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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 866/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Quinto Bertano, giusta Parte_1 delega in atti
RICORRENTE contro in persona del legale TR rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Carpe e Stefano
Fabio Mossino, giusta delega in atti
RESISTENTE
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Dell'arte, giusta delega in atti Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: contratto d'appalto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previe le declaratorie ritenute più opportune;
Previo accertamento della responsabilità dell'impresa convenuta e del direttore dei lavori convenuto, così come meglio accertata in sede di CTU allegata depositata a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
pagina 1 di 10 Dichiarare tenuta e condannare in via solidale la ditta Controparte_3 con sede in 10040 Volvera (TO) via Statuto n. 16, nonché il geom.
[...]
, con Studio in 10040 Volvera (TO) in qualità di direttore dei lavori, al Controparte_2 risarcimento dei danni tutti patiti a seguito della esecuzione non a regola d'arte dei lavori oggetto di appalto stipulato tra le parti, quantificati in euro 25.000,000 per le ragioni sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione In ogni caso.
Col favore di spese ed onorari del presente procedimento, della precedente fase ex 696 bis c.p.c. nonché della procedura di negoziazione assistita, il tutto oltre rimborso forfettario 15 % ex art. 2 d.m. 55/2014, cpa ed iva di legge.
Con il pieno favore delle spese di CTP (euro 1.200,00) e CTU ( euro 4.104,66 )”
Per parte resistente TR
“In via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente. Disporre, se ritenuto necessario, il mutamento del rito.
In via istruttoria, omissis
Nel merito, in via principale
Respingere le domande avversarie di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e di condanna alle spese della precedente fase ex art. 696 bis c.p.c. e della negoziazione assistita.
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante in carica, della Controparte_3 somma di € 19.800,00, Iva compresa, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi di mora dal 22.02.2024.
In via subordinata
Dichiarare l'esclusiva responsabilità del geom. per i danni lamentati dal Controparte_2 ricorrente e conseguentemente mandare assolta Controparte_4 da qualsivoglia pretesa del sig. nei suoi confronti.
[...] Parte_1
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del sig. , accertare il Parte_1 concorso del geom. nella causazione del danno e ripartire tra appaltatore e Controparte_2 direttore dei lavori le rispettive quote di responsabilità. Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il geom. a rimborsare a Controparte_2 Controparte_3 la somma eccedente l'importo che verrà ritenuto dovuto dall'appaltatore
[...]
pagina 2 di 10 nel caso in cui quest'ultimo, in adempimento della condanna, versasse al ricorrente una somma superiore a detto importo. Compensare quanto risulterà dovuto da
[...] al sig. con le somme da questi ancora dovute Controparte_3 Parte_1 per le opere realizzate dall'appaltatore.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale - oltre rimborso spese forfettario
15%, Iva e Cpa, come per legge - del presente giudizio di merito, del procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 486/2023, compreso il rimborso di € 534,40 versato a titolo di compenso del CTP Ing. e del procedimento di mediazione n. 246/2023, come da Per_1 allegata nota spese.
Dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento di una somma Parte_1 determinata secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
Per parte resistente Controparte_2
“Voglia il Tribunale,
In via preliminare, accertata la carenza di legittimazione passiva dichiari l'estromissione del geom. dal presente procedimento, con condanna dell'attore alle spese Controparte_2 processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
In via preliminare, ordinare all'attore l'integrazione del contraddittorio con il direttore dei lavori responsabile l'ingegnere fissando il termine entro il quale la notificazione deve CP_5 essere eseguita e la relativa udienza di comparizione e nell'ipotesi in cui non venga integrato il contraddittorio dichiarare estinto ex art 307 cpc il presente procedimento
In via preliminare e in subordine a quanto sopra, stante che il geom. dichiara ex art. CP_2
702 bis, ultimo comma c.p.c. di volere chiamare in causa l'ing. nei confronti del CP_5 quale pretende di essere tenuto indenne per le ragioni anzidette, chiede a codesto Tribunale, ex art. 269 c.p.c., di autorizzare il convenuto a chiamare in causa il terzo l'ing. CP_5 con spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo in giudizio nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito: respingere tutte domande formulate dall'attore nei confronti del geom. in CP_2 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa
Con vittoria di onorari e spese di causa e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.”
pagina 3 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La presente controversia ha per oggetto il contratto d'appalto stipulato tra il sig.
e la (d'ora in poi per Parte_1 TR CP_3 lo svolgimento delle opere di rifacimento del tetto dell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Piossasco, via A. Cruto n. 4.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la società appaltatrice dei lavori, e il geom. CP_3 [...]
, direttore dei lavori, onde ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € CP_2
25.000,00, asseritamente derivanti dall'esecuzione non a regola d'arte delle opere, invocando le risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dallo stesso introdotto in data 11.1.2023
(procedimento R.G.N. 486/2023).
1.2. In data 30.05.2024 si è costituita in giudizio la società contestando TR in fatto e in diritto le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, in via riconvenzionale, la condanna del sig. al pagamento di € 19.800,00 a titolo di Pt_1 saldo del corrispettivo per le opere già eseguite;
in via subordinata, ha chiesto che venisse accertata la responsabilità del sig. , in qualità di direttore lavori. CP_2
1.3. In data 06.06.2024 si è costituito in giudizio il geom. , insistendo per il Controparte_2 rigetto delle domande avversarie.
2.1. In via preliminare, la ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato CP_3 esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3, I comma,
d.l. n. 132/2014, lamentando come la relativa convenzione intercorsa tra le parti prevedesse un termine di esperimento del tentativo pari a tre giorni, nettamente inferiore a quello previsto dalla legge (“non inferiore ad un mese e superiore a tre mesi”).
L'eccezione è infondata.
Sul punto è dirimente il fatto, evidenziato dal ricorrente all'udienza del 03.10.2024, che le parti avessero già esperito un precedente tentativo di mediazione facoltativa (doc. 8 ricorrente); dal momento che “il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita” (cfr. Corte
Cost. 97/2019), deve ritenersi che la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 comma 1 D. L.
132/2014 sia comunque soddisfatta laddove, in luogo della negoziazione assistita, sia stata introdotta una procedura di mediazione, ancorché meramente facoltativa (cfr. nello stesso senso Trib. Agrigento n.15/2025, Trib. Gorizia n. 35/2024, Corte App. Roma n.7272/2023).
pagina 4 di 10 2.2. In applicazione del principio della ragione più liquida, è opportuno esaminare prioritariamente la domanda di merito svolta dal ricorrente rispetto alle domande ed eccezioni formulate dalle altre parti.
2.3. il sig. ha chiesto la condanna di del geom. , in solido tra loro, al Pt_1 CP_3 CP_2 pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni per asserite difformità delle opere realizzate dai convenuti rispetto al progetto contenuto nel contratto d'appalto.
In particolare, secondo la prospettazione del sig. , “1) Il progetto strutturale prevedeva Pt_1 due (rectius, tre) capriate e due cordoli in testata a sostegno della trave di colmo, in realtà si rilevano solo una capriata ed al posto dei due cordoli due travi in c.a., che dovrebbero sostituire le capriate. 2) La stessa trave è stata realizzata senza appoggi strutturali adeguati, appoggiando in realtà su due muri esistenti in mattoni semipieni 6 fori – tramezzi che a loro volta trasmettono tutto il carico sul solaio che è anche solaio del laboratorio sottostante di panificazione […] 3) Del progetto architettonico è stata solo realizzata la sostituzione del manto di copertura e l'inserimento di velux sulla falda sud, senza completarli con i suoi listelli, anche se 4 in meno rispetto al progetto e non con la posizione ivi indicata, ed alcune demolizioni per l'apertura di varchi nei muri esistenti adatti al collegamento successivo dei vani abitabili ipotizzati nella Dia 445/2011, ma non realizzati 4) L'isolante utilizzato non è a norma di legge – 11 cm e non 7” (pag. 2 ricorso).
Sulla base di quanto accertato dall'ing. , “nello stato dei luoghi, invece, si rilevano Per_2 soltanto due capriate e, al posto dei due cordoli ed in sostituzione degli stessi, sono ivi presenti due travi in c.a.” (pag. 14 CTU). ha contestato le difese del ricorrente, evidenziando che “il progetto strutturale CP_3 prevedeva la realizzazione di tre capriate e due cordoli in testata a sostegno della trave di colmo, ma, in corso d'opera, il sig. chiedeva di modificare il progetto perché Pt_1 desiderava che il tetto fosse a vista, quindi senza controsoffitto, e senza le capriate, perché ritenute sgradevoli alla vista. Il direttore dei lavori geom. decideva, quindi, di CP_2 realizzare una sola capriata centrale e, al posto dei due cordoli inclinati, due travi orizzontali in c.a., che andavano a sostituire le due capriate mancanti” (pag. 3 comparsa di cost.).
Le domande promosse dal ricorrente non possono essere accolte alla luce delle stesse risultanze peritali emerse in sede di consulenza tecnica preventiva.
In via preliminare, meritevole di considerazione è la circostanza evidenziata dal CTU, che ha da subito sottolineato che “le risultanze non potranno che essere totalmente influenzate – con pagina 5 di 10 tutte le conseguenze ed incertezze del caso – da un errore di base dovuto alla variazione dello stato dei luoghi, asseritamente intercorso a partire dalla fine del 2022, allorquando è intervenuta una ditta terza a parziale modifica delle lavorazioni in cantiere” (pag. 9 CTU).
La stessa circostanza è stata confermata anche dal consulente tecnico di parte ricorrente
(arch. ), sebbene lo stesso abbia ritenuto che gli interventi posti in essere dalla ditta Per_3 terza non avessero determinato un cambiamento rilevante dello stato luoghi.
Tale specificazione è stata tuttavia smentita dallo stesso CTU, il quale ha rappresentato come tramite il “raffronto tra le fotografie scattate dallo scrivente e dai CTP a confronto con quelle allegate nella Perizia dell'Arch. del novembre del 2022 (oltre che dalle dichiarazioni Per_3 verbalizzate nel corso delle operazioni peritali)… lo stato dei luoghi appaia formalmente mutato” (pag. 23 CTU); in particolare, con i nuovi interventi la ditta terza “ha parzialmente demolito il tramezzo a nord con tamponamento nel retrostante muro, tamponamento lungo la parete ovest e parziale demolizione a sud con tamponamenti, oltre ad aver demolito i parapetti verso il terrazzo” (pag. 4 CTU).
Sull'esecuzione delle opere, a conclusione della propria bozza, il CTU ha chiarito che “i lavori eseguiti da parte resistente non siano stati realizzati a regola d'arte, in quanto difformi dagli allegati progettuali allegati alla documentazione edilizia ed eseguiti solo parzialmente senza, però ed in considerazione della macroscopicità dei vizi, che si possa essere edotti nel merito di eventuali accordi tra le parti” (pag. 19 CTU).
In merito alla variazione dell'opera in corso di contratto d'appalto, la Suprema Corte ha statuito che “il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (cfr. Cass. n.
40122/2021, Cass. n. 24246/2023).
Nella fattispecie, è del tutto credibile ritenere, come sostenuto dalla convenuta che le CP_3 variazioni al progetto indicato nel contratto d'appalto siano state richieste direttamente dal committente.
In primo luogo, il sig. non ha specificatamente contestato, ex art. 115 c.p.c., le Pt_1 allegazioni della convenuta.
pagina 6 di 10 Difatti, con le note scritte dell'11.06.2024 si è limitato a richiamare le istanze e le conclusioni di cui al ricorso introduttivo “opponendosi a tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito”, contestazione del tutto generica e inidonea a smentire le argomentazioni avversarie.
Inoltre, lo stesso CTU ha evidenziato come l'“evidente macroscopicità” delle difformità riscontrate siano inconciliabili con l'ipotesi di modifiche apportate autonomamente dall'impresa appaltatrice (pag. 20 CTU); anche con riferimento alla realizzazione delle due travi in cemento armato, anziché dei due cordoli previsti in progetto, il CTU ha ravvisato una incongruenza nelle difese attoree, sottolineando come, “in maniera piuttosto inspiegabile, nella riunione di cantiere del 30/09/2015 vi sia apposta la dicitura “realizzazione cordoli”, quando essi palesemente non vennero mai realizzati. In maniera ancora più inspiegabile, lo scrivente riceveva dall'Arch. (vedasi allegato l.4) i conteggi relativi ai “lavori di Per_3 adeguamento delle travi in C.A.” che “ammontano ad € 11.423,09” senza il minimo riferimento ai cordoli previsti sul progetto strutturale” (pag. 15), a ulteriore dimostrazione del fatto che le modifiche al progetto siano avvenute su richiesta dello stesso committente.
E' inoltre assai significativo che in nessuno dei verbali di cantiere siano state segnalate anomalie o criticità nella realizzazione delle opere (doc. 4 convenuta) e che lo stesso ricorrente non abbia prodotto alcuna missiva inviata alla iretta a contestare la corretta CP_3 esecuzione dei lavori.
Deve dunque ritenersi che le difformità rispetto al progetto originario, come lamentate dal ricorrente, siano state introdotte per iniziativa dello stesso, con la conseguenza che le medesime non possono giustificare una richiesta di risarcimento dei danni, non essendo ravvisabile alcuna colpa in capo all'appaltatore, ex art. 1668 c.c.
2.4. È, inoltre, opportuno sottolineare come anche in merito all'entità degli ipotetici danni lamentati il dott. non abbia rilevato le caratteristiche di estrema criticità descritte Per_2 dal consulente di parte ricorrente, aggiungendo come “non si ritiene nemmeno che la soluzione adottata comporterebbe problematiche di particolare sorta, salvo qualche eventuale aggiustamento progettuale” (pag. 15 CTU); come più volte chiarito dal consulente, le opere contestate non sono state realizzate a “regola d'arte” poiché “difformi dagli allegati progettuali allegati alla documentazione edilizia, oltre che eseguiti solo parzialmente” (a causa della sospensione dei lavori concordemente stabilita dalle parti, doc. 5 convenuta), e non perché viziate da difetti tecnici o strutturali (pag. 37).
pagina 7 di 10 Del tutto prive di rilievo, in quanto non supportate da adeguate valutazioni tecniche, si presentano le argomentazioni del consulente tecnico del ricorrente in relazione alla maggior convenienza per M.G. nel realizzare le opere effettivamente eseguite e alle criticità delle stesse in caso di eventi straordinari (sisma, nevicata abbondante ecc.) (pag. 28 CTU).
Ad abundantiam, si consideri come il CTU abbia offerto due ipotesi alternative per il ripristino del regime progettuale: la prima prevedeva, con un esborso complessivo di € 3.000,00, il mantenimento delle travi installate in luogo dei cordoli di cui al progetto e l'inserimento delle capriate mancati;
la seconda, invece, prevedeva la sostituzione delle travi di cemento armato con i cordoli, come da progetto, e l'installazione delle capriate mancanti, con un esborso complessivo di € 25.000,00 (€ 22.000,00 per sostituzione ed € 3.000,00 per installazione).
La seconda ipotesi è stata fortemente sconsigliata dal CTU stesso, che l'ha ritenuta di difficile realizzazione e antieconomica (pag. 20 CTU), condividendo le osservazioni del consulente di che ha evidenziato come “le travi orizzontali in luogo dei cordoli inclinati (…) non CP_3 debbano essere demolite perché con le modifiche apportate da altra ditta (inserimento di nuove aperture) ora svolgono una funzione strutturale, inoltre sono di sostegno ai carichi delle coperture dei due avancorpi laterali” (pag. 35 CTU).
