2014 8227 vecchio
15/09/2015 9525 vecchio 1.298,00 463 2,80 1.023,26
11/05/2016 0 nuovo
26/06/2017 873 nuovo
14/06/2018 1651 nuovo 778,00 353 2,20 804,45
25/09/2018 2188 nuovo
13/09/2019 4072 nuovo 1.884,00 353 5,34 1.948,05
07/09/2020 4931 nuovo
09/09/2021 6915 nuovo 1.984,00 367 5,41 1.973,19
09/09/2021 6915 nuovo
27/09/2022 8272 nuovo 1.357,00 383 3,54 1.293,22
16/06/2023 8557 nuovo
11/06/2024 9504 nuovo 947,00 361 2,62 957,49
16. La pretesa dell'opponente di ottenere l'applicazione della Delibera ARERA n. 609/2021 – allegato A, art. 19.4 – è infondata per le ragioni che seguono:
a. l'articolo 19.4 recita:
“19.4 È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:
a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
i. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
ii. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al
30%;
d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).”
b. la fattura con riguardo alla quale l'attrice invoca l'applicazione della disciplina in esame non è caratterizzata da consumi anomali, come già spiegato;
c. la delibera ARERA di cui l'attrice invoca l'applicazione è stata emessa oltre tre anni dopo l'emissione della fattura della fattura recante i consumi che l'opponnete sostiene (infondatamete) essere anomali.
17. Occorre infine stigmatizzare il comportamento dell'opponente, che non ha pagato alcun corrispettivo nel corso dei numerosi anni in cui ha fruito dell'acqua somministratale da
, neppure per i periodi estranei alle (generiche) eccezioni di prescrizine e CP_2
consumo anomalo.
18. In base al principio della soccombenza, previsto dagli articoli 91 e seguenti cpc, l'attrice deve essere condannata a rimborsare ad annuale le spese processuali, alla cui liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 successive integrazioni le modificazioni:
a. senza aumenti né riduzioni, per quanto attiene ai compensi di avvocato delle fasi di studio e introduttiva;
b. con la riduzione del 50% per quanto attiene ai compensi di avvocato delle fasi istruttoria, solo documentale e senza precisazioni o integrazioni delle domande e delle eccezioni, e decisionale, in cui le parti si sono limitate a confermare le precedenti conclusioni senza svolgere discussione né orale né scritta,
PER QUESTI MOTIVI
19. Rigetta l'opposizione.
20. Condanna l'opponente a rimborsare l'opposta le spese processuali così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.261,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4941/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16
Il Giudice dott. Paolo Piana