Sentenza 6 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/04/2021, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2021
N. 00444/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2020, proposto da
CA IF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Morello in Venezia, vicolo Rapisardi 4;
contro
Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per
l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 681/2019 – R.G.N. 2851/2019, emesso dal Tribunale di Venezia in data 19.03.2019 e depositato in cancelleria in data 20.03.2019, notificato in data 22.03.2019, dichiarato esecutivo in data 24.06.2019, con apposizione della formula esecutiva in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Difesa Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2020, CA IF Spa ha esposto:
-che con decreto ingiuntivo n. 681/2019, emesso in data 19.03.2019, il Tribunale di Venezia ha ingiunto al Ministero della Difesa di pagare in favore della parte ricorrente la somma di euro 51.568,42, oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs 231/02 e le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 1.305,00 per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% e accessori come per legge;
-che decorso il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 24.06.2019, con apposizione della formula esecutiva in pari data;
-che il titolo esecutivo è stato nuovamente notificato all’Amministrazione debitrice in data 14.10.2019 e all’Avvocatura dello Stato in data 8.10.2019 e che il Ministero ha provveduto ad effettuare pagamenti parziali, tali da ridurre il credito vantato dalla ricorrente ad euro 50.766,49;
-che il Ministero non ha provveduto ad effettuare ulteriori pagamenti e pertanto, allo stato, è ancora debitore dell’importo di euro 50.766,49, di cui al suddetto decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, la CA ricorrente ha chiesto di ordinare l’ottemperanza del Ministero della Difesa al decreto ingiuntivo n. 681/2019, nel termine di 30 giorni e di corrispondere la somma di euro 50.766,49, quale sorte capitale residua, oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs 231/02 ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.135,00 per compensi, in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% sui compensi, oltre IVA, CPA come per legge, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, con fissazione della somma che il Ministero, intimato, rimasto ancora inadempiente, dovrà versare alla ricorrente per l’ulteriore violazione del decreto ingiuntivo.
In data 18.1.2020, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con memoria depositata in data 16.2.2020, la difesa erariale ha depositato l’ordine di pagamento del giorno 16.2.2021 attestante la liquidazione in favore di CA IF della somma richiesta di euro 51.568,42 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con note d’udienza depositate l’8.3.2021, la ricorrente ha precisato che il Ministero ha provveduto al pagamento della solo quota capitale di cui al decreto ingiuntivo, ma non degli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, come liquidati dal Giudice della fase monitoria, né delle spese legali del procedimento monitorio, con conseguente impossibilità di una dichiarazione di improcedibilità del giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso va parzialmente accolto, nei soli limiti e termini di seguito indicati.
In linea generale, si osserva che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall’art. 656 c.p.c.
Pertanto esso assume la piena autorità di “ res iudicata ” ( T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 luglio 2013, n. 6512; TAR Puglia Bari, sez. I, 9 gennaio 2003; Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604 ), ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Conseguentemente, sussiste in capo all’Amministrazione intimata un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.
Sotto questo profilo, si deve aggiungere che il giudice dell’ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone (o ampliandone) la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 c.c. ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2891 ). E’ stato, altresì, precisato che è escluso che “nel processo amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, possa darsi la possibilità per il giudice adito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso laddove le decisioni da ottemperare siano state rese da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2668 ).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge che il Tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe indicato, ha ingiunto al Ministero della Difesa, in qualità di Amministrazione Statale in cui è inserito il Comando Forze Operative Nord, il pagamento, in favore della ricorrente di: “ 1. La somma di euro 51.568,42; 2. Gli interessi coma da domanda; 3 le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1.305,00 per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge oltre alle successive occorrende ”.
Il decreto ingiuntivo, che non è stato opposto, è stato notificato all’Amministrazione resistente, la quale, in data 16.2.2021, ha provveduto al pagamento della somma di euro 51.568,42, corrispondente alla somma capitale, ma non ha provveduto in ordine agli interessi (che nel ricorso per decreto ingiuntivo sono stati richiesti al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 231/2002) e alle spese del procedimento monitorio, come liquidate nel suddetto decreto.
In conclusione, pertanto, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione resistente ad ottemperare integralmente al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme residue, indicate nel decreto ingiuntivo a titolo di spese legali e di interessi, negli importi e termini ivi indicate (“ 2. Gli interessi coma da domanda; 3 le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1.305,00 per compensai, euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge oltre alle successive occorrende ”).
Ciò posto, il ricorso va parzialmente accolto, nei soli termini e limiti sopra indicati.
Appare opportuno, al riguardo, assegnare al Ministero resistente per l’adempimento de quo il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina fin d’ora, quale “Commissario ad acta ”, il Prefetto di Roma o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta).
Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione, nei termini e limiti indicati in motivazione, al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero della Difesa, a quanto previsto nel successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO