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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6773 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELA DE Parte_1
LV e CO IA
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, ritualmente notificato all' CP_1
l'8.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto ha questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art 1 l. 222/84, dalla data del
1.05.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 oltre accessori come per legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di avere inoltrato all' , in data 25/1/24, domanda di assegno ordinario di CP_1
invalidità ex art 1 l 222/84;
- che l' , in data 8/3/24, gli comunicava il rigetto della domanda;
CP_1
- di avere inoltrato ricorso al comitato provinciale in data 13/4/24;
- che, in data 16/7/24, gli veniva comunicato l'accoglimento della prestazione a decorrere dalla data del 29/4/24;
- che, tuttavia, l' non ha provveduto in via amministrativa né ad intraprendere CP_1 né ad ultimare le procedure di concessione e di pagamento dell'assegno ordinario di invalidità entro il termine di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha rappresentato di aver provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente in data 25.03.2025, disponendone il pagamento nel mese di maggio 2025; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, hanno CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio;
a tal fine hanno evidenziato come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all' convenuto. CP_1 Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(v. comunicazione di liquidazione del 27.03.2025 e cedolino di pagamento di maggio 2025, da cui risulta l'avvenuta corresponsione dei ratei arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6773 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELA DE Parte_1
LV e CO IA
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, ritualmente notificato all' CP_1
l'8.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto ha questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art 1 l. 222/84, dalla data del
1.05.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 oltre accessori come per legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di avere inoltrato all' , in data 25/1/24, domanda di assegno ordinario di CP_1
invalidità ex art 1 l 222/84;
- che l' , in data 8/3/24, gli comunicava il rigetto della domanda;
CP_1
- di avere inoltrato ricorso al comitato provinciale in data 13/4/24;
- che, in data 16/7/24, gli veniva comunicato l'accoglimento della prestazione a decorrere dalla data del 29/4/24;
- che, tuttavia, l' non ha provveduto in via amministrativa né ad intraprendere CP_1 né ad ultimare le procedure di concessione e di pagamento dell'assegno ordinario di invalidità entro il termine di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha rappresentato di aver provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente in data 25.03.2025, disponendone il pagamento nel mese di maggio 2025; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, hanno CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio;
a tal fine hanno evidenziato come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all' convenuto. CP_1 Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(v. comunicazione di liquidazione del 27.03.2025 e cedolino di pagamento di maggio 2025, da cui risulta l'avvenuta corresponsione dei ratei arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
GI Busoli