Neppure può riconoscersi al ricorrente l'importo di € 3.000,00 preventivato per la realizzazione delle capriate mancanti, dal momento che, per stessa scelta del sig. , il Pt_1 progetto iniziale è stato modificato in corso d'opera.
Non può inoltre trascurarsi come il rapporto contrattuale tra le parti sia stato interrotto consensualmente in data 29.2.2016 (doc. 5) e come il ricorrente abbia poi unilateralmente, e dopo circa sei anni, affidato a una nuova impresa la ripresa dei lavori, senza aver nel frattempo mai richiesto alla i concludere le opere interrotte. CP_3
Infine, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non vi è prova che il sig. abbia Pt_1 effettivamente sostenuto le spese oggetto di pretesa risarcitoria, circostanza che conferma l'assenza di interesse al ripristino dell'originaria soluzione progettuale.
2.5. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo al numero di velux posizionati (10), inferiore a quello indicato in progetto (14); anche sul punto il CTU ha evidenziato come “nulla veniva riferito da parte ricorrente negli atti di causa né dal consulente tecnico di parte né alcun commento nel merito è sorto nel corso delle operazioni peritali”, a ulteriore riprova delle modifiche volute dall'attore durante l'esecuzione dei lavori.
Quanto, infine, alla tipologia di isolante utilizzato - che, secondo il ricorrente, non sarebbe a norma di legge (cfr. pag. 2) – nessun risarcimento può essere accordato, tenuto conto pagina 8 di 10 dell'estrema genericità della doglianza e delle osservazioni svolte sul punto dal CTU (pagg.
17 e 29).
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dal sig. deve essere integralmente Pt_1 respinta, tanto nei confronti dell'appaltatrice quanto del direttore lavori TR
, rispetto al quale il ricorrente non ha prospettato specifiche responsabilità. Controparte_2
2.6. In via riconvenzionale, la a chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della CP_3 somma di € 18.000,00 oltre iva al 10% (per un totale di € 19.800,00), a titolo di saldo del corrispettivo per le opere eseguite sino alla sospensione dei lavori.
La domanda deve essere accolta, tenuto conto della quantificazione del valore dei lavori Cont realizzati, già effettuata dalla in data 22.5.2017 (doc. 7), e dell'assenza di contestazione da parte del ricorrente;
sulla predetta somma di € 19.800,00 andranno altresì corrisposti gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda riconvenzionale (30.5.2024) al saldo.
3. Le spese di lite sostenute dalla convenuta ivi incluse quelle relative all'attività svolta CP_3 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di mediazione, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste integralmente a carico del ricorrente.
Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta, da ritenersi congrua in relazione all'attività svolta;
va altresì riconosciuto in favore della convenuta il rimborso della somma di € 534,40 corrisposta al consulente di parte, ing. (doc. 19). Per_1
Con riguardo al convenuto (non costituito nel procedimento ex art. 696 bis Controparte_2
c.p.c.) le spese, in assenza di nota, si liquidano in complessivi € 3.397,00, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale delle cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Atteso l'esito della decisione si compensano le spese di lite nei rapporti tra la convenuta CP_3
e il sig. , dal momento che il coinvolgimento del direttore lavori nel procedimento in CP_2 oggetto è avvenuto su iniziativa del ricorrente e non a seguito di chiamata in causa da parte dell'appaltatrice.
Non si ritiene infine che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96, III comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
e di;
TR Controparte_2
pagina 9 di 10 accoglie la domanda riconvenzionale formulata da TR
e per l'effetto condanna a corrispondere alla convenuta la
[...] Parte_1 somma di € 19.800,00, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 30.5.2024 al saldo;
condanna a rimborsare a Parte_1 TR le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.175,00 per compenso ed € 312,00
[...] per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
condanna a rimborsare a Parte_1 TR la somma di € 534,40 per le spese di consulenza tecnica di parte;
[...] condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara compensate le spese di lite tra TR
e . Controparte_2
Così deciso in Torino, in data 23.9.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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