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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25998/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. PAPAROZZI LUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 VILLAFRANCA PIEMONTE il 07/08/2016.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Pinerolo in data 28.04.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la dimora coniugale ubicata nel Comune di Villafranca Piemonte Frazione San Luca n. 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
AFFIDA il figlio nato a Pinerolo in data [...] ad [...] i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
DISPONE che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30, a seconda del turno lavorativo, con possibilità di recuperare il pomeriggio nella settimana successiva con due pomeriggi individuati nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30. A partire dal compimento dei 10 anni da parte di
, il padre potrà esercitare il diritto di visita nella fine di settimana a lui spettante dal venerdì alla Per_1 domenica sera. 4/b) durante le festività comandate di Natale e Capodanno trascorrerà Per_1 alternativamente sette giorni consecutivi con i genitori nei periodi 24 dicembre// 30 dicembre - 31 dicembre // 6 gennaio;
per Carnevale e Pasqua sarà seguito il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino due settimane anche non Per_1 pagina 2 di 3 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. A partire dal compimento dei 14 anni,
starà con ciascun genitore per quattro settimane anche non consecutive e precisamente due a Per_1 luglio e due ad agosto.
DISPONE che il sig. versi alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Per_1 Pt_1 dodici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN e quelle scolastiche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio previsto dal Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del 15 marzo 2016.
DÀ ATTO delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti rinunciano a reciproca assistenza patrimoniale.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25998/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. PAPAROZZI LUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 VILLAFRANCA PIEMONTE il 07/08/2016.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Pinerolo in data 28.04.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la dimora coniugale ubicata nel Comune di Villafranca Piemonte Frazione San Luca n. 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
AFFIDA il figlio nato a Pinerolo in data [...] ad [...] i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
DISPONE che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30, a seconda del turno lavorativo, con possibilità di recuperare il pomeriggio nella settimana successiva con due pomeriggi individuati nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30. A partire dal compimento dei 10 anni da parte di
, il padre potrà esercitare il diritto di visita nella fine di settimana a lui spettante dal venerdì alla Per_1 domenica sera. 4/b) durante le festività comandate di Natale e Capodanno trascorrerà Per_1 alternativamente sette giorni consecutivi con i genitori nei periodi 24 dicembre// 30 dicembre - 31 dicembre // 6 gennaio;
per Carnevale e Pasqua sarà seguito il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino due settimane anche non Per_1 pagina 2 di 3 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. A partire dal compimento dei 14 anni,
starà con ciascun genitore per quattro settimane anche non consecutive e precisamente due a Per_1 luglio e due ad agosto.
DISPONE che il sig. versi alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Per_1 Pt_1 dodici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN e quelle scolastiche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio previsto dal Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del 15 marzo 2016.
DÀ ATTO delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti rinunciano a reciproca assistenza patrimoniale.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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