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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Pacifico, opponente;
e rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Parte_2
Caracuta, opposto;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con atto depositato in data 26.9.2023, la ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto n. 874/2023, con cui il giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 35.360,43, oltre Parte_2 accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, ha rilevato, per un verso, come il contratto di consulenza professionale a fondamento della pretesa creditoria azionata fosse da considerare nullo, in particolare, in quanto “non è supportato da un atto amministrativo della società che ne autorizzasse la sottoscrizione e ne prevedesse la spesa”; per altro verso, come il , nel periodo compreso tra l'1.11.2021 e la data di Pt_2 scadenza del contratto, non avesse prestato alcuna attività di consulenza in favore della società opponente (segnatamente, “non ha espletato nessuna attività di progettazione di nuovi spazi verdi e/o di realizzazione di pozzi artesiani, non ha prodotto alcun parere e/o consulenza in materia agronomica”), in termini utili a giustificare l'erogazione dei compensi rivendicati. Costituitosi, il ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha Pt_2 concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, sono da ritenere privi di pregio i motivi di opposizione che involgono l'asserita nullità del contratto (e delle sue successive modifiche), da cui promana l'obbligazione di pagamento per cui è causa. Sotto tale profilo, è, infatti, da escludere che l'assenza di una preventiva autorizzazione all'assunzione dell'impegno finanziario sotteso al conferimento all'incarico di consulenza e la mancata determinazione della relativa spesa possano inficiare la validità dell'atto negoziale sottoscritto dall'amministratore della società in house, difettando un'espressa previsione normativa che disponga in tal senso e dovendosi, per il resto, legittimamente rinvenire la fonte del potere negoziale esercitato dal medesimo amministratore nelle previsioni dello statuto della società opponente, il cui art. 14 segnatamente prevede che “
1. All'amministratore unico è affidata la gestione della società.
2. L'amministratore unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano in contrasto con le determinazioni adottate dall'assemblea dei soci o dal direttore generale dell' e Pt_1 che siano necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega o per statuto sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea”. Né può, sotto altro profilo, ritenersi che la sottoscrizione del contratto di consulenza di cui si discute sia in contrasto con le determinazioni adottate dall'assemblea dei soci o non sia funzionale all'attuazione e/o al raggiungimento degli scopi sociali, laddove, come precipuamente documentato dalla parte resistente, l'assemblea dei soci del 30 dicembre 2019 aveva disciplinato il rinnovo degli incarichi di consulenza esterni, autorizzando espressamente “l'AU a procedere alla nomina di professionisti dallo stesso opportunamente individuati, ai quali potrà conferire incarichi della durata dallo stesso prescelta ma comunque non superiore ad un triennio, avendo anche in questo caso cura di conseguire un risparmio di costi, rispetto all'attuale, per i servizi di prevenzione incendi ed agronomo”. Per il resto, a fronte dell'allegazione di parte opponente, secondo cui il non Pt_2 avrebbe espletato alcuna attività di progettazione di nuovi spazi verdi e/o di realizzazione di pozzi artesiani, né prodotto pareri e/o consulenze in materia agronomica, rendendosi così inadempiente ai propri obblighi contrattuali, la copiosa documentazione versata in atti dallo stesso , al contrario, attesta come il professionista in parola Pt_2 abbia espletato, in esecuzione del contratto per cui è causa, tutte le attività professionali specificatamente elencate a pag. 6 e ss. della relativa memoria di costituzione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da disattendere con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 874/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 28.8.2023. È, inoltre, da ritenere priva di sbocco la richiesta, formulata dalla parte convenuta, di condanna della opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c.p.c. A tale riguardo, Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, ha, in termini convincenti, chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso - che non vi è modo, nel caso di specie, di ravvisare in rapporto alle specifiche allegazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'opposizione - di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, proposto con atto depositato in data 26.9.2023 da nei confronti di , così Parte_3 Parte_2 provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 874/2023 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge. Lecce, 25 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Pacifico, opponente;
e rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Parte_2
Caracuta, opposto;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con atto depositato in data 26.9.2023, la ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto n. 874/2023, con cui il giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 35.360,43, oltre Parte_2 accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, ha rilevato, per un verso, come il contratto di consulenza professionale a fondamento della pretesa creditoria azionata fosse da considerare nullo, in particolare, in quanto “non è supportato da un atto amministrativo della società che ne autorizzasse la sottoscrizione e ne prevedesse la spesa”; per altro verso, come il , nel periodo compreso tra l'1.11.2021 e la data di Pt_2 scadenza del contratto, non avesse prestato alcuna attività di consulenza in favore della società opponente (segnatamente, “non ha espletato nessuna attività di progettazione di nuovi spazi verdi e/o di realizzazione di pozzi artesiani, non ha prodotto alcun parere e/o consulenza in materia agronomica”), in termini utili a giustificare l'erogazione dei compensi rivendicati. Costituitosi, il ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha Pt_2 concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, sono da ritenere privi di pregio i motivi di opposizione che involgono l'asserita nullità del contratto (e delle sue successive modifiche), da cui promana l'obbligazione di pagamento per cui è causa. Sotto tale profilo, è, infatti, da escludere che l'assenza di una preventiva autorizzazione all'assunzione dell'impegno finanziario sotteso al conferimento all'incarico di consulenza e la mancata determinazione della relativa spesa possano inficiare la validità dell'atto negoziale sottoscritto dall'amministratore della società in house, difettando un'espressa previsione normativa che disponga in tal senso e dovendosi, per il resto, legittimamente rinvenire la fonte del potere negoziale esercitato dal medesimo amministratore nelle previsioni dello statuto della società opponente, il cui art. 14 segnatamente prevede che “
1. All'amministratore unico è affidata la gestione della società.
2. L'amministratore unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano in contrasto con le determinazioni adottate dall'assemblea dei soci o dal direttore generale dell' e Pt_1 che siano necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega o per statuto sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea”. Né può, sotto altro profilo, ritenersi che la sottoscrizione del contratto di consulenza di cui si discute sia in contrasto con le determinazioni adottate dall'assemblea dei soci o non sia funzionale all'attuazione e/o al raggiungimento degli scopi sociali, laddove, come precipuamente documentato dalla parte resistente, l'assemblea dei soci del 30 dicembre 2019 aveva disciplinato il rinnovo degli incarichi di consulenza esterni, autorizzando espressamente “l'AU a procedere alla nomina di professionisti dallo stesso opportunamente individuati, ai quali potrà conferire incarichi della durata dallo stesso prescelta ma comunque non superiore ad un triennio, avendo anche in questo caso cura di conseguire un risparmio di costi, rispetto all'attuale, per i servizi di prevenzione incendi ed agronomo”. Per il resto, a fronte dell'allegazione di parte opponente, secondo cui il non Pt_2 avrebbe espletato alcuna attività di progettazione di nuovi spazi verdi e/o di realizzazione di pozzi artesiani, né prodotto pareri e/o consulenze in materia agronomica, rendendosi così inadempiente ai propri obblighi contrattuali, la copiosa documentazione versata in atti dallo stesso , al contrario, attesta come il professionista in parola Pt_2 abbia espletato, in esecuzione del contratto per cui è causa, tutte le attività professionali specificatamente elencate a pag. 6 e ss. della relativa memoria di costituzione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da disattendere con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 874/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 28.8.2023. È, inoltre, da ritenere priva di sbocco la richiesta, formulata dalla parte convenuta, di condanna della opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c.p.c. A tale riguardo, Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, ha, in termini convincenti, chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso - che non vi è modo, nel caso di specie, di ravvisare in rapporto alle specifiche allegazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'opposizione - di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, proposto con atto depositato in data 26.9.2023 da nei confronti di , così Parte_3 Parte_2 provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 874/2023 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge. Lecce, 25 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma