Versione
29 febbraio 1980
29 febbraio 1980
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 1Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso la sentenza del Tribunale di I - Bologna viene censurata per "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1/4 della legge n. 18/1980, nonchè per motivazione insufficiente e/o R P omessa e/o contraddittoria", in quanto il Giudice di appello, anzichè limitare la statuizione di accoglimento della domanda al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ha esteso la propria indagine su questioni ulteriori afferenti la concreta erogabilità del beneficio, […]Leggi di più...
- successione ereditaria·
- violazione art. 360 c.p.c.·
- ricovero ospedaliero·
- art. 1/4 legge n. 18/1980·
- compensazione spese·
- violazione art. 99 e 101 c.p.c.·
- giudicato interno·
- indennità di accompagnamento·
- legittimazione passiva·
- violazione art. 112 c.p.c.