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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 14/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa
R.G. n. 2498 dell'anno 2018 sono presenti l'avv. Massimo Fricano in sostituzione dell'avv.
SERIO GIUSEPPE per parte opponente e l'avv. Claudio Merlino in sostituzione dell'avv.
Roberta Costanzo per parte opposta, i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la causa stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Federica Bonsangue, all'esito delle discussione orale ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2498/2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente TRA
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
CONTRADA MIRTILLI SN, 90030, GN (PA) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppe Serio
Email_1 opponente
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 [...]
società con unico socio e soggetta ad attività Controparte_2 di direzione e coordinamento di con sede in Roma (RM), Viale CP_2
Regina Margherita n. 125, p.i. , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 acclusa alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'Avv. Roberta
Costanzo ; Email_2 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di parte opposta, Parte_1
dell'importo di € 5.199,79 oltre interessi da dì del dovuto sino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di parte opposta Parte_1
relative al giudizio di opposizione, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
4) lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Motivi della decisione
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 597/2018 di questo Tribunale, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 5.599,79 oltre interessi e Controparte_1 spese legali, a titolo di corrispettivo per i consumi di fornitura elettrica.
Nel dettaglio, l'opponente ha dedotto la mancanza di prova in ordine all'effettiva durata dei consumi irregolari e ha contestato la stima dei consumi oggetto di fatturazione poiché calcolati – secondo la prospettazione dell'opponente – sulla base della percentuale di errore del contatore.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando Controparte_1 in toto le ragioni di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione; ha chiarito che la fattura era stata emessa a seguito dell'accertamento dei prelievi irregolari di energia elettrica effettuato dal competente distributore di zona presso il punto di fornitura intestato all'opponente: “in data 31/08/2015, la società E- Distribuzione
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S.p.a., accertava “un allaccio diretto abusivo alla rete di realizzato con 2 coppie di conduttori CP_2 unipolari da 2,5 mmq collegati alla presa da 6 mmq. Tale allaccio diretto andava ad CP_2 alimentare l'abitazione in uso al sig. . Parte_1
Pertanto, con l'emissione della fattura oggetto dell'ingiunzione di pagamento l'opposta aveva richiesto, sulla scorta dei dati comunicati dal distributore, il corrispettivo per i quantitativi di energia elettrica che, in ragione dell'allaccio abusivo alla rete di non erano stati registrati correttamente. CP_2
Dando atto dell'avvenuto pagamento spontaneo di € 400,00, l'opposta ha concluso chiedendo la condanna al pagamento del minor importo di € 5.199,79.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u; sostituito per esigenze d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale.
***
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata per le Parte_1 motivazioni di seguito esposte.
In linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale;
si apre, dunque, un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti (cfr. produzione di parte opposta) risulta che in data 31 agosto 2015 i tecnici di Enel Distribuzione
s.p.a. avevano verificato la sussistenza di un “allaccio diretto abusivo alla rete CP_2 realizzato 2 coppie di conduttori unipolari da 2,5 mmq collegati alla presa enel da 6mmq. Tale allaccio diretto abusivo andava ad alimentare l'abitazione in uso al sig. e un Parte_1 errore strumentale sul contatore Elettrico di - 5,9%.
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Ora, va ricordato che in base ai principi generali, l'onere della prova in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, grava sul rivenditore di energia in quanto creditore.
Nel caso di specie è di chiara evidenza, alla luce della documentazione in atti, che il consumo di una energia elettrica maggiore rispetto a quella registrata si riconnette al comportamento fraudolento di allaccio abusivo diretto che non ha consentito al misuratore di registrare i consumi;
la sussistenza di tale allaccio, peraltro, non è stata contestata da controparte che si è limitata ad adombrare incertezze in ordine allo strumento utilizzato per verificare la percentuale di prelievo, la taratura dello strumento stesso nonché la data di inizio del prelievo irregolare.
A tal proposito è il caso di ricordare che al verbale di accertamento, redatto dai verificatori del distributore territorialmente competente, deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di Enel Distribuzione s.p.a. che sia addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore.
Ciò in ragione del fatto che le operazioni svolte da quest'ultimo non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, ferma restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dal distributore territorialmente competente, atteso che quello dell'energia è un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (cfr. Cass. penale n.7566/2020).
Parte opponente non ha dedotto né provato alcun fatto volto a confutare il valore della predetta verifica o a dare la prova contraria di quanto accertato e verbalizzato dai tecnici, né in occasione delle operazioni cui ha preso parte aveva mosso alcuna contestazione.
Pertanto, al verbale di verifica del 31 agosto 2015 deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti e verbale eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Con riferimento, invece, alla data di inizio del prelievo irregolare, occorre premettere che i dati di consumo rilevati sul contatore dal distributore godono di
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una presunzione semplice di veridicità (Cass. ord. n. 13605/2019) sia perché le parti hanno accettato il contatore quale strumento per la contabilizzazione dei consumi, sia perché è la legge che attribuisce al distributore il compito di rilevazione e misurazione dei consumi e tale attività è puntualmente disciplinata dalla normativa di settore.
Ne consegue che i dati sui consumi forniti dal distributore devono ritenersi corretti fermo restando la possibilità per l'utente di dimostrare il contrario con ogni mezzo.
Dalla documentazione prodotta dal distributore (cfr. allegato all'opposizione) si evince in modo chiaro che la manomissione possa farsi risalire con certezza quantomeno alla data del settembre 2010, poiché da tale periodo l'andamento dei consumi è regolare e da un anno all'altro i consumi risultano omogenei;
per tutto il periodo settembre 2010 – agosto 2015, inoltre, non si registra alcun decremento significativo dei consumi tale da far presumere verificatasi in altro momento l'allaccio diretto abusivo.
Peraltro, parte opponente non ha dedotto, e men che meno provato, nessuna circostanza dalla quale poter evincere che i dati forniti dal distributore, e quindi anche la possibilità di collocare la data di inizio dell'allaccio diretto nel corso dei cinque anni precedenti, fossero infondati o non rispondenti al vero.
Sicché la richiesta formulata con riferimento all'ultimo quinquennio appare del tutto coerente ai dati rilevati e non scalfito da allegazione (e men che meno prove) di segno contrario offerte da parte opponente.
Quanto, invece, alla contestazione – comunque generica - relativa alla ricostruzione dei consumi, il c.t.u. ha riferito che è stato calcolato “un prelievo medio giornaliero di 15,33 kWh a fronte di un prelievo medio giornaliero misurato di 4,24 kWh. Detto prelievo giornaliero medio calcolato, corrisponde alla massima corrente (21A, circa 4 kW) portata dal solo allaccio diretto per una media di 3,69 ore, ovvero 3 ore e 41 minuti al giorno (in media)”.
Ora, il criterio applicato per la ricostruzione dei consumi è stato quello del consumo statistico medio che, appunto, non può che essere di tipo presuntivo perché trattandosi di allaccio diretto manca proprio la registrazione del consumo
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effettivo e reale (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale).
L'opponente nulla ha dedotto e provato in ordine alla imputabilità a terzi dei consumi fatturati, né ha allegato che l'eccessività dei consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
Si è, invece, limitato ad una generica contestazione del credito omettendo di allegare, e tanto più di dimostrare, le circostanze da cui poter inferire la dedotta eccessività dei consumi ricalcolati dal distributore e fatturati dall'opposta (ad esempio, avrebbe potuto allegare e dare prova del tipo di immobile, delle dimensioni, del tipo e numero di apparecchiature utilizzate ecc..).
Circostanze e allegazioni non surrogabili tramite l'indagine che parte opponente avrebbe voluto demandare al c.t.u.; è il caso di ricordare che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Tantomeno risulta formulata alcuna contestazione seria, puntuale e specifica in ordine alla corrispondenza dei consumi riportati nella fattura di Controparte_1
e quelli indicati nella comunicazione effettuata da Enel
[...]
Distribuzione s.p.a.
Pertanto, la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione di
ENEL Distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a verifica e l'assenza di elementi contrari offerti dall'opponente in ordine ai consumi stimati sono circostanze che vanno valorizzate nella fattispecie per cui è causa e inducono a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, (cfr. ex multis Cass. civ. n. 13605/2019 e n. 5219/2025 “In caso di
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manomissione del contatore, la prova dei consumi non registrati può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, basate su criteri metodologici oggettivi e statistici, come la potenza tecnicamente prelevabile, legata alla qualità, dimensioni, tipo di attività e volume di fatturato dell'utente”).
Alla luce dei rilievi svolti deve ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi.
Conclusivamente, il credito vantato da è stato Controparte_1 debitamente supportato e provato e poiché da parte sua l'attore in opposizione non ha provato né allegato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito,
l'opposizione va rigettata.
Infine, parte opposta ha dato atto di aver ricevuto un pagamento di € 400,00; pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento del minor importo di € 5.199,79 in favore dell'opposta.
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Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato, da ridurre della metà in considerazione della natura dell'attività espletata e della questioni decisorie dibattute.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Le spese di c.t.u., invece, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
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Termini Imerese, 14 maggio 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
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