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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1324/21 promossa da:
(C.F. ) (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. IARIA Parte_3 C.F._3
GIUSEPPINA elettivamente domiciliati in VIA ROMA 50 MELITO PORTO SALVO presso il difensore avv. IARIA GIUSEPPINA;
attori contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. AZZARA' FRANCESCO GUGLIELMO elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANNA II TRONCO 101 B - ; Controparte_1
Partita IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_4 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. CHIODO ROBERTO elettivamente domiciliato in Corso Mazzini, 217 - Cosenza presso il difensore avv. CHIODO ROBERTO;
Oggetto: responsabilità medica. pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le istanti, meglio indictae in epigrafe, convenivano in giudizio l' e la Compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni CP_2 CP_3 subiti, iure proprio e iure hereditatis, per il decesso del loro congiunto, , lamentando Persona_1 la tardiva diagnosi della endocardite sulla valvola aortica.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata e non provata.
Si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_4 passiva, non essendo possibile la chiamata diretta della compagnia nonché la prescrizione del diritto e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice, rilevato che non risultava esperita la mediazione, dava termine di 15 gg per esperirla;
dopo un rinvio per completare la procedura, veniva depositato il verbale di medizione e eccepiva Pt_4
l'omesso esperimento della mediazione nei propri confronti.
La causa veniva rinviata per decidere su questa questione preliminare e, con ordinanza del 1^ luglio
2025, veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 siexies ult. Comma c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti di è fondata. Parte_4
Invero, parte attrice ha esperito la mediazione solo nei confronti dell' e non Controparte_1 verso nonostante l'ordine di esperirla, trattandosi di materia di mediazione Controparte_4 obbligatoria.
In ogni caso non era ammissibile la chiamata diretta della compagnia assicuratrice, poiché la causa è stata intentata prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'art. 12, comma 6, Legge 24/2017.
Si evidenzia che è stata depositata procura delle parti attrici per rinunciare all'azione, ma la Difesa non ha dichiarato di rinunciare. In ogni caso la rinunica all'azione comporta il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Il procedimento va proseguito verso come da ordinanza di rimessione in Controparte_1 istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, parzialmente pronunciando, così dispone: pagina 2 di 3 1) dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di Controparte_5
2)condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida Parte_4 in euro 2906,00 ,oltre spese generali al 15%, cpa ed iva;
3)dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti di come da separata Controparte_1 ordinanza;
Così deciso in Reggio Calabria, 4.7.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria IN
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