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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott. Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 , ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza iscritta al n.r.g.
33189/2024 promossa da:
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, v. Pacuvio n. 4, presso lo studio degli avv.ti Andrea Pappalepore e Giovanna Nocifora, che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso introduttivo per ATP
ricorrente
Contro in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato CP_1
in via Cesare Beccaria n. 29 con l'avv. Cristiana Giordano, per procura in atti, resistente
Fatto e ragioni della decisione
1 Con ricorso in opposizione ad ATP depositato il 16/09/2024,
ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla Parte_1
indennità di accompagnamento, non riconosciuto dal CTU nominato nella precedente fase, ed avverso le cui conclusioni l'attuale opponente ha depositato tempestivo atto di dissenso.
Si è costituito l contestando la fondatezza del ricorso e CP_2
chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 15.1.25 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante lettura della sentenza, depositata in via telematica.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Le doglianze di parte opponente si concretano, infatti, in una critica fondata su un diverso modo di considerare e valutare le patologie esistenti, tutte, peraltro, dal CTU evidenziate ed analizzate con motivazione congrua, che non appare validamente intaccata dalle censure, del tutto generiche, della ricorrente stessa.
Invero, espressioni come: “il CTU non fornisce alcun indizio, men che meno alcuna motivazione, utile a ricostruire l'iter logico-valutativo-deduttivo, che ha indotto il CTU a ritenere, nonostante il grave quadro clinico emerso, ed in antitesi a quest'ultimo, che la Ricorrente abbia conservato la propria autosufficienza e la possibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
Manca invero qualsivoglia argomentazione medico-legale a supporto di tale affermazione, limitandosi il CTU a “dichiarare” la supposta mantenuta autosufficienza della perizianda, ma omettendo di fornire la prova medico-legale di tale assunto (sic!!).
Ciò, nonostante vi fossero in atti documenti medici idonei a confutare tale
2 conclusione (ex multis: Certificato ortopedico Policlinico Casilino del 3/8/2023, il quale evidenzia come: “tale situazione clinica di tipo degenerativo progressivo necessita di continue cure fisico-cliniche e di aiuti in quanto il paziente necessita di costanti cure … “ non costituiscono in alcun modo effettiva censura all'operato del c.t.u., ma mere asserzioni prive di adeguato supporto motivazionale.
Né può addivenirsi a diverse conclusioni solo in considerazione del fatto che l'istante ha allegato al presente atto introduttivo le note critiche del proprio CTP, già trasmesse al CTU in fase di ATP e da questi adeguatamente valutate e motivatamente disattese.
In conclusione, le censure rivolte alla perizia depositata in sede di
ATP devono considerarsi assolutamente generiche ed inadeguate ad intaccare l'irreprensibile iter logico su cui la stessa perizia si fonda.
Per quanto fin qui osservato, il Giudice non ritiene di dover procedere alla rinnovazione della CTU.
Le spese di giudizio sono irripetibili in considerazione del fatto che la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di redditi inferiori alla soglia di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite irripetibili.
Roma, 16/01/2025.
Il Giudice
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