TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 604/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 604/2024 del registro generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 8 agosto 1971 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Marconato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Edoardo Scarfoglio n. 34, giust a procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a [...] [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Rita De Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, via Cardinal Mistrangelo n. 18, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024, il sig. a Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra , Controparte_1 come regolamentate con sentenza n. 1247/2020 del Tribunale di Tivoli.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata Per_1 il 18 aprile 2003).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato la sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda Controparte_1 proposta dal ricorrente.
Con provvedimento del 3 luglio 2025, la giudice precedentemente assegnataria del procedimento, ha dato termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, depositate rispettivamente in data 23 settembre 2025 e 30 ottobre 2025, le parti hanno confermato di essere addivenute ad un accordo e ne hanno chiesto accoglimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) revocare l'obbligo in capo al Signor di Parte_1 corrispondere in favore della Signora l'assegno mensile di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia con decorrenza dal mese di marzo 2024; Per_1
2) dichiarare la irripetibilità delle somme medio tempore versate dal ricorrente in favore della per detta causale;
Controparte_1
3) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
3. Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente decidendo, a modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e di cui alla Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1247/2020 del Tribunale di Tivoli:
a) revoca l'obbligo del sig. di corrispondere un assegno Parte_1 perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 con decorrenza dal mese di marzo 2024;
b) prende atto delle ulteriori condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti.
c) dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
La Giudice Il Presidente
UL AR CO LU
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 604/2024 del registro generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 8 agosto 1971 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Marconato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Edoardo Scarfoglio n. 34, giust a procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a [...] [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Rita De Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, via Cardinal Mistrangelo n. 18, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024, il sig. a Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra , Controparte_1 come regolamentate con sentenza n. 1247/2020 del Tribunale di Tivoli.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata Per_1 il 18 aprile 2003).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato la sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda Controparte_1 proposta dal ricorrente.
Con provvedimento del 3 luglio 2025, la giudice precedentemente assegnataria del procedimento, ha dato termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, depositate rispettivamente in data 23 settembre 2025 e 30 ottobre 2025, le parti hanno confermato di essere addivenute ad un accordo e ne hanno chiesto accoglimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) revocare l'obbligo in capo al Signor di Parte_1 corrispondere in favore della Signora l'assegno mensile di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia con decorrenza dal mese di marzo 2024; Per_1
2) dichiarare la irripetibilità delle somme medio tempore versate dal ricorrente in favore della per detta causale;
Controparte_1
3) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
3. Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente decidendo, a modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e di cui alla Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1247/2020 del Tribunale di Tivoli:
a) revoca l'obbligo del sig. di corrispondere un assegno Parte_1 perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 con decorrenza dal mese di marzo 2024;
b) prende atto delle ulteriori condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti.
c) dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
La Giudice Il Presidente
UL AR CO LU
3