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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 6.11.2025ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Miki Luca Prisco e dall'Avv. Marialetizia Margarita, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.nte, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato – rigetto per mancanza di prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, allegando di avere lavorato dal 19.12.2018 al 18.9.2021 alle dipendenze della società convenuta, svolgendo mansioni di addetto alle consegne, riferibili al livello 6S del ccnl di categoria, con orario di lavoro dalle 20.00 alle 3.00, dal lunedì al venerdì e dalle 20.00 alle 4.00 il sabato;
che la prestazione lavorativa era stata resa secondo i caratteri della subordinazione, essendo stato sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dei responsabili e il datore di lavoro non aveva provveduto alla regolarizzazione;
che aveva ricevuto una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, senza nulla percepire a titolo di 1TFR, straordinario, ferie, 13ma e 14ma mensilità. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento della esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo indicato, la condanna della società convenuta al pagamento di € 14.848,55 a titolo di spettanze retributive di cui euro 2.179,00 a titolo di indennità di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza n. 3338 del 2023, il Tribunale di Napoli, dopo aver raccolto l'istruttoria testimoniale con l'escussione di due testi introdotti dal ricorrente e di un teste introdotto dal resistete, ha rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ha proposto appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento Pt_1 della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'interno periodo, con le relative conseguenze economiche.
Ha eccepito l'erronea valutazione del materiale probatorio e ha sottolineato che il testimone , Tes_1 escusso in primo grado, non versava in situazione di incapacità a testimoniare.
Non si è costituita la parte appellata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, in relazione alla questione dell'assenza di incapacità a testimoniare del teste va sottolineato che la sentenza di primo grado non ha ritenuto che l'informatore non potesse Tes_1 deporre raccogliendone e valutandone, al contrario, le dichiarazioni.
Nel merito la prova raccolta non è idonea a confermare le allegazioni attoree.
Va ricordato, a tale riguardo, che secondo l'art. 2094 del c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
14.6.2018 n. 15631; Cass.civ. Ord. del 06.04.2017 n.8883: “Elemento indefettibile – quindi — del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro - quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione-, i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto”). In tal senso l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. D'altro canto una “lettura” schematica e meramente analitica dei singoli indici rivelatori, scissa da una globale visione - calibrata, altresì, sul apprezzamento della peculiarità delle mansioni e del concreto atteggiarsi del rapporto - che consenta di attribuire un reale ed effettivo valore agli stessi risulterebbe del tutto fuorviante. Siffatta affermazione, del resto, ha trovato, giova ribadirlo, ripetuto riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.n. 8883/17 cit.).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso),
l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434;
Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n.
248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010
n. 10024).
Osservando il rapporto di lavoro da parte datoriale, è pacifico che elemento caratterizzante la natura subordinata è l'esercizio da parte del datore di lavoro di quel potere direttivo latu sensu che, in relazione alla tipologia del rapporto, può manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare, qualunque sia il suo concreto atteggiarsi.
Nella fattispecie all'odierno vaglio, l'indagine verte in primo luogo sull'accertamento della insorgenza tra le parti in causa del rapporto di lavoro dedotto, posto che non vi è alcuna prova documentale della sussistenza di qualsivoglia rapporto con l'appellato.
Occorre, dunque, innanzitutto individuare quegli indici probatori di pregnante ed univoco significato per consacrare l'instaurazione del vincolo di subordinazione tra le parti.
Orbene, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della sussistenza dello stesso, ove sul punto vi sia contestazione, posto che qualsiasi prestazione economica rilevante può essere resa sotto forma di lavoro autonomo o subordinato.
Applicando tali coordinate interpretative all'odierna vicenda processuale va detto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'elemento costitutivo essenziale della subordinazione, ossia, nel senso già precisato, la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, cioè la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro o, per lo meno, gli indici presuntivi della stessa in modo preciso e concordante, nel senso chiarito.
Orbene, i testi escussi non sono stati in grado di riferire sulla sussistenza degli indici presuntivi della subordinazione.
Il teste h dichiarato di essere stato assunto nel maggio 2021, per cui ha potuto riferire solo Tes_1 su pochi mesi rispetto a quelli indicati dal ricorrente. Per tale ragione sono maggiormente pregnanti le altre due testimonianze che, invece, coprono quasi l'intero periodo.
L'informatore infatti ha lavorato dall'ottobre 2018 al 2020. Lo stesso non ha riferito circa la Pt_2 necessità di comunicare le assenze e chiedere ferie, permessi e malattia, né circa l'organizzazione datoriale dei turni. Al contrario, ha riferito che i turni erano concordati tra gli stessi addetti alle consegne. Del resto, lo stesso ha riferito che i pagamenti avvenivano, alla fine di ogni settimana, in relazione alle giornate lavorate.
Il teste , che ha lavorato dal 2014 e la cui deposizione, quindi, copre integralmente il Tes_2 Tes_3 periodo allegato, ha chiaramente riferito che la prestazione veniva gestita in autonomia circa i turni, gli orari e i riposi, non dovendo i riders avvisare il titolare in caso di assenza.
