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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/11/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
n. 399/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
20.11.2025; promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GUERRIERI ROSSELLA (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RI;
Oggetto: Scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.11.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, ha proposto domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data 10.08.2017 nel Comune di Controparte_1
RI (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, Parte
I, Serie //, esponendo: che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, comparendo personalmente in data 12.09.2024 dinnanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI e che, successivamente, hanno reso ulteriore dichiarazione congiunta confermando il verbale di accordo e le condizioni ivi contenute;
che 1 sono decorsi i sei mesi previsti dalla legge per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che dalla separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione tra i due.
Pertanto, stante l'impossibilità di ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi ed essendo ormai trascorso il periodo previsto dalla legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l'odierna ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 3.07.2025, fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza, nonché del relativo verbale, stante il mancato rispetto dei termini liberi a comparire;
all'udienza del 20.11.2025, accertata la tempestività e la ritualità della rinnovazione della notifica nei confronti di , quest'ultimo veniva dichiarato contumace;
alla Controparte_1 medesima udienza è stata sentita solo la ricorrente e successivamente, rilevato che non erano state articolate richieste istruttorie, il Giudice relatore ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, assegnando all'esito la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti documentalmente che tra i coniugi e sia Parte_1 Controparte_1 intervenuta la separazione personale, giusta accordo di separazione del 12.09.2024 concluso tra le parti innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI, e che sia trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
L'art. 3 L. 898/1970 prevede infatti che “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso di specie, l'accordo di separazione – che non prevede condizioni particolari, in ragione dell'assenza di prole, nonché di statuizioni economiche e/o patrimoniali – è stato raggiunto tra le parti innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI in data 12.09.2024 (con atto iscritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile, al n. 44, Parte II, Serie C), confermato in data 17.10.2024 (con atto iscritto nei medesimi registri, al n. 61, Parte II, Serie
C); il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 23.04.2025.
2 Peraltro, dagli atti del giudizio emerge che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente cessata, sicché ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), L.
898/1970 per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Del resto, la condotta processuale del resistente, che non si è costituito nel presente giudizio, funge da ulteriore conferma all'avvenuta disgregazione del nucleo familiare composto dalle odierne parti del giudizio.
Tenuto conto della natura del presente procedimento, della contumacia del resistente e della non configurabilità di una vera soccombenza, nulla il Collegio deve disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.08.2017 nel Comune di RI (RC), tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, Parte I, Serie //;
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RI (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
20.11.2025; promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GUERRIERI ROSSELLA (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RI;
Oggetto: Scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.11.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, ha proposto domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data 10.08.2017 nel Comune di Controparte_1
RI (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, Parte
I, Serie //, esponendo: che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, comparendo personalmente in data 12.09.2024 dinnanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI e che, successivamente, hanno reso ulteriore dichiarazione congiunta confermando il verbale di accordo e le condizioni ivi contenute;
che 1 sono decorsi i sei mesi previsti dalla legge per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che dalla separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione tra i due.
Pertanto, stante l'impossibilità di ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi ed essendo ormai trascorso il periodo previsto dalla legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l'odierna ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 3.07.2025, fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza, nonché del relativo verbale, stante il mancato rispetto dei termini liberi a comparire;
all'udienza del 20.11.2025, accertata la tempestività e la ritualità della rinnovazione della notifica nei confronti di , quest'ultimo veniva dichiarato contumace;
alla Controparte_1 medesima udienza è stata sentita solo la ricorrente e successivamente, rilevato che non erano state articolate richieste istruttorie, il Giudice relatore ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, assegnando all'esito la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti documentalmente che tra i coniugi e sia Parte_1 Controparte_1 intervenuta la separazione personale, giusta accordo di separazione del 12.09.2024 concluso tra le parti innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI, e che sia trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
L'art. 3 L. 898/1970 prevede infatti che “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso di specie, l'accordo di separazione – che non prevede condizioni particolari, in ragione dell'assenza di prole, nonché di statuizioni economiche e/o patrimoniali – è stato raggiunto tra le parti innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI in data 12.09.2024 (con atto iscritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile, al n. 44, Parte II, Serie C), confermato in data 17.10.2024 (con atto iscritto nei medesimi registri, al n. 61, Parte II, Serie
C); il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 23.04.2025.
2 Peraltro, dagli atti del giudizio emerge che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente cessata, sicché ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), L.
898/1970 per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Del resto, la condotta processuale del resistente, che non si è costituito nel presente giudizio, funge da ulteriore conferma all'avvenuta disgregazione del nucleo familiare composto dalle odierne parti del giudizio.
Tenuto conto della natura del presente procedimento, della contumacia del resistente e della non configurabilità di una vera soccombenza, nulla il Collegio deve disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.08.2017 nel Comune di RI (RC), tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, Parte I, Serie //;
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RI (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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