Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1024/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1024/2025 promosso da:
nata ad [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_2
VE (BR) il 16.01.1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FIORETTI MARIANNA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) Essendo economicamente autosufficienti ed entrambi titolari allo stato di adeguati redditi, i coniugi rinunciano vicendevolmente al reciproco mantenimento;
3) I minori , nato in [...] il [...] (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_1
nata in [...] il [...] (C.F. entrambi residenti a [...]
TE (AN) alla Via Conero nr. 2 interno 3 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre SI.ra ; CP_1
4) La casa coniugale sita a TE (AN) alla Via Conero nr. 2 interno 3 costituita da un appartamento e un garage;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 11
Particella 1079 subalterno nr. 36 categoria A/2, Classe 4, consistenza 4 vani oltre pertinenze
(garage) viene assegnata alla SInora in virtù della collocazione prevalente dei figli CP_1 presso la stessa. Il SI. si impegna a lasciare l'abitazione famigliare entro 30 giorni Controparte_2
dal passaggio ingiudicato della omologa di separazione;
- 1 -
avveniva in costanza di matrimonio, e stante la propria organizzazione lavorativa, si impegna a trascorrere con i figli i pomeriggi infrasettimanali anche al fine di accompagnarli nelle attività extrascolastiche in cui sono impegnati.
Il padre potrà trascorrere con i figli anche il week end, in alternativa con la madre, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore;
detti periodi dovranno essere concordati tra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Alternate negli anni tutte le altre festività; per quanto riguarda le festività natalizie gli odierni ricorrenti si accorderanno entro e non oltre il 5 dicembre di ogni anno.
I coniugi concordano di assecondare la volontà e le esigenze dei figli soprattutto riguardo al pernottamento fuori casa che verrà attuato quando i minori si sentiranno pronti e a loro agio.
Salvo migliori accordi tra le parti.
6) Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo nel mantenimento dei Controparte_2 CP_1 figli un assegno mensile di € 400,00, da versarsi con bonifico bancario al seguente IBAN
[...] entro il I di ogni mese, aggiornabili in base all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la Disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza
Distrettuale sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia della Regione Marche in data 24 luglio
2024 che qui si intende richiamato a trascritto.
Le parti danno atto che il sig. ad oggi e sino al mese di dicembre 2029 vede una CP_2 decurtazione di € 250,00 mensili sulla propria busta paga a seguito di cessione del quinto;
le parti concordano che dal mese successivo al termine della cessione del quinto il suo contributo nel mantenimento dei figli aumenterà automaticamente ad € 450,00 mensili;
7) L'assegno unico erogato per i minori verrà percepito dalla SI.ra ad integrazione CP_1
del mantenimento degli stessi;
8) Le spese legali della procedura di separazione saranno a carico della SI.ra ”. CP_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati ad CP_1 Controparte_2
NO (IS) il 23.05.2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 2 - L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto CP_1 Controparte_2
matrimonio ad NO (IS) il 23/05/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
NO (IS) al n. 2, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (IS) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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