Art. 18.
All'art. 30 e' aggiunto il seguente comma:
"Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".
All'art. 30 e' aggiunto il seguente comma:
"Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".