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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7610/2022
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 02.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7610/2022
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Domenico Garofolo
OPPONENTE
1 contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2022, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di contributi dovuti all di cui al verbale unico di CP_1
accertamento indicato in ricorso;
il tutto con vittoria di spese.
L' costituendosi in giudizio, invocava il rigetto della CP_1
domanda. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Va premesso che la società in epigrafe indicata ha impugnato il verbale unico di accertamento n. 2017015798/S01 del
16.01.2018, con cui l di DO ingiungeva il pagamento di CP_1
2 € 755.049,74 a titolo di contributi per il Fondo di Tesoreria non versati dalla fallita con sede legale in Serbia. Parte_2
Nello specifico, parte opponente premette che i funzionari di vigilanza rilevavano che in forza di scrittura privata del
15.03.2013 la società consortile Brio Group s.r.l. aveva affidato alla propria consorziata, l'esecuzione del servizio di Parte_2
logistica integrata oggetto dell'accordo quadro del 21.12.2012 con la committente soggiunge che l'appalto acquisito CP_2
dalla ed affidato in esecuzione alla Parte_1 Parte_2
riguardava l'esecuzione di servizi logistici presso il magazzino della in Limena, alla Via I Maggio snc;
che Controparte_3
secondo i verbalizzanti, la aveva pagato il TFR a tutti i Parte_2
dipendenti, omettendo il versamento della contribuzione destinata al finanziamento del Fondo di Tesoreria istituito presso l' per il pagamento del trattamento di fine rapporto;
che CP_1
secondo l'Istituto previdenziale la ricorrente sarebbe responsabile solidale per il pagamento della predetta contribuzione, ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003.
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente eccepiva l'errata applicazione del predetto art. 29, non essendo tale disposizione applicabile alla contribuzione diretta al Fondo di Tesoreria;
deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria e in subordine, rivendicava il diritto a conguagliare le somme versate all con CP_1
la contribuzione previdenziale dovuta;
da ultimo, sollevava la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1, com.
755 e 756, l. n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53
Cost..
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
3 In via preliminare, occorre indagare sulla natura previdenziale dei versamenti da eseguirsi al fondo di tesoreria.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 1, com. 755 e 756, l. n.
296/2006:“Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un CP_1
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.368
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al
Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite
4 con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al
Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
In merito alla natura di tale contributo si è espressa, più volte, la
Suprema Corte di Cassazione, statuendo:“Come è noto, la legge finanziaria per l'anno 2007 (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755) ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120
c.c." (Fondo di Tesoreria ), il quale è finanziato da un contributo CP_1
pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti e, per effetto delle previsioni della norma in esame,
l'accantonamento datoriale ai sensi dell'art. 2120 c.c., a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all' , assume la CP_1
natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta
a carico del datore di lavoro” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
18.02.2022, n. 5418).
Più di recente:“In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che
l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli
5 accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art.
1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale
i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorchè modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.” (Cass. civ., Sez. lavoro,
22.08.2023, n. 25035).
Acclarata la natura contributiva del contributo al Fondo di
Tesoreria, il Giudicante ritiene legittima la pretesa creditoria rivendicata dall' in virtù del gravato verbale, in quanto CP_1
rispettosa del dettato normativo di cui all'art. 29, com. 2, d.lgs. n.
276/2023, che così recita: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
6 Ne può condividersi la tesi dell'inapplicabilità del principio di c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. per asserita natura retributiva della prestazione a carico del fondo di
Tesoreria, avendo quest'ultima natura previdenziale, come rimarcato dai su menzionati approdi giurisprudenziali.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto a conguaglio ex art. 2, com. 2, d.m. 30.01.2007, il Giudicante la ritiene non accoglibile, atteso che nel caso di specie è in contestazione il mancato versamento all del contributo al fondo di Tesoreria CP_1
e non del TFR. Tanto esclude in radice la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso di cui è causa.
Alla luce di quanto su esposto, risulta superflua la richiesta di ordinare alla curatela fallimentare della (rg. n. Parte_2
145/2018 – Tribunale di Bari) di depositare le istanze di ammissione tardive al passivo fallimentare.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al Parte_1
pagamento in favore dell , in persona del legale CP_1
7 rappresentante p.t. delle spese di lite, che liquida in complessivi €
9.459,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a.
