Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Biodisin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B699D81F79, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medimed S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale di gara n. 10 del 26 novembre 2025, con cui la commissione tecnica ha dichiarato non conforme il prodotto offerto dalla ricorrente in ragione della non corrispondenza tra il codice del prodotto indicato nella scheda tecnica (000000000057768022) e quello riportato nel documento “ulteriori elementi di offerta” (248);
b) della deliberazione dell’ARNAS n. 1233 del 2 dicembre 2025, con cui è stato approvato il verbale, è stata annullata la precedente deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025 ed è stato aggiudicato il lotto 17 alla controinteressata;
c) per quanto di ragione, del verbale n. 7 del 3 ottobre 2025 e della deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025, nella parte in cui è stata ritenuta conforme l’offerta della controinteressata, nonché della lettera di invito e del capitolato d’oneri, ove interpretati nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) del verbale di gara d’appalto n. 11 del 29.12.2025 con il quale la Commissione Tecnica: “ richiamate le prescrizioni di cui al Capitolato d’Oneri e nel particolare quelle di cui all’art. 24; analizzate le considerazioni formali presentante dall’O.E. Biodisin; conferma la valutazione di cui al verbale n. 7 del 17.11.2025 e, a fronte dei rilievi presentati dalla ditta Biodisin controdeduce quanto segue: 1) il capitolato tecnico al lotto n. 17 prevede la fornitura del “Perossimonosolfato di potassio in polvere da 500g stabilizzato con tensioattivi”; 2) l’operatore economico Biodisin Srl produce per il lotto n. 17 la scheda tecnica del prodotto “Rely + On VI nella quale è rappresentato graficamente il fornato da kg 1 ed altresì indicato esplicitamente a pagina 8/8 quale unico packaging disponibile il formato fusto da 1 kg, il tutto contrariamente alle previsioni del capitolato tecnico che richiedono il prodotto nel formato da gr 500 e non da kg 1. Per quanto sopra la Commissione Tecnica in via definitiva dichiara la non conformità del prodotto offerto dalla ditta Biodisin Srl ”;
b) della deliberazione n. 1369 del 29.12.2025 dell’ARNAS Garibaldi di Catania, con cui l’appaltante ha approvato il predetto verbale della commissione di gara e confermato l’aggiudicazione del lotto n. 17 alla società Medimed S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IS OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito della procedura di affidamento per la fornitura di disinfettanti e antisettici indetta con lettera di invito in data 23 aprile 2025 dalla Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (di seguito, ARNAS) “Garibaldi”, con specifico riferimento al lotto 17 (perossimonosolfato di potassio in polvere da 500 grammi stabilizzato con tensioattivi), la ricorrente ha impugnato: a) il verbale di gara n. 10 del 26 novembre 2025, con cui la commissione tecnica ha dichiarato non conforme il prodotto offerto dalla ricorrente in ragione della non corrispondenza tra il codice del prodotto indicato nella scheda tecnica (000000000057768022) e quello riportato nel documento “ulteriori elementi di offerta” (248); b) la deliberazione dell’ARNAS n. 1233 del 2 dicembre 2025, con cui è stato approvato il predetto verbale, è stata annullata la precedente deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025 ed è stato aggiudicato il lotto 17 alla controinteressata; c) per quanto di ragione, il verbale n. 7 del 3 ottobre 2025 e la deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025, nella parte in cui è stata ritenuta conforme l’offerta della controinteressata, nonché la lettera di invito e il capitolato d’oneri, ove interpretati nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il capitolato d’oneri disciplinava le modalità di presentazione dell’offerta (art. 13) e prescriveva, all’art. 24, che l’offerta consentisse di individuare con precisione i prodotti, richiedendo che le schede tecniche o i depliant presentati recassero il medesimo codice del prodotto indicato nella tabella “ulteriori elementi di offerta economica”, per consentire la corretta identificazione del bene e l’accesso alle informazioni tecniche richieste; b) la ricorrente ha indicato per il lotto 17 il prodotto “248 / RELY+ON VIRKON 500GR”, allegando brochure e scheda di sicurezza del prodotto proveniente dal produttore XE; c) la controinteressata ha indicato nella scheda economica la sola dicitura descrittiva del prodotto (nome commerciale), senza specificare un codice e allegando documentazione tecnica del medesimo produttore; c) con verbale n. 7 del 3 ottobre 2025 le offerte sono state ritenute conformi e con deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025 è stata approvata la graduatoria definitiva con aggiudicazione del lotto alla ricorrente; d) la controinteressata ha contestato la conformità del prodotto offerto dalla ricorrente e il seggio di gara in data 26 novembre 2025 ha dichiarato non conforme l’offerta della società ricorrente per la richiamata difformità tra i codici; e) ha quindi fatto seguito l’impugnata deliberazione n. 1233 del 2 dicembre 2025 e la ricorrente ha presentato istanza di autotutela; f) con comunicazione in data 23 dicembre 2025 si è dato atto della convocazione della seduta del seggio di gara per il 29 dicembre 2025, senza ulteriori precisazioni; g) si deduce la violazione dell’art. 24 del capitolato d’oneri e dei principi di equivalenza e di prevalenza della sostanza sulla forma, nonché il vizio di eccesso di potere, richiamandosi inoltre l’art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, sul rilievo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o comunque richiedere chiarimenti, posto che la questione concerne un mero refuso o, in ogni caso, un’indicazione non idonea a ingenerare incertezza sull’identità del bene offerto; h) l’obiettivo dell’art. 24 consisteva, invero, nel rendere possibile l’identificazione esplicita dei prodotti e la riconducibilità alle informazioni tecniche richieste e tale finalità è stata integralmente raggiunta, poiché le due concorrenti hanno partecipato con il medesimo prodotto, identificato dal nome commerciale “RELY+ON VIRKON 500GR”, corredato dalla documentazione tecnica del produttore XE (brochure e scheda di sicurezza), così da escludere qualunque dubbio sull’articolo offerto; i) inoltre, la tabella “ulteriori elementi di offerta economica” consentiva l’indicazione alternativa di “codice prodotto offerto” o “nome commerciale”, come emerge dall’intestazione “CODICE PRODOTTO OFFERTO/NOME COMMERCIALE”, e si precisa che il numero “248” indicato dalla ricorrente risponde ad una numerazione interna di catalogo, non ad un codice identificativo univoco del produttore, mentre la scheda tecnica riporta un codice diverso; l) a sostegno del principio di equivalenza e dell’esigenza di evitare verifiche meramente formali, si richiama la pronuncia della Cassazione, Sezioni Unite, n. 26469 in data 1 ottobre 2025, secondo cui la valutazione di congruità tecnica non deve risolversi in un controllo formalistico, ma deve riguardare la conformità sostanziale dell’offerta alla lex specialis , nell’ottica del favor partecipationis ; m) l’Amministrazione, inoltre, ha adottato due criteri valutativi differenti: rigore formalistico per la ricorrente, tolleranza per la controinteressata; n) la controinteressata ha, infatti, compilato la tabella economica riportando solo il nome commerciale del prodotto, senza alcun codice, mentre la ricorrente ha indicato il prodotto con nome commerciale ed ha allegato la medesima documentazione tecnica; o) trasformare una difformità formale e sanabile, che non incide sulla sostanza della fornitura, in una causa di esclusione automatica equivale ad introdurre una causa espulsiva atipica e sproporzionata, non prevista dalla lex specialis e contraria al favor partecipationis ; p) si precisa che la disposta esclusione determina per l’Amministrazione un aggravio di spesa di quasi il 50%; q) le clausole di gara, inoltre, vanno interpretate in modo teleologico e coerente con la loro funzione e l’interpretazione letterale non può condurre ad esiti irragionevoli o contraddittori, mentre nella specie l’Amministrazione ha elevato un requisito strumentale di identificazione ad elemento essenziale dell’offerta, pur a fronte della certezza assoluta sull’identità del bene offerto.
Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato: a) il verbale n. 11 del 29 dicembre 2025; b) la deliberazione n. 1369 in pari data con cui la stazione appaltante, all’esito del riesame dell’offerta della ricorrente, ha approvato il predetto verbale e confermato l’aggiudicazione del lotto in favore della controinteressata.
Nei motivi aggiunti, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l’Amministrazione ha introdotto una nuova ragione di esclusione fondata sul rilievo che la scheda tecnica e la brochure del prodotto offerto richiamerebbero il packaging da un chilogrammo anziché il formato da 500 grammi richiesto dalla lex specialis ; b) tale motivazione contraddice precedenti valutazioni della commissione e appare pretestuosa, in quanto il prodotto è lo stesso e l’offerta economica indica il formato richiesto; c) la brochure da 1 chilogrammo è l’unica attualmente utilizzata dal produttore (anche per il formato da 500 grammi), come comprovato da apposita dichiarazione di conformità resa dal produttore; d) si deduce anche il vizio di disparità di trattamento perché la controinteressata ha prodotto documentazione tecnica obsoleta; e) la stazione appaltante ha violato i principi di equivalenza e della prevalenza della sostanza sulla forma e avrebbe dovuto richiedere chiarimenti e valutare la conformità sostanziale del prodotto offerto; f) sono stati anche violati il divieto di motivazione postuma e l’affidamento dell’operatore economico, e l’autotutela è stata esercitata al di fuori dei presupposti consentiti.
Con successiva memoria conclusionale la ricorrente ha confermato le proprie difese.
La controinteressata Medimed S.r.l., regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
L’Amministrazione intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso introduttivo è improcedibile in quanto relativo all’impugnazione del verbale n. 10 del 26 novembre 2025 e della deliberazione n. 1233 in data 2 dicembre 2025, i quali sono stati superati dal verbale n. 11 del 29 dicembre 2025 e dalla deliberazione n. 1369 in pari data; b) nel caso in esame è stato offerto un aliud pro alio , in quanto la lex specialis richiedeva il formato da 500 grammi, mentre la scheda tecnica prodotta dalla ricorrente indicava il fusto da un chilogrammo; c) il formato richiesto costituiva requisito essenziale dell’offerta per esigenze operative dell’Amministrazione; d) non può applicarsi il principio di equivalenza quando la difformità riguarda elementi strutturali e requisiti minimi dell’offerta; e) in via subordinata si osserva che, attribuendo rilievo alla dicitura del formato riportata nell’offerta economica, l’offerta resterebbe contraddittoria rispetto alla scheda tecnica del produttore e quindi non valutabile ai sensi dell’art. 24 del capitolato d’oneri; f) il divieto di motivazione postuma opera sul piano processuale e non sussiste alcuna lesione dell’affidamento, risultando fisiologico l’esercizio del potere di autotutela al fine di ripristinare la legalità; g) è inammissibile la riproposizione nei motivi aggiunti delle censure sollevate con il ricorso introduttivo, in quanto non pertinenti rispetto alle nuove ragioni poste a base dei provvedimenti impugnati.
Con successiva memoria la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) i provvedimenti impugnati mediante motivi aggiunti non hanno rimosso i precedenti atti, ma li hanno confermati e integrati con ulteriore motivazione, sicché sussiste l’interesse a coltivare il ricorso principale; b) anche dubitando dell’interesse a conseguire il subentro nel rapporto, residua un interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità degli atti in vista di una tutela risarcitoria.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il giudizio ha ad oggetto la procedura indetta dall’Amministrazione resistente con lettera di invito in data 23 aprile 2025 (ID appalto 5249420) per la “ Fornitura disinfettanti ed antisettici nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione Sanità ”, in somministrazione, per la durata di trentasei mesi dalla stipula del contratto, con particolare riferimento al lotto 17 del capitolato tecnico di gara relativo alla fornitura di “ perossimonosolfato di potassio in polvere da 500g stabilizzato con tensioattivi ”, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
Con verbale della commissione tecnica n. 7 del 3 ottobre 2025 le offerte presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata relative alle forniture di cui al lotto 17 venivano ritenute conformi e, con deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025, l’Amministrazione disponeva l’aggiudicazione del lotto in favore dell’odierna ricorrente, la quale aveva offerto il prodotto richiesto al prezzo più vantaggioso.
A seguito di contestazione della controinteressata la commissione tecnica riesaminava la documentazione di gara e all’esito di tale verifica, con verbale n. 10 in data 26 novembre 2025, dichiarava il prodotto offerto dalla ricorrente “ non conforme in quanto il codice del disinfettante offerto ed indicato nella scheda tecnica (000000000057768022) non risulta essere quello riportato (248/rel + on) nel documento denominato “ulteriori elementi di offerta” ”.
L’Amministrazione, con deliberazione n. 1233 in data 2 dicembre 2025, approvava il predetto verbale della commissione di gara e annullava la precedente deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025, aggiudicando il lotto alla controinteressata.
La deliberazione n. 1233 in data 2 dicembre 2025 e il verbale n. 10 in data 26 novembre 2025 sono stati impugnati con il ricorso introduttivo.
In corso di causa, in riscontro all’istanza di autotutela proposta dalla ricorrente, la commissione tecnica procedeva al riesame dell’offerta della società e, in esito alle verifiche svolte, con verbale n. 8 in data 22 dicembre 2025 (poi richiamato nel verbale n. 11 in data 29 dicembre 2025), esprimeva il seguente giudizio: “ richiamate le prescrizioni di cui al Capitolato d’Oneri e nel particolare quelle di cui all’art. 24; analizzate le considerazioni formali presentante dall’O.E. Biodisin; conferma la valutazione di cui al verbale n. 7 del 17.11.2025 e, a fronte dei rilievi presentati dalla ditta Biodisin controdeduce quanto segue: 1) il capitolato tecnico al lotto n. 17 prevede la fornitura del “Perossimonosolfato di potassio in polvere da 500g stabilizzato con tensioattivi”; 2) l’operatore economico Biodisin Srl produce per il lotto n. 17 la scheda tecnica del prodotto “Rely + On VI nella quale è rappresentato graficamente il fornato da kg 1 ed altresì indicato esplicitamente a pagina 8/8 quale unico packaging disponibile il formato fusto da 1 kg, il tutto contrariamente alle previsioni del capitolato tecnico che richiedono il prodotto nel formato da gr 500 e non da kg 1. Per quanto sopra la Commissione Tecnica in via definitiva dichiara la non conformità del prodotto offerto dalla ditta Biodisin Srl ”.
Con deliberazione n. 1369 del 29 dicembre 2025 l’Amministrazione approvava il predetto verbale n. 11 in pari data della commissione di gara e confermava l’aggiudicazione del lotto alla società controinteressata.
Tali ultimi atti sono stati impugnati con motivi aggiunti di ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, avendo l’Amministrazione, a seguito di rinnovata istruttoria, adottato un nuovo provvedimento (impugnato con i motivi aggiunti) che integralmente si sostituisce al precedente (come anche confermato dalle difese dell’ente in giudizio), regolando nuovamente la stessa materia sotto il profilo materiale e giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7060, secondo cui in tale caso si configura una riedizione del potere amministrativo che fa venire meno l’interesse del ricorrente all’accertamento giudiziale della legittimità del provvedimento originario, ormai superato e privo di effetti).
Invero, con deliberazione n. 1369 del 29 dicembre 2025 l’Amministrazione approvava il verbale n. 11 della commissione di gara, nel quale si dava atto delle nuove ragioni sottese alla esclusione della odierna ricorrente: “ A questo punto il seggio di gara, nella cui composizione è presente il RUP, preso atto della ulteriore istruttoria posta in essere dalla commissione tecnica e delle nuove circostanze ed evidenze emerse giusta verbale n. 8 del 22 dicembre 2025, conferma l’esclusione della ditta Biodisin S.r.l. relativamente al lotto n. 17 in quanto l’operatore economico offre il prodotto in confezionamento da kg 1 e non da gr. 500 per come richiesto dal capitolato tecnico ”.
In relazione ai motivi aggiunti di ricorso il Collegio osserva quanto segue.
Il capitolato d’oneri della procedura di gara prevede che l’offerta economica sia costituita dai seguenti documenti: a) offerta economica; b) ulteriori elementi dell’offerta economica; c) documentazione tecnica dei prodotti offerti.
Quanto alla documentazione tecnica, in particolare, l’art. 24 del capitolato prevede che “ le schede tecniche o i depliant presentati dovranno consentire di risalire a tutte le informazioni tecniche richieste in capitolato. Non costituirà obbligo per la Commissione effettuazione di valutazioni di tipo “intuitivo o induttivo” e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza – sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente – ai dati richiesti in capitolato, saranno dichiarati “non valutabili”… i prodotti dichiarati “non valutabili”, alla pari dei prodotti “non conformi”, comporteranno l’esclusione dell’operatore economico ”.
L’art. 14 del capitolato (“soccorso istruttorio e chiarimenti”) stabilisce che “ La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta ”.
La ricorrente ha presentato per il lotto 17 la propria offerta (per un corrispettivo, relativo al triennio, pari ad € 43.200,00) risultante dalla seguente documentazione: - frontespizio telematico dell’offerta economica; - tabella denominata “ulteriori elementi di offerta economica”, con l’indicazione esatta del prodotto offerto e del suo formato (“ 248 / RELY+ON VIRKON 500GR ”) nonché del relativo prezzo unitario e complessivo; - brochure italiana del prodotto redatta dal produttore XE; - scheda di sicurezza del prodotto.
Va soggiunto che, per il medesimo lotto, la controinteressata ha presentato offerta per un corrispettivo pari ad € 62.550,00 nel triennio, indicando nella tabella “ulteriori elementi di offerta economica” il prodotto “ ON VI disinfettante ad ampio spettro in polvere – flacone 500 gr ”, ossia il medesimo prodotto offerto dalla ricorrente.
Dai documenti di causa e dalle allegazioni di parte ricorrente (sul punto non specificamente contestate dall’Amministrazione) risulta, inoltre, quanto segue: a) la controinteressata ha allegato alla propria offerta la medesima scheda di sicurezza del prodotto nonché una brochure che include anche il formato da 500 g ma più risalente (anno 2018) e superata dalla versione più recente prodotta dalla ricorrente (nella quale, invece, quanto al packaging disponibile, si fa riferimento al formato fusto da 1 kg); b) l’impresa produttrice ha confermato che la brochure presentata dalla ricorrente in gara è valevole anche per il formato da 500 g, proprio in quanto – come è ragionevole e logico ritenere anche a prescindere da tale dichiarazione di conformità – le caratteristiche chimiche e disinfettanti del prodotto non variano in ragione dei diversi formati disponibili.
Con verbale n. 11 in data 29 dicembre 2025 – recepito con deliberazione dell’Azienda sanitaria n. 1369 di pari data – la commissione tecnica ha ritenuto “ la non conformità del prodotto offerto ” dalla ricorrente con la seguente motivazione: “ …1) il capitolato tecnico al lotto n. 17 prevede la fornitura del “Perossimonosolfato di potassio in polvere da 500g stabilizzato con tensioattivi”; 2) l’operatore economico Biodisin Srl produce per il lotto n. 17 la scheda tecnica del prodotto “Rely + On VI nella quale è rappresentato graficamente il formato da kg 1 ed altresì indicato esplicitamente a pagina 8/8 quale unico packaging disponibile il formato fusto da 1 kg, il tutto contrariamente alle previsioni del capitolato tecnico che richiedono il prodotto nel formato da gr 500 e non da kg 1 ”.
Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante e sostenuto in giudizio dall’Amministrazione, non sussiste un’ipotesi di non conformità del prodotto offerto alle prestazioni indicate in capitolato, tale da giustificare l’esclusione dell’offerta della ricorrente.
Va, invero, osservato quanto segue: a) la brochure ha la funzione di illustrare le caratteristiche qualitative e chimico-fisiche del prodotto, a prescindere dal formato ossia dal quantitativo di prodotto presente nella singola confezione offerta, come confermato dall’impresa produttrice, la quale ha dichiarato che la brochure allegata dalla ricorrente è valida anche per il formato da 500 gr; b) la scheda di sicurezza, pure allegata dalla ricorrente (e coincidente con quella presentata dalla controinteressata), non contiene uno specifico riferimento distintivo ai diversi formati, essendo, dunque, riferibile sia alla confezione da 500 g sia al formato da 1 kg; c) l’offerta economica della ricorrente è individuabile in modo univoco sulla base del relativo frontespizio e della dettagliata descrizione contenuta nella tabella “ulteriori elementi di offerta economica”, recante l’indicazione esatta del prodotto offerto e del suo formato (“ 248 / RELY+ON VIRKON 500GR ”) nonché del relativo prezzo unitario e complessivo, il quale, peraltro, sarebbe logicamente incongruo e ingiustificato ove si riferisse ad un formato doppio di 1 kg; d) in definitiva, non può dubitarsi della conformità, sul piano qualitativo-tecnico (anche in ordine al formato richiesto), del prodotto offerto in gara dalla ricorrente, dovendo certamente escludersi la fattispecie dell’ aliud pro alio richiamata dall’Amministrazione nelle proprie difese; e) avuto riguardo a criteri non formali e di tassatività delle cause di esclusione in materia di appalti, la mera incongruità o irregolarità della scheda tecnica allegata non è sufficiente, nel caso di specie, ad inficiare la conformità dell’offerta, in quanto la stessa deve essere esaminata unitariamente e nel contesto di tutta la documentazione che compone l’offerta, ossia – secondo le previsioni del capitolato d’oneri, l’offerta economica, gli “ulteriori elementi dell’offerta economica” e la “documentazione tecnica dei prodotti offerti” (cfr., in un caso non dissimile, Cons. Stato, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 75); f) a fronte di un’offerta economica univocamente riferita al formato da 500 gr, la incongruenza del formato risultante dalla allegata brochure illustrativa avrebbe reso, semmai, opportuna una richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art. 14 del capitolato (“soccorso istruttorio e chiarimenti”), da parte della stazione appaltante, non contrastante con il principio di immodificabilità dell’offerta né con il canone della par condicio dei concorrenti alla gara, in quanto, come osservato, le caratteristiche qualitativo-tecniche del prodotto offerto erano già esattamente evincibili dalla formulazione dell’offerta economica (di cui alla tabella “ulteriori elementi di offerta economica” e all’allegata documentazione tecnica) e il chiarimento fornito non avrebbe avuto l’effetto di modificare sostanzialmente l’offerta.
Su un piano più generale, va, invero, osservato quanto segue: a) come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, “ Qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale”, il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica; si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3, d.lg. n. 36/2023), che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 397); b) la relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, evidenzia, infatti, che l’art. 101 del codice, oltre alla logica semplificatoria, “ tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara ”; c) il soccorso istruttorio è, dunque, ammissibile non per integrare, ma per precisare il contenuto dell’offerta ed acquisire chiarimenti da parte del concorrente i quali sono finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità; d) nell’ambito della finalità di chiarificazione, allo scopo di evitare esclusioni, e quindi limitazioni della concorrenza, conseguenti ad applicazioni formalistiche dei princìpi regolanti le gare pubbliche, va ammessa la possibilità di specificazioni della formulazione dell’offerta, “ purché evidentemente nel rispetto della regola della par condicio, id est in presenza di un’offerta già sufficientemente definita nel suo complesso, ancorché bisognosa di precisazioni di dettaglio ” (Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8047, in relazione a fattispecie disciplinata dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ma con richiamo al nuovo codice in via interpretativa); e) la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell’offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9541); f) “ L’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, peraltro, per vocazione generale (trovando fondamento nell’art. 6 della L. 241/1990), a una logica antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati, facendosi carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione ad una gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in un inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024, n. 1312). Trattasi infatti di un istituto che è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148)” (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, n. 2096 del 2024)… L’applicazione in concreto di tale matrice ispirata al favor concorrenziale, la quale non può prescindere dal raggiungimento del miglior risultato possibile, porta a ritenere che la tipologia di irregolarità censurata dalla parte ricorrente non avrebbe comunque potuto condurre l’Amministrazione procedente ad escludere la società aggiudicataria senza prima attivare il soccorso istruttorio, sostanziandosi altrimenti una chiara elusione della ratio che ne informa la relativa disciplina ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 4 giugno 2024, n. 2096).
Non osta alle suddette conclusioni la previsione contenuta nell’art. 24 del capitolato d’oneri circa l’esclusione dell’operatore economico in caso di prodotti dichiarati “non valutabili”, atteso che, nel caso di specie, non viene in rilievo un prodotto “non valutabile”, essendo il prodotto offerto, per quanto già osservato, esattamente identificabile, anche nel formato, sulla base delle indicazioni fornite dalla ricorrente nella propria offerta, sicché lo scopo perseguito dalla norma del capitolato risulta in concreto raggiunto.
Per le esposte ragioni il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento della deliberazione n. 1369 in data 29 dicembre 2025 (mentre il verbale n. 11 in pari data della commissione tecnica riveste natura meramente endoprocedimentale), dovendosi, altresì, dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato (limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire) e il diritto della ricorrente, che ne ha fatto istanza, al subentro nel contratto medesimo.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della circostanza che l’offerta, in relazione alla brochure allegata, presentava elementi di ambiguità, i quali hanno dato luogo al provvedimento in questa sede annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, anche per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto: 1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; 2) accoglie i motivi aggiunti di ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione dell’Amministrazione resistente n. 1369 in data 29 dicembre 2025; 3) dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato (limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire) e il diritto della ricorrente al subentro nel contratto medesimo; 4) compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE LI, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IS OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS OL | LE LI |
IL SEGRETARIO