Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.3310/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/2022 del R.G.A.C.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata, come da procura in calce all'atto di ci- tazione in giudizio, elettivamente domiciliata in Aversa, via Carlo Pisacane n. 1
ATTORE
E
elettivamente domiciliato in Barano d'Ischia, Piazza San Rocco Controparte_1
n. 26, presso lo studio dell'avv. Virginia Buono, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, l'avv. V.
Buono insisteva nel rigetto della domanda, essendo stato integralmente soddisfatto il credito vantato da parte attrice, nell'ambito della procedura fallimentare n. 2/2017; l'avv.
G. Pignata si riportava ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, evidenziando l'attuale sussistenza di un residuo credito pari ad € 294.302,61, depositando relativa cer- tificazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.6.2023, Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio
[...]
e davanti al Tribunale di Torre AT, espo- Controparte_1 Controparte_2 nendo che:
esso attore era titolare di un credito di € 3.793.268,92 alla data del 12.1.2017, in virtù del contratto di mutuo del 23.11.2005 per notar stipulato tra MPS Banca per le Per_1
Imprese S.p.a. e nonché con , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
quest'ultima sia in proprio sia quale rappresen- Controparte_6 CP_7 tante di tutti fideiussori della A seguito della Controparte_2 Controparte_3 dichiarazione di fallimento di tale società, MPS Banca comunicava a tutti i fideiussori la decadenza da ogni beneficio contrattuale e chiedeva la restituzione della somma di €
4.134.476,51, quantificata alla data del fallimento. Il fideiussore per- Controparte_2 tanto, era tenuto, in solido con gli altri garanti, al pagamento della somma di €
3.794.703,97 come quantificata nell'atto di precetto notificato in data 29.11.2019 e
16.12.2019. Tuttavia, la convenuta con atto di compravendita trascrit- Controparte_2 to in data 23.12.2019 per notar vendeva a – come lei residen- Per_2 Controparte_1 te in Castellammare di Stabia alla via S. Di Giacomo n. 6 – la nuda proprietà dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia alla via S. Di Giacomo n. 6, in catasto al fl. 9, p.lla 555, sub. 30; la quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in
Castellammare di Stabia alla via S. Di Giacomo n. 6, in catasto al fl. 9, p.lla 555, sub.
26; quota di comproprietà pari ad 1/3 dell'immobile sito in Gragnano, con accesso da via
Castellammare n. 87, in catasto al fl. 13, p.lla 1062, sub. 103. Per effetto del menzionato atto di compravendita, la convenuta si spogliava integralmente dei propri beni immobili, né essendovi alcun altro bene aggredibile ai fini della garanzia patrimoniale del credito vantato da essa istante. Sussistevano, dunque, tutte le condizioni normativamente previ- ste dall'art. 2910 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, ed inoltre, versan- dosi in ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, ai fini della sua revo- cabilità era sufficiente la semplice conoscenza, nel terzo acquirente, del pregiudizio de- rivante al creditore per effetto della contestata compravendita. Chiedeva, pertanto, di- chiararsi l'inefficacia, nei suoi confronti dell'atto di compravendita per notar Per_2 del 23.12.2019.
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
In data 19.12.2022, si costituiva , contestando nel merito la domanda, Controparte_1 della quale chiedeva il rigetto, eccependo l'insussistenza, a suo dire, del requisito sog- gettivo, nemmeno dedotto da controparte. Chiedeva sospendersi il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della vendita, in sede fallimentare, del compendio ac- quisito alla massa, idoneo e soddisfare il credito preteso dall'odierna parte attrice.
Benché ritualmente citata, restava contumace Controparte_2
Prodotta documentazione, ammesso e raccolto l'interrogatorio formale di CP_1
; riassegnata la causa allo scrivente in data 19.3.2025, sulle note conclusionali ri-
[...] tualmente depositate dalle parti, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., celebratasi in data 19.6.2025, e svoltasi con la modalità della tratta- zione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, benché ri- Controparte_2 tualmente citata, come attesta la relata di notifica in data 13.6.2022, non ha inteso costi- tuirsi nel presente giudizio,.
Tanto premesso, osserva lo scrivente che, con l'odierno giudizio,
[...]
ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto pubblico di Controparte_8 compravendita stipulato in data 19.12.2019, trascritto il successivo 23.12.2019, redatto per Notaio (rep. 835, racc. 586), ed avente ad oggetto la nuda pro- Persona_3 prietà dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia alla via S. Di Giacomo n. 6, in catasto al fl. 9, p.lla 555, sub. 30; la quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in Castellammare di Stabia alla via S. Di Giacomo n. 6, in catasto al fl. 9, p.lla 555, sub. 26; la quota di comproprietà pari ad 1/3 dell'immobile sito in Gragnano, con acces- so da via Castellammare n. 87, in catasto al fl. 13, p.lla 1062, sub. 103. A sostegno dell'azione ex art. 2901 c.c. esercitata in danno dei convenuti, parte attrice evidenziava la piena conoscenza, in capo alla convenuta della ingente debitoria Controparte_2 nei confronti della MPS Banca a carico della dichiarata fallita Controparte_3 con sentenza del Tribunale di Torre AT del 12.1.2017, cui faceva seguito, in da- ta 27.2.2017, la comunicazione a tutti i fideiussori, della decadenza da ogni beneficio contrattuale, con obbligo di restituzione della somma di € 4.134.476,51. Trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, era sufficiente la semplice conoscenza, nel terzo acquirente del pregiudizio arrecato, ai fini della revocabilità dell'atto di com-
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
pravendita in oggetto. Deduceva, inoltre, che era in realtà il compagno Controparte_1 della sorella della convenuta anche lui residente in [...]di Controparte_2
Stabia, via S. Di Giacomo n.
6. Evidenziava, altresì, ai fini della partecipatio fraudis di
, l'oggettiva sperequazione del prezzo della compravendita in oggetto (€ Controparte_1
70.000,00), nonché “l'irritualità” della modalità di pagamento, effettuato “mediante compensazione volontaria con crediti vantati dalla parte acquirente nei confronti della venditrice”.
Ciò posto rileva lo scrivente che costituisce circostanza non in contestazione tra le parti che, per effetto del menzionato atto di compravendita per notar Per_2 Persona_4 resa si privava, di fatto, di tutto il proprio patrimonio immobiliare, in evidente spregio al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., con conseguente im- possibilità, per parte attrice, di altrimenti soddisfare il proprio credito, attesa l'insussistenza di altri beni immobili in favore della stessa. Ritiene, inoltre, questo Giu- dice, sulla scorta della documentazione depositata in atti da che alcun dubbio Pt_1 sussista circa l'esistenza, all'epoca di introduzione del presente giudizio - e, come di se- guito si dirà, fino al momento della decisione - di un credito certo, liquido ed esigibile, in favore dell'odierna parte attrice, peraltro ampiamente riconosciuto – e in parte soddi- sfatto – in sede fallimentare. E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che “anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'articolo 2901 c.c., dal momento che la norma ha accolto una nozione lata di credito, nel quale rientra financo l'aspettativa del credito, con conseguente irrilevanza dei richiamati requisiti di certezza, liquidità ed esi- gibilità” (Cass. civ. 13.9.2019 n. 22859; conf., ex multis, Cass. civ. 22.8.2023 n.
25029; 16.6.2022 n. 19426) Né può dubitarsi che all'indomani della Controparte_2 declaratoria di fallimento della pronunciata dal Tribunale di Tor- Controparte_3 re AT in data 12.1.2017 (fallimento n. 2/2017) nonché della sentenza n.
1910/2019 del 30.7.2019 del Tribunale di Torre AT (che rigettava la domanda di accertamento della nullità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario del
23.11.2005), abbia scientemente sottratto alla garanzia patrimoniale del creditore l'intero compendio immobiliare in sua proprietà, come inequivocabilmente comprovato dal con- tratto di compravendita per notar del 19.12.2019. Per_2
Così descritti i fatti di causa, puntualmente confermati da adeguato e documentale sup- porto probatorio, non può che affermarsi la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art.
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ivi prevista, e ciò allo scopo di “recupe- rare” al patrimonio del debitore, i beni di cui al menzionato atto pubblico del
19.12.2019, trascritto il successivo 23.12.2019. Al riguardo, è opportuno porre nel dovu- to rilievo (come sopra già accennato) che i convenuti nulla hanno dedotto né tantomeno documentato circa l'esistenza di ulteriori beni che pur avrebbero potuto soddisfare il credito vantato dalla odierna parte attrice. E' noto, sul punto, che l'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c., presuppone a) il compimento di un atto pregiu- dizievole del debitore (eventus damni) ossia l'essere l'atto di disposizione del debitore tale da rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito;
b) la consapevolezza da parte del disponente di tale carattere lesivo, diversamente definito quale consilium frau- dis. Più specificamente, per quanto concerne l'eventus damni, occorre precisare che esso può consistere in tutto ciò che determini il semplice aggravamento della condizione pa- trimoniale del debitore, tale da rendere impossibile o soltanto più difficile la soddisfa- zione delle ragioni creditorie, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. (cfr.
Cass. civ. 26.2.2002 n. 2792; 17.10.2001 n. 12678) Con riguardo, poi, alla distribuzione dell'onere probatorio, si è ritenuto in giurisprudenza che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che ec- cepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”(Cass. civ. 14.10.2005 n. 19963; conf., ex multis, Cass. civ. 11471/2003, 15257/2004) In ordine all'elemento soggettivo del consilium fraudis, ove trattasi di atto compiuto successivamente all'insorgere del credito altrui – come nel caso di specie - è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può ritenersi acqui- sita anche tramite presunzioni, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore me- desimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. (cfr. Cass. civ.
29.4.2009 n. 10052). Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha comunque statui- to che, per integrare la prova del consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, finanche prescin- dendosi dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene pro- posta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr.
Cass. civ 20.2.1989 n. 987; Cass. civ 1.12.1987 n. 8930; Cass. civ.
8.11.1985 n. 5451).
Facendo applicazione al caso de quo agitur dei consolidati, condivisibili e condivisi principi sin qui richiamati, può affermarsi la sussistenza dei requisiti propri prescritti dalla normativa sopra citata, ai fini dell'accoglimento della proposta domanda di ineffi- cacia dell'atto di compravendita sopra menzionato. E' altresì opportuno ribadire che “Ai fini della azione revocatoria ordinaria la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell'azione non integra un antecedente logico giuridico indi- spensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, né è necessario lo stato di insol- venza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Allor- ché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'e- sercizio della azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consape- vole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici.”
(Cass. civ.
9.3.2018 n. 5658)
Parimenti provata, nel caso de quo agiutr, è la sussistenza, in capo al convenuto
[...]
, della consapevolezza circa il pregiudizio che l'atto di compravendita per no- CP_9 tar del 19.12.2019 avrebbe causato in danno di Per_2 Parte_1
agevolmente desumibile dai molteplici elementi probatori in atti acqui-
[...] siti. In particolare, rileva lo scrivente che il , in sede di interrogatorio formale, CP_1 ebbe ad affermare di “essere stato compagno di sorella di CP_7 CP_2
negli anni 2015-2016”, né risulta in contestazione che lo stesso fosse residente
[...] nel medesimo fabbricato della venditrice in revocazione, sito in Castellammare di Sta- bia, via S. Di Giacomo n. 6, peraltro luogo di ubicazione degli immobili oggetto di cau- sa. Né appare discutibile l'oggettiva incongruenza del prezzo della cessione del compen- dio immobiliare (€ 70.000,00) – rispetto al quale alcunché di diverso è stato documenta- to dai convenuti - nonché le modalità di versamento dello stesso, concordate “mediante compensazione volontaria con crediti vantati dalla parte acquirente nei confronti della
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6 7
parte venditrice”. Né tantomeno ha versato in atti la prova documenta- Controparte_1 le afferente alla sussistenza di tali pretesi crediti nei confronti di omet- Controparte_2 tendo del tutto di documentare l'effettivo versamento dell'incongruo prezzo, pur a fronte della specifica richiesta dello scrivente formulata con ordinanza del 6.6.2023. I moltepli- ci elementi probatori per come testé descritti, appaiano ampiamente sufficienti ai fini della prova della fondatezza della domanda revocatoria spiegata da parte attrice, inte- grando, oltre ogni ragionevole dubbio, quella “presunzione semplice” più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, al fine di positivamente fondare l'esercizio dell'azione revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente. Si è così af- fermato in giurisprudenza che “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessa- ria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto di- spositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” (Cass. civ. 18.1.2019 n.
1286; conf., ex multis, Cass. civ. 15.1.2024 n. 1558; 2.11.2023 n. 30488; 29.5.2013 n.
13447) E' appena il caso di osservare, inoltre, come parte convenuta non abbia fornito alcun elemento probatorio di segno contrario circa la pretesa ignoranza, nel terzo acqui- rente, della situazione debitoria del disponente.
Infine, parimenti infondata deve ritenersi l'eccepita inesistenza del credito vantato da
– come sostenuto dal convenuto con la comparsa conclusionale – Parte_1 CP_1 per effetto dell'asserito suo integrale pagamento mediante il versamento, da parte della curatela del fallimento della somma di € 4.028.547,18. Controparte_3 [...]
infatti, pur avendo riconosciuto “un considerevole incasso” in sede di riparto fina- Pt_1 le della procedura fallimentare 2/2017, ha ribadito l'attuale esistenza di un residuo credi- to, pari ad € 294.302,61 (alla data del 28.1.2025), che pienamente giustifica l'attualità della legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'odierna parte attrice.
Alla luce delle motivazioni tutte sin qui riportate e in accoglimento della domanda pro- posta da in persona del legale rappresen- Parte_1 tante p.t., va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della stessa, dell'atto di compravendita per notar (rep. 835, racc. 586), stipulato in data 19.12.2019 e tra- Persona_3
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 7 8
scritto il successivo 23.12.2019, con ordine al Dirigente del competente Ufficio del Ter- ritorio dei RR.II., di trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c..
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di Parte_3
[...
e in solido tra loro, conformemente alle disposizioni di cui al Controparte_2
D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenu- to conto del valore della causa (€ 3.793.268,92, scaglione applicabile ricompreso tra €
260.000,00 ed € 520.000,00), in complessivi € 23.486,00, di cui € 1.686,00 per spese, €
3.500,00 per la fase di studio, € 2.300,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione, € 6.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre AT, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Fran- cesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 atto di citazione regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
dell'atto di compravendita per notar Controparte_10 Persona_3
(rep. 835, racc. 586), stipulato in data 19.12.2019 e trascritto il successivo 23.12.2019., con ordine al Dirigente del competente Ufficio del Territorio dei RR.II., di trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c..
b) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese e compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi € 23.486,00, di cui €
1.686,00 per spese, € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.300,00 per la fase introduttiva, €
10.000,00 per la fase di trattazione, € 6.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre AT, il 26.6.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 3310/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 8