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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. H988738T ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Maglie si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava il fermo amministrativo di autovettura Targa_1 , casualmente conosciuto a seguito di una visura al PRA, iscritto da AREA srl, società personale, con sede in Mondovì, per la riscossione di crediti tributari del Comune di Crispiano, invocandone l'annullamento, per difetto del potere di riscossione, omessa notifica del preavviso e del fermo stesso, nonché trattandosi di bene strumentale all'attivitè di imprenditrice agricola di essa ricorrente.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di potere di riscossione in capo alla resistente è infondata, in quanto generica ed inidonea a superare la presunzione di legittimità dell'operato della stessa, quale concessionaria dell'ente comunale creditore dei tributi, così come risultante dall'allegata certificazione ministeriale e dal titolo di rappresentanza speso, senza obbligo di allegazione, all'interno degli atti di riscossione cautelari,
Anche l'eccezione di omessa notifica del preavviso di fermo è infondata, risultando tale atto recapitato a mezzo raccomandata e legalmente notificato per compiuta giacenza, espressamente attestata nella ricevuta postale prodotta, non essendo richieste a tal fine ulteriori formalità, esclusivamente previste per gli atti giudiziari (raccomandata informativa), tra i quali il preavviso non rientra.
Quanto al fermo, si tratta di atto del quale non v'è obbligo di comunicazione, in quanto preceduto dal preavviso;
tuttavia, esso è impugnabile autonomamente e poiché non v'è prova che la ricorrente ne avesse avuto piena conoscenza prima del decorso dei termini utili per impugnarlo, il ricorso non può non ritenersi tempestivo.
Nel merito della misura cautelare, si osserva che l'invocata strumentalità del bene, ai fini della non assoggettabilità alla misura, non risulta adeguatamente provata.
Tuttavia, non può non rilevarsi che si tratta di fermo di autovettura, verosimilmente ancora commerciabile, azionato per un debito tributario originario di euro 461,00, interessi inclusi, quindi di gran lunga inferiore ed oggettivamente sproporzionato al valore presumibile del bene, così da far emergere uno stridente contrasto con il principio di proporzionalità richiesto ex art. 10ter dello Statuto, la cui violazione, facendo venir meno l'attribuzione stessa del potere esercitato, diventa causa di nullità-inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio.
Più in generale, il supremo collegio si è espresso nei seguenti termini: “E' d'uopo evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20); in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”); occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”; anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024).
Ne deriva la nullità della misura, per violazione del generale principio di proporzionalità. La novità giurisprudenziale del caso trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara nullo il fermo impugnato. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. H988738T ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Maglie si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava il fermo amministrativo di autovettura Targa_1 , casualmente conosciuto a seguito di una visura al PRA, iscritto da AREA srl, società personale, con sede in Mondovì, per la riscossione di crediti tributari del Comune di Crispiano, invocandone l'annullamento, per difetto del potere di riscossione, omessa notifica del preavviso e del fermo stesso, nonché trattandosi di bene strumentale all'attivitè di imprenditrice agricola di essa ricorrente.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di potere di riscossione in capo alla resistente è infondata, in quanto generica ed inidonea a superare la presunzione di legittimità dell'operato della stessa, quale concessionaria dell'ente comunale creditore dei tributi, così come risultante dall'allegata certificazione ministeriale e dal titolo di rappresentanza speso, senza obbligo di allegazione, all'interno degli atti di riscossione cautelari,
Anche l'eccezione di omessa notifica del preavviso di fermo è infondata, risultando tale atto recapitato a mezzo raccomandata e legalmente notificato per compiuta giacenza, espressamente attestata nella ricevuta postale prodotta, non essendo richieste a tal fine ulteriori formalità, esclusivamente previste per gli atti giudiziari (raccomandata informativa), tra i quali il preavviso non rientra.
Quanto al fermo, si tratta di atto del quale non v'è obbligo di comunicazione, in quanto preceduto dal preavviso;
tuttavia, esso è impugnabile autonomamente e poiché non v'è prova che la ricorrente ne avesse avuto piena conoscenza prima del decorso dei termini utili per impugnarlo, il ricorso non può non ritenersi tempestivo.
Nel merito della misura cautelare, si osserva che l'invocata strumentalità del bene, ai fini della non assoggettabilità alla misura, non risulta adeguatamente provata.
Tuttavia, non può non rilevarsi che si tratta di fermo di autovettura, verosimilmente ancora commerciabile, azionato per un debito tributario originario di euro 461,00, interessi inclusi, quindi di gran lunga inferiore ed oggettivamente sproporzionato al valore presumibile del bene, così da far emergere uno stridente contrasto con il principio di proporzionalità richiesto ex art. 10ter dello Statuto, la cui violazione, facendo venir meno l'attribuzione stessa del potere esercitato, diventa causa di nullità-inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio.
Più in generale, il supremo collegio si è espresso nei seguenti termini: “E' d'uopo evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20); in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”); occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”; anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024).
Ne deriva la nullità della misura, per violazione del generale principio di proporzionalità. La novità giurisprudenziale del caso trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara nullo il fermo impugnato. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il
Presidente estensore