Bari, 02.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
8
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 02.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7610/2022
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Domenico Garofolo
OPPONENTE
1 contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2022, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di contributi dovuti all di cui al verbale unico di CP_1
accertamento indicato in ricorso;
il tutto con vittoria di spese.
L' costituendosi in giudizio, invocava il rigetto della CP_1
domanda. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Va premesso che la società in epigrafe indicata ha impugnato il verbale unico di accertamento n. 2017015798/S01 del
16.01.2018, con cui l di DO ingiungeva il pagamento di CP_1
2 € 755.049,74 a titolo di contributi per il Fondo di Tesoreria non versati dalla fallita con sede legale in Serbia. Parte_2
Nello specifico, parte opponente premette che i funzionari di vigilanza rilevavano che in forza di scrittura privata del
15.03.2013 la società consortile Brio Group s.r.l. aveva affidato alla propria consorziata, l'esecuzione del servizio di Parte_2
logistica integrata oggetto dell'accordo quadro del 21.12.2012 con la committente soggiunge che l'appalto acquisito CP_2
dalla ed affidato in esecuzione alla Parte_1 Parte_2
riguardava l'esecuzione di servizi logistici presso il magazzino della in Limena, alla Via I Maggio snc;
che Controparte_3
secondo i verbalizzanti, la aveva pagato il TFR a tutti i Parte_2
dipendenti, omettendo il versamento della contribuzione destinata al finanziamento del Fondo di Tesoreria istituito presso l' per il pagamento del trattamento di fine rapporto;
che CP_1
secondo l'Istituto previdenziale la ricorrente sarebbe responsabile solidale per il pagamento della predetta contribuzione, ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003.
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente eccepiva l'errata applicazione del predetto art. 29, non essendo tale disposizione applicabile alla contribuzione diretta al Fondo di Tesoreria;
deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria e in subordine, rivendicava il diritto a conguagliare le somme versate all con CP_1
la contribuzione previdenziale dovuta;
da ultimo, sollevava la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1, com.
755 e 756, l. n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53
Cost..
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
3 In via preliminare, occorre indagare sulla natura previdenziale dei versamenti da eseguirsi al fondo di tesoreria.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 1, com. 755 e 756, l. n.
296/2006:“Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un CP_1
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.368
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al
Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite
4 con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al
Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
In merito alla natura di tale contributo si è espressa, più volte, la
Suprema Corte di Cassazione, statuendo:“Come è noto, la legge finanziaria per l'anno 2007 (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755) ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120
c.c." (Fondo di Tesoreria ), il quale è finanziato da un contributo CP_1
pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti e, per effetto delle previsioni della norma in esame,
l'accantonamento datoriale ai sensi dell'art. 2120 c.c., a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all' , assume la CP_1
natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta
a carico del datore di lavoro” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
18.02.2022, n. 5418).
Più di recente:“In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che
l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli
5 accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art.
1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale
i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorchè modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.” (Cass. civ., Sez. lavoro,
22.08.2023, n. 25035).
Acclarata la natura contributiva del contributo al Fondo di
Tesoreria, il Giudicante ritiene legittima la pretesa creditoria rivendicata dall' in virtù del gravato verbale, in quanto CP_1
rispettosa del dettato normativo di cui all'art. 29, com. 2, d.lgs. n.
276/2023, che così recita: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
6 Ne può condividersi la tesi dell'inapplicabilità del principio di c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. per asserita natura retributiva della prestazione a carico del fondo di
Tesoreria, avendo quest'ultima natura previdenziale, come rimarcato dai su menzionati approdi giurisprudenziali.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto a conguaglio ex art. 2, com. 2, d.m. 30.01.2007, il Giudicante la ritiene non accoglibile, atteso che nel caso di specie è in contestazione il mancato versamento all del contributo al fondo di Tesoreria CP_1
e non del TFR. Tanto esclude in radice la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso di cui è causa.
Alla luce di quanto su esposto, risulta superflua la richiesta di ordinare alla curatela fallimentare della (rg. n. Parte_2
145/2018 – Tribunale di Bari) di depositare le istanze di ammissione tardive al passivo fallimentare.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al Parte_1
pagamento in favore dell , in persona del legale CP_1
7 rappresentante p.t. delle spese di lite, che liquida in complessivi €
9.459,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a.
Bari, 02.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
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