La carenza di prova non consente di inquadrare l'eventuale rapporto nella subordinazione.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Nulla sulle spese del grado stante la mancata costituzione dell'appellato.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello;
nulla sulle spese;
si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 6.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 6.11.2025ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Miki Luca Prisco e dall'Avv. Marialetizia Margarita, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.nte, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato – rigetto per mancanza di prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, allegando di avere lavorato dal 19.12.2018 al 18.9.2021 alle dipendenze della società convenuta, svolgendo mansioni di addetto alle consegne, riferibili al livello 6S del ccnl di categoria, con orario di lavoro dalle 20.00 alle 3.00, dal lunedì al venerdì e dalle 20.00 alle 4.00 il sabato;
che la prestazione lavorativa era stata resa secondo i caratteri della subordinazione, essendo stato sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dei responsabili e il datore di lavoro non aveva provveduto alla regolarizzazione;
che aveva ricevuto una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, senza nulla percepire a titolo di 1TFR, straordinario, ferie, 13ma e 14ma mensilità. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento della esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo indicato, la condanna della società convenuta al pagamento di € 14.848,55 a titolo di spettanze retributive di cui euro 2.179,00 a titolo di indennità di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza n. 3338 del 2023, il Tribunale di Napoli, dopo aver raccolto l'istruttoria testimoniale con l'escussione di due testi introdotti dal ricorrente e di un teste introdotto dal resistete, ha rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ha proposto appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento Pt_1 della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'interno periodo, con le relative conseguenze economiche.
Ha eccepito l'erronea valutazione del materiale probatorio e ha sottolineato che il testimone , Tes_1 escusso in primo grado, non versava in situazione di incapacità a testimoniare.
Non si è costituita la parte appellata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, in relazione alla questione dell'assenza di incapacità a testimoniare del teste va sottolineato che la sentenza di primo grado non ha ritenuto che l'informatore non potesse Tes_1 deporre raccogliendone e valutandone, al contrario, le dichiarazioni.
Nel merito la prova raccolta non è idonea a confermare le allegazioni attoree.
Va ricordato, a tale riguardo, che secondo l'art. 2094 del c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
14.6.2018 n. 15631; Cass.civ. Ord. del 06.04.2017 n.8883: “Elemento indefettibile – quindi — del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro - quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione-, i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto”). In tal senso l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. D'altro canto una “lettura” schematica e meramente analitica dei singoli indici rivelatori, scissa da una globale visione - calibrata, altresì, sul apprezzamento della peculiarità delle mansioni e del concreto atteggiarsi del rapporto - che consenta di attribuire un reale ed effettivo valore agli stessi risulterebbe del tutto fuorviante. Siffatta affermazione, del resto, ha trovato, giova ribadirlo, ripetuto riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.n. 8883/17 cit.).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso),
l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434;
Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n.
248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010
n. 10024).
Osservando il rapporto di lavoro da parte datoriale, è pacifico che elemento caratterizzante la natura subordinata è l'esercizio da parte del datore di lavoro di quel potere direttivo latu sensu che, in relazione alla tipologia del rapporto, può manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare, qualunque sia il suo concreto atteggiarsi.
Nella fattispecie all'odierno vaglio, l'indagine verte in primo luogo sull'accertamento della insorgenza tra le parti in causa del rapporto di lavoro dedotto, posto che non vi è alcuna prova documentale della sussistenza di qualsivoglia rapporto con l'appellato.
Occorre, dunque, innanzitutto individuare quegli indici probatori di pregnante ed univoco significato per consacrare l'instaurazione del vincolo di subordinazione tra le parti.
Orbene, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della sussistenza dello stesso, ove sul punto vi sia contestazione, posto che qualsiasi prestazione economica rilevante può essere resa sotto forma di lavoro autonomo o subordinato.
Applicando tali coordinate interpretative all'odierna vicenda processuale va detto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'elemento costitutivo essenziale della subordinazione, ossia, nel senso già precisato, la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, cioè la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro o, per lo meno, gli indici presuntivi della stessa in modo preciso e concordante, nel senso chiarito.
Orbene, i testi escussi non sono stati in grado di riferire sulla sussistenza degli indici presuntivi della subordinazione.
Il teste h dichiarato di essere stato assunto nel maggio 2021, per cui ha potuto riferire solo Tes_1 su pochi mesi rispetto a quelli indicati dal ricorrente. Per tale ragione sono maggiormente pregnanti le altre due testimonianze che, invece, coprono quasi l'intero periodo.
L'informatore infatti ha lavorato dall'ottobre 2018 al 2020. Lo stesso non ha riferito circa la Pt_2 necessità di comunicare le assenze e chiedere ferie, permessi e malattia, né circa l'organizzazione datoriale dei turni. Al contrario, ha riferito che i turni erano concordati tra gli stessi addetti alle consegne. Del resto, lo stesso ha riferito che i pagamenti avvenivano, alla fine di ogni settimana, in relazione alle giornate lavorate.
Il teste , che ha lavorato dal 2014 e la cui deposizione, quindi, copre integralmente il Tes_2 Tes_3 periodo allegato, ha chiaramente riferito che la prestazione veniva gestita in autonomia circa i turni, gli orari e i riposi, non dovendo i riders avvisare il titolare in caso di assenza.
La carenza di prova non consente di inquadrare l'eventuale rapporto nella subordinazione.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Nulla sulle spese del grado stante la mancata costituzione dell'appellato.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello;
nulla sulle spese;
si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 6